Agcom ha pubblicato il Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, contenente le modalità di attribuzione dei numeri (LCN) ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audivisivi in tecnica digitale terrestre con le relative condizioni di utilizzo.
Allegato A alla delibera n. 366/10/CONS
PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici : il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
c) ambito locale televisivo: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
d) ambito nazionale: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’ambito locale;
e) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 – 199 , e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico.
f) canale mosaico: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
g) canale generalista nazionale: canale legittimamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione;
h) emittente locale : il titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale;
i) aree tecniche: le aree in cui è suddiviso il territorio nazionale secondo il decreto ministeriale 10 settembre 2008 e successive modificazioni, ai fini del passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre secondo il calendario ivi stabilito;
j) fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione, autorizzati alla diffusione dei contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
k) genere di programmazione semigeneralista: programmazione dedicata a generi differenziati inclusa l’informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
l) genere di programmazione tematico : genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
m) genere di programmazione tematico “bambini e ragazzi” : genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale ;
n) genere di programmazione tematico “informazione”: genere di programmazione tematico dedicato all’informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;
o) genere di programmazione tematico “cultura”: genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari , rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume ;
p) genere di programmazione tematico “sport” : genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
q) genere di programmazione tematico “musica”: genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;
r) genere di programmazione tematico “televendite” : genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
s) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
t) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
u) programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
v) delibera 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009.
2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Articolo 2 (Ambito di applicazione)
1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo.
2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l’utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per
generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un’area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell’area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.
Articolo 3 (Criteri di ripartizione della numerazione)
1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.
3. La numerazione attribuita ai canali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), è effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l’intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti , ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat – line, one –to-one e similari.
5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti.
6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.
Articolo 4 (Numerazione dei canali generalisti nazionali )
1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera g), sono attribuiti i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.
2. L’attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.
Articolo 5 (Numerazione delle emittenti locali )
1. Alle emittenti locali , come definite all’articolo 1, comma 1, lettera h), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione .
2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo.
3. Il settimo arco di numerazione è riservato alle emittenti locali.
4. Al fine di valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità a quelle legate al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono attribuite secondo i seguenti criteri:
a) in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le numerazioni vengono attribuite, progressivamente, a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni, ai sensi del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) ai fini dell’uso efficiente della numerazione, due emittenti locali aventi sede operativa principale nella stessa regione, operanti in province diverse della medesima regione con aree di servizio totalmente separate, possono richiedere l’attribuzione della stessa numerazione nelle province separatamente servite, previo accordo tra loro; in tal caso, ai fini dell’attribuzione della numerazione spettante, le predette emittenti sommano le rispettive medie dei punteggi conseguiti nelle graduatorie di cui alla lettera a); in difetto di accordo le numerazioni sono singolarmente attribuite secondo i criteri di cui alla lettera a);
c) eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province, a seguito delle attribuzioni operate ai sensi dei precedenti punti a) e b), vengono attribuite alle emittenti locali che operano esclusivamente in queste ultime province, che non siano già diversamente posizionate, sulla base della media dei punteggi conseguiti dalle medesime nelle graduatorie di cui alla lettera a);
d) alle emittenti locali che non sono collocate nelle graduatorie di cui alla lettera a) sono attribuite le numerazioni successive a quelle attribuite ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c). Il Ministero, ricevute le domande di assegnazione del numero entro una data prefissata, procede all’attribuzione delle numerazioni di cui alla presente lettera secondo l’ordine cronologico delle autorizzazioni per l’attività di fornitore di contenuti rilasciate, facendo a tal fine riferimento alla data dell’autorizzazione e, in caso di identica data, al numero di protocollo della stessa;
e) le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3 , successive a quelle attribuite ai sensi dei punti a), b), c) e d), sono utilizzate per la diffusione degli ulteriori programmi in tecnica digitale terrestre diffusi dalle emittenti locali, diversi dai canali di cui agli stessi punti a), b), c) e d), ivi compresi i canali per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto;
f) al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell’utente nel secondo, terzo e settimo arco di numerazione è attribuito alle emittenti locali una numerazione corrispondente a quella del primo arco di numerazione, laddove ciò sia possibile in base al numero delle emittenti locali operanti in ciascuna regione o provincia autonoma;
g) nelle regioni ove sia possibile in base al numero delle emittenti locali ivi operanti, le numerazioni relative al settimo arco possono essere attribuite, consecutivamente, ad ogni emittente locale fino ad un massimo di sei numeri complessivi compresi quelli del primo, secondo e terzo arco di numerazione;
h) alle emittenti locali che servono con propri impianti, più di due regioni e che intendono richiedere l’attribuzione di un’identica numerazione su tutti i bacini serviti, viene attribuita una numerazione compresa tra le numerazioni 75 e 84, sulla base di un accordo tra le emittenti interessate.
Articolo 6 (Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro)
1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite .
2. L’attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi, secondo l’ordine di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazioni ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione “televendite” sono collocate nel secondo arco di numerazione.
3. La dimensione di ciascun sottoblocco è individuata dal Ministero in relazione all’offerta esistente determinata in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale già abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione del bando di cui all’articolo 10 e riservando una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per eventuali soggetti nuovi entranti.
4. Ai fini dell’attribuzione del numero ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre , in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e l’audience conseguito, con particolare riguardo
ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/CONS.
5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l’eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico “televendite” a partire dal secondo arco di numerazione .
Articolo 7 (Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto)
1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell’utente.
Articolo 8 (Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)
1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.
2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell’offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L’assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi.
3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 9 (Numerazione di ulteriori servizi )
1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) é riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali che costituiscono simulcast di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell’utente.
2. Alle numerazioni per i servizi radio é riservato l’ottavo arco di numerazione.
3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono riservati le numerazioni successive all’ottavo arco di numerazione .
4. Ai servizi di sistema , quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
Articolo 10 (Modalità di attribuzione della numerazione)
1. Il Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante ai fornitori di servizi di media audiovisivi sulla base del presente piano di numerazione.
2. L’attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l’attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.
3. L’attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell’autorizzazione, secondo le procedure di cui ai successivi
commi 4 e 5.
4. Relativamente alle aree tecniche ancora da digitalizzare il Ministero pubblica il bando per l’attribuzione delle numerazioni non oltre i sessanta giorni antecedenti la data fissata per lo switch-off dell’area tecnica interessata , invitando i soggetti ivi operanti a presentare la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all’attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi almeno 15 giorni prima della data di switch-off.
5. Relativamente alle aree tecniche già digitalizzate, il Ministero pubblica il bando per l’attribuzione delle numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento invitando i soggetti ivi operanti a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all’attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande.
6. Il Ministero comunica l’attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all’Autorità e li rende pubblici sul proprio sito Internet.
Articolo 11 (Condizioni di utilizzo delle numerazioni)
1. I soggetti assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni informano gli operatori di rete sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l’altro, la chiusura immediata dell’offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma .
3. In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.
4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.
5. L’attribuzione da parte del Ministero delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.
6. E’ consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all’interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), previa comunicazione al Ministero e all’Autorità. Il Ministero provvede all’adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all’Autorità , provvedendo altresì all’aggiornamento sul proprio sito Internet.
7. E’ consentito, sulla base di accordi, lo scambio della numerazione tra emittenti locali, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso.
8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni . La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato.
9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Articolo 12 (Adeguamento del Piano di numerazione)
1 L’Autorità si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.