Giovedì prossimo scadrà il termine previsto per la trasmissione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell’Informativa Economica di Sistema (I.E.S.) mediante i nuovi quadri e modelli telematici introdotti con Delibera n. 116/10/CONS.
A differenza degli scorsi anni, infatti, il termine per l’invio della comunicazione – prima previsto al 31 luglio – è stato prorogato al 30 settembre. E’ stato anche disposto che la trasmissione dovesse avvenire attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [email protected]. Come chiarito dall’Agcom sul proprio sito, l’invio al mittente della ricevuta di accettazione è assicurato solo se il messaggio viene spedito da una casella di posta elettronica certificata con valore legale, obbligatoria ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale. Con la nuova procedura sono stati poi modificati i modelli O (dati patrimoniali), P (ricavi imprese editoriali), Q (ricavi imprese radiotelevisive), R (ricavi concessionarie di pubblicità), S (ricavi agenzie di stampa e imprese di produzione), A (dati anagrafici), U (dati anagrafici e contabili) e i quadri P1, R1, R2, T (tiratura dei giornali quotidiani). I soggetti tenuti all’adempimento (operatori di rete, fornitori di servizi di media audiovisivi, fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, concessionarie di pubblicità, imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, agenzie di stampa a carattere nazionale, editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, soggetti esercenti l’editoria elettronica) devono scegliere, durante la compilazione della I.E.S., tra due serie di modelli: la serie ridotta e quella base (in precedenza erano previste 3 serie: ridotta, semplificata e base), a seconda dell’ammontare dei ricavi totali relativi alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi, così come indicati nell’ultimo bilancio d’esercizio. Pertanto, i modelli della serie ridotta devono essere compilati dai soggetti i cui ricavi risultano inferiori a 1 milione di euro e dai soggetti “minori”, prima tenuti alla compilazione del modello U, mentre i modelli della serie base sono riservati ai soggetti con ricavi superiori alla nuova soglia prevista (in precedenza, erano stabiliti, quali valori di riferimento dei ricavi, l’importo minimo di 500 mila euro e massimo di 5 milioni di euro). (D.A. per NL)