A seguito di quesito posto da una società che si occupa di vendita di musica on-line,l’Ade ha espresso il proprio parere circa la necessità o meno di certificare l’incasso delle somme derivanti dal commercio elettronico diretto nei confronti dei privati (direttamente accreditate nel proprio conto corrente in quanto il pagamento avviene con carta di credito) in alternativa all’emissione della fattura, mediante riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi tenuto manualmente nella sede della società. L’Agenzia ha sottolineato in primis che la società compieva correttamente l’azione di inquadrare le operazioni realizzate on-line tra quelle relative al commercio elettronico diretto, assimilate alle prestazioni si servizi ai fini fiscali. A sostegno di questo sovviene l’articolo 56 della direttiva n. 2006/112/CE, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, che, nell’individuare il luogo di tassazione di alcune prestazioni di servizio, elenca, tra gli altri, al paragrafo 1, lettera k), “i servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all’allegato II”, precisando, peraltro, che “2. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico ai sensi del paragrafo 1, lettera k)”. Fra le prestazioni di servizi riportate nell’allegato II – recante l’“Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera k)” –, figurano:
1) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.”
Le operazioni di cui al presente parere sono, quindi, riconducibili alla casistica descritta al punto 3) del sopra citato allegato II (fornitura di immagini e testi).
Considerato che siamo di fronte a prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, esse devono necessariamente documentate ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 D.P.R. 633/1972, nei termini di cui all’articolo 6, comma terzo, del medesimo decreto. La norma stabilisce, infatti, che il pagamento del corrispettivo è il momento in cui effettivamente la prestazione del servizio è stata effettuata. Permane, pertanto, a tutti gli effetti l’obbligo di emissione della fattura. Il legislatore ha previsto, però, una semplificazione contabile con espresso riferimento alla possibilità di escludere l’obbligo di emissione della fattura, che però è subordinata all’emanazione di ulteriori futuri regolamenti non ancora emanati. Riassumendo, quindi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni rientranti nel commercio elettronico, anche se incassati tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori delle carte di credito utilizzate dagli acquirenti dei servizi prestati dalla società). (L.B. per NL)