L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “le parti possono effettuare collegamenti fra diversi negozi giuridici, in modo da perseguire un risultato economico unitario, tuttavia tale collegamento non fa venir meno la causa giuridica di ogni singolo contratto e con essa il relativo regime giuridico e fiscale” in relazione ad un quesito proposto da un contribuente in materia di trattamento tributario ai fini dell’imposizione indiretta del contratto di cessione dei crediti. Il caso sottoposto all’Agenzia è piuttosto frequente nella prassi:
1. la conclusione di un contratto di locazione finanziaria in pool avente ad oggetto un complesso immobiliare strumentale all’esercizio di attività industriale;
2. la sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto il medesimo complesso industriale per la durata di 18 anni e
3. la contestuale cessione pro solvendo da parte dell’utilizzatore alle società di leasing di tutti i crediti maturati e maturandi in dipendenza del contratto di locazione commerciale stipulato con il conduttore.
Secondo l’Agenzia, “nel caso in esame deve ritenersi che le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica ragione economico-sociale. Quest’ultima, peraltro, in diritto va tenuta distinta dai motivi soggettivi perseguiti dal singolo contraente e quindi dalle ragioni che hanno spinto le parti a concludere diversi contratti (di vendita, di leasing, di locazione commerciale, di cessione del credito), mentre le stesse ragioni sono rilevanti per quanto attiene l’applicazione delle disposizioni antielusive tributarie”.In sostanza, il contratto di cessione dei crediti va ricondotto nell’ambito dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, in base al quale “Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. Tale inquadramento comporta l’esclusione dell’operazione in esame dal campo di applicazione IVA, con conseguente applicazione della disposizione recata dall’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, per la quale le cessioni di crediti scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50 per cento. A tal riguardo non è condivisibile l’interpretazione proposta in via subordinata dall’interpellante, in base al quale l’articolo 6 della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 va interpretato nel senso che “(…) l’imposta nella misura proporzionale dello 0,5 % trova applicazione soltanto nella ipotesi in cui la garanzia venga ad essere prestata da un soggetto estraneo al rapporto”. Invero, la predetta disposizione va interpretata nel senso che si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50 in presenza delle seguenti fattispecie: cessioni di crediti; compensazioni e remissioni di debiti; quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge. (L.B. per NL)