Agcom – Deliberazione 26 novembre 2009

Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. (Deliberazione n. 664/09/CONS). (09A15257) (GU n. 298 del 23-12-2009)
 
L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni
 
Nella sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – supplemento ordinario;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’art. 8-novies, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’art. 8-novies della citata legge n. 101 del 2008, e’ stato definito il calendario  nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008;
Vista la delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 249/02/CONS, recante Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;
Vista la delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005 recante «Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2005;
Vista la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;
Vista la delibera n. 665/06/CONS del 23 novembre 2006, recante «Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi radiofonici in tecnica digitale anche mediante ulteriori standard disponibili ai fini dell’integrazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale approvato con delibera n. 149/05/CONS»;
Tenuto conto delle risultanze della citata consultazione, pubblicate sul sito web dell’Autorita’ in data 16 novembre 2007, da cui e’ emersa la necessita’ di dare corso alle modifiche del regolamento approvato con la delibera n. 149/05/CONS, al fine di tenere conto delle innovazioni tecnologiche intervenute in materia di standard della radiofonia digitale terrestre, nonche’ dei lavori svolti dal tavolo tecnico costituito con la partecipazione di rappresentanti dell’Autorita’, del Ministero dello sviluppo economico, della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche nazionali e locali;
Considerata l’opportunita’ di abrogare il regolamento approvato con la delibera n. 149/05/CONS stabilendo una nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nell’art. 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal testo unico della radiotelevisione, consenta lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico alla luce dell’innovazione tecnologia e dell’utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze;
Udita la relazione dei commissari Nicola D’Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
 
Delibera:
 
Art. 1
 
1. L’Autorita’ adotta, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e’ riportato nell’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. L’Autorita’ si riserva di adeguare le disposizioni del presente regolamento in relazione all’andamento della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale e all’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario.
4. E’ abrogata la delibera n. 149/05/CONS del 7 marzo 2005.
La presente delibera e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Roma, 26 novembre 2009
 
Il presidente: Calabro’
  
I commissari relatori: D’Angelo – Savarese
 
Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009
 
Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale
  
Capo I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1 Definizioni
 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 
a) «tecnica numerica o digitale»: l’insieme delle modalità di diffusione di segnali digitali derivate dallo standard ETS 300 401, secondo gli standard di codifica DAB+ (ETS TS 102 563) e DMB (ETS TS 102 428);
b) «trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale»: le trasmissioni terrestri effettuate secondo la tecnica numerica;
c) «trasmissioni radiofoniche satellitari in tecnica digitale»: le trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione in mobilità che necessitano di reti integrative terrestri (gap filler);
d) «programmi radiofonici numerici o palinsesti»: l’insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale e caratterizzati da un unico marchio;
e) «programmi dati»: prodotti editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in tecnica digitale;
f) «servizi»: servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione di programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura degli apparati, ovvero servizi delle società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/48/CE, ovvero servizi di infomobilità;
g) «blocco di diffusione»: l’insieme di più palinsesti, programmi dati e servizi diffusi su una frequenza assegnata;
h) «capacità trasmissiva»: insieme dei blocchi di diffusione irradiabili sulle frequenze terrestri attribuite per la diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano di assegnazione delle frequenze redatto secondo i criteri del presente regolamento;
i) «unità di capacità (CU)»: unità elementari in cui è suddiviso ogni blocco di diffusione, per un totale di 864 unità per blocco;
j) «capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici»: la quantità di CU attribuita, in ugual misura per ogni programma, a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di diffusione; qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per l’attività di fornitore di contenuti radiofonici avrà diritto ad un’identica quantità di CU per ogni programma irradiato;
k) «probabilità di copertura»: probabilità che un ricevitore posizionato a caso all’interno dell’area di servizio possa ricevere il programma trasmesso con continuità e senza degradi apprezzabili del segnale;
l) «copertura portatile outdoor»: l’area di servizio in cui è possibile ricevere i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con apparecchio ricevente portatile all’esterno degli edifici con probabilità di copertura non inferiore al 95%;
m) «copertura portatile indoor»: l’area di servizio in cui è possibile ricevere i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con apparecchio ricevente portatile all’interno degli edifici con probabilità di copertura non inferiore al 70%;
n) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda e dei relativi sistemi di collegamento e contribuzione, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica digitale e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici numerici, di programmi dati e servizi agli utenti;
o) «fornitore di contenuti radiofonici»: il soggetto pubblico o privato che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici numerici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, attraverso l’operatore di rete, e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione audio e dei relativi dati;
p) «fornitore di servizi»: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
q) «ambito locale»: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;
r) «ambito nazionale»: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale non limitato all’ambito locale;
s) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»: fornitore di contenuti caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
t) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-prodozione con altro fornitore di contenuti;
u) «piano nazionale di ripartizione delle frequenze»: il piano che disciplina l’uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base dell’art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT), approvato con decreto ministeriale 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2008;
v) «piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale»: il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali terrestri, redatto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo i criteri dell’art. 13 del presente Regolamento;
z) «Autorità»: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
aa) «Ministero»: il Ministero dello Sviluppo Economico;
bb) «Codice»: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
cc) «Testo Unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della Radiotelevisione;
dd) «Contratto di Servizio»: il Contratto di Servizio tra la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all’articolo 49 del Testo Unico e il Ministero dello Sviluppo Economico, redatto ai sensi dell’articolo 45 e seguenti del Testo Unico;
ee) «fase di avvio dei mercati»: il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all’art. 13, comma 5, lettere c) e d); 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50% della popolazione e al 70% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio;
ff) «Simulcast»: trasmissione simultanea su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica;
gg) «Bacini di utenza locali»: aree geografiche di suddivisione del territorio nazionale secondo quanto previsto dal Piano di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nelle quali ogni operatore di rete esercisce uno o più impianti di diffusione. I bacini di utenza possono essere suddivisi in sub-bacini per espressa previsione dello stesso Piano di Assegnazione delle Frequenze.

Art. 2  Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento definisce in modo equo, trasparente e non discriminatorio le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica, garantendo parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attività tra tutti i soggetti privati nonché tra questi e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI

Art. 3  Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio

1.  L’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base delle norme del presente regolamento. L’autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.

2.  Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3.  L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o società cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

4.  L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

5.  L’autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro.

6.  Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e integrazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7.  Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.

8.  La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito nazionale o locale e i bacini di riferimento, nonché la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)  dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
b)  certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta società cooperativa priva di scopo di lucro;
c)  estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
d)  documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale;
e)  l’elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengano anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l’elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
f)  gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;
g)  il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
h)  le ricevute dei versamenti di cui all’art. 5, comma 1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.

9.  E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.

10.  Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni istituito presso l’Autorità, ai sensi della delibera n. 236/01/CONS e successive modificazioni.

11.  Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con l’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall’ultima comunicazione del Ministero.

12.  I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono abilitati a richiedere al Ministero, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.

13.  L’autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici numerici e programmi dati nel bacino nel quale sono comprese le province legittimamente servite in tecnica analogica, nel rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico. La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)  che permangano per tutta la durata dell’autorizzazione i requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall’art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
b)  che venga diffuso in simulcast su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale almeno il 50 per cento del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica terrestre calcolato sul tempo di trasmissione settimanale del medesimo programma analogico, al netto della programmazione pubblicitaria che, nella fase di avvio dei mercati, può essere differenziata, per l’intera programmazione giornaliera, da quella irradiata sulla rete analogica, fermo il divieto di differenziazione per la pubblicità irradiata dalle emittenti nazionali sulle reti analogiche o digitali.
c)  che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione.

14.  Il Ministero provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata. L’elenco dei soggetti che ottengono l’autorizzazione ai sensi del presente comma è reso pubblico dal Ministero entro i successivi venti giorni.

15.  I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lett. b), sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma 8.

16.  I soggetti di cui al comma 12 che non abbiano richiesto l’autorizzazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui all’articolo 13 per ogni singola area territoriale, sono assoggettati alla procedura ordinaria prevista dai commi da 1 a 11 del presente articolo.

Art. 4 Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui all’art. 3 è rilasciata per una durata di dodici anni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, comma 12, hanno durata fino a tutto l’anno 2021. L’autorizzazione è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell’assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione.
 
2. L’autorizzazione conseguita ai sensi dell’art. 3, comma 12, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
 
3. L’autorizzazione di cui all’art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
 
4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 comporta la decadenza dalla medesima.
 
5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 3 in caso di grave reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero nei casi previsti dall’art. 16, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l’adozione del provvedimento di revoca è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
 
Art. 5 Contributi
 
1. Il soggetto richiedente un’autorizzazione di cui all’art. 3, per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per provincia: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile.
 
2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.
  
3. I soggetti di cui all’art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo.
 
Art. 6 Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni
 
1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall’Autorità.
 
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.

Art. 7  Responsabilità e rettifica

1.  I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Testo Unico.

2.  I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 32 del Testo Unico, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 8 Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.
 
Art. 9 Limiti alle autorizzazioni dei fornitori di contenuti
 
1. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo palinsesto, i medesimi programmi dati e i medesimi servizi, nonché gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, fatta salva l’articolazione locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.
 
2. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito locale possono irradiare, sia direttamente, sia attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, il palinsesto, i programmi dati e i servizi, nonché gli identificativi ad essi associati fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti.
 
3. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico, non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale.
 
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale.
 
5. Alle diffusioni interconnesse si applicano le disposizioni previste, per le emittenti radiofoniche, dall’art. 29 del Testo Unico.
 
6. Nella fase di avvio dei mercati, i fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell’art. 3, comma 12, del presente regolamento, hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva.
 
7. Con successivo provvedimento l’Autorità stabilisce le norme in materia di trasmissione di programmi criptati e di limiti alla capacità trasmissiva destinata agli stessi.
 
8. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che svolge anche l’attività di fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività esercitata.
 
Capo III
 
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
 
Art. 10 Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato
 
1. La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell’art. 25 del Codice.
 
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:
  
a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell’allegato n. 2, parte I, del Codice;
b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.
 
3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro sessanta giorni dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
 
4. L’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 12, dà diritto all’autorizzazione di cui al presente articolo senza alcun onere e canone aggiuntivo, limitatamente alla fase di avvio dei mercati.
 
Capo IV
 
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO
 
Art. 11 Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale
 
1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata alla diffusione di palinsesti, programmi dati e servizi in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico per l’effettuazione di trasmissioni in banda VHF-III. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può utilizzare, previa richiesta, anche frequenze della banda UHF-L per integrare/ottimizzare la copertura della rete realizzata in banda VHF-III.
 
2. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà, indirettamente o attraverso società controllate o collegate, avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali di cui al presente regolamento, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale.
 
Capo V
 
AUTORIZZAZIONI GENERALI PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI E DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE
 
Art. 12 Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici nella fase di avvio dei mercati
 
1. L’attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale o locale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8-novies della legge n. 101 del 2008.
 
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 25 del Codice.
 
3. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall’articolo 24 della legge n. 112 del 2004, nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale, stante l’esigenza di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, sono rilasciati esclusivamente a società consortili secondo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6.
 
4. Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all’articolo 3, comma 12 del presente regolamento, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze e le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all’articolo 3, comma 12, del presente regolamento, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. L’Autorità vigila sulla corretta applicazione del presente comma e, in particolare, sulla parità di condizioni tra i partecipanti alle società consortili.
 
5. I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono rilasciati a società consortili partecipate da almeno il 40 per cento delle emittenti legittimamente esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale ai sensi dell’art. 3, comma 14, del presente regolamento. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ai fini dell’applicazione del presente comma ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile.
 
6. I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all’art. 13, alle società consortili partecipate da almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza, l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14, del presente regolamento. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all’attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’articolo 3, comma 14 sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.
 
7. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo all’inizio della relativa attività di operatore di rete prevista dal presente regolamento. Tale autorizzazione è rinnovabile secondo le procedure di cui all’art. 25, comma 4 del Codice mediante presentazione della relativa dichiarazione entro i sessanta giorni precedenti la data di scadenza.
 
8. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 6 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché in caso di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa.
 
9. In applicazione dell’art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i primi dieci anni di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali o locali di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice e dei contributi di cui all’art. 35 del Codice.
 
10. A decorrere dall’undicesimo anno di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali di cui al presente articolo provvedono al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, e dei contributi di cui all’art. 35 del Codice, nella misura definita dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete. Resta fermo quanto previsto dall’art. 26 del Testo Unico con riferimento all’utilizzazione dei collegamenti di telecomunicazioni a supporto dell’attività di radiodiffusione sonora.
 
11. In caso di cessione dell’azienda da parte dell’operatore di rete, l’acquirente deve presentare al Ministero, entro trenta giorni, domanda di subentro nell’autorizzazione generale conforme alle previsioni del presente Regolamento e richiedere, altresì l’autorizzazione al trasferimento di proprietà secondo quanto previsto dalla delibera n. 646/06/CONS. A seguito del rilascio da parte dell’Autorità dell’autorizzazione alla cessione dell’azienda, il Ministero consente il subentro nell’autorizzazione generale.
 
12. Il trasferimento dei diritti di uso di frequenze tra due soggetti titolari dell’autorizzazione generale, di cui al comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 del Codice.
 
Art. 13 Frequenze utilizzabili e criteri per la pianificazione e per la configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze nella fase di avvio dei mercati
 
1. Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da parte degli operatori di rete nazionali e locali di cui al precedente art. 12 sono effettuate sulle frequenze della banda VHF-III. Gli operatori di rete nazionali e locali destinatari dei diritti di uso delle radiofrequenze ai sensi del precedente articolo 12 possono utilizzare, previa richiesta, blocchi di diffusione su frequenze della banda UHF-L per integrare o ottimizzare la copertura delle reti nazionali e locali realizzate in banda VHF-III. L’uso delle frequenze di cui al presente comma deve essere effettuato nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione Europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.
 
2. Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentantive delle imprese radiofoniche private suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare nelle medesime aree.
 
3. Ai fini del pluralismo del sistema, la pianificazione delle frequenze e la configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da realizzare nelle aree territoriali di cui al comma 2, devono garantire un uso efficiente della risorsa radioelettrica, un’uniforme copertura e una razionale distribuzione delle frequenze tra soggetti legittimamente operanti in ambito nazionale e locale. La pianificazione delle radiofrequenze deve permettere, agli operatori nazionali, la realizzazione di reti isofrequenziali a copertura nazionale e, agli operatori locali, la realizzazione di reti isofrequenziali per la copertura dei singoli bacini e sub-bacini di utenza nonché un’efficiente copertura portatile indoor nelle aree metropolitane con il minimo impiego di risorse infrastrutturali. In presenza di limitate e particolari situazioni può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN, ai fini della compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei Paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe.
 
4. Nell’individuazione delle reti di cui al comma 3 ed ai fini della conseguente assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8-novies della legge n. 101 del 2008, si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, al fine di realizzare lo sviluppo della diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lettera a) della legge 3 maggio 2004, n. 112. L’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può avvalersi degli organi del Ministero per le attività di cui al presente articolo.
 
5. L’Autorità, per l’individuazione delle reti di cui al comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 
a) garantire la trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica, attraverso i blocchi di diffusione di cui alle lettere c) e d);
b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio;
c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione;
d) garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13, lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico per ciascun fornitore di contenuti in ambito locale.
 
6. L’assegnazione agli operatori di rete privati dei diritti di uso delle frequenze individuate ai sensi del presente articolo 13è disposta dal Ministero, entro 60 giorni dall’individuazione da parte dell’Autorità delle frequenze assegnabili ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 
7. Ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze il Ministero provvederà ad acquisire i contributi delle società consortili di cui all’articolo 12, commi 4, 5 e 6.
 
Art. 14 Obblighi dell’operatore di rete
 
1. L’operatore di rete radiofonica in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e a fornitori di servizi in ambito nazionale.
 
2. L’operatore di rete radiofonica in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale.
 
3. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto ai seguenti vincoli:
 
a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40% della popolazione di ogni area oggetto dell’assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi.
 
4. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è soggetto ai seguenti vincoli:
 
a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40% della popolazione di ogni bacino o sub bacino oggetto dell’assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi.
 
5. L’operatore di rete radiofonica è tenuto a:
 
a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.
 
Art. 15 Accordi di interconnessione
 
1. Ai fini della fornitura dei servizi dati e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ed altre reti di comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.

Art. 16  Impiego da parte degli operatori di rete di infrastrutture e impianti di terzi e condivisione di infrastrutture e impianti

1.  I titolari di autorizzazione generale per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale possono impiegare anche infrastrutture fornite da terzi, compresa la concessionaria pubblica o società dalla stessa controllate, nonché possono provvedere all’uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti nel rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2.  L’ubicazione e l ‘uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate.

3.  Al fine di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive radiofoniche digitali terrestri l’Autorità promuove la condivisione delle infrastrutture già esistenti, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, compatibilmente con le necessità del titolare dell’infrastruttura esistente.

4.  Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le procedure previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS.

Art. 17 Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitori di contenuti e di servizi

1. La fornitura di capacità tramissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l’art. 1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
 
Art. 18 Assegnazione dei diritti di uso delle frequenze a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati
 
1. A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati l’Autorità provvede all’individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
 
Art. 19 Impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap fillers integrativi delle trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità
 
1. L’impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap fillers integrativi delle diffusioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità deve costituire un contributo secondario alla diffusione primaria effettuata direttamente da satellite. Tale impiego deve avvenire all’interno dell’area di servizio principale del satellite e non può, in ogni caso, configurarsi come utilizzo di una rete diffusiva autonoma e/o indipendente da quella satellitare. I predetti gap fillers devono diffondere contemporaneamente, integralmente ed in simulcast gli stessi programmi e pubblicità diffusi in via satellite.
 
2. L’utilizzo dei gap fillers di cui al comma 1 è soggetto al regime dell’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 25 del Codice. L’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze avviene a titolo oneroso secondo procedure definite dall’Autorità, con separato provvedimento, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, anche nei confronti degli operatori radiofonici che diffondono i propri programmi su reti terrestri.
 
3. L’operatore di rete è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento per gli operatori di reti di radiodiffusione sonora digitali terrestri, in quanto applicabili, e, in particolare, agli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 5.
 
4. L’attività di sperimentazione degli impianti terrestri di cui al comma 1, può essere attuata mediante l’utilizzo delle frequenze strettamente necessarie, su limitate porzioni del territorio nazionale e per una durata temporale non superiore a otto mesi rinnovabile una sola volta, secondo un progetto che deve essere approvato dal Ministero. Gli esiti della sperimentazione devono essere comunicati entro trenta giorni al Ministero e all’Autorità. L’attività di sperimentazione non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale ottenimento dei diritti d’uso delle frequenze e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori.
 
5. Con l’entrata in vigore del presente regolamento termina ogni sperimentazione in corso. I soggetti titolari di autorizzazione sperimentale sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’attività di sperimentazione secondo quanto previsto dal comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo periodo decadono le autorizzazioni alla sperimentazione già rilasciate dal Ministero.
 
Capo VI
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 20 Disposizioni transitorie
 
1. Con l’adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 66/2001 e all’art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.
 
2. A decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento gli impianti radiofonici digitali possono essere attivati solo conformemente al regolamento stesso.
 
3. Alla data di assegnazione, per ciascuna area, dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali di cui all’articolo 13, comma 11, decadono le autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale già rilasciate per la medesima area.
 
Art. 21 Disposizioni finali
 
1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 39-octies, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla delibera n. 266/06/CONS in materia di disciplina delle trasmissioni radiofoniche digitali mobili.
  
2. Le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e, comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del Ministero.
 
3. L’attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica analogica e digitale. La sperimentazione deve essere effettuata su limitate porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa, rinnovabile una volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze ai fini commerciali. L’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali, nonché a comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione.

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