Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2008
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Il Presidente
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”; come modificata ed integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
VISTA la legge della Provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”;
VISTA la legge della Provincia di Bolzano 14 maggio 2003, n. 4, recante “Norme per l’elezione del Consiglio provinciale di Bolzano”;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 89 dell’8 agosto 2008 con il quale stati convocati per il giorno 26 ottobre 2008 i comizi per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia di Trento;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 26/2.1 del 6 maggio 2008 con il quale sono state fissate per il giorno 26 ottobre 2008 le elezioni del Consiglio provinciale di Bolzano;
VISTA la delibera della Commissione per i servizi e i prodotti n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 3, del citato regolamento che prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all’Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere, così come previsto dalla vigente normativa, ad emanare le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano fissate per il 26 ottobre 2008;
VISTA la delibera della Commissione per i servizi e i prodotti n. 115/08/CSP del 29 maggio 2008 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella Regione Sicilia e per le elezioni comunali nella Regione Sardegna, indette per i giorni 15 e 16 giugno 2008”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 29/05/08;
RITENUTO, sulla scorta della precedente deliberazione n. 115/08/CSP, di non potersi esimere dall’adottare le predette disposizioni anche in assenza delle previste consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che non risulta ancora costituita;
RITENUTO, peraltro, che dette consultazioni sono comunque state effettuate in occasione dell’adozione della citata delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, a cui il presente regolamento rinvia;
Decreta
Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, fissate per il 26 ottobre 2008, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, di cui alla delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e1 4 aprile 2008, nonché per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008”.
2. I termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 e all’articolo 11, commi 1 e 2, della delibera n. 34/08/CSP decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 ottobre 2008.
4. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Commissione per i Servizi e i Prodotti nella prima riunione utile.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità www.agcom.it.
Roma, 26 agosto 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò