L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ricorda che in relazione alle elezioni politiche ed amministrative previste per le giornate di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008, l’inizio del periodo di silenzio elettorale è fissato alle ore 24 di venerdì 11 aprile e si concluderà alle ore 15.00 di lunedì 14 aprile 2008 e che il divieto di propaganda politica diretta ed indiretta riguarda anche le emittenti radiotelevisive per effetto di quanto previsto dell’art. 9 della L. 212/1956 e dall’art. 9-bis del D.L. 807/1984, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di divieto di propaganda elettorale.
Pertanto tale divieto deve essere osservato in maniera effettiva e rigorosa dalle emittenti e si estende anche alla riproposizione delle posizioni politiche espresse nei giorni precedenti il divieto.
Si ricorda che rimane fermo il divieto di diffusione dei risultati dei sondaggi demoscopici negli orientamenti politici e di voto degli elettori.
Si rammenta inoltre che eventuali violazioni delle norme sul silenzio sono accertate dagli organi di polizia e sanzionate dalle Autorità competenti.
Roma, 12 aprile 2008