Agcom – Deliberazione 18 marzo 2009

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 120/09/CONS). (09A04137)

 
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
Nella riunione del Consiglio del 18 marzo 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – Supplemento ordinario n.
150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento
ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008 recante Approvazione del regolamento in materia di
procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita’
demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dal
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della
titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il
Titolo II «Approvazione delle linee guida»;
Considerato che in base all’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la
conformita’ delle linee guida predisposte dall’organizzatore della
competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte
dell’intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del
decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
Vista la nota in data 22 gennaio 2009 (registrata al
n. prot. 4450 del 23 gennaio 2009) con cui la Lega italiana calcio
professionistico ha trasmesso all’Autorita’ la versione definitiva
delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di
calcio di prima e di seconda divisione e agli eventi correlati,
approvate in data 15 dicembre 2008 con le maggioranze previste
dall’art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che
recepiscono almeno in parte, i rilievi formulati dall’Autorita’;
Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell’Autorita’
in data 29 gennaio 2009 della comunicazione relativa all’avvio del
procedimento istruttorio sopra descritto, non e’ pervenuto alcun
contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi
dell’art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n.
307/08/CONS;
Rilevato che il testo delle linee-guida cosi’ come presentato dalla
Lega Pro, risultando sostanzialmente aderente ai principi e alle
previsioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
presenta le seguenti criticita’:
a) quanto al regime dei diritti rimasti invenduti, che ai sensi
dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 9/2008 possono
essere oggetto di autonome iniziative commerciali da parte delle
singole societa’ sportive;
b) quanto alla mancata previsione di un termine per l’esercizio
del diritto di cui all’art. 11, comma 3 da parte della singola
societa’ sportiva;
c) quanto alla mancata precisazione del quantum di popolazione per
la copertura della trasmissione in tecnologia digitale terrestre;
d) quanto alla mancata precisazione degli standard produttivi;
e) quanto alla individuazione dei diritti di natura secondaria e
alle autonome iniziative commerciali spettanti alle singole societa’
sportive;
f) quanto alla mancata esplicita esclusione dei diritti da
esercitare nelle piattaforme emergenti dall’ambito delle linee-guida;
Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione
definitiva sopra individuata, con le seguenti raccomandazioni
finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto legislativo n. 9/2008 avuto specifico riguardo alla garanzia
delle condizioni di assoluta equita’, trasparenza e non
discriminazione tra i partecipanti:
a) si riafferma che per tutte le fasi della procedura di
assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo
alla garanzia delle condizioni di assoluta equita’, trasparenza e non
discriminazione tra i partecipanti;
b) si ribadisce l’assoluta necessita’, al fine di garantire
attuazione pratica ai predetti principi e al piu’ generale principio
di tutela della competitivita’ delle procedure di assegnazione, che
si dia rigorosa applicazione alla previsione di cui all’art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, quanto al
regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando
che qualora anche l’ultima procedura competitiva dovesse avere esito
negativo, la singola societa’ sportiva avra’ diritto di licenziare i
diritti audiovisivi, primari e secondari, relativi alle partite
disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) quale
oggetto di autonome iniziative commerciali in forma non esclusiva e
in parallelo con la commercializzazione della Lega Pro, salvo che,
per effetto di una specifica delibera assunta da tutte le societa’
sportive della stessa Legali a Pro, non siano deliberate nuove linee
guida, per ulteriori procedure competitive ai fini della
commercializzazione esclusivamente in forma centralizzata, da
sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell’art. 6,
comma 6, del decreto, ovvero s’intenda procedere in base al disposto
dell’art. 13 del decreto ad una distribuzione diretta attraverso un
proprio canale o piattaforma satellitare.
In particolare, in riferimento ai diritti di natura primaria
relativi alla trasmissione in esclusiva (in diretta in free o pay),
in digitale e/o satellitare, delle partite esterne di Campionato
(esclusa la fase di play off) di soltanto alcune delle societa’
sportive partecipanti alla Prima e alla Seconda Divisione (pacchetto
b), si ribadisce la necessita’ di specificare le modalita’ con cui,
all’inizio della procedura competitiva, viene determinata la scelta
delle predette societa’ sportive (a seguito di manifestazioni
d’interesse da parte degli operatori della comunicazione) in modo da
stabilire fin da subito quali siano i diritti non oggetto della
commercializzazione ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 11, comma 4, e
quelli invece che, una volta commercializzati dalla Lega Pro, possono
rientrare, in caso di insuccesso della relativa procedura
competitiva, nella previsione di cui all’art. 11, comma 3. E in tale
contesto, al fine di tutelare l’interesse degli utenti alla fruizione
degli eventi sportivi delle competizioni oggetto delle linee guida,
e’ necessario che la Lega Pro attivi, a seguito di manifestazioni
d’interesse degli operatori della comunicazione nel corso della
stagione sportiva, procedure competitive finalizzate all’assegnazione
di uno o piu’ eventi delle societa’ sportive non oggetto della
commercializzazione del pacchetto b);
c) proprio ai fini di una rigorosa applicazione della previsione
di cui all’art. 11, comma 3, del decreto, si conferma la necessita’
di specificare un termine (comunque compreso entro la settimana
antecedente alla disputa del singolo evento) di conclusione delle
procedure di vendita centralizzata decorso il quale si fa
applicazione di quanto indicato sub b);
d) si evidenzia che nel testo definitivo delle linee guida non e’
stato indicato il requisito di copertura della popolazione, pari al
70 per cento, per la diffusione mediante trasmissione digitale
terrestre al fine di conciliare la visibilita’ delle competizioni con
la piu’ estesa partecipazione alle procedure competitive;
e) si riafferma la necessita’ che la Lega Pro specifichi gli
standard minimi qualitativi delle produzioni audiovisive;
f) si ribadisce l’esigenza che Lega Pro individui i diritti di
natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, vale a
dire i diritti che sono oggetto di commercializzazione individuale da
parte della singola societa’ sportiva ai sensi dell’art. 6, comma 3,
ivi incluso il periodo temporale per il loro esercizio ai sensi
dell’art. 6, comma 4, nonche’ specifichi quali autonome iniziative
commerciali siano consentite alle singole societa’ sportive sugli
eventuali canali tematici e ufficiali ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4, comma 3;
g) si ribadisce la necessita’ di specificare che i diritti
audiovisivi da esercitare sulle piattaforme emergenti non sono
oggetto della commercializzazione in via centralizzata e non saranno
oggetto di autonome iniziative commerciali da parte dei singoli
organizzatori degli eventi;
Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’:
 
Delibera:
 
 
Art. 1.
 
L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni di cui in motivazione, che costituiscono criteri di
stretta interpretazione, le linee guida per la commercializzazione di
diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, nella
versione definitiva trasmessa dalla Lega italiana calcio
professionistico in data 22 gennaio 2009 e registrate al prot. n.
4450 del 23 gennaio 2009, riportate all’allegato A della presente
delibera.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Napoli, 18 marzo 2009
Il presidente: Calabro’
 
I commissari relatori: Magri – Lauria
 
 
 
 
Allegato A
 
LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
 
La Lega italiana calcio professionistico, in relazione alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 ed
alla delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, ha determinato le seguenti linee guida
per la commercializzazione dei diritti audiotelevisivi
predeterminando cosi’ regole in materia di offerta e assegnazione dei
predetti diritti.
Preliminarmente e’ opportuno evidenziare la particolare realta’ di
calcio professionistico disputato dalle societa’ associate a questa
Lega; e’ chiaro infatti che, a differenza degli «eventi sportivi»
organizzati da altri enti, la «richiesta» per l’acquisizione dei
diritti audiovisivi delle competizioni organizzate da questa Lega e’
estremamente diversificata in relazione alla partecipazione delle
singole compagini sportive. Tale precisazione si rende necessaria dal
momento che la ripresa audiovisiva di alcuni eventi sportivi non
viene commercializzata in quanto non vi e’ richiesta di acquisizione
dei relativi diritti ovvero la proposta di acquisto degli stessi e’
di entita’ economica tale che in caso di cessione, il prodotto
offerto ne risulterebbe estremamente svalutato.
Anche per tale ragione la Lega intende avvalersi per la produzione
audiovisiva dei singoli eventi degli operatori della comunicazione
assegnatari di diritti audiovisivi. Tale scelta e’ motivata anche
dalla pregressa esperienza: questa Lega professionistica da molti
anni gestisce in forma centralizzata la commercializzazione dei
diritti audiovisivi in forza di espressa previsione statutaria
nonche’ in forza di espressa ed irrevocabile delega conferita dalle
singole societa’ sportive con la domanda di iscrizione al campionato.
Le competizioni sportive organizzate da questa Lega, per le quali
e’ stata deliberata la commercializzazione di diritti audiovisivi,
sono:
il campionato di prima divisione (articolato in due gironi);
il campionato di seconda divisione (articolato in tre gironi);
i play off ed i play out della prima e seconda divisione;
la supercoppa di Lega Pro;
la Coppa Italia di Lega Pro.
Per quanto concerne i criteri per l’individuazione dei pacchetti
dei diritti audiovisivi oggetto di cessione la Lega ha dovuto tener
conto:
delle primarie esigenze di mutualita’ tra la prima e la seconda
divisione: in tal senso e’ stato elaborato il pacchetto a) che
consente di ripartire in modo paritetico le risorse economiche tra le
due divisioni nonche’ la massima visibilita’ (anche ai fini di
sponsorizzazioni) dei Campionati Lega PRO;
dell’esigenza di non ridurre il numero di coloro che si recano
allo stadio per assistere alla partita della «propria squadra»: per
tale ragione non vengono commercializzate le dirette televisive delle
partite disputate dalle societa’ organizzatrici dell’evento ma solo
le differite degli incontri;
dell’esigenza di disincentivare le «trasferte» dei tifosi per
ragioni di ordine pubblico; per tale motivo sono state
commercializzate le sole dirette televisive delle partite esterne di
singole societa’.
Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione
audiovisiva delle partite delle predette manifestazioni sono stati
individuati i seguenti diritti:
a) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva ed
in chiaro di numero quaranta (o piu’) partite «di prima scelta» del
Campionato di prima e seconda divisione (incluse fasi di play off e
play out) nonche’ la trasmissione degli highlights in differita di
tutte le partite del campionato. Le emittenti dovranno garantire la
copertura nazionale del territorio con la tecnologia di’ trasmissione
del satellitare ovvero del digitale terrestre. L’emittente
esclusivista potra’ trasmettere non piu’ di tre partite esterne
disputate da una singola societa’ nel corso della regular season e
comunque la scelta degli incontri da mettere in onda dovra’ essere
effettuata di concerto con la Lega almeno tre settimane prima della
disputa di ogni singola partita. Qualora una o piu’ partite oggetto
di prima scelta siano gia’ state acquisite da altra emittente con
l’acquisto del pacchetto b (afferente gli incontri esterni di singole
societa’), quest’ultima potra’ comunque trasmettere l’incontro
esclusivamente con modalita’ pay;
b) Diritti di trasmissione in esclusiva, in diretta televisiva,
in free o pay, con le modalita di trasmissione del digitale terrestre
e/o satellitare delle partite «esterne» di campionato (esclusa fase
play off) disputate da una singola societa’ sportiva. Nel contratto
di cessione verra’ espressamente pattuito che qualora una singola
partita esterna disputata dalla societa’ venga «scelta» per la
trasmissione dall’emittente nazionale che ha acquisito i diritti di
cui al capo a), la stessa potra’ essere trasmessa esclusivamente con
modalita’ pay ed il corrispettivo concordato dovra’ essere
proporzionalmente ridotto;
c) Diritto di trasmissione televisiva in esclusiva, in differita
ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di
competenza dell’emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse
fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e
finali) disputate da una singola societa’ sportiva. Unitamente a tale
diritto vengono ceduti, in forma non esclusiva, i diritti televisivi
individuati alle lettere d) ed e) di cui in appresso;
d) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, in
diretta ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di
utenza di competenza dell’emittente, di un programma televisivo di
contenuto sportivo messo in onda dallo stadio/studio durante lo
svolgimento delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di
Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate
da una singola societa’ sportiva, ovvero da piu’ societa’. Trattasi
del prodotto audiovisivo individuato nel d.lgs n. 9/2008 all’art. 2,
lett. m) con la dizione «immagini correlate»;
e) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, nel
corso di programmi sponsorizzati e/o talk show, in differita e in
chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di’
competenza dell’emittente, di tre minuti di sintesi delle «immagini
salienti» delle partite di Campionato (escluse fasi play off) e di
Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate
da una singola societa’ sportiva.
Non sono oggetto di commercializzazione le «partite interne» in
diretta televisiva via satellite e/o digitale terrestre disputate
dalle singole societa’.
Il preciso contenuto dei diritti oggetto di cessione, inclusi i
limiti temporali di utilizzazione degli stessi, sono espressamente
individuati nei contratti standard di cessione che verranno resi noti
all’inizio di ogni stagione sportiva e comunque entro sette giorni
dalla individuazione delle novanta societa’ associate, tramite
pubblicazione sul sito internet.
Per quanto concerne le partite di play off nonche’ le semifinali e
le finali della Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa, la
Lega ha individuato le medesime tipologie dei diritti televisivi di
cui ai capi b) c) d) e) che precedono: peraltro tali diritti sono
oggetto di cessione alle emittenti solo quando vengono individuate
(al termine della regular season ovvero al termine dei gironi di
Coppa) le societa’ sportive ammesse a partecipare alle predette
competizioni.
Nel corso delle pregresse stagioni sportive alcune emittenti hanno
manifestato interesse ad acquisire il diritto audiovisivo illustrato
al cpv. b) relativamente ad un singolo evento ovvero a gruppi di
eventi individuati di volta in volta e non oggetto di
commercializzazione all’inizio della stagione. Inizialmente la Lega
non intende proporre la cessione dei diritti audiovisivi per «singoli
eventi», avendo la stessa interesse a concludere contratti per
l’intera regular season ovvero per l’intera fase di play off.
Peraltro la Lega si riserva di valutare, nel corso della stagione,
eventuali proposte di acquisto di siffatti diritti: in ogni caso
l’eventuale cessione di tali diritti verra’ comunque effettuata
tramite procedure competitive.
Le condizioni contrattuali, i termini e la durata del contratto di
cessione dei diritti audiovisivi individuati al cpv. a) vengono di
volta in volta concordati con l’emittente che manifesta interesse
all’acquisizione degli stessi: nelle precedenti stagioni sportive
solo la RAI si e’ offerta di acquistare tali diritti. Nell’ipotesi in
cui, nella corrente stagione sportiva, altre emittenti nazionali in
possesso dei requisiti c.s. individuati (necessari per la definizione
di contratti di sponsorizzazione del Campionato) formulino offerte
ovvero manifestazioni di interesse all’acquisto, verra’ dato corso ad
una procedura competitiva tra le emittenti interessate.
L’individuazione delle tipologie di diritti audiovisivi
evidenziati ai capi b) c) d) e) e’ stata effettuata in relazione alle
richieste delle emittenti e, conseguentemente, al «prodotto»
richiesto dall’utente finale.
I diritti audiovisivi vengono commercializzati «in foma esclusiva»
ad eccezione dei:
diritti afferenti la realizzazione del programma stadio-studio
(cpv. d) in quanto, durante lo svolgimento degli eventi sportivi,
molte emittenti locali mettono in onda una trasmissione di contenuto
sportivo in collegamento con piu’ stadi ove si disputano gli incontri
delle societa’ per le quali sono stati acquisiti i relativi diritti
di trasmissione del programma: il prodotto offerto consente quindi a
tutte le emittenti locali operanti in un medesimo bacino di utenza di
realizzare un programma di contenuto sportivo acquistando i suddetti
diritti di trasmissione per le societa’ sportive interessate; ogni
emittente infatti puo’ acquistare cumulativamente i diritti
audiovisivi per la realizzazione del «programma» per gli eventi di
piu’ societa’ sportive;
diritti afferenti la trasmissione, nel corso di programmi
sponsorizzati, di tre minuti di sintesi di una partita (immagini
salienti) disputata da una singola societa’: l’acquisto di siffatti
diritti consente a tutte le emittenti locali di realizzare programmi
sportivi tematici commentando le fasi salienti della partita
disputata da una singola societa’; anche in questo caso ogni
emittente puo’ acquistare cumulativamente tali diritti per piu’
societa’.
Nelle recenti stagioni sportive, atteso il minor interesse
dell’emittenza locale all’acquisizione dei diritti di esclusiva
previsti al cpv d), la Lega ha determinato un «pacchetto di diritti»
nei quali, al diritto di trasmissione integrale dell’evento in
differita ed in esclusiva, sono stati affiancati i diritti
audiovisivi in forma non esclusiva individuati ai successivi cpv. d)
ed e).
Per quanto concerne le modalita’ di esercizio dei diritti di
trasmissione individuati ai cpv. b), c), d) ed e), le limitazioni
imposte nonche’ gli standard qualitativi e le garanzie richieste alle
emittenti, si rimanda in toto alle pattuizioni negoziali che, in ogni
stagione sportiva, vengono preventivamente rese note a mezzo
pubblicazione sul sito internet della Lega www.lega-calcio-serie-c.it
(diventera’ www.lega-pro.com).
Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione
radiofonica delle partite delle predette manifestazioni sono stati
individuati i seguenti diritti:
a.1) Diritto di trasmissione radiofonica in diretta, ed in
esclusiva, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di
competenza dell’emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse
fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e
finali) disputate da una singola societa’ sportiva;
a.2) Diritto di trasmissione radiofonica in forma non esclusiva,
in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza
dell’emittente, di aggiornamenti in diretta radiofonica con commenti
alle fasi di gioco delle partite disputate da una o piu’ societa’,
nel limite massimo di 6 minuti per ciascun incontro; e espressamente
esclusa la possibilita’ di effettuare radiocronaca in diretta delle
singole azioni di gioco.
Per l’attivita’ di consulenza nella cessione dei diritti
audiovisivi la Lega si avvale della collaborazione di una societa’
esterna, Soc. Starlight Communication S.r.l., che opera quale
mandataria senza poteri di rappresentanza.
I diritti sopra individuati ai capoversi a), b), c) e a.1) vengono
commercializzati in forma esclusiva con le seguenti modalita’: nel
mese di luglio, ma comunque entro sette giorni dalla precisa
individuazione delle novanta societa’ associate nella stagione
sportiva di riferimento, la Lega determinera’ il «prezzo minimo» di
ciascun pacchetto in base al corrispettivo percepito per il medesimo
diritto nella precedente stagione sportiva e, con esclusione dei
diritti di cui al cpv. a), in base al corrispettivo percepito (sempre
nella precedente stagione sportiva) per la cessione di analoghi
diritti afferenti le partite di societa’ sportive aventi sede nella
stessa regione o comunque in regioni contigue.
Il prezzo minimo per i pacchetti verra’ reso noto tramite
pubblicazione sul sito internet della Lega: contestualmente tutte le
emittenti verranno invitate, con preavviso di cinque giorni
pubblicato sul sito internet a formulare offerte in busta chiusa in
rilancio. L’apertura delle buste verra’ effettuata da una commissione
all’uopo incaricata presso la sede della Lega: alle operazioni di
apertura delle buste e redazione dei verbali di aggiudicazione
potranno presenziare i rappresentanti e/o delegati delle emittenti
partecipanti alla procedura. I diritti verranno aggiudicati «al
migliore offerente» a condizione che lo stesso presti le necessarie
garanzie di pagamento nonche’ l’ulteriore documentazione
contrattualmente prevista.
Il corrispettivo per la cessione dei diritti in forma non
esclusiva (pacchetti d), e) e b.1) viene determinato dalla Lega sia
in relazione al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nelle
precedenti stagioni sia in relazione al prezzo di cessione dei
diritti in forma esclusiva per la medesima societa’.
L’invito a formulare offerte in rilancio per l’acquisto dei
diritti audiovisivi di cui al cpv. a) verra’ effettuato a mezzo
lettera raccomandata alle principali emittenti nazionali (RAI,
Mediaset, La7, Sky e Conto TV): e verra’ comunque reso noto tramite
pubblicazione sul sito internet della Lega.
L’invito a formulare offerte in rilancio per l’acquisto dei
diritti audiovisivi di cui ai cpv. b), c), nonche’ dei diritti
radiofonici di cui ai cpv. a1) verra’ effettuato a mezzo posta
ordinaria:
a tutte le emittenti che ne avranno fatto richiesta alla Lega o
alla Starlight Communication;
a tutte le emittenti (quali risultanti nell’annuario dell’USSI)
nei cui bacini di utenza hanno sede le societa’ sportive che
partecipano al campionato di prima o di seconda divisione.
Nelle lettere di invito ogni emittente verra’ informata circa:
la tipologia dei singoli diritti oggetto di cessione;
la possibilita’ di reperire – sul sito internet della Lega – la
modulistica per la presentazione delle proposte di acquisto nonche’
le bozze dei singoli contratti di cessione nei quali vengono
puntualmente esposte le modalita’ ed i termini delle singole
cessioni;
il termine entro il quale devono pervenire le proposte di
acquisto dei diritti audiovisivi in esclusiva;
le modalita’ delle cessioni che vengono poi effettuate «al
miglior offerente» a condizione che lo stesso presenti unitamente
all’offerta la documentazione richiesta e le garanzie di pagamento
previste.
Assumendo quale parametro di riferimento l’entita’ del
corrispettivo di cessione dei diritti televisivi in esclusiva per gli
eventi di singole societa’, la Lega determina l’entita’ economica del
corrispettivo da richiedere alle emittenti che hanno trasmesso
manifestazioni di interesse all’acquisto dei diritti televisivi in
forma non esclusiva – cpv. d) ed e).
La Lega, all’inizio di ogni stagione sportiva, emana un
Regolamento che consente e disciplina le modalita’ di accesso agli
stadi al personale delle emittenti per l’esercizio del diritto di
cronaca sportiva radiotelevisiva: nella corrente stagione il
regolamento e’ gia’ stato rivisitato alla luce delle nuove
disposizioni legislative ed e’ gia’ pubblicato sul sito internet
della Lega.
Il controllo sull’operato delle emittenti nell’esercizio dei
diritti audiovisivi acquisiti ovvero nell’esercizio del diritto di
cronaca, viene effettuato dalla Lega tramite una struttura
organizzativa che le consente di acquisire e visionare la
riproduzione dei programmi televisivi o radiofonici delle emittenti,
nonche’ di essere presente tramite propri collaboratori esterni –
«ispettori di Lega» – negli stadi ove si disputano gli incontri.
L’individuazione dei criteri in forza dei quali, in conformita’
alla previsione del titolo III del d.lgs. n. 9/2008, verranno
ripartite le risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi
verra’ successivamente deliberata da competente Consiglio direttivo
di Lega e poi resa nota all’Autorita’ per le garanzie nella
comunicazioni ed all’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato.
 
 

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