Sulla base del caso di specie, l’Agenzia ha stabilito che “la tassazione relativa alla cessione del pacchetto di minoranza debba avvenire al momento in cui si perfezionerà il contratto, vale a dire quanto le opzioni verranno esercitate”. Le opzioni esercitabili, call option e put option vincolano rispettivamente il venditore ed il compratore, nel primo caso quando l’acquirente esprimerà parere favorevole, nel secondo caso quando il venditore deciderà di esercitare il proprio diritto a vendere le partecipazioni azionarie. In conclusione “in entrambe le situazioni, le opzioni si perfezioneranno al momento dell’accettazione da parte dei promissari. Da ciò consegue che non è possibile considerare la vendita delle “Azioni Cedute a Termine” come un evento certo che avrà luogo nel corso del 2009 o un evento già di fatto perfezionatosi nel corso del 2008”, vale a dire – come ha giustamente stabilito l’AdE – che la tassazione deve essere riferita al momento di perfezionamento del contratto, cioè nel momento in cui acquirente e venditore esprimeranno il loro assenso. (L.B. per NL)