L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito alla diffusione dei sondaggi politico elettorali, ha emanato un ordine per l’attento rispetto del divieto previsto dalla legge del 22 febbraio 2000 il cui articolo 8 prevede che nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni “ è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.”
L’ordine dell’Agcom stabilisce che le emittenti radiotelevisive, le società editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa sono tenute a rispettare tale divieto e precisa che l’inosservanza sussiste anche quando nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzie sono riportate dichiarazioni sui risultati di sondaggi elettorali rilasciate in qualsiasi sede da esponenti politici o da qualunque altro soggetto.
In caso di inosservanza del divieto, l’emittente o l’organo di informazione interessati sono tenuti a dichiarare l’avvenuta violazione sullo stesso mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio, sempre che nell’immediatezza del fatto l’avvenuta violazione non sia stata già spontaneamente e pubblicamente riconosciuta con adeguata evidenza dalla stessa emittente o dall’organo di informazione interessati.
Il mancato rispetto dell’ordine comporta inoltre l’applicazione di sanzioni pecuniarie.