Agcom: via libera a “videomessaggi” nei programmi informativi in via eccezionale e per motivi di interesse pubblico. Divieto in campagna elettorale

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha chiarito le modalità ed in casi in cui è possibile trasmettere “videomessaggi” di soggetti politici ed istituzionali nei programmi di informazione, prevedendone tra l’altro il divieto durante le campagne elettorali.

L’Agcom si è, in particolare, espressa sulla compatibilità di queste forme di comunicazione con la disciplina vigente in materia di informazione. Considerato che sia la Corte Costituzionale (sin dal 1993) che, recentemente, il TAR Lazio hanno affermato la chiara distinzione tra le regole fissate per i programmi di comunicazione politica e la disciplina vigente per i programmi informativi, l’Autorità ha innanzitutto delineato le diverse forme in cui si estrinseca la comunicazione politica (programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche e messaggi politici autogestiti) ed esplicitato i principi su cui, secondo il D.L.vo n. 177/2005, deve basarsi l’attività di informazione radiotelevisiva, qualificata come servizio di interesse generale (obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche). Come precisato nei regolamenti in materia di par condicio, per programmi informativi si intendono i telegiornali e giornali radio, i notiziari e “ogni altro programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”. Queste trasmissioni, pur non essendo soggette all’obbligo – previsto per i programmi di comunicazione politica – di rispettare il criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, devono comunque garantire la parità di trattamento, trattando in maniera analoga situazioni analoghe, al fine di assicurare “l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico”. Di fronte al proliferare, in queste settimane, di “videomessaggi” di soggetti politici e istituzionali nei programmi di informazione (telegiornali, giornali radio e programmi di approfondimento informativo), l’Agcom ha chiarito che la loro diffusione va valutata mediante il bilanciamento tra il diritto-dovere di cronaca garantito dall’art. 21 della Costituzione ed i citati principi che reggono l’attività di informazione radiotelevisiva. La trasmissione di “videomessaggi” nei programmi informativi è dunque ammessa “solo in casi eccezionali di rilevante interesse pubblico” e non può costituire una prassi, “stante il rischio di incidere sui canoni di parità di trattamento tra tutti i soggetti politici ed istituzionali su cui si fonda il principio del pluralismo politico in televisione”. Vengono inoltre precisati dall’Autorità i criteri cui attenersi per la diffusione dei “videomessaggi”, stabilendo che la trasmissione può avvenire nel corso dei telegiornali solo in via eccezionale e se strettamente connessa con l’attualità della cronaca, “rispondendo a primarie esigenze informative di rilevante interesse pubblico”; nel caso di durata superiore ai tre minuti, tali messaggi non possono essere diffusi integralmente nel corso del telegiornale e giornale radio e non possono essere trasmessi in tutte le sue edizioni giornaliere; i “videomessaggi” non possono essere riproposti nei telegiornali dopo 48 ore dal verificarsi dell’evento. Per favorire poi la libera e consapevole formazione delle opinioni del pubblico, viene precisato che la diffusione dei “videomessaggi” deve avvenire nell’ambito di un confronto dialettico, accompagnandola nei tg e giornali radio da commenti di altri soggetti. E’ comunque vietato trasmettere “videomessaggi” di soggetti politici ed istituzionali nei programmi informativi durante le campagne elettorali, per evitare che il pubblico possa confondere tali forme di comunicazione con i messaggi politici autogestiti. (D.A. per NL)

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