E’ ormai imminente la scadenza del termine fissato all’art. 4 della recente delibera Agcom n. 303/11/CONS per l’invio telematico della nuova Informativa Economica di Sistema (I.E.S.) inerente i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta nell’anno 2010.
Entro il prossimo 30 settembre infatti gli operatori dei settori dell’editoria e della radiodiffusione sonora e televisiva dovranno trasmettere i rinnovati modelli contenuti nella citata delibera, che ha sostituito integralmente il precedente provvedimento dell’Autorità (delibera n. 116/10/CONS). La recente regolamentazione disciplina le modalità di attuazione dell’adempimento a cui sono tenuti i soggetti – operatori di rete, fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, imprese concessionarie di pubblicità, agenzie di stampa a carattere nazionale, editori di giornali quotidiani, periodici o riviste e soggetti esercenti l’editoria elettronica – che generano ricavi riferibili alle attività rilevate dalla I.E.S. Non sono invece obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti che nell’anno di riferimento hanno ricavi totali pari a zero euro, dove per ricavi si intendono quelli “relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione”. Tali soggetti, infatti, come si legge nel preambolo del provvedimento, “non generando proventi, non producono alcuna risorsa economica imputabile alle attività del settore delle comunicazioni”. La trasmissione dei loro dati non risulta dunque utile ai fini della I.E.S., che è lo strumento con cui l’Agcom verifica le posizioni dominanti in ambito radiotelevisivo ed editoriale e aggiorna la base statistica degli operatori di comunicazione. I modelli dell’Informativa, articolati nelle due serie ridotta e base (a seconda che i ricavi risultino minori o superiori a 1 milione di euro nei settori rilevati) dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo e-mail [email protected]. Le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi saranno oggetto di rilevazione mediante modulistica distinta da quella contenuta nella delibera n. 303/11/CONS. (D.A. per NL)