Agcom – Delibera n. 83/06/CIR

Valutazione ed eventuali modificazioni dell’offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n.4/06/CONS


L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2005”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, recante “Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2006”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2006;

VISTA l’Offerta di Riferimento 2006 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione pubblicata da Telecom Italia il 3 marzo 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio
1 Telecom Italia ai sensi dell’art. 41 della delibera n. 4/06/CONS ha comunicato all’Autorità la Nuova Offerta di Riferimento 2006 per i servizi di accesso disaggregato il 3 marzo 2006 (prot. n. 6943 del 06/03/06).

2 L’Autorità in data 9 maggio 2006 ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 l’avviso di avvio del procedimento istruttorio per valutare la rispondenza della Nuova Offerta di Riferimento 2006 al quadro normativo e regolamentare vigente ed eventualmente disporne la modifica. Per il procedimento è stato previsto un termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in partenza e in arrivo.

3 Nel corso del procedimento l’Autorità ha chiesto a Telecom Italia numerosi elementi di dettaglio relativi alle condizioni tecniche ed ai costi soggiacenti ai servizi. Telecom Italia ha prodotto alcuni degli elementi richiesti, relativamente alla contabilità 2004, con comunicazione del 29 luglio 2006, ma non ha prodotto né la contabilità regolatoria 2005 né elementi di costo relativi a tale contabilità.

4 L’Autorità ha, inoltre, convocato in audizione i soggetti portatori di interesse diretto o indiretto, che ne hanno avanzato richiesta. In particolare, Fastweb è stata sentita in audizione il 14 giugno 2006 mentre BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome e Wind sono state sentite in audizione il 13 giugno 2006. Hanno altresì partecipato alla consultazione pubblica gli operatori Tex97 e l’associazione AIIP.

5 Telecom Italia, oltre ad inviare la documentazione richiesta dall’Autorità, è stata sentita in audizione il 19 giugno 2006 ed il 13 settembre 2006.

6 L’Autorità, in data 9 agosto 2006, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 l’avviso di proroga di 45 giorni dei termini del procedimento alla luce di documenti sottoposti all’attenzione dell’Autorità ed in relazione agli ulteriori e complessi approfondimenti istruttori in corso di svolgimento.

2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento
7 Telecom Italia è stata notificata come operatore con significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE) con delibera 4/06/CONS.

8 Con il medesimo provvedimento, sono stati individuati obblighi e condizioni attuative dell’offerta dei servizi di accesso disaggregato e servizi accessori posti in capo a Telecom Italia in qualità di operatore notificato.

9 L’offerta di riferimento trasmessa il 3 marzo va dunque verificata dall’Autorità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 36, commi 8 e 9, della delibera n. 4/06/CONS, e nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito, anche il Codice).

10 Resta vigente il regolamento n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000 non abrogato dalle direttive del Nuovo Quadro Regolamentare dell’anno 2002

3. Decorrenza delle modifiche alle condizioni economiche di offerta
11 Il 2006 vede il passaggio dei servizi di interconnessione e di accesso disaggregato dal vecchio al nuovo quadro regolamentare introdotto dalla direttive 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/19/CE (direttiva accesso). Per i servizi a traffico (raccolta, terminazione, transito, fatturazione c/t, raccolta da telefonia pubblica, ecc.) la delibera n. 417/06/CONS, relativa al mantenimento, revoca e introduzione di obblighi nel nuovo quadro regolamentare ha fissato al 2007 la prima entrata in vigore dei nuovi meccanismi di regolazione dei prezzi, mantenendo, per il 2006, le condizioni economiche approvate ai sensi del quadro normativo e regolamentare previgente.

12 Per i servizi di accesso disaggregato (unbundling, shared acccess, co-locazione, energia, condizionamento, ecc.), invece, la delibera n. 4/06/CONS prevede già per il 2006 l’adozione delle nuove previsioni in materia di controllo dei prezzi. In particolare, l’art. 5 comma 1 della delibera n. 4/06/CONS dispone che l’offerta di riferimento dei servizi di accesso disaggregato, così come approvata dell’Autorità, entri in vigore a partire dal 1 gennaio 2006. Tuttavia, come rilevato in premessa, ai sensi della stessa delibera n. 4/06/CONS, in sede di prima applicazione, l’offerta di accesso disaggregato è stata pubblicata in data 3 marzo 2006 (ossia a 30 giorni dalla notifica a Telecom Italia della delibera 4/06/CONS). Si presenta pertanto il problema della decorrenza delle modifiche che l’Autorità intende apportare con il presente provvedimento. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 36 e 41 della delibera n. 4/06/CONS ed al fine di tutelare gli investimenti degli operatori l’Autorità ritiene che le modifiche richieste per errata applicazione della delibera n. 4/06/CONS debbano entrare in vigore dalla data di pubblicazione dell’offerta (3 marzo 2006). Le modifiche introdotte con nuova prescrizione regolamentare non direttamente riconducibili alla normativa vigente possono entrare in vigore con la pubblicazione del presente provvedimento.

13 Prima di tale data, ossia per il periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 2006, l’offerta dei servizi di accesso disaggregato resta sottoposta ai vincoli regolamentari e normativi disposti dal precedente quadro normativo e regolamentare ed in particolare, ai sensi della delibera n. 3/03/CIR, ai vincoli di network cap per i servizi di accesso disaggregato ed ai vincoli di orientamento al costo per i servizi di co-locazione.

14 In tale ambito regolamentare, Telecom Italia ha pubblicato l’offerta dei servizi di accesso disaggregato unitamente agli altri servizi di interconnessione in data 28 ottobre 2005. Tale offerta è stata oggetto di parziale approvazione con la delibera n. 19/06/CIR che, ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare, ha approvato le condizioni dei servizi di interconnessione a traffico da applicarsi nel periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2006.

15 Relativamente ai servizi di accesso disaggregato, suddetta delibera si è limitata ad approvare, con modifiche, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato all’interno del meccanismo di network cap1, rimandando al presente provvedimento per i servizi restanti.

1 “L’Autorità, in considerazione del fatto che le offerte dei servizi di unbundling e di co-locazione sono attualmente in riesame ai sensi di quanto alla delibera n. 4/06/CONS, e che le eventuali modifiche dell’offerta ai sensi della presente delibera avrebbero validità per il solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e l’entrata in vigore della delibera n. 4/06/CONS, ritiene, in tale sede, non necessario intervenire sui servizi in oggetto per quanto non già previsto e rinvia eventuali modifiche agli esiti del riesame dell’offerta pubblicata ai sensi della delibera n. 4/06/CONS.”

16 I servizi di accesso disaggregato non a network cap, dunque, non sono stati oggetto di revisione per il periodo 1 gennaio al 3 marzo 2006; d’altro canto, le condizioni dei servizi di co-locazione e dei servizi connessi proposte da Telecom Italia con l’offerta del 28 ottobre 2005 e con l’offerta del 3 marzo 2006 presentano le medesime criticità, sia dal punto di vista delle condizioni tecniche, sia dal punto di vista dei criteri di costo adottati. L’Autorità ritiene pertanto opportuno che la presente delibera, anche ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 19/06/CIR, relativamente ai servizi di co-locazione ed ai servizi connessi, definisca le condizioni anche relativamente al periodo dal 1 gennaio 2006 al 3 marzo 2006. A tal fine, le variazioni economiche derivanti dagli obblighi disposti dalla delibera n. 4/06/CONS avranno decorrenza dal 3 marzo 2006, mentre prima di tale data, le condizioni economiche saranno quelle derivanti dai previgenti obblighi regolamentari.

3.1. Condizioni economiche di offerta
3.1.1. Le segnalazioni degli operatori
17 Relativamente alle condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato tutti gli operatori concorrenti hanno sollevato dubbi e critiche in merito ai seguenti punti:

Variazioni dei contributi relativi all’attivazione dei servizi e ad altre attività precedentemente nel paniere D della delibera n. 3/03/CIR;
Nuove voci di costo per “canone di manutenzione splitter” applicata allo shared access;
Valore del bonus sul canone mensile di unbundling derivante dagli impegni presi di fronte AGCM;
Presentazione da parte di Telecom Italia di offerte commerciali nei mercati finali non replicabili ed in particolare:
Cancellazione dei contributi di attivazione delle linee residenziali;
Sconti sul canone residenziale – offerta seconda casa – e vendita bundle delle linee;
Offerte dial-up residenziali flat (“Teleconomy – dial-up”);
Criteri di calcolo e di ripartizione di costo per i servizi di unbundling;
indice dei prezzi al consumo impiegato da Telecom Italia nel calcolo del network cap;
rispondenza dei prezzi retail praticati ai costi di contabilità regolatoria, con riferimento a pratiche abusive di price squeeze.
18 Con riferimento ai prezzi dei servizi di accesso disaggregato tutti gli operatori alternativi auditi (Fastweb, Wind, Eutelia, BT-Albacom, Tiscali, Tele2, Welcome) hanno evidenziato il mancato rispetto dei vincoli di network cap e dei parametri prestabiliti con la delibera n. 4/06/CONS. Tali operatori hanno sottolineato aumenti nei prezzi dei contributi di attivazione dei servizi di accesso disaggregato non giustificati rispetto al reale orientamento al costo, a danno degli operatori infrastrutturati, proprio nel momento in cui questi ultimi stanno investendo ingenti risorse nello sviluppo delle proprie reti.

19 In particolare, Fastweb, Wind, Eutelia, Albacom, Tiscali, Tele2 e Welcome evidenziano che, a fronte di una riduzione del canone ULL di circa il 3%, i prezzi dei contributi di attivazione sono aumentati mediamente del 4% rispetto ai valori al 2005, con punte anche del 7% per i contributi di qualificazione della coppia sia completa che ridotta. Tali aumenti non appaiono in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 4/06/CONS che stabilisce un vincolo pari a IPC-4,75% per tutti i panieri con prezzi base relativi all’offerta 2005.

20 Gli stessi operatori evidenziano che tra i prezzi dei servizi presenti nell’Offerta per i servizi di accesso disaggregato, il costo dell’”intervento di manutenzione a vuoto” per il servizio di Shared Access con linea attiva risulta più alto rispetto all’analogo per il servizio ULL di circa il 50%, il costo dell’attivazione del servizio di Shared Access per coppia attiva è più alto dell’analogo per il full ULL e ULL dati, e l’inserimento di nuove voci di costo per canoni mensili per “manutenzione pots splitter dello Shared Access”.

21 Wind e BT-Albacom, in particolare, evidenziano come Telecom Italia abbia considerato una erronea base di prezzo per il calcolo dei valori per il 2006, partendo anziché dai prezzi approvati per il 2005, dai prezzi 2006 calcolati in virtù degli anticipi effettuati sulla base degli impegni straordinari per lo sviluppo del mercato. Tali operatori rilevano, con particolare riferimento alle voci prima nel paniere D della delibera 3/03/CIR (servizi accessori) relative all’attivazione dei servizi di accesso disaggregato, che l’aumento è stato pari al 7,3% a fronte di un vincolo di cap pari a IPC – IPC. BT-Albacom inoltre sottolinea come il valore IPC utilizzato da Telecom Italia non sia corretto, in quanto dovrebbe essere pari a 1,7% e non ad 1, 8%.

22 Per tali ragioni gli operatori hanno richiesto un’attenta analisi del rispetto dei vincoli di network cap da parte di Telecom Italia ai sensi delle delibere n. 3/03/CIR e n. 4/06/CONS e che l’Autorità intervenga per modificare gli incrementi in tutti i contributi di attivazione, qualificazione e cessazione dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, gli operatori richiedono una modifica dei valori con maggiore impatto anti-competitivo, con una congrua riduzione dei costi dell’ULL e l’eliminazione del canone mensile per “manutenzione pots splitter”.

23 Gli operatori Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali, Wellcome Italia e BT Albacom hanno inoltre evidenziato che Telecom Italia ha ridotto il valore del bonus sul canone mensile di unbundling derivante dagli impegni presi di fronte all’AGCM. Il valore è di 9,6€/linea/anno, previsto in tale accordo, è stato ridotto a 6,6 €/linea/anno in modo da mantenere il canone a 7,5€/mese; tuttavia, il valore oggetto dell’accordo era il bonus, non il canone mensile. Gli operatori hanno richiesto all’Autorità un intervento nei confronti di Telecom Italia affinché la stessa ripristini il bonus per il 2006 al valore di 9,6 €/anno imponendo il rispetto dell’accordo.

24 Gli operatori hanno altresì riportato alcuni esempi di non replicabilità delle offerte finali di Telecom Italia. Fastweb e BT-Albacom evidenziano offerte commerciali sui mercati al dettaglio di Telecom Italia tali da far ritenere che i reali costi sottostanti l’erogazione di determinati servizi ULL non siano coerenti con le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nella propria offerta di interconnessione di riferimento per i servizi di accesso disaggregato. Secondo tali operatori, Telecom Italia metterebbe in atto un evidente comportamento anticompetitivo, da una parte aumentando i prezzi dei servizi wholesale nei confronti degli operatori alternativi e dall’altra diminuendo pesantemente i prezzi dei servizi di accesso per propri clienti finali.

25 Al riguardo gli operatori evidenziano come Telecom Italia aveva proposto, a partire dal mese di giugno 2006, un’offerta denominata “casa vacanza” a 9€/mese (ossia a 7,5€/mese iva esclusa), con contributi di attivazione scontati e rateizzati in due anni. Tale offerta si presenta palesemente non replicabile a partire dal canone di unbundling di 7,5€/mese, ove gli operatori devono farsi carico, oltre che del valore del canone, anche dei costi in centrale SL e dei costi commerciali. Ai fini dell’approvazione di tali tipologie di offerte a, è necessario garantire che gli operatori alternativi siano in condizioni di competere, prevedendo adeguate riduzioni dei costi dei servizi intermedi, comunicate per tempo, prima dell’entrata in vigore del servizio di Telecom Italia. Qualora ciò non venisse attuato, offerte di canoni scontati rappresenterebbero unicamente pratiche di dumping abusive in quanto condotte da un operatore con significativo potere di mercato nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio.

26 Gli stessi operatori ritengono ancora più gravi le promozioni di Telecom Italia nei mesi di marzo ed aprile 2006 che prevedevano la cancellazione dei contributi agli utenti finali che attivavano il servizio di accesso RTG ed ISDN con Telecom Italia. Tali promozioni, a detta degli operatori,da un lato non sono state ribaltate, con preventivo avviso, sui servizi intermedi di Telecom Italia, e dunque risultano non replicabili, dall’altro, sono a supporto del rientro dei clienti in Telecom Italia che, non gravati del contributo di attivazione per il rientro in Telecom Italia, sono incentivati a lasciare gli operatori alternativi attraverso opportune azioni commerciali. Gli operatori sottolineano dunque che l’aspetto di mancata replicabilità economica, in questo caso si accompagna a precise pratiche commerciali volte alla riacquisizione degli utenti.

27 Gli operatori richiedono che l’Autorità intervenga a regolare i comportamenti di Telecom Italia esposti, prevedendo un’attenta ed approfondita analisi della contabilità regolatoria di Telecom Italia, con un procedimento ad evidenza pubblica al fine di verificare i costi sottostanti i servizi di accesso disaggregato ed ai servizi di accesso finali.

3.1.2. La posizione di telecom italia
28 Telecom Italia, relativamente ai valori dei servizi di accesso disaggregato soggetti a network cap, ha evidenziato che la variazione dei contributi è dovuta al fatto che i vincoli sono stati applicati a partire dai prezzi OR 2006 pubblicati il 28 ottobre 2005; tali valori di riferimento tengono infatti conto di quanto riscontrato dall’Autorità nella propria delibera n. 01/05/CIR ai capi 4 e 6, dove si evidenzia un credito maturato nel 2005 pari a 7,31% (per il paniere D). L’eventuale mancato riconoscimento di tale credito comporterebbe per Telecom Italia un danno quantificabile in circa 2ML€ tra ULL e shared access.

29 Con riferimento all’IPC impiegato, Telecom Italia ha dichiarato che i valori utilizzati nell’ambito del network cap sono quelli calcolati ed ufficializzati dall’ISTAT sul proprio sito. In particolare, nella formulazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2006 relativa ai servizi di accesso disaggregato, Telecom Italia ha preso a riferimento l’Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (senza tabacchi) ufficializzato dall’ISTAT sul proprio sito in data 14 luglio 2005 e riferito al periodo luglio 2004-giugno 2005 il cui valore è pari a + 1,8% .

30 Telecom Italia ha dichiarato inoltre, che il c.d. bonus relativo agli impegni AGCM era stato calcolato prefigurando l’invarianza del canone ULL per il biennio 2005- 2006 (a 8,3 Euro/mese). Poiché l’Autorità ha previsto una riduzione del canone per il 2006, il bonus è stato riproporzionato in modo da mantenere il valore nominale del canone dell’ULL a 7,5€/mese che era il valore previsto nell’accordo proposto di fronte all’AGCM.

31 Secondo Telecom Italia, per tutti i servizi di interconnessione fuori “paniere” del network cap, seguendo quanto disposto dall’art. 38, comma 14, della delibera n. 4/06/CONS, sono stati definiti prezzi in coerenza con le risultanze dell’ultima contabilità regolatoria disponibile al momento delle pubblicazione dell’offerta (Co. Re 2004).

32 Telecom Italia ha infine dichiarato che il canone per il pots splitter è applicato unicamente nel caso di ULL dati. In tale caso il canone è legato a componenti non presenti nella catena impiantistica dell’ULL (lo splitter), e pertanto da remunerare separatamente.

3.1.3. Le valutazioni dell’Autorità
33 L’Autorità, alla luce delle analisi svolte, ritiene che alcuni aumenti e l’introduzione di nuove voci di costo, come il canone di manutenzione pots splitter, non siano adeguatamente giustificati alla luce degli elementi in contabilità regolatoria prodotti da Telecom Italia e dei meccanismi di network cap previsti dalla delibera n. 4/06/CONS.

34 Al riguardo, con specifico riferimento al canone di manutenzione del pots splitter, che Telecom Italia dichiara di voler applicare solo al caso dell’ULL dati, l’Autorità rileva che il tasso di guastabilità dello splitter, dichiarato pari al 5%, risulta estremamente elevato per rapporto ai tassi di guastabilità di oggetti passivi quali i filtri che lo costituiscono2. Anche i tempi di intervento, pari a 3h e 10 min, sono passibili di sensibili riduzioni ed efficientamenti. Risulta altresì estremamente basso il tasso di riempimento degli splitter dichiarato da Telecom Italia, ossia 10,92 linee per blocchetto da 60 posti. L’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia adotti splitter al permutatore con tasso di guasto largamente inferiori a quelli proposti, migliori il coefficiente di riempimento degli splitter (della cui gestione è incaricata), e riduca il tempo di intervento per la riparazione degli stessi. L’Autorità ritiene inoltre che Telecom Italia debba eliminare il canone di manutenzione per lo splitter prevedendo che le eventuali attività di riparazione siano gestite attraverso contributi su base intervento, basati sui reali costi delle risorse e dei materiali impiegati. Restano a sua responsabilità, attraverso SLA e penali, la garanzia sul tasso di guasto complessivo del servizio di ULL dati, inclusivo del POTS splitter. Analisi separata meritano i costi per gli sviluppi sistemistici previsti da Telecom Italia per la gestione del servizio di unbundling dati. Costi, secondo Telecom Italia, pari a 350’000€ da ripartire in tre anni, su 18.000 linee in shared access annue. Al riguardo, l’Autorità evidenzia che l’attuale sistema gestionale introdotto nel 2002 per la gestione di shared access ed unbundling già risponde perfettamente alle esigenze gestionali del servizio. Le linee ULL dati, infatti, in massima parte altro non sono che linee shared access relative ad utenti che hanno cessato il proprio contratto di accesso con Telecom Italia. Sul punto, è utile infine richiamare quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS all’art. 35 comma 6, secondo cui “Le condizioni economiche del servizio unbundling dati sono le medesime di quelle previste per il servizio di full unbundling”. Gli eventuali costi per gli sviluppi sistemistici previsti per la gestione del servizio di unbundling dati non devono pertanto dar luogo a contributi o canoni addizionali o straordinari ma rientrano nelle normali dinamiche di investimento da valorizzare nell’ambito del sistema di contabilità regolatoria e di cui si terrà conto al della revisione del meccanismo di network cap.

2Un tasso di guasto del 5% corrisponde a 3 minuti di fuori servizio per ogni ora di esercizio. Apparati passivi quali i filtri che compongono gli splitter presentano generalmente tassi di guasto inferiori al 5% di alcuni ordini di grandezza.

35 Con riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo impiegati nella valutazione del vincolo, l’Autorità evidenzia che il valore adoperato, pari a 1,8%, non corrisponde al valore impiegato dall’Autorità per l’approvazione dell’OR 2006 (pari cioè al 1,7%). Come già evidenziato nella propria lettera del 5 ottobre u.s., la variazione dell’indice dei prezzi deve essere calcolata a partire dai dati Istat per famiglie di operai ed impiegati (senza tabacchi) operando l’approssimazione delle cifre decimali solo dopo aver calcolato la variazione percentuale tra i valori medi. Peraltro tale metodo è stato adottato in tutte le approvazioni delle precedenti offerte di riferimento sottoposte a network cap, nonché dalla delibera n. 19/06/CIR che, per il per il 2006, appunto riporta come variazione dell’indice 1,7%.

36 In merito ai valori di riferimento per il calcolo dei prezzi a network cap del 2006, la delibera n. 4/06/CONS, all’art. 36 comma 3, prevede esplicitamente l’impiego dei valori pubblicati nell’offerta 2005. Quanto adottato da Telecom Italia, ovvero l’uso dei prezzi 2006, è in contrasto con tale previsione. Fatto salvo la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera 4/06/CONS, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare l’offerta dei servizi di accesso disaggregato, impiegando come variazione dell’indice dei prezzi al consumo, il valore di 1,7% e, come prezzi di partenza per tutti i servizi, quelli approvati dall’Autorità per il 2005 (c.d. anno base).

37 L’Autorità, rilevando che il prezzo per attività comparabili ed orientate al costo dovrebbe risultare simile, ritiene che Telecom Italia, nel riformulare i prezzi dei servizi, debba modificare i valori relativi ai contributi, allineando i prezzi di manutenzione a vuoto per il servizio di Shared Access agli analoghi valori per l’ULL, allineando i prezzi di attivazione dello Shared Access con splitter fornito da Telecom Italia a quelli dell’attivazione ULL su coppia attiva, (essendo il costo di installazione dello splitter coperto da costi a progetto), e provvedere affinché servizi analoghi, con le medesime componenti di costo soggiacenti, abbiano per quanto possibile prezzi simili.

38 Con riferimento alle promozioni commerciali evidenziate dagli operatori alternativi, l’Autorità ribadisce quanto già ricordato in più occasioni riguardo il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dalla delibera 152/02/CONS cui Telecom Italia è tenuta anche nel nuovo quadro regolamentare. In particolare, l’Autorità richiama quanto all’art. 2: “L’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell’operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest’ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l’utilizzo di servizi intermedi che l’operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate” ed all’art. 3 “Per quanto concerne la separazione amministrativa e contabile […] appare opportuno mantenere separate, sotto il profilo gestionale, le attività di rete delle imprese notificate in modo da limitare gli incentivi a discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, mirando invece a promuovere l’efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi attraverso una opportuna visibilità dei centri di costo e delle funzionalità operative di rete, distinte dalle attività commerciali che possono essere gestite da altre unità funzionali all’interno di un medesimo gruppo sociale.”

39 Alla luce di tali principi, ulteriormente approfonditi nella delibera n. 4/06/CONS agli articoli 6, 7, 8 e 9, l’Autorità ribadisce la necessità che la divisione commerciale di Telecom Italia sia trattata dalla divisione rete di Telecom Italia alla stessa stregua degli operatori alternativi. L’Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia integri opportunamente l’offerta dei propri servizi intermedi – con almeno 30 giorni di preavviso agli operatori ed all’Autorità – prima di introdurre nuove offerte di accesso residenziale o affari rivolte ai propri utenti finali, riproponendo qualsiasi promozione o sconto previsto ai propri utenti finali anche sui servizi di interconnessione. Tale previsione si applica anche al servizio di shared access, con riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione dei servizi ADSL retail di Telecom Italia (Alice).

40 L’Autorità rileva che l’impegno di Telecom Italia nei confronti dell’AGCM è stato espresso nella forma di un bonus annuale per ogni linea ULL (attiva o attivata), e non nella fissazione del canone a 7,5€/mese. L’Autorità sottolinea altresì che la delibera n. 4/06/CONS ha definito i vincoli di cap da applicare ai canoni dell’accesso anche in considerazione della vigenza di tale sconto. L’Autorità ricorda tuttavia che gli impegni relativi a tale bonus sono stati assunti nell’ambito di un procedimento di competenza AGCM, senza essere inclusi tra gli obblighi regolamentari a cui Telecom Italia è soggetta ai sensi del Codice delle comunicazioni.

41 L’Autorità sottolinea che la variazioni economiche relative ai servizi a network cap, nonché le restanti variazioni economiche derivanti dalla delibera n. 4/06/CONS di cui al presente paragrafo hanno decorrenza dall’entrata in vigore dell’offerta, ovvero dal 3 marzo 2006.

42 Con riferimento agli elementi di dettaglio ed ai formati in contabilità regolatoria relativi ai servizi di accesso disaggregato, l’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia inserisca in contabilità anche costi relativi ai diversi contributi in offerta. L’Autorità ritiene altresì necessario che siano descritti i criteri di ripartizione dei costi sottostanti a tutti i servizi di unbundling esplicitando tutti i passaggi dai costi totali ai costi unitari, riportando drivers e le quantità per l’attribuzione dei costi. Con riferimento al costo di gestione operatori, l’Autorità ritiene necessario che la contabilità riporti i criteri di ripartizione del costo totale tra aggregati wholesale, e che i costi unitari dei servizi ceduti internamente e venduti agli operatori riportino evidenza di tale componente di costo. L’Autorità ritiene altresì che Telecom Italia debba presentare una disaggregazione di dettaglio di tali costi di gestione operatori, evidenziandone le principali voci componenti. L’Autorità si riserva di ritornare sui dettagli dei formati e delle modalità implementative di tali previsioni in un separato procedimento.

3.2. I servizi di unbundling virtuale e gli studi di fattibilità per l’accesso e l’ampliamento dei siti di co-locazione
3.2.1. Le segnalazioni degli operatori
43 Gli operatori, con riferimento al servizio di VULL, hanno evidenziato le seguenti criticità rilevate nell’offerta dei servizi di Telecom Italia:

vincoli alla fornitura dell’ULL virtuale (condizionata all’esito positivo degli studi di fattibilità per l’ingresso o l’ampliamento delle risorse in centrale);
necessità dell’introduzione dell’offerta di shared access virtuale e di ULL dati virtuale;
disattivazione automatica da parte di Telecom Italia del servizio ULL virtuale trascorsi 90 giorni dalla consegna delle risorse di co-locazione;
allineamento della modalità tecniche di fornitura del servizio ULL virtuale rispetto a quelle previste per il WLR e vincoli alla fornitura di servizi CS e ADSL con altri operatori;
necessità di introdurre una gestione congiunta dei servizi voce e dati in caso di ULL virtuale;
44 In merito al servizio di unbundling virtuale, tutti gli operatori alternativi lamentano il fatto che Telecom Italia subordini la fornitura alla positività dell’esito dello studio di fattibilità. In particolare, Eutelia, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia e Wind evidenziano che il problema più grave si presenta in caso di fattibilità negativa delle richieste di ampliamento nei siti in cui l’OLO è già presente, ed in cui l’operatore si trova nella condizione di non poter attivare nuove linee in accesso disaggregato. In tali casi l’operatore ha già effettuato investimenti per entrare in quel sito e non può fruire né di servizi di unbundling standard né di tipo virtuale. L’operatore si trova pertanto non soltanto impossibilitato a crescere da punto di vista dell’espansione commerciale, ma anche, a causa delle minori economie di scala conseguibili nell’uso dei moduli, a non riuscire a coprire i costi di accesso e co-locazione. Al riguardo BT – Albacom sottolinea la necessità che la disponibilità del servizio ULL virtuale (prevista dagli impegni AGCM fino a fine 2006) venga mantenuta come rimedio non transitorio, ed almeno fino a quando non sarà disponibile per gli operatori il servizio WLR.

45 Gli operatori quindi richiedono che Telecom Italia elimini il vincolo che subordina la fornitura del servizio di ULL virtuale alla positività dell’esito dello studio di fattibilità, con particolare attenzione ai siti in cui l’OLO ha già fatto investimenti ed ha richiesto espansione. Nei casi di fattibilità negativa delle richieste di ampliamento, gli operatori ritengono che Telecom Italia debba provvedere nel medio periodo a elaborare soluzioni tecniche atte a superare l’indisponibilità di risorse.

46 Con riferimento alle condizioni economiche degli studi di fattibilità per l’ingresso o l’ampliamento dei siti, Fastweb sottolinea che l’incertezza economica e le modalità di offerta collegati a tali studi rappresentano una notevole criticità per gli operatori in espansione. Secondo Fastweb, i prezzi praticati da Telecom Italia sono sproporzionati rispetto al costo del lavoro richiesto e devono essere pagati anche nel caso di esito negativo dello studio. Secondo tale operatore è paradossale che, ad esito negativo di uno studio di fattibilità, lo studio stesso suggerisca di richiedere un ulteriore studio di fattibilità (da pagarsi ex-novo) circa altre soluzioni di co-locazione disponibili nel sito. In tali casi, l’operatore, dopo aver atteso i tempi dello studio e dopo averne pagato le spese, si trova a dover richiedere un nuovo studio circa diverse soluzioni di co-locazione (con tempi e spese addizionali) con il rischio che anche questo ulteriore studio si chiuda con esito negativo e con la proposta dello studio di una nuova possibilità tecnica. Fastweb evidenzia che le richieste di fattibilità con esito negativo devono convertirsi automaticamente in fattibilità relative a soluzioni alternative, senza la necessità di ulteriori richieste (ed attese) da parte dell’OLO. Telecom Italia pertanto, nel caso in cui la prestazione richiesta risulti non fattibile, dovrebbe analizzare le diverse alternative nel sito e proporre come esito dello studio di fattibilità la soluzione più efficiente per l’operatore tra quelle disponibili. Lo stesso operatore sottolinea che un problema di grande rilievo risulta il costo dello studio di fattibilità rispetto all’importo delle attività stesse. Talvolta lo studio di fattibilità per le attività di ampliamento costano quanto il lavoro di ampliamento stesso. Con riferimento agli studi per ampliamento, Fastweb evidenzia inoltre che la quota di costo che Telecom Italia imputa alle attività di sopralluogo è spesso ingiustificata, poiché tali attività sono in gran parte (misure, planimetrie ed altro) già state espletate in sede di predisposizione del sito. In tale caso, pertanto, i costi degli studi di fattibilità non possono essere analoghi a quelli del caso di prima predisposizione. Fastweb richiede che l’Autorità introduca un prezzo massimo per gli studi di fattibilità, un valore massimo espresso in quota percentuale al valore del progetto.

47 Anche i restanti operatori richiedono che gli studi di fattibilità per nuovi siti e per ampliamento degli stessi siano condotti analizzando non soltanto la prima modalità richiesta, ma anche fornendo un ventaglio di alternative possibili relativamente all’impiego delle diverse soluzioni di co-locazione presenti in offerta, senza imporre inutilmente all’operatore alternativo la richiesta di nuove, ulteriori analisi di fattibilità e dunque, il pagamento dei relativi costi con evidente ed ingiustificato aggravio di spese per l’operatore alternativo.

48 Circa le modalità di attivazione del servizio VULL, gli operatori evidenziano che il servizio dovrebbe essere disponibile sia per voce che per dati in maniera sincronizzata (full VULL, VSA, VULL dati) e con condizioni economiche e procedurali specificate in offerta di riferimento per tali modalità. Gli operatori evidenziano inoltre che, come per l’unbundling fisico, il VULL non possa coesistere con il servizio di CS. In particolare, gli operatori richiedono l’allineamento delle modalità tecniche di fornitura del VULL a quelle decise per il servizio di WLR, affinché tutto il traffico, su qualsiasi numerazione originato dal cliente finale possa essere instradato sulla rete dell’operatore. Gli operatori richiedono altresì che le attivazioni dei servizi voce e dati (ovvero di CPS e ADSL wholesale soggiacenti al VULL) avvengano contestualmente alla richiesta del servizio di VULL al fine di garantire prestazioni analoghe a quelle dell’ULL, senza disservizio per il cliente finale. Wind richiede che, qualora sia previsto nelle modalità di migrazione da definirsi nell’apposito tavolo tecnico la gerarchia tra servizi infrastrutturali e non infrastrutturali, il VULL dovrebbe avere la medesima priorità dell’ULL.

49 Gli operatori hanno inoltre sottolineato che Telecom Italia si riserva di disattivare il cliente VULL trascorsi 90 giorni dalla consegna del sito di ULL qualora l’operatore non abbia provveduto al passaggio del cliente sulle proprie infrastrutture. Tali operatori hanno richiesto che sia eliminata tale possibilità in capo a Telecom Italia, visto che le motivazioni per cui l’OLO non procede al passaggio potrebbero essere di natura tecnica o temporanea e non dipendere dalla sua volontà. Gli operatori hanno altresì evidenziato che, allo stato, Telecom Italia può anche presentare un rifiuto alla richiesta di passaggio da VULL ad ULL. Evidentemente in tale caso non può essere permesso a Telecom Italia di disattivare la linea. Gli operatori richiedono pertanto che tale casistica sia esclusa sottraendo a Telecom Italia la discrezionalità di negare il passaggio per qualsiasi motivazione.

3.2.2. La posizione di Telecom Italia
50 Telecom Italia ritiene che se l’ULL virtuale venisse fornite anche in assenza di una fattibilità positiva, comporterebbe di fatto l’introduzione di un servizio surrogato del WLR, a minore prezzo e senza le caratteristiche di “temporaneità” che avevano ispirato l’introduzione del VULL. E’ per tale caratteristica di temporaneità che il servizio VULL viene offerto solo in presenza di fattibilità positiva, ossia quando è nel breve termine possibile prevedere il passaggio dal VULL all’ULL fisico. Telecom Italia non condivide pertanto la richiesta circa la rimozione dei vincoli di fornitura al VULL.

51 Circa l’eventuale attivazione sincronizzata dei servizi dati e voce sul VULL, Telecom Italia sottolinea che, allo stato, l’attivazione dei servizi ADSL wholesale avviene con modalità diverse da quelle dell’ULL. In quest’ultimo caso è prevista una data certa di consegna (DAC), nell’altro caso l’attivazione avviene entro un termine massimo. L’introduzione di attivazioni sincronizzate deve passare attraverso una revisione di tali modalità che potrà essere definita solo all’interno dei tavoli tecnici sulle procedure di attivazione e migrazione. Con riferimento agli eventuali vincoli da imporre sull’attivazione di CS/CPS in presenza di VULL, Telecom Italia ritiene che il VULL debba essere allineato a quanto previsto per il WLR, poiché i due servizi sono erogati allo stesso modo.

52 In merito all’eliminazione della clausola sul passaggio da VULL a ULL che consente la rimozione della coppia trascorsi 90 giorni dalla consegna del sito, Telecom Italia sottolinea che senza tale previsione si assimilerebbe il VULL al WLR e pertanto richiede il mantenimento del vincolo in oggetto. In subordine, per venire incontro all’esigenza di garantire la continuità di servizio, Telecom Italia propone che, in luogo della cessazione della linea, sia prevista in capo all’OLO una penale progressiva, senza tetti massimi, per ciascun giorno di ritardo. Circa la necessità di garantire che il VULL venga mantenuto quando per motivi tecnici è impossibile il passaggio a ULL fisico, Telecom Italia sottolinea di aver introdotto una serie di verifiche finalizzate ad eliminare la possibilità di simili scarti in fase di migrazione da VULL a ULL fisico.

53 Per quanto connesso alle fattibilità di co-locazione, Telecom Italia evidenzia che l’attuale meccanismo con attività a progetto non può prescindere dalla necessità di operare studi di fattibilità per ciascuna attività richiesta e che l’attuale modalità prevista, che comporta diversi studi di fattibilità, rispetta quanto definito dalla delibera 4/06/CONS. Telecom Italia ritiene tuttavia che l’introduzione di prezzi “standard” per le attività di ampliamento, predisposizione dei siti, ecc. potrebbe agevolare notevolmente la gestione delle attività connesse alla co-locazione, non solo dal lato OLO, ma anche quelle di Telecom Italia stessa. Secondo Telecom Italia, un listino sulle attività di predisposizione dei siti potrebbe essere introdotto a partire dall’offerta 2007.

3.2.3. Le valutazioni dell’Autorità
54 Circa i vincoli alla fornitura dell’ULL virtuale, l’Autorità evidenzia che tale servizio assolve a funzioni transitorie ed è volto a consentire agli operatori l’acquisizione dei clienti finali in attesa che si renda disponibile l’unbundling fisico attraverso la predisposizione delle risorse di co-locazione connesse.

55 L’Autorità ritiene pertanto corretto che Telecom Italia non offra il servizio VULL nei siti in cui l’operatore che ha fatto la richiesta non può e non potrà avvalersi del servizio di unbundling fisico in nessuna forma. L’Autorità ritiene altresì corretto che l’offerta del VULL abbia un termine di 90 giorni a partire dalla messa a disposizione dell’operatore alternativo di tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all’unbundling fisico.

56 L’Autorità sottolinea tuttavia che, affinché Telecom Italia possa rifiutare il servizio di VULL in un dato sito, è necessario che lo studio di fattibilità relativo alla predisposizione o all’ampliamento delle risorse di co-locazione in quel sito abbia dato esito negativo relativamente ad ogni modalità tecnica di co-locazione prevista dalla delibera 4/06/CONS, sancendo dunque l’impossibilità inequivocabile per l’operatore richiedente di migrare una eventuale linea da ULL virtuale ad ULL fisico, anche avvalendosi di modalità di co-locazione diverse da quelle originariamente richieste. Solo dopo che tutte le soluzioni tecniche sono state analizzate e scartate dallo studio di fattibilità, l’attivazione del VULL può essere rifiutata in quanto “non temporanea”.

57 Come sottolineato dagli operatori, l’Autorità rileva che i tempi ed i costi per lo studio di fattibilità di una singola soluzione impiantistica sono comparabili a quelli relativi allo studio di fattibilità di più soluzioni impiantistiche quando la prima soluzione si rivela impraticabile, (molte attività infatti, quali sopralluoghi, misurazioni, disegni di planimetrie, possono essere compiute una sola volta). L’Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia modifichi le modalità di fornitura degli studi di fattibilità prevedendo che, qualora nel corso delle analisi degli studi di fattibilità si evidenzi che la soluzione di co-locazione richiesta dall’operatore non è disponibile, senza duplicare tempi e costi per attività già svolte, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l’analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l’esigenza espressa dall’operatore. In merito al vincolo sul numero massimo di studi di fattibilità, inserito nell’Offerta di Riferimento, l’Autorità ritiene che eventuali limiti a tali attività debbano essere debitamente motivati da Telecom Italia, la quale tuttavia deve assicurare che le giustificate richieste degli operatori concorrenti siano esaudite in tempi ragionevoli. L’Autorità ritiene in particolare che, a partire dall’offerta di riferimento 2007, Telecom Italia elimini ogni vincolo circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori alternativi.

58 Con specifico riferimento ai casi di ampliamento delle risorse di co-locazione in siti in cui l’operatore richiedente è già entrato, l’Autorità rileva che Telecom Italia ha l’obbligo, ribadito all’art. 22, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS, di garantire3, per ciascun modulo fornito in co-locazione, risorse di co-locazione per l’attivazione di almeno 2000 coppie in unbundling. Evidentemente, il caso in cui l’operatore è già entrato in un dato sito senza essere messo in condizione di attivare il numero minimo di coppie per modulo previsto, deve essere trattato in modo diverso da quelli suesposti. In tali casi infatti l’operatore è impossibilitato a conseguire le minime economie di scala garantite dalla delibera 4/06/CONS necessarie per il conseguimento di un adeguato rientro dei propri investimenti. In tali situazioni Telecom Italia ha l’obbligo di provvedere a garantire il numero minimo di coppie per modulo previsto dalla delibera. Per tali ragioni, l’Autorità ritiene che, in via temporanea, fino alla messa a disposizione delle risorse di co-locazione volte a garantire almeno 2000 linee per modulo da parte di Telecom Italia, quest’ultima dovrà garantire all’operatore alternativo l’attivazione in VULL delle linee fino al raggiungimento di 2000 linee per modulo. Peraltro si rileva che la delibera n. 4/06/CONS all’art. 17, comma 13, già prevede che “In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, l’operatore notificato garantisce all’operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l’effettiva consegna dell’ampliamento, la possibilità di poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.”

3“Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato operatori per l’attestazione di almeno 2000 coppie metalliche, oppure, su richiesta dell’operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.”

59 Con riferimento alla previsione circa la sospensione del VULL trascorsi 90 giorni dalla messa a disposizione delle risorse di co-locazione, l’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia salvaguardi la continuità del servizio erogato agli operatori prevedendo non l’interruzione del servizio ma l’applicazione di penali progressive. Tali penali potranno applicarsi unicamente decorsi 90 giorni dal momento in cui l’operatore è stato messo in condizioni di effettuare l’attivazione dell’accesso disaggregato.

60 Circa le modalità di fornitura degli altri servizi intermedi in presenza di VULL, l’Autorità ritiene che il VULL possa essere assimilato al WLR, condividendone nei fatti la catena impiantistica.

61 Con riferimento alla richiesta di gestire in modo sincrono l’attivazione del servizio voce e del servizio dati in ADSL wholesale, l’Autorità ritiene condivisibile il rilievo di Telecom Italia circa le differenti modalità gestionali (a DAC l’ULL ed a tempo massimo l’ADSL wholesale); sottolinea tuttavia, alla luce di quanto proposto con la consultazione pubblica relativa alle procedure di migrazione di cui alla delibera n. 483/06/CONS, che i servizi bitstream verranno implementati prevedendo modalità di attivazione a data certa. Con l’introduzione di tali servizi pertanto, Telecom Italia dovrà prevedere modalità di attivazione e gestionali per il VULL che consentano la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.

62 In merito alla predisposizione di un listino per le attività di ampliamento e predisposizione dei siti, l’Autorità evidenzia che un tale listino ridurrebbe in modo significativo l’incertezza degli operatori nell’affrontare le spese di co-locazione. Tale soluzione è in principio preferibile alla attuale modalità a progetto ed in tale senso si è già espressa anche la stessa delibera n. 4/06/CONS. L’Autorità ritiene tuttavia necessario verificare l’orientamento al costo di tale listino sulla base dei valori di contabilità regolatoria. A tal fine dovrà essere prevista una apposita sezione della contabilità dell’aggregato accesso relativa a tali prestazioni, inclusiva di conti economici e stati patrimoniali per i singoli servizi offerti, nonché dei dettagli di trasferimento interno, inclusivi di prezzi e quantità, volti a consentire la verifica degli obblighi di orientamento al costo e di parità di trattamento interno-esterno. Tanto premesso, l’Autorità si riserva di valutare per il 2007 un eventuale listino per le attività di ampliamento e predisposizione dei siti purché giustificato dalle succitate evidenze contabili.

3.3. Prolungamento dell’accesso con portanti in fibra
3.3.1. Le segnalazioni degli operatori
63 Gli operatori, con riferimento al servizio di prolungamento dell’accesso con portante in fibra ed ai servizi di condivisione delle infrastrutture, hanno evidenziato che l’offerta di riferimento non prevede la possibilità di utilizzare il prolungamento dell’accesso in fibra ottica tra SL adiacenti né la possibilità di condividere infrastrutture di Telecom Italia per la realizzazione di portanti (radio o fibra) in mancanza di disponibilità del servizio di prolungamento dell’accesso in fibra ottica.

3.3.2. La posizione di Telecom Italia
64 Sul punto, Telecom Italia ha rilevato che l’offerta di prolungamento dell’accesso è fornita tra SL che non hanno connessione diretta con lo SGU di riferimento. In coerenza con quanto detto nei considerata della delibera n. 4/06/CONS: “la struttura della rete in fo di Telecom Italia non prevede un collegamento diretto tra tutte le centrali SL e la centrale SGU … Specificamente, nelle centrali SL che non hanno connessione diretta con l’SGU di riferimento tramite portanti ed opere civili, Telecom Italia deve consentire la fornitura del servizio di prolungamento di fibra tra SL adiacenti.” Secondo Telecom Italia, la prestazione di condivisione delle infrastrutture è all’interno del portafoglio di offerta di Telecom Italia a seguito degli impegni con AGCM. Sulla base di tale offerta sono stati forniti migliaia di Km di infrastrutture. Inoltre, la possibilità di condividere le infrastrutture è riportata nel manuale delle procedure ULL a pag. 38.

3.3.3. Le valutazioni dell’Autorità
65 L’Autorità evidenzia che la delibera n. 4/06/CONS all’art. 15, comma 1, dispone quanto segue: “Il servizio di prolungamento dell’accesso con portante in fibra prevede la fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea dell’operatore notificato e la centrale SGU di competenza o tra due centrali di stadio di linea dell’operatore notificato tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti)”. L’Autorità ritiene dunque necessario che Telecom Italia modifichi l’offerta consentendo l’uso del prolungamento dell’accesso con portante in fibra tra due centrali di stadio di linea tra cui esistano infrastrutture civili dirette, indipendentemente dal fatto che una o l’altra sia connessa all’SGU.

66 Con riferimento alla previsione, di cui all’art. 15 comma 2 della delibera 4/06/CONS, circa la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all’operatore richiedente di installare i propri sistemi trasmissivi in mancanza del prolungamento dell’accesso con portante in fibra l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba introdurre anche tali servizi in offerta di riferimento, affinché i medesimi possano essere valutati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della delibera n. 4/06/CONS, nell’ambito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento. Circa il richiamato punto a pag. 38 del manuale delle procedure, non appare che tali previsioni rispondano all’obbligo, in caso di indisponibilità del servizio di prolungamento dell’accesso in fibra, di condividere le infrastrutture civili al fine di permettere all’operatore richiedente di installare la propria infrastruttura trasmissiva. Tali previsioni non rispondono nemmeno a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della delibera 4/06/CONS sull’obbligo di introdurre in offerta di riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l’installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore. L’Autorità pertanto, fatta salva la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, ritiene che Telecom Italia debba riformulare l’offerta prevedendo l’adesione integrale agli obblighi di cui all’art. 15.

3.4. Attivazione dei servizi di accesso disaggregato
3.4.1. Le segnalazioni degli operatori
67 Gli operatori, con riferimento alle modalità di attivazione dei servizi di unbundling, hanno evidenziato le seguenti tematiche nell’offerta dei servizi di Telecom Italia:

limite sul numero di attivazioni giornaliere e rispetto dello stesso;
conversione SA-ULL e previsione di un meccanismo di notifica all’operatore;
introduzione della prestazione di cambio permuta per spostare un utente al MDF da un blocchetto ad un altro.
68 Gli operatori sottolineano che l’offerta di riferimento contempla limiti al numero massimo di attivazioni giornaliere di gran lunga inferiori al limite minimo imposto dalla delibera n. 4/06/CONS e ne richiedono pertanto l’adeguamento. In particolare gli operatori evidenziano che in luogo dei 10.000 ordinativi al giorno previsti all’art. 31 della delibera n. 4/06/CONS, l’offerta garantisce solo 1.168 attivazioni/giorno. Gli operatori inoltre richiedono che venga rimossa la previsione di pianificazione trimestrale che ciascun operatore dovrebbe inviare a Telecom Italia.

69 Gli operatori evidenziano che in presenza di shared access, se l’utente cessa il contratto di accesso retail di Telecom Italia, quest’ultima è tenuta ad applicare all’operatore il canone di ULL (c.d. ULL dati). Affinché l’operatore possa per tempo cambiare il regime tariffario all’utente, ribaltandogli il maggior costo, l’operatore dovrebbe essere prontamente avvisato della cessazione in corso. Per tale motivo, gli operatori richiedono che, in tutti i casi di passaggio da SA ad ULL dati per cause legate alla cessazione del contratto di accesso da parte del cliente, Telecom Italia debba prontamente dare notifica di tale evenienza all’operatore alternativo. Tale notifica dovrebbe avvenire senza indugio e prima della data di effettiva cessazione del contratto, ciò al fine sia di prevedere gli adeguamenti nella fatturazione all’utente finale (che deve comunque essere avvisato dall’operatore alternativo dell’eventuale cambio di regime tariffario), sia di computare correttamente gli importi da corrispondere a Telecom Italia per gli accessi.

70 Fastweb, infine, porta all’attenzione dell’Autorità che ad oggi non è possibile richiedere il passaggio di un utente da un blocchetto ad un altro sul permutatore principale di Telecom Italia. Tale servizio è indispensabile per l’attivazione di nuovi servizi ADSL2+, in quanto, quando un utente che fa richiesta del servizio ADSL2+ è già servito in ADSL, la sua permuta deve essere fisicamente spostata dai blocchetti relativi al vecchio DSLAM ADSL e collegata ai blocchetti relativi ai nuovi DSLAM ADSL2+. Fastweb sottolinea che la prestazione non richiede nel 90% dei casi nuovi materiali (cavi o altro) ma l’attività di un tecnico per l’individuazione della coppia nel blocchetto originario e lo spostamento della stessa su nuovo blocchetto. Fastweb sottolinea che Telecom Italia ha già in offerta di riferimento un’attività analoga, la conversione da SA a ULL, al prezzo di circa 13€ e richiede che sia inserita in offerta di riferimento l’attività di cambio permuta per singola linea.

3.4.2. La posizione di Telecom Italia
71 Telecom Italia evidenzia che i limiti effettivi sono legati alla capacità di ciascun sito (permutatore) sulla base degli orari di intervento (8:00-12:00) concordati con gli operatori al fine di consentire le verifiche di prima attivazione dal loro lato. Telecom Italia dichiara di aver stimato in circa 10 min il tempo necessario per ciascun intervento di attivazione. Telecom Italia si rende disponibile a recepire un algoritmo per la gestione della capacità produttiva massima per sito. In assenza di algoritmi di gestione della capacità produttiva, Telecom Italia non può che procedere nell’attuale modalità che prevede l’espletamento delle richieste secondo l’ordine temporale di arrivo. Telecom Italia segnala, in ogni caso, che non risultano backlog di attivazione di linee in ULL. Ciò detto, Telecom Italia si dichiara disponibile, come già evidenziato al tavolo tecnico del mercato 11, a condividere con gli OLO criteri e modi per gestire sia le richieste di attivazione sia le richieste di cessazione/rientro in Telecom Italia.

72 Con riferimento alla richiesta di introdurre una comunicazione all’OLO circa il passaggio da SA a ULL dati, Telecom Italia ritiene che tale previsione sia non attuabile, in quanto potenzialmente in contrasto con gli obblighi previsti dalla 152/02/CONS. Secondo Telecom Italia infatti, un avviso immediato sarebbe ottenibile solo mettendo a conoscenza la direzione retail della presenza di un servizio wholesale sulla medesima linea. Telecom Italia sottolinea che le attuali modalità di gestione prevedono che Telecom Italia retail non sia a conoscenza del servizio di shared access e che quindi non è possibile prevedere una notifica a 3 giorni dall’effettiva disattivazione verso Telecom Italia wholesale perché a sua volta predisponga un meccanismo di notifica verso gli OLO.

73 In merito alla richiesta di una attività di cambio permuta, Telecom Italia ha sottolineato che il prezzo della citata attività (di conversione SA/ULL) è stato fissato dall’Autorità con delibera n. 2/03/CIR con un sostanziale taglio al valore – orientato ai costi – proposto da Telecom Italia (ca. 42 €). Pertanto, secondo Telecom Italia, il valore di 13€ sarebbe sotto costo. Peraltro, l’attività di cambio permuta, che non è presente tra gli obblighi regolamentari della delibera n. 4/06/CONS, è già offerta a condizioni commerciali. Telecom Italia non ritiene pertanto che l’offerta regolamentata debba includere anche tale servizio.

3.4.3. Le valutazioni dell’Autorità
74 L’Autorità evidenzia che la delibera n. 4/06/CONS all’art. 31 impone un limite minimo al numero di attivazioni dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale pari a 10.000 attivazioni per giorno lavorativo. Evidentemente un limite più basso quale quello desumibile dall’offerta (pari a 1.168) non può ritenersi conforme all’articolo 31 della delibera suddetta, indipendentemente dal fatto che Telecom Italia dichiari che, allo stato, non risultano rifiuti legati al superamento della capacità di evasione ordini. Peraltro, secondo quanto dichiarato dalla stessa società in altri procedimenti, il numero di attivazioni giornaliere effettivamente smaltite è almeno due volte superiore al limite riportato in offerta. E’ dunque evidente che le valutazioni operate da Telecom Italia alla base dell’algoritmo che ha portato alla definizione del limite di 1.168 attivazioni giornaliere, sono errate in quanto superate nei fatti dalle prestazioni conseguite dalla stessa divisione accesso. L’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia modifichi le previsioni in offerta di riferimento 2007, adeguandole alla capacità di attivazione ordini effettivamente conseguibili dalla rete, e che aumenti la propria capacità di evasione ordini fino al conseguimento delle 10.000 attivazioni per giorno lavorativo previste dalla delibera.

75 Con riferimento alla richiesta di introdurre una comunicazione all’OLO circa il passaggio da SA a ULL dati, l’Autorità ritiene che la direzione commerciale di Telecom Italia possa comunicare alla direzione rete di Telecom Italia l’interruzione della linea dell’utente finale che ha rescisso il proprio contratto con un preavviso di almeno 4 giorni rispetto alla data di cessazione del servizio prevista dall’utente stesso. Che la comunicazione avvenga con preavviso, peraltro, è necessario al fine di consentire la disattivazione della linea ai tecnici di rete. Non sussiste pertanto nessun impedimento di carattere regolamentare in capo a Telecom Italia rete alla predisposizione di un sistema di comunicazione agli operatori in shared access finalizzato a notificare, entro 24 ore dalla ricezione della richiesta di cessazione inoltrata dalla direzione commerciale, il cambio di regime tariffario da SA a ULL dati. L’Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia rete, all’interno dei propri sistemi di provisioning per lo shared access, debba provvedere a fornire agli operatori alternativi una notifica dell’imminente cambio di regime tariffario da SA a ULL dati con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data effettiva di variazione.

76 Con riferimento alla richiesta dell’attività di cambio permuta, l’Autorità sottolinea che il passaggio dai sistemi ADSL tradizionali ai servizi a banda larga di seconda generazione (ADSL2+) è di crescente importanza al fine di garantire, da un lato, un più efficiente sfruttamento della rete di accesso in rame nella fornitura dei servizi a banda larga esistenti, dall’altro, lo sviluppo di nuovi servizi finali avanzati, quali quelli di televisione su IP ad alta definizione e di accesso ad internet a 20Mbps. L’Autorità rileva altresì che l’attività di cambio permuta è in tutto e per tutto assimilabile all’attività di trasformazione da shared access ad unbundling, in quanto entrambe consistono nell’attività di spostare la linea da un blocchetto ad un altro. L’Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba introdurre in offerta di riferimento la prestazione in oggetto alle medesime condizioni economiche previste per l’attività di conversione SA/ULL.

1.1. Service Level Agreement dei servizi di co-locazione
77 Con riferimento ai Service Level Agreement dei servizi di co-locazione, gli operatori alternativi (BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind) hanno evidenziato che a pagina 16 dell’offerta di SLA per co-locazione, nella tabella viene indicato che il termine di 8 o 12 ore garantito è relativo al “tempo di inizio intervento presso la sala” e non al tempo di ripristino del servizio. Tale previsione appare evidentemente inutile, in quanto non garantisce tempi massimi per il ripristino del servizio di alimentazione e condizionamento in sala di co-locazione. Gli operatori richiedono pertanto che venga modificata la dizione nella tabella riportando “tempi di ripristino”.

78 Analogamente, per il ripristino del servizio di co-locazione virtuale, gli operatori alternativi sottolineano che i valori riportati (tabella del paragrafo 4.2 dell’offerta di SLA per co-locazione) sono da ritenersi inadeguati se riferiti, come riportato, al “tempo di inizio dell’intervento”. In particolare, specificamente per il servizio di co-locazione virtuale, gli operatori propongono che Telecom Italia integri l’offerta prevedendo il seguente SLA:

Ricezione richiesta Orario esecuzione Tempo disponibilità dell’accompagnamento
365 gg/anno h 24
365 gg/anno h 24
Ingresso del tecnico OLO alla sala apparati entro 2 ore solari dalla segnalazione del disservizio nel 100% dei casi

79 Relativamente alla co-locazione virtuale gli operatori richiedono la disaggregazione degli oneri aggiuntivi per manutenzione e accompagnamento introdotti da Telecom Italia e l’eliminazione dell’onere per lo spazio da adibire a magazzino per scorte necessarie agli interventi di manutenzione. In particolare, Fastweb sottolinea che con la co-locazione virtuale Telecom Italia ha aggregato il servizio di manutenzione a carico Telecom Italia (inclusivo di soli 3 interventi all’anno) con la prestazione di accompagnamento (186€ per ciascun intervento) rendendole non fruibili separatamente. Poiché la manutenzione a carico Telecom Italia è inutilizzabile dal punto di vista pratico, tale aggregazione di servizi rende non economico e non fruibile anche il servizio di accompagnamento. Al fine di superare tale situazione, secondo gli operatori dovrebbe essere prevista l’introduzione di un servizio di accompagnamento indipendente dalla prestazione di manutenzione in caso di co-locazione virtuale con manutenzione a carico Telecom Italia. In particolare Fastweb sottolinea che il prezzo delle prestazioni di accompagnamento potrebbe sensibilmente ridursi nel caso dell’utilizzo del c.d. system unico. In tali casi infatti la stessa ditta è incaricata dell’intervento per conto di Fastweb e del servizio di accompagnamento per conto di Telecom Italia. Fastweb evidenzia la necessità di un servizio di accompagnamento anche in orari non lavorativi (8:00-16:00) al fine di poter gestire correttamente l’assurance degli apparati co-locati.

80 L’introduzione di tale prestazione è rilevante anche per il co-mingling, ove i vincoli imposti relativamente alla predisposizione di opere infrastrutturali rendono il servizio inutilizzabile (Telecom Italia impone infatti opere infrastrutturali volte a segregare gli spazi dati agli OLO e che la stessa dovrebbe condividere con gli operatori). Gli operatori richiedono l’eliminazione di tali vincoli e la sostituzione della previsione di opere infrastrutturali con l’introduzione di un servizio di accompagnamento. Fastweb sottolinea che tale servizio di accompagnamento in centrale, indipendente dalla manutenzione, deve essere quotato sulla base dell’utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate.

81 Inoltre per quanto concerne il co-mingling, gli operatori richiedono che venga rimossa, in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, la limitazione per la quale nell’offerta di Telecom Italia la co-locazione in co-mingling debba essere associata unicamente ai servizi di accesso disaggregato.

82 Relativamente ai raccordi interni tra operatori, gli operatori alternativi richiedono che l’assurance per i raccordi interni tra operatori (tabella del paragrafo 4.3) sia modificata al fine di rispettare quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, all’art. 39 comma 15, ossia prevedendo per il ripristino dei raccordi interni uno SLA nel 100% dei casi in qualsiasi fascia temporale.

83 Inoltre gli operatori BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind richiedono che Telecom Italia pubblichi all’interno dell’offerta, ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, art. 5, comma 4, le condizioni relative a SLA premium anche per i servizi di co-locazione, attualmente mancanti.

84 Con riferimento alle penali per il servizio di co-locazione virtuale, gli operatori alternativi chiedono, in analogia a quanto già richiesto per l’assurance, che venga sostituito il termine “tempo di intervento” con “tempo di ripristino” e, considerato che le penali vengono riferite al prezzo di un intervento, chiedono, altresì, che venga specificato a quale intervento (ed il relativo prezzo) è necessario riferirsi.

85 Infine, BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind, riguardo al paragrafo 4.6 “penali per i raccordi interni tra operatori”, oltre a richiedere che venga sostituito il termine “tempo di intervento” con “tempo di ripristino”, ritengono che la penale non debba riferirsi al canone annuo, bensì al costo di realizzazione, facendo osservare che il raccordo è un elemento passivo e ritenendo che non sia applicabile alcuna manutenzione a dei raccordi passivi. Su tale ultimo punto, gli operatori evidenziano che, data la bassa guastabilità dei cavi, i disservizi sarebbero tipicamente imputabili a errori in centrale commessi nella gestione da parte del personale di Telecom Italia stessa. Per tali motivi (guasti legati ad errori di Telecom) gli operatori propongono di convertire il canone per i raccordi in un prezzo per intervento di manutenzione a vuoto, volto a disincentivare gli errori dal lato OLO.

86 Circa il servizio di assurance della co-locazione virtuale, Telecom Italia evidenzia che l’Offerta attuale già prevede che il servizio di accompagnamento sia fruito al posto della manutenzione. Secondo Telecom Italia, la modalità con canone annuo comprensivo dei primi tre interventi remunera la predisposizione dei processi e la disponibilità dei centri di assistenza a recepire le richieste di intervento da parte degli operatori. Pertanto qualora si volesse rimuovere il vincolo dei tre interventi, occorrerebbe prevedere un canone annuo per la disponibilità del servizio indipendente dagli interventi stessi.

87 Con riferimento al canone di manutenzione dei raccordi interni di centrale, Telecom Italia ricorda che la gestione del disservizio nei raccordi di centrale ha reso necessario il censimento e la documentazione di tutti i raccordi in essere e lo sviluppo di un apposito sistema di gestione. I costi di tali attività sono stati rigirati sui canoni dei raccordi. Telecom Italia ritiene tuttavia ragionevole analizzare la possibilità di prevedere delle forme di pricing diverso volte al ristoro di tali costi.

3.4.4. Le valutazioni dell’Autorità
88 L’Autorità, in via generale, ribadisce la necessità che Telecom Italia adegui l’Offerta di Riferimento nel rispetto della delibera n. 4/06/CONS, con particolare riferimento a tutti i casi in cui è puntuale nella definizione delle condizioni di offerta dei servizi di co-locazione, ad esempio fissando precisi SLA e penali. Con specifico riferimento alle segnalazioni degli operatori, l’Autorità ritiene che, ovunque le attività di ripristino prevedono SLA e penali, tali SLA e penali debbano garantire il ripristino stesso e non i tempi relativi all’avvio delle attività di intervento. L’Autorità ritiene altresì che Telecom Italia debba attenersi al rispetto puntuale della delibera sia con riferimento ai raccordi interni di centrale, prevedendo SLA garantiti nel 100% dei casi, sia con riferimento agli SLA premium per i servizi di co-locazione, attualmente assenti in offerta e da inserire nell’allegato sugli SLA di co-locazione. In merito, poi, ai canoni dei raccordi passivi, l’Autorità ritiene necessario, da un lato eliminare tali canoni, in quanto non giustificati da dati contabili e da reali attività ricorrenti di manutenzione, dall’altro ritiene necessario prevedere che le penali associate agli SLA di assurance siano legate ai costi di realizzazione dei raccordi stessi. I costi di realizzazione dei raccordi – oggi a progetto – potranno includere, pro quota, anche il costo di adeguamento del sistema di gestione al fine di consentire la manutenzione dei raccordi stessi, purché tale costo di adeguamento sistemi sia documentato separatamente in contabilità regolatoria. I costi operativi relativi ad eventuali interventi di riparazione sui raccordi potranno essere ripagati su base intervento, ma unicamente qualora sia accertato che il disservizio del raccordo non è imputabile ad errori di gestione di Telecom Italia.

89 Circa la richiesta di migliorare gli SLA di assurance dei servizi di co-locazione virtuale, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia integri l’offerta di riferimento consentendo che le richieste di ingresso in centrale vengano evase 365 giorni all’anno h. 24, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi. L’Autorità ritiene inoltre che debba essere previsto un servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale da pagare per singolo intervento, disponibile eventualmente anche in giorni festivi, il cui costo sia basato sull’utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. system unico. L’Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare il servizio di manutenzione e accompagnamento separando le due fattispecie, eliminando dall’accompagnamento i costi non pertinenti e prevedendo prezzi basati sul costo del singolo intervento. L’Autorità ritiene altresì che il servizio di co-mingling non debba essere condizionato alla predisposizione di misure di segregazione, ma debba essere offerto in sala Telecom Italia con accompagnamento. Circa la finalità del servizio di co-locazione virtuale e di co-mingling l’Autorità ribadisce quanto disposto dall’art.13, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS, ossia che l’uso della co-locazione è accessoria alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione. Fatti salvi eventuali seguiti di competenza circa l’inosservanza della delibera n. 4/06/CONS, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba adeguare l’offerta nel rispetto di quanto all’art. 13, comma 3 della medesima delibera.

3.5. Service Level Agreement dei servizi di accesso disaggregato
3.5.1. Le segnalazioni degli operatori
90 Con riferimento a SLA dei servizi di accesso disaggregato, gli operatori hanno evidenziato le seguenti tematiche:

necessità di una revisione delle tempistiche relative alla penali in caso di ritardata attivazione;
introduzione di SLA per la notifica di rifiuti tecnici più stringenti rispetto a quelli di attivazione;
introduzione di un meccanismo di concatenazione degli ordini di attivazione soggetti a rifiuti non bloccanti;
modalità di calcolo delle penali e relativo periodo di verifica;
costo dello SLA plus e replicabilità delle offerte finali di Telecom Italia per utenze affari e pubblica amministrazione: raccordo con le informazioni in contabilità regolatoria.
91 Gli operatori Albacom, Eutelia, Wind, Welcome e Tele2 hanno segnalato che la delibera riporta erroneamente all’art. 39 la dicitura “ritardo” in luogo di “consegna”. L’interpretazione letterale dell’articolo comporterebbe infatti assenza di penali per ritardi fino a 15 giorni, quando invece la stessa delibera dispone che le prestazioni dei servizi all’ingrosso debbano essere migliorative rispetto ai corrispondenti servizi al dettaglio. Al riguardo, gli operatori evidenziano, che in attivazione Telecom Italia garantisce ai propri utenti tempi massimi di consegna di 10 giorni e penali giornaliere pari al 50% del canone mensile. Gli operatori segnalano altresì che Telecom Italia ha interpretato in modo arbitrario la delibera prevedendo SLA peggiori rispetto a quelli minimi, sia per lo SA sia per i servizi su linea non attiva.

92 Tali operatori rilevano altresì che circa il 50% dei rifiuti in attivazione è “rilavorabile” cioè legato a causali tecniche pretestuose. Le verifiche formali avvengono prima della presa in consegna dell’ordine che da luogo allo scarto, pertanto le causali tecniche in oggetto sono integralmente responsabilità di Telecom Italia. Al fine di migliorare il processo di provisionig gli operatori ritengono che si debba introdurre uno SLA di fornitura dei rifiuti per motivi tecnici più stringente rispetto a quello di consegna, al fine di accelerare la ri-lavorazione degli ordini. Tali operatori sottolineano altresì che le penali devono essere calcolate per giorno di ritardo. Gli operatori richiedono che si introducano, in caso di rifiuti rilavorati, meccanismi di concatenazione degli ordini al fine di evitare che le tempistiche di SLA e penali siano continuamente azzerate a ciascun inoltro della richiesta.

93 Gli operatori richiedono che la delibera di approvazione specifichi l’intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini a cui si riferisce lo SLA di consegna, proponendo che il calcolo avvenga su base giornaliera (l’offerta prevede un calcolo annuale). Sul punto, BT-Albacom propone che la base dei tempi sia di tre mesi per compatibilità con i propri processi aziendali già in essere. Gli operatori segnalano altresì che il calcolo delle penali di assurance è non implementabile a causa dell’assenza di meccanismi automatici di notifica da parte di Telecom Italia sul momento di rilascio del circuito. Ad oggi infatti le comunicazioni vengono fatte in modo non automatico ed asincrono rispetto al rilascio effettivo. In questo modo, non solo non è possibile il calcolo delle penali, ma l’operatore non ha la possibilità di verificare prontamente se il servizio è stato realmente ripristinato.

94 Gli operatori richiedono inoltre che gli SLA contemplino una elevata penale una tantum di 500€ per ordini con ritardo superiore a 30 giorni. Con riferimento al numero di attivazioni rilasciate non funzionanti, gli operatori richiedono che sia imposto uno SLA sul numero massimo di disservizi in prima attivazione del 1%. Richiedono inoltre uno SLA di assurance per lo SA nel 100% dei casi, evidenziando che l’offerta di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali include i giorni festivi (sabato) mentre è limitata a quelli feriali nell’offerta di riferimento, con evidenti disparità di trattamento.

95 Gli stessi operatori richiedono una verifica delle condizioni di SLA plus, che risulta inadeguato rispetto alle prestazioni offerte, con prezzi esorbitanti rispetto ai costi e tali da non consentire la replicabilità economica delle offerte finali che la stessa Telecom pratica ai propri clienti affari e pubblica amministrazione.

3.5.2. La posizione di Telecom Italia
96 Circa l’interpretazione dell’art. 39 ed alla dicitura “ritardo” in luogo di “consegna”, Telecom Italia, preliminarmente, fa notare di essersi attenuta nel pubblicare le penali ULL a quanto riportato dalla delibera stessa. Con riferimento alle tempistiche di attivazione ed alla discriminazione rispetto alle tempistiche garantite ai propri utenti finali, Telecom Italia si limita a rilevare che l’ampliamento della capacità produttiva nei servizi di unbundling richiesto dalla estensione delle condizioni di SLA in attivazione anche alle linee non attive ed ai servizi di SA potrà essere messo in campo soltanto a partire dal 2007. Secondo Telecom Italia, la revisione della struttura produttiva, peraltro, si renderà necessaria anche a causa della riduzione del numero dei giorni per l’attivazione dei servizi di accesso disaggregato che è attualmente in discussione nell’ambito del tavolo tecnico ULL. Telecom Italia sottolinea inoltre che la delibera di approvazione dovrebbe prendere atto del fatto che allo stato le procedure di attivazione dell’ULL sono gestite attraverso una data di consegna concordata (DAC). I tempi previsti dalla delibera devono pertanto essere intesi come tempi minimi di fornitura (ovvero minimo tempo tra data di accettazione ordine e data di attesa consegna).

97 Con riferimento alla richiesta di inserire penali sul tasso massimo di scarti negli ordini di attivazione e di inserire eventuali meccanismi di concatenazione degli ordini rifiutati, Telecom Italia evidenzia che tali meccanismi non sono previsti dalla delibera n. 4/06/CONS e che la loro eventuale introduzione, con specifico riferimento alla concatenazione degli ordini rifiutati, comporterebbe una enorme complessità gestionale. Secondo Telecom Italia, l’incidenza degli scarti sulle richieste di attivazioni dipende anche dal comportamento degli OLO e pertanto non è possibile inserire penali sul tasso di rifiuto a causa dell’elevata incidenza delle “causali OLO” sul totale dei rifiuti. Secondo Telecom Italia, l’introduzione di penali per rifiuti “rilavorabili” dovrebbe accompagnarsi ad un’introduzione di penali a carico degli OLO nei casi in cui è l’OLO ad essere responsabile della mancata attivazione. Pertanto, Telecom Italia richiede che eventuali variazioni del meccanismo di penali siano considerate solo a valle della revisione delle procedure di attivazione, migrazione e cessazione in corso di discussione nell’apposito tavolo tecnico prevedendo condizioni di reciprocità. Telecom Italia evidenzia infine di aver sostanzialmente migliorato il meccanismo di comunicazione delle causali di rigetto, prevedendo, dal 15 giugno u.s. la comunicazione delle causali di rigetto anche per le linee non attive.

98 Circa lo SLA plus di assurance ULL Telecom Italia evidenzia che tale servizio nasce da richieste specifiche degli OLO ed è stato contrattualizzato commercialmente prima di essere inserito in OR. In particolare, lo SLA plus consente un intervento su chiamata su tutte le linee nella disponibilità dell’Operatore senza richiedere un canone specifico di abbonamento al servizio per linea.

99 Telecom Italia evidenzia anche che per le offerte per la clientela affari sono praticate condizioni di SLA che si basano su quanto previsto per gli OLO a parità di prestazioni richieste. Questo approccio è particolarmente seguito proprio in caso di gare.

3.5.3. Le valutazioni dell’Autorità
100 L’Autorità evidenzia che la delibera n. 4/06/CONS, all’art. 39, definisce penali sui tempi massimi di consegna e non sui tempi massimi di ritardo, nonostante l’intestazione delle tabelle ai commi 11, 12, 14 e 16 riporti la dicitura “ritardo”. Che tale dicitura non possa essere presa in termini letterali è evidente, in quanto, nel caso dell’attivazione dei servizi di accesso disaggregato, l’interpretazione letterale delle intestazioni delle tabelle comporterebbe l’assenza di penali per ritardi fino a 15 giorni. Ciò sarebbe del tutto in contrasto con quanto invece la stessa delibera dispone agli articoli 6, comma 3, e 39, comma 8, circa la replicabilità delle prestazioni finali a partire dai servizi intermedi, secondo cui le prestazioni dei servizi all’ingrosso debbono essere migliorative rispetto ai corrispondenti servizi al dettaglio. Al riguardo, infatti, l’Autorità evidenzia che Telecom Italia garantisce ai propri utenti finali tempi massimi di consegna di 10 giorni solari e penali giornaliere in caso di ritardo pari al 50% del canone mensile. Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare gli SLA e le penali in offerta alla luce della corretta interpretazione dell’art. 39, ed allineare le penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso disaggregato ai valori garantiti ai propri utenti finali. A tal fine l’Autorità ritiene che Telecom Italia, per definire gli importi di penale giornaliera per ULL e VULL in caso di ritardata attivazione e ripristino debba fare riferimento all’importo del canone residenziale, mentre nel caso di SA e SA virtuale debba fare riferimento alle analoghe penali relative al proprio servizio Alice residenziale.

101 Circa gli SLA di fornitura, l’Autorità ritiene che, fatti salvi gli eventuali seguiti di competenza per le inosservanze dei termini previsti in delibera, Telecom Italia debba adeguare gli SLA di offerta di servizi di unbundling a quanto previsto all’art. 39, comma 8, anche per le linee non attive e per il servizio di shared access. L’Autorità, in ogni caso si riserva per il 2007 di rivedere gli SLA di attivazione e le penali per i servizi di accesso disaggregato, anche in accordo con quanto sarà disposto a seguito del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 483/06/CONS.

102 Con riferimento alla richiesta di introdurre, per i rifiuti, un meccanismo di SLA e penali del tutto simile a quanto previsto in attivazione, l’Autorità ritiene che tale soluzione sia applicabile unicamente alle penali di tipo tecnico/gestionale dipendenti da Telecom Italia. In tal senso, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba introdurre uno tasso massimo di rifiuti garantito da applicarsi in fase di prima attivazione. L’Autorità ritiene che Telecom Italia debba individuare tale tasso massimo di rifiuti, le causali soggette al proprio controllo che contribuiscono al calcolo del tasso di rifiuti e proporre delle penali in caso di mancato rispetto del massimo garantito. La definizione di SLA e penali in capo agli operatori alternativi sul tasso di rifiuto e/o rimodulazione delle richieste di disattivazione per causali tecniche, anche a seguito delle risultanze del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 483/06/CONS, sarà effettuata sulla base di quanto definito da Telecom Italia nella propria offerta di riferimento. L’Autorità si riserva di valutare nel corso dell’analisi dell’offerta 2007, la possibilità di definire penali concatenate in caso di ri-lavorazione degli ordini relativi ad uno stesso cliente, ciò al fine di evitare che le tempistiche di SLA e penali siano continuamente azzerate a ciascun inoltro della richiesta.

103 Circa lo SLA plus di assurance ULL, l’Autorità evidenzia che la prestazione fornita dovrà essere remunerata solo qualora il servizio sia prestato entro i tempi fissati. Telecom Italia dovrà pertanto adeguare l’offerta non prevedendo alcun pagamento per i ripristini avvenuti al di fuori dei tempi garantiti. Con riferimento alla lamentata inadeguatezza delle condizioni economiche e tecniche del servizio rispetto alle prestazioni offerte da Telecom Italia ai propri utenti affari e PA, l’Autorità, allo stato, non ha acquisito elementi puntuali in tal senso, ma si riserva di operare le proprie valutazioni ai sensi della delibera n. 152/02/CONS qualora si evidenziasse l’esistenza di discriminazioni. L’Autorità infine, fermi restando i livelli di prezzo proposti, ritiene comunque necessario che i costi dello SLA plus di assurance ULL siano evidenziati in modo separato in contabilità regolatoria al fine di essere verificati dal revisore incaricato.

104 Infine, l’Autorità ritiene che le penali specificate in delibera debbano essere oggetto di verifica e pagamento semestrale e che dunque l’intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini a cui si riferisce lo SLA di consegna deve corrispondere all’intervallo temporale adottato da Telecom Italia per l’inoltro della relazione periodica all’Autorità di cui all’art. 37, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS.

105 L’Autorità ritiene altresì necessario che si introducano meccanismi automatici di notifica da parte di Telecom Italia relativi al momento di rilascio del circuito in assurance ed attivazione, ciò al fine di avere all’interno dei sistemi informativi di gestione date ed orari certi e condivisi tra gli operatori per il calcolo delle penali. E’ pertanto necessario che Telecom Italia e gli operatori alternativi, al fine del calcolo degli importi, mettano in atto ogni previsione utile affinché si possa fare riferimento solo alle informazioni prodotte dal sistema di gestione ed accessibili agli OLO.

106 Fatta salva la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 4/06/CONS, l’Autorità richiede che Telecom Italia rispetti quanto all’art. 39, comma 5, introducendo uno SLA di assurance per lo SA nel 100% dei casi. L’Autorità ritiene inoltre che l’offerta di assurance dei servizi di accesso disaggregato debba garantire la replicabilità delle offerte di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali, includendo pertanto interventi anche nei giorni festivi.

3.6. Servizi di co-locazione
3.6.1. Le segnalazioni degli operatori
107 Con riferimento ai servizi di co-locazione, gli operatori hanno evidenziato le seguenti criticità:

notevole incremento dei costi a metro quadro: gli operatori richiedono evidenza dei contratti di affitto con i proprietari dei siti e dei costi relativi ai siti di proprietà, nonché l’illustrazione del raccordo con le informazioni in contabilità regolatoria;
incremento delle superfici attribuite ai moduli: gli operatori richiedono un’analisi degli spazi relativi ai nuovi moduli rispetto ai vecchi; superamento del limite massimo di 2KW nell’offerta di alimentazione a forfait;
introduzione di offerte di alimentazione a forfait proporzionali al consumo massimo nominale di ciascun modulo: gli operatori richiedono evidenza del raccordo dei prezzi con i costi di energia effettivamente sostenuti e con le informazioni in contabilità regolatoria;
circa le offerte a consumo (con misuratori) gli operatori evidenziano:
l’assenza in offerta del servizio di installazione di misuratori per 10 linee (che rimpiazzerebbe quello per singola linea);
la necessità di introdurre un servizio con un singolo misuratore per OLO per ciascuna sala;
costo per KW/H dell’energia eccessivo: gli operatori richiedono evidenza dei contratti di Telecom Italia con i propri fornitori, nonché l’illustrazione del raccordo con le informazioni in contabilità regolatoria;
modifica ai dettagli della contabilità regolatoria per introdurre evidenze relativamente a ciascuno dei servizi di co-locazione (inclusi fornitura energia e condizionamento);
assenza nell’offerta di co-locazione virtuale con acquisto a carico di Telecom Italia della voce relativa ai nuovi apparati DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet e modem ADSL2+.
108 Relativamente ai servizi di co-locazione, gli operatori hanno segnalato un incremento del costo dei moduli di co-locazione legato sia all’aumento del costo a metro quadro, pari a circa il 18%, sia all’area attribuita a ciascun modulo. In particolare, secondo gli operatori, tale area, ad oggi corrisponde a circa 6mq in luogo dei 4mq precedentemente attribuiti, ed includerebbe aree comuni che l’Autorità ha sempre escluso nel calcolo.

109 In merito ai costi di energia, gli operatori evidenziano che l’evoluzione tecnologica ha portato negli ultimi anni ad un minore assorbimento di potenza da parte degli apparati installati. Le attuali condizioni di offerta, che fissano nel caso a forfait un assorbimento standard di 2KW per telaio, non consentono di corrispondere a Telecom Italia il costo reale del servizio fruito.

110 Gli operatori, nel reclamare una verifica contabile dei costi dei servizi di energia, richiedono che l’attuale modalità forfettaria (che ad oggi prevede 2KW disponibili a telaio) sia sostituita da una modalità di attribuzione dei consumi sulla base dell’assorbimento di picco nominale di ciascun telaio (pari alla sommatoria degli assorbimenti massimi di targa dei singoli apparati che sono installati nel modulo). Solo tale modalità consentirebbe un pagamento commensurato all’assorbimento massimo effettivo. Gli operatori sottolineano che il dimensionamento a 2KW delle stazioni energia è già stato pagato su base progetto in fase di predisposizione del sito.

111 Circa la modalità con misurazione a consumo, gli operatori hanno segnalato che l’offerta dovrebbe disaggregare i costi e le modalità operative per la predisposizione dei misuratori. In particolare la tipologia di misuratore che permette di gestire fino a 10 linee di alimentazione (5 apparati per 2 linee di back-up) che consente di gestire quindi fino al massimo 5 apparati per telaio non risulterebbe in offerta (c.d. misuratore “multilinea”).

112 Secondo gli operatori, progettando opportunamente gli impianti, si potrebbe prevedere un solo misuratore per sito per ciascun OLO (al massimo due per tener conto dell’alimentazione di backup); infatti pur volendo adottare la modalità con misuratore “multilinea” (che sembra essere la meno “invasiva”) in ogni caso gli OLO devono effettuare delle modifiche ad alcuni cablaggi sui telai e sprecare spazio nei moduli.

113 Anche per la modalità con misuratori gli operatori richiedono che la quota fissa sia riferita all’assorbimento massimo di targa degli apparati installati nel modulo (comunicata e certificata periodicamente dagli OLO) e non come avviene attualmente, al valore forfetario di 2KW utilizzato per la modalità forfetaria.

114 Infine, il costo variabile dell’energia (pari a 0,1373€/Kwora), secondo gli operatori, non sarebbe in linea con i prezzi di mercato e richiedono che sia anch’esso rivisto alla luce del costo effettivo della prestazione sostenuto da Telecom Italia con i propri fornitori.

115 Gli operatori richiedono anche un’approfondita azione di verifica circa le modalità di imputazione dei costi relativi alla gestione dei sistemi per l’erogazione ed il trattamento di energia. Tali operatori sottolineano che dal 2000 al 2001 il costo dell’energia fornita in modalità condivisa è aumentato del 128%. Ritengono altresì che l’imputazione dei costi debba riguardare solo le sedi di Telecom Italia aperte all’ULL e non tutte le sue sedi, incluse le sedi disagiate, i cui costi maggiorati vengono comunque computati nel servizio universale.

116 Gli operatori inoltre chiedono che siano inclusi in offerta valori forfettari di potenza superiori a 2KW per modulo. Poiché il dimensionamento degli impianti in fase progetto è fatto per linea di moduli prevedendo 2KW a modulo, ovunque tale potenza non sia assorbita da un modulo potrebbe essere resa disponibile ad un altro. Gli operatori sottolineano che tutte le spese di predisposizione degli impianti (che tengono conto del dimensionamento degli stessi) sono coperte da voci di costo separate relative al progetto delle sale e non rientrano in tali canoni.

117 AIIP evidenzia che dall’Offerta di co-locazione virtuale risultano esclusi i nuovi apparati DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet e modem ADSL2+ e richiede che vengano inserite in Offerta.

3.6.2. La posizione di Telecom Italia
118 A richiesta dell’Autorità, Telecom Italia ha prodotto elementi di costo sia con riferimento all’offerta del 3 marzo 2006, sia con riferimento all’offerta del 28 ottobre 2005. Poiché tali offerte, limitatamente a co-locazione, energia e condizionamento sono pressoché identiche, salvo diversa indicazione, nel seguito si fa riferimento alle tabelle dei prezzi riferendosi indifferentemente alle due offerte.

119 Con riferimento ai dati presentati, Telecom Italia non ha prodotto evidenze contabili per i prezzi di apparati e cavi (Tabella 4 in offerta) e dei DSLAM in caso di co-locazione virtuale con installazione a cura di Telecom Italia (Tabella 10 in offerta), dichiarando che si tratta di prezzi basati su listini dei fornitori a cui Telecom si rivolge.

120 Telecom Italia ha presentato delle tabelle di costo dalla contabilità 2004 (non incluse nella contabilità regolatoria consegnata) a giustificazione dei costi degli spazi al metro quadrato e per i servizi di facility management e di security (Tabella 1). Tali valutazioni di costo si basano sui dati di cost accounting a valori correnti 2004 in accordo alla metodologia FDC/CCA. Specificamente con riferimento ai prezzi di Security non viene presentato una giustificazione disaggregata dei dati di costo, ma un unico valore medio.

121 Telecom Italia ha presentato proprie valutazioni sull’andamento dei costi di energia al 2005 dichiarando un incremento stimato del prezzo a KW/h pari al +15,8%. Tale incremento, porterebbe dunque il prezzo di un 1KW/anno da 718,67€ a 832,17€, con una differenza di 113,5€/anno. Sommando tale incremento ai prezzi approvati in OR 2005, Telecom Italia ha ricavato i prezzi relativi ad 1KW/anno per i servizi di energia elettrica su impianti Telecom Italia, con stazioni OLO, di climatizzazione a espansione diretta e ad acqua refrigerata. Telecom Italia ha anche prodotto alcune tabelle di costo relative alla contabilità 2004 (non incluse nella contabilità regolatoria consegnata) relative ai costi sostenuti internamente per gli analoghi servizi di co-locazione, condizionamento ed energia.

122 Telecom Italia illustra il calcolo dei costi specifici di commercializzazione sostenuti da Telecom Italia esclusivamente e specificatamente per fornire i servizi intermedi agli OLO, espressi come incidenza percentuale sui costi di produzione del servizio.

123 Telecom Italia relativamente all’incremento dell’area, evidenzia di aver adottato un modulo di co-locazione unico: in precedenza lo spazio attribuito ai moduli 600×600 era di 4,2 mq ove gli spazi di utilizzo comune erano a parte. Adesso con i moduli 300×600 (modulo unico), la superficie attribuita è di 3,0mq che è distinta in 2,1mq di spazio lordo dedicato e 0,9 mq di spazi comuni pertinenti all’OLO attribuiti a ciascun modulo. Con questa nuova modalità di prezzo gli spazi di utilizzo comune, quali quelli di guardiania, passaggi ecc. non verrebbero attribuiti agli OLO.

124 Telecom Italia è contraria all’introduzione di offerte forfetarie inferiori a 2KW (anche su base dati di targa) ed evidenzia di offrire già sulla base dello studio di fattibilità, caso per caso, offerte forfetarie superiori ai 2KW. L’introduzione di offerte inferiori a 2KW, secondo Telecom Italia, richiederebbe l’introduzione di limitatori volti a garantire che nessuno superi l’assorbimento assegnatogli.

125 Telecom Italia è contraria a modificare gli attuali criteri di progettazione delle sale OLO per consentire l’installazione di misuratori unici. Da un lato non è possibile intervenire sulle sale correnti senza ingenti e costosi lavori di modifica, dall’altro, anche per le nuove sale, il cablaggio che consentirebbe di avere un solo misuratore è largamente inefficiente poiché non è possibile sapere a priori quale modulo verrà assegnato a quale operatore e pertanto si dovrebbe cablare gli N moduli in sala N volte con cablaggi indipendenti.

126 Circa l’offerta di misuratori “multilinea”, Telecom Italia evidenzia che tale soluzione tecnica è solo allo studio e non è in offerta in quanto ancora non installata. Telecom Italia precisa inoltre che la decisione sull’adozione di misuratori “multilinea” non è affatto scontata né vigono obblighi di offerta in delibera.

127 In risposta a quanto richiedono gli OLO per il servizio di condizionamento, ossia di parametrare il costo della prestazione con apparati di Telecom Italia alla potenza massima nominale degli apparati effettivamente installati in ciascuna sala, Telecom Italia evidenzia l’impossibilità di prevedere sistemi di ripartizione del costo degli impianti di condizionamento sulla base della potenza effettiva assorbita.

3.6.3. Valutazioni dell’Autorità
128 In via preliminare si evidenzia che l’Autorità ha richiesto evidenze contabili aggiornate sui prezzi dei servizi di co-locazione prima in occasione della pubblicazione del 28 ottobre 2005 e poi in occasione della pubblicazione del 3 marzo. Telecom Italia, non ha prodotto, in nessuna delle due comunicazioni (gennaio 2006 e luglio 2006), né successivamente, dati di contabilità 2005 limitandosi a fornire alcuni elementi di contabilità 2004 ed, unicamente sui costi energia, una propria stima sull’incremento di prezzo per il 2005. L’Autorità ha ribadito la richiesta della contabilità regolatoria 2005 secondo i formati contabili definiti dalla delibera n. 152/02/CONS nel corso dell’audizione del 13 settembre 2006.

129 L’Autorità ricorda che il riferimento corretto per la valutazione dei servizi di co-locazione, trattandosi di servizi relativi all’Accesso, è la contabilità a costi storici. Le condizioni economiche dei servizi di co-locazione sono da valorizzare nella configurazione di costo FDC/HCA.

130 In merito alla metodologia utilizzata per l’attribuzione dei costi l’Autorità ricorda che anche la metodologia FDC considera esclusivamente i costi pertinenti; ad esempio, nella valutazione dei costi relativi agli spazi e ai servizi collegati, sono da imputare esclusivamente i costi relativi agli stabili adibiti a centrale che ospitano gli Stadi di Linea e non tutti gli edifici, compresi quelli disponibili per altri usi.

131 In riferimento agli approfondimenti che Telecom Italia ha fornito a seguito delle offerte sia di Ottobre 2005 che di Marzo 2006, l’Autorità rileva che, oltre a non essere disponibili i dati aggiornati al 2005, molti servizi di co-locazione non sembrano adeguatamente descritti né dalle voci di costo presentate, né dai dati in contabilità regolatoria. Telecom Italia infatti dichiara di non avere una contabilità separata per alcuni servizi di co-locazione, né la ripartizione puntuale di alcune voci di costo.

132 Relativamente alle giustificazioni contabili prodotte da Telecom Italia, si rileva in particolare quanto segue:

non consentono una diretta verifica dei prezzi in offerta 2006 relativi ai servizi di energia elettrica e climatizzazione, in quanto le voci di costo prodotte aggregano elementi di servizio diversi rispetto a quelli in Tabella 2 in offerta. In particolare viene presentata una sola voce di costo di alimentazione (evidentemente assimilabile alla prestazione di fornitura di energia su impianti Telecom Italia) ed una sola voce di condizionamento, quest’ultima evidentemente media rispetto alle possibili modalità tecniche di offerta della prestazione;
il valore del costo di alimentazione per KW/anno (calcolato a partire dai costi Telecom Italia 2004 sostenuti negli SL) dovrebbe corrispondere al costo per KW/anno associato alla prestazione di “servizio di energia elettrica fornito su impianti Telecom Italia”. Tale valore –basato sui costi e consumi 2004 di Telecom Italia– risulta tuttavia maggiore del prezzo dell’energia praticato agli operatori nelle offerte 2004 e 2005 per la medesima prestazione, e ciò senza includere l’incremento prospettico del costo energia stimato da Telecom Italia nel +15,8% per l’anno 2005;
i prezzi presentati nella Tabella 3 dell’offerta di riferimento (servizi con misuratori di energia), non risultando venduti negli esercizi precedenti, non trovano giustificazione nei costi; non vengono d’altronde fornite altre spiegazioni circa la loro definizione, né tantomeno circa la modifica apportata con l’offerta di Marzo.
133 Le tabelle di costo fornite da Telecom Italia consentono tuttavia di evidenziare gli elementi di costo operativo e di capitale impiegato nelle attività di fornitura di energia e di condizionamento, ed evidenziano i KW/h annui attribuiti ai costi di alimentazione e quelli attribuiti ai sistemi di condizionamento. In particolare, dall’analisi di questi ultimi si evidenzia che l’assorbimento dei sistemi di condizionamento è pari alla metà dell’assorbimento degli apparati.

134 L’Autorità ritiene che, allo stato dell’arte, il dettaglio informativo, in contabilità regolatoria, relativo alla contabilità dei costi dei servizi non risulti sufficiente a valutare adeguatamente l’Offerta di co-locazione. L’Autorità individua la necessità che Telecom Italia provveda a dare evidenza contabile separata ai servizi di co-locazione all’interno della contabilità regolatoria prevedendo appositi conti economici, stati patrimoniali ed elementi di dettaglio su costi e volumi. Tali obblighi, d’altra parte, discendono già da quanto agli articoli 7, comma 1, e 9, comma 4, della delibera n. 4/06/CONS.

135 L’Autorità, in particolare, ritiene che, al fine di verificare l’orientamento al costo dei prezzi proposti e la non discriminazione interno-esterno, sia necessario che Telecom Italia includa nella reportistica della contabilità regolatoria per l’aggregato accesso almeno i conti economici e gli stati patrimoniali per i servizi di co-locazione, di energia e di condizionamento venduti agli operatori e ceduti internamente. Dovranno inoltre essere riportati, tra gli elementi di dettaglio, quantità e prezzi di trasferimento interni in modo tale da consentire la verifica dei transfer charge riportati nei conti economici sopraindicati. Al fine di garantire la verifica dell’orientamento al costo, dovranno essere prodotti elementi di dettaglio sui costi afferenti ai servizi di co-locazione, di energia e di condizionamento, specificando almeno ammortamenti, costi operativi e capitale impiegato. Per ciascun servizio e prestazione fornita internamente ed esternamente dovrà essere indicato un costo unitario calcolato a partire dalla ripartizione dei costi totali di dettaglio su evidenziati. La contabilità dovrà descrivere i criteri di ripartizione adottati per ciascuna voce di costo, indicare driver e quantità coinvolte nella determinazione dei costi unitari.

136 L’Autorità richiama il fatto che la componente di prezzo dei servizi legata ai cosiddetti “costi di gestione degli operatori” (costi di fatturazione, gestione del traffico, front end, nonché costi di natura finanziaria legati ai fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori) è applicata dalla struttura di rete di Telecom Italia ai soli operatori alternativi non essendovi alcun corrispettivo nei transfer charge applicati alle direzioni commerciali. Questa circostanza si pone in palese contrasto con il principio di parità di trattamento e non discriminazione. L’Autorità, già in occasione di precedenti provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, ha ritenuto discriminatorio che i suddetti oneri e costi siano recuperati dall’operatore incumbent unicamente attraverso i ricavi dei servizi intermedi forniti agli altri operatori. L’Autorità ribadisce quindi l’opportunità di individuare una modalità equa e trasparente per definire un costo di medio di gestione degli operatori imputabile da Telecom Italia sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori. In tal senso lo stesso articolo 6, comma 2 della delibera 4/06/CONS, prevede che i prezzi dei servizi ceduti internamente ed offerti esternamente siano gli stessi, escludendo dunque l’attribuzione, per il medesimo servizio, di costi aggiuntivi specifici per gli operatori interconnessi. L’Autorità ritiene che il valore del suddetto costo medio unico di gestione debba essere ottenuto ripartendo la somma degli eventuali oneri e costi di gestione interni (cioè legati alla fornitura di servizi alle proprie divisioni interne) e esterni (cioè legati alla fornitura di servizi agli operatori) su tutte le unità di servizio, siano esse cedute internamente, o vendute esternamente. La ripartizione degli oneri di gestione nella modalità suddetta comporterà un valore del mark up significativamente inferiore rispetto al 18,2% precedentemente applicato da Telecom Italia ai soli servizi offerti agli operatori. Per la valutazione dell’offerta in esame, in cui costi di gestione operatori sono ripartiti con un criterio di attribuzione in quota percentuale (incidenza dei costi di gestione su costi dei servizi di interconnessione), è dunque opportuno riformulare tale percentuale rispetto al totale dei costi di rete dei servizi forniti dall’aggregato di Accesso.

137 L’Autorità ritiene, pro futuro, che i costi di gestione operatori ascrivibili all’aggregato Accesso debbano essere tutti e soli quelli direttamente attribuiti a tale aggregato sulla base delle norme di separazione amministrativa e contabile di cui alle delibere n. 4/06/CONS, n. 45/06/CONS e n. 417/06/CONS. La contabilità di tale aggregato dovrà dare evidenza dei costi di gestione totali e di quelli attribuiti a ciascun servizio. L’Autorità ritiene inoltre che l’attribuzione di tali costi ai servizi debba avvenire con le stesse impiegate per i costi relativi al personale ed ai sistemi di gestione per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. provisioning interno) e quindi non attribuiti in quota proporzionale al costo finale del servizio, ma attraverso driver alle componenti di rete.

138 L’Autorità evidenzia infine che il valore del WACC stabilito all’art. 34, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS per l’offerta di accesso disaggregato 2006 è pari a 10,2% e non 13,5% utilizzato da Telecom Italia nella giustificazione dei propri costi.

139 L’Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare l’offerta dei servizi di co-locazione, energia e condizionamento di cui alle tabelle 1, 2, 3 dell’Offerta di riferimento sulla base degli elementi evidenziati nella presente sezione ed in particolare dei seguenti criteri:

adozione di un WACC pari a 10,2% per i prezzi applicati a partire dal 3 marzo 2006 e di un WACC pari a 13,5% per il periodo dall’1 gennaio al 3 marzo;
adozione, a partire dal 3 marzo 2006, per i costi di gestione operatori, di un mark up medio individuato con modalità equa e trasparente al fine di ottenere un costo medio di gestione unico, applicabile da Telecom Italia sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori. Il suddetto valore del costo medio di gestione è ottenuto ripartendo la somma degli eventuali costi e oneri di gestione interni (cioè legati alla fornitura di servizi alle proprie divisioni interne) e esterni (cioè legati alla fornitura di servizi agli operatori) su tutti i servizi intermedi di accesso prodotti, sia ceduti internamente, sia venduti esternamente;
adozione, per il costo dell’energia, del valore 0,095 €/KWh in luogo del valore 0,1373 €/KWh adottato da Telecom Italia;
adozione, per gli impianti di condizionamento, di un valore di assorbimento energetico per il raffreddamento di 1 KWh dissipato, pari a 0,5KWh.
140 Relativamente al servizio di collaudo del misuratore di energia, l’Autorità ritiene che tale attività possa essere svolta in modo efficiente in sole due ore uomo, così come per il contributo per la lettura dei contatori l’Autorità ritiene adeguato un tempo pari a dieci minuti uomo. Tale valutazione evidentemente si basa sul fatto che la lettura del contatore non ha caratteristiche di urgenza e non richiede costi di reperibilità, e, pertanto, può effettuarsi nell’ambito delle ordinarie attività gestionali della centrale.

141 L’Autorità ritiene invece di non avere elementi sufficienti per valutare le due voci relative alla fornitura in opera del misuratore di energia per conto OLO, e ritiene che i prezzi riportati in Tabella 3 possano essere approvati unicamente a condizione che Telecom Italia sia in grado di dimostrarne i costi sottostanti, descrivendo le attività alla base ed i costi degli apparati forniti.

142 Con riferimento alla superficie da imputare ai moduli, l’Autorità ricorda che quest’ultima è relativa ai soli spazi in esclusiva disponibilità dell’operatore; seguendo il disposto della delibera n. 4/06/CONS il modulo standard per co-locazione è costituito dallo spazio necessario per l’installazione da parte dell’operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, con i necessari spazi di accesso e manovra. L’Autorità sottolinea pertanto che la dimensione attribuita al modulo standard è pari a 4,2mq, nel caso di servizi di accesso disaggregato, ovvero a 2,1mq per il c.d. modulo per interconnessione, in linea con quanto già approvato nelle precedenti offerte di riferimento. Nel caso in cui Telecom Italia decida di mantenere la previsione di un modulo unico, in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300x2200 mm, lo spazio associato dovrà essere pari a 2,1 mq, in linea con quanto previsto per il modulo per interconnessione. Tale previsione consente che il passaggio dai moduli per interconnessione a modulo unico non comporti incrementi artificiosi dei costi relativi agli spazi già impiegati.

143 Infine, a partire dalla data di entrata in vigore della presente delibera e per le offerte di riferimento successive, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba ampliare le offerte di energia e condizionamento forfetarie. In particolare, in considerazione del fatto che gli operatori installano apparati nei telai con assorbimento generalmente inferiore al valore massimo forfetario proposto da Telecom Italia (2KW), l’Autorità ritiene che sia necessario introdurre nuove offerte forfetarie con granularità 0,25 0,5 0,75 ecc KW fino a 2KW in grado di meglio rispondere alle necessità di assorbimento di ciascun telaio. L’importo della prestazione dovrà essere calcolato in modo lineare rispetto al prezzo per KW disponibile, contemplando anche forniture superiori ai 2KW. Circa l’osservazione avanzata da Telecom Italia sulla necessità di installare limitatori di potenza, l’Autorità osserva che l’attuale soluzione, secondo cui sono offerti 2KW, prevede già meccanismi di controllo della potenza erogata e i medesimi meccanismi possono essere impiegati anche quando la potenza disponibile è minore di 2KW.

144 L’Autorità ricorda altresì che, come già previsto dalla delibera 4/06/CONS, l’operatore notificato è tenuto a fornire in colocazione virtuale con apparati a cura di Telecom Italia tutte le tipologie di apparati impiegate per i propri servizi xDSL e ritiene pertanto che, fatta salva la valutazione dei profili di inottemperanza a quanto previsto dalla delibera 4/06/CONS, Telecom Italia debba inserire in offerta i nuovi apparati DSLAM IP con interfacce Gigabit Ethernet e tecnologie ADSL2+.

3.7. Database delle risorse di rete e toponomastica degli utenti;
145 Gli operatori alternativi (BT Albacom, Eutelia, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind) rappresentano che, contrariamente a quanto disposto dall’art. 27 della delibera n. 4/06/CONS, nell’offerta di riferimento per i servizi di interconnessione per i servizi di accesso disaggregato per l’anno 2006 di Telecom Italia è assente ogni riferimento ai data base ed alle informazioni che dovranno essere dalla stessa forniti, nonché degli impegni circa le tempistiche di aggiornamento e la disponibilità in tempo reale delle informazioni.

146 Conseguentemente, in generale, gli operatori alternativi richiedono che venga imposto a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall’art. 27 della delibera n. 4/06/CONS.

147 In particolare, gli operatori alternativi richiedono che, per ogni Stadio di Linea (SL), Telecom Italia renda disponibili le seguenti informazioni: armadi di centrale attestati al sito SL, elenco degli indirizzi serviti e servibili da ciascun armadio. Gli operatori richiedono inoltre che che tale banca dati (database toponomastico), sia fornita secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 27 della delibera n. 4/06/CONS.

148 Inoltre, gli OLO rappresentano che le informazioni di cui all’art. 27, comma 6 della delibera n. 4/06/CONS sono attualmente parzialmente fornite attraverso il cosiddetto database della rete d’accesso, il quale è periodicamente fornito da Telecom Italia su Compact Disc e che le tali informazioni sono di scarsa utilizzabilità in quanto non contengono l’indicazione degli archi di numerazione attestati presso ogni armadio di centrale, e la limitata frequenza di aggiornamento non ne consente un uso efficace per verificare la massima velocità erogabile su di un accesso (attivo o non attivo) in fase di prevendita, né relativamente allo stato di riempimento della tratta di cavo della rete di distribuzione primaria. Gli OLO richiedono che il database della rete d’accesso venga integrato con l’indicazione degli archi di numerazione attestati ad ogni singolo armadio di distribuzione e che venga aggiornata l’informazione contenuta in tale database secondo quanto disposto dalla delibera.

149 Gli operatori alternativi, con riferimento a quanto disposto dalla delibera n. 4/06/CONS, art. 27, commi 7 e 8 relativamente alla pubblicazione delle attività di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete, ed, in particolare, dell’elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete, evidenziano che Telecom Italia fornisce con frequenza circa mensile, per mezzo di un file excel inviato via e-mail, l’elenco delle centrali Telecom Italia in cui tale servizio è disponibile, separando le informazioni riguardo al servizio asimmetrico (ADSL) da quelle per il servizio simmetrico (HDSL/SHDSL). Evidenziano, in particolare, che per quest’ultimo servizio la copertura non è individuata, come per il primo servizio, per mezzo di un identificativo di centrale, ma per Comune, introducendo in tal modo un’indeterminazione riguardo alla disponibilità del servizio.

150 Gli OLO rilevano imprecisioni e incongruenze (rispetto a quanto commercializzato da Telecom Italia) relativamente alla comunicazione della pianificazione dell’apertura di nuove centrali xDSL che, ai sensi dell’art. 27, comma 7, dovrebbe essere fornita con un preavviso di almeno due mesi. Rilevano, altresì che Telecom Italia non ha rispettato il dettato regolamentare relativo alla comunicazione delle pianificazioni, per quanto riguarda l’attivazione di siti in cui commercializza servizi xDSL in tecnologia non ATM (ad es. Gigabit Ethernet) sui quali è resa disponibile un’offerta includente anche servizi Video (offerta Alice Home TV).

151 Infine, gli operatori alternativi, rappresentano che Telecom Italia, sulla base dell’obbligo impostole dalla delibera n. 8/01/CIR, art. 3, comma 1 “Telecom Italia rende disponibili agli operatori preselezionati le modalità per il controllo formale degli ordinativi inviati”, ha fornito fino a luglio 2005, una database contenente le anagrafiche di tutti gli abbonati al servizio telefonico (cosiddetto database cessioni) e che tale database veniva utilizzato per l’attivazione dei servizi wholesale offerti da Telecom Italia che richiedevano necessariamente un controllo sulla correttezza dei dati anagrafici.

152 Gli OLO evidenziano che da agosto 2005, con l’introduzione del DBU (DataBase Unico), Telecom Italia non ha più fornito il database cessione.

153 Gli operatori alternativi ritengono che l’obbligo citato non venga meno con l’operatività del DBU in considerazione delle diverse finalità che sottostanno all’utilizzo dei due diversi database, evidenziando che le informazioni contenute del DBU possono essere carenti per decisione, relative alla privacy, dell’utente riguardo al non voler rendere pubbliche alcune informazioni (ad es. indirizzo, numero civico) e, quindi, che il DBU non può essere considerato un sostituto del database cessione.

154 Gli OLO evidenziano che a seguito dell’uso del DBU si sono verificati disservizi legati a scarti per non coincidenza delle informazioni e richiedono che venga confermato l’obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura del database delle anagrafiche, ai fini della validazione degli ordini di fornitura dei servizi.

155 Con riferimento al database della rete di accesso “toponomastica servibili”, Telecom Italia evidenzia di aver provveduto a riestrarre di recente il database della rete di accesso colmando numerose lacune della precedente versione e che provvederà a documentare meglio i restanti database al fine di consentire l’uso congiunto. Telecom Italia, in considerazione della mole di elaborazione richiesta per l’estrazione dei dati, ritiene di poter pubblicare a cadenza trimestrale un aggiornamento del database. Telecom Italia sottolinea che sebbene tale database contenga in principio le informazioni dei civici raggiungibili dalla rete di accesso, non reca alcuna indicazione sul riempimento della rete secondaria poiché tali informazioni, per le linee non attive, non sono disponibili a Telecom Italia stessa. Pertanto, l’aggiornamento di tale database non può risolvere le eventuali criticità nelle attivazioni su linea non attiva che sono le medesime riscontrate da Telecom Italia nelle proprie attivazioni. Secondo Telecom Italia, l’Autorità non ha mai rilevato severe inottemperanze alle disposizioni relative ai database di rete di accesso. Ciò, secondo Telecom Italia si può desumere dai verbali delle visite ispettive che la stessa ha avuto da parte dell’Autorità e che avevano le seguenti finalità: “oggetto dell’ispezione sarà la verifica degli adempimenti in materia di attuazione degli obblighi di trasparenza sulle reti (in particolare la rete di accesso locale) così come stabilito dalle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (in particolare: delibera 2/00/CIR, delibera 11/03/CIR, delibera 3/04/CIR, delibera 1/05/CIR). Saranno altresì oggetto di verifica tutti i database ed i supporti tecnico-documentali che Telecom Italia deve mettere a disposizione in ottemperanza alle delibere sopraccitate: in particolare sarà verificata la loro fruibilità, la completezza e l’esaustività delle informazioni in essi riportate, l’accessibilità in tempo reale attraverso gli strumenti informatici al fine di consentire operazioni di pianificazione delle attività di sviluppo dei servizi di unbundling da parte degli operatori concorrenti.”

156 Telecom Italia non ritiene possibile l’introduzione di sistemi di consultazione on-line contenenti informazioni relative ai numeri civici e si riserva di valutare le modalità di fornitura delle mappe con estensione e dettagli tecnici dei cavi, eventualmente in formato elettronico. Telecom Italia ritiene che non sia possibile l’introduzione di sistemi di consultazione on-line anche per motivi di segretezza delle stesse in presenza di carceri, ambasciate e altre “sedi sensibili”.

157 Con riferimento alla problematica del database contenente le anagrafiche di tutti gli abbonati al servizio telefonico, Telecom Italia si riserva di valutare la possibilità di pubblicare una sintassi di formazione degli ordini in grado di sopperire alla mancanza di un database comune per la toponomastica clienti.

3.7.1. Le valutazioni dell’Autorità
158 L’Autorità evidenzia che la delibera n. 3/04/CIR, art. 2, comma 4, lettera d, già disponeva che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di unbundling prevedendo “l’integrazione del database di cui all’art. 3, comma 4, lettera d della delibera n. 11/03/CIR con le informazioni relative a ciascun Stadio di Linea aperto all’unbundling indicate in premessa” e, quindi, comprendenti “tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilità di un particolare servizio di accesso ad una data velocità trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di unbundling dell’Offerta di Riferimento, quali ad esempio il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all’ULL, il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il dettaglio del numero di sistemi attivi sul cavo disaggregato per ciascuna tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), le tipologie di cavo impiegate per la rete primaria e quella secondaria, la lunghezza di ciascun cavo di rete primaria e la lunghezza media della rete secondaria”. La delibera n. 4/06/CONS all’art. 27, dunque, ribadisce e meglio dettaglia gli obblighi preesistenti, già disposti dalle delibere n. 3/04/CIR e n. 11/03/CIR.

159 L’Autorità rileva che proprio nel corso delle ispezioni citate da Telecom Italia, è emerso che le informazioni richieste, anche al livello di maggior accuratezza rispetto a quello definito dalla delibera n. 3/04/CIR, sono disponibili presso Telecom Italia sotto forma di mappe elettroniche recanti tutti i dettagli tecnici dei cavi di rete primaria e secondaria necessaria ad effettuare la valutazione della massima velocità dei sistemi xDSL (lunghezze, capacità dei cavi, tipologia di isolamento, capitolati tecnici ecc.). L’Autorità sottolinea che Telecom Italia, sebbene non in formato di database, ha in propria disponibilità tutte le informazioni relative ai cavi di rete primarie e di rete secondaria necessarie a costituire un database della rete di accesso organizzato in modo tale da consentire agli operatori di effettuare le proprie valutazioni circa le velocità xDSL attese su ciascuna linea.

160 L’Autorità conferma pertanto gli obblighi imposti all’art. 27 della delibera n. 4/06/CONS e ritiene che Telecom Italia debba riformulare l’offerta di riferimento ed i database della rete di accesso (toponomastica serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni) correlandoli tra loro al fine di fornire agli operatori le informazioni indicate dall’art. 27, garantendo in particolare quanto previsto al comma 6.

161 In particolare, l’Autorità ritiene altresì che la lettura congiunta dei database della rete d’accesso debba consentire l’associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione e che Telecom Italia debba aggiornare l’informazione contenuta in tali database secondo quanto disposto dalla delibera n. 4/06/CONS.

162 L’Autorità, ai sensi di quanto previsto l’art. 27, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS, in base al principio di non discriminazione e di neutralità tecnologica, ritiene inoltre che Telecom Italia debba fornire informazioni riguardo alla copertura di tutti i servizi xDSL (ADSL, HDSL, SHDSL, …) utilizzando l’identificativo di centrale e rispettando il preavviso di almeno due mesi.

163 Fatto salvo il seguito di competenza per eventuali azioni sanzionatorie relative al 2006, l’Autorità fissa un termine di 3 mesi dalla notifica della presente delibera per consentire a Telecom Italia di riformulare i database e renderli conformi a quanto disposto dall’articolo 27. Dalla notifica della presente delibera, nelle more dell’accertamento da parte dell’Autorità della conformità dei database e del manuale delle procedure di unbundling dell’Offerta di Riferimento al predetto articolo, Telecom Italia dovrà fornire a titolo gratuito, anche in formato elettronico, le mappe delle aree cavo complete di tutte le indicazioni tecniche sui cavi, tali da consentire agli operatori la valutazione della velocità xDSL. L’Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire tali informazioni agli operatori, con la sola eventuale esclusione dei casi per i quali sussistano specifici e documentati vincoli di segretezza assunti nei confronti di istituzioni o enti nazionali ed internazionali, o comunque presenti ai sensi di legge, ad esempio nel caso di carceri, ambasciate e altre “sedi sensibili”.

164 L’Autorità ritiene inoltre che Telecom Italia debba integrare il manuale delle procedure per l’accesso disaggregato con una guida all’uso congiunto dei database e delle tabelle relative alla compatibilità dei sistemi trasmissivi, che illustri le modalità di verifica della velocità massima di trasmissione uplink e downlink delle singole coppie, corredata da esempi numerici ed applicativi.

165 Con riferimento alla problematica del database contenente le anagrafiche di tutti gli abbonati al servizio telefonico, l’Autorità conferma la disposizione di cui alla delibera n. 8/01/CIR, art. 3, comma 1, e dispone che Telecom Italia metta a disposizione un sistema eventualmente alternativo alla messa a disposizione preventiva della banca dati tale da consentire il controllo formale degli ordinativi.

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D’Angelo, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera
Art.1
(Approvazione dell’Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia)
Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. da 2 ad 8, sono approvate le condizioni economiche e tecniche dei servizi di accesso disaggregato non soggetti a network cap, quali co-locazione, energia e condizionamento proposte da Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2006 nell’Offerta di Riferimento pubblicata il 28 ottobre 2005. Tali condizioni, così come modificate dall’Autorità, si applicano dal 1 gennaio 2006 al 3 marzo 2006, data di ripubblicazione dell’offerta ai sensi della delibera n. 4/06/CONS.
Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. da 2 ad 8, sono approvate le condizioni economiche e tecniche dei servizi di accesso disaggregato, co-locazione, energia e condizionamento proposte da Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2006 nell’Offerta di Riferimento pubblicata il 3 marzo 2006 ai sensi della delibera n. 4/06/CONS. Le modifiche alle condizioni economiche effettuate in applicazione della delibera n. 4/06/CONS hanno decorrenza dal 3 marzo 2006.
Art.2
(Prezzi dei servizi di accesso disaggregato)
Le variazioni economiche di cui al presente articolo, fatto salvo ove diversamente specificato, hanno decorrenza dal 3 marzo 2006, data di entrata in vigore dell’offerta pubblicata ai sensi della delibera n.4/06/CONS.
Telecom Italia modifica l’offerta dei servizi di accesso disaggregato per l’anno 2006 pubblicata il 3 marzo 2006 impiegando come variazione dell’indice dei prezzi al consumo il valore di 1,7% e come valori di partenza a cui applicare la variazione i prezzi 2005 approvati con la delibera n. 1/05/CIR.
A partire dall’offerta di riferimento 2007, per le successive applicazioni del meccanismo di network cap, Telecom Italia calcola, ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, art. 36, comma 4, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo da adottarsi, nella valutazione dei vincoli di cap, come variazione percentuale della media su dodici mesi dell’Indice dei Prezzi al Consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati, approssimando ad una cifra decimale il risultato solo dopo aver calcolato la variazione percentuale tra i valori medi. La medesima metodologia si applica alle approssimazioni dei valori dei panieri.
Telecom Italia, a partire dall’offerta di riferimento relativa al 2007, ai sensi dell’art. 6 della delibera n. 4/06/CONS, provvede affinché, nel rispetto dei vincoli di cap, servizi analoghi, con le stesse componenti di costo, abbiano prezzi analoghi. Telecom Italia, a tal fine, definisce i valori relativi ai contributi, allineando i costi di manutenzione a vuoto per il servizio di Shared Access agli analoghi valori per l’ULL ed allineando i costi di attivazione dello Shared Access, con splitter fornito da Telecom Italia, a quelli dell’attivazione ULL su coppia attiva.
Ai sensi dell’art. 35, comma 6 della delibera 4/06/CONS, il prezzo del servizio ULL dati è pari a quello full ULL. Le eventuali attività di manutenzione correttiva dello splitter sono ripagate attraverso contributi per singolo intervento fissati sulla base dei reali costi delle risorse e dei materiali impiegati e rendicontati in contabilità regolatoria. Tali interventi di manutenzione rientrano negli attuali SLA e le penali di assurance per i servizi di unbundling.
Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 152/02/CONS e di quanto previsto all’art. 6, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, con almeno 60 giorni di preavviso agli operatori ed all’Autorità prima di introdurre nuove offerte di accesso rivolte ai propri utenti finali, ripropone sui servizi intermedi le corrispondenti promozioni. Tale previsione si applica anche al servizio di shared access con riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione dei servizi ADSL retail di Telecom Italia (Alice). Le previsioni di cui al presente comma entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
La contabilità regolatoria, ai sensi dell’art. 9 della delibera n. 4/06/CONS, descrive i criteri di ripartizione dei costi sottostanti ai canoni ed ai contributi relativi a tutti i servizi di unbundling. A tal fine dovranno essere esplicitati i passaggi dai costi totali ai costi unitari, dettagliando i drivers e le quantità impiegate per l’attribuzione dei costi. Per ciascun centro di costo la contabilità dovrà inoltre riportare almeno la composizione in costi operativi, ammortamenti, capitale impiegato e costo del capitale, evidenziando separatamente i principali gruppi di asset afferenti a tali centri di costo, la loro vita utile, il loro valore iniziale e la base di costo impiegata. I transfer charge verso le altre direzioni di Telecom Italia sono dettagliati evidenziando separatamente prezzi interni (per canoni e contributi) e quantità cedute. In modo analogo sono descritti i ricavi da altri operatori. L’Autorità si riserva di ritornare sull’implementazione di dettaglio di tali previsioni in un separato provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dalla contabilità 2005.
Art.3
(Condizioni di offerta del servizio di unbundling virtuale)
Il servizio di ULL virtuale è volto a consentire agli operatori l’acquisizione dei clienti finali in attesa che si renda disponibile l’unbundling fisico attraverso la predisposizione delle risorse di co-locazione connesse. In fase di ingresso in un sito, Telecom Italia può rifiutare l’attivazione del servizio VULL solo dopo che tutti gli studi di fattibilità relativi alle diverse soluzioni tecniche di co-locazione previste dalla delibera n. 4/06/CONS hanno dato esito negativo.
Telecom Italia modifica le modalità di fornitura degli studi di fattibilità prevedendo che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall’operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l’analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l’esigenza espressa dall’operatore. E’ altresì eliminato ogni vincolo in offerta di riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori.
Ai sensi dell’art. 17, comma 13, e dell’art. 22, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS, con specifico riferimento ai casi di ampliamento delle risorse di co-locazione in siti in cui l’operatore richiedente ha già avuto accesso senza tuttavia essere messo, per mancanza di risorse, nelle condizioni di attivare il numero minimo previsto di coppie per modulo, Telecom Italia garantisce all’operatore alternativo l’attivazione in VULL delle linee fino al raggiungimento di 2000 linee per modulo, fino alla messa a disposizione di tali risorse.
L’offerta del VULL termina trascorsi 90 giorni a partire dalla messa a disposizione dell’operatore alternativo di tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all’unbundling fisico. Telecom Italia, decorso tale termine, garantisce la continuità del servizio VULL, e può applicare penali progressive in capo all’operatore alternativo che non sia passato all’unbundling fisico. Tali penali potranno applicarsi unicamente trascorsi 90 giorni dal momento in cui l’operatore è stato messo in condizioni di effettuare l’attivazione dell’accesso disaggregato.
Le modalità di fornitura dei restanti servizi intermedi in presenza di VULL, sono allineate alle previsioni relative al caso del servizio WLR.
Telecom Italia prevede modalità di attivazione ed assurance per il VULL che consentono la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio, secondo quanto sarà previsto dall’offerta dei servizi bitstream.
Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente delibera.
Telecom Italia propone per il 2007 un listino per le attività di ampliamento e predisposizione dei siti, orientato al costo, secondo quanto risulta dai valori di contabilità regolatoria. Telecom Italia predispone a tal fine un’apposita sezione della contabilità dell’aggregato accesso relativa a tali prestazioni, inclusiva di conti economici e stati patrimoniali per i singoli servizi offerti, nonché dei dettagli di trasferimento interno, inclusivi di prezzi e quantità.
Art. 4
(Condizioni di offerta del servizio di prolungamento dell’accesso con portanti in fibra)
Telecom Italia riformula l’offerta ottemperando gli obblighi di cui all’art. 15 della delibera n. 4/06/CONS. Ai sensi di tale articolo, Telecom Italia modifica l’offerta consentendo l’uso del prolungamento dell’accesso con portante in fibra tra due centrali di stadio di linea tra cui esistano infrastrutture civili dirette, indipendentemente dal fatto che una o l’altra sia connessa all’SGU. A partire dall’offerta di riferimento 2007 Telecom Italia inoltre consente la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all’operatore richiedente di installare i propri sistemi trasmissivi in mancanza del prolungamento dell’accesso con portante in fibra. Telecom Italia. Infine introduce in offerta di riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l’installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore.
Art. 5
(Condizioni di attivazione dei servizi ULL)
Ai sensi dell’art. 31 della delibera n. 4/06/CONS, Telecom Italia, nell’offerta 2007, aumenta la propria capacità di evasione ordini fino al conseguimento delle 10.000 attivazioni per giorno lavorativo.
Con riferimento al passaggio da SA a ULL dati, nell’offerta 2007, Telecom Italia, all’interno dei propri sistemi di provisioning per lo shared access, provvede a fornire agli operatori alternativi una notifica dell’imminente cambio di regime tariffario da SA a ULL dati con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data effettiva di variazione.
Telecom Italia, nell’offerta 2007, introduce in offerta di riferimento l’attività di cambio permuta alle medesime condizioni economiche previste per l’attività di conversione SA/ULL.
Art. 6
(Service Level Agreement)
Telecom Italia riformula le penali in offerta 2006 per gli SLA di consegna alla luce della corretta interpretazione dell’art. 39 della delibera n. 4/06/CONS applicandole sui tempi massimi di consegna e non sui tempi di ritardo.
Nell’offerta di riferimento 2007 Telecom Italia allinea gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso disaggregato ai alle corrispondenti penali riconosciute ai propri utenti finali. A tal fine Telecom Italia, per definire gli importi di penale giornaliera per ULL e VULL in caso di ritardata attivazione e ripristino, fa riferimento all’importo del canone residenziale del proprio servizio, mentre nel caso di SA fa riferimento alle analoghe penali relative al proprio servizio Alice residenziale. Il ricalcalo delle penali di cui al presente comma si applica dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
Telecom Italia adegua gli SLA di offerta di servizi di unbundling a quanto previsto all’art. 39 comma 8 della delibera 4/06/CONS anche per le linee non attive e per il servizio di shared access. Per l’offerta 2007 gli SLA di attivazione e le penali per i servizi di accesso disaggregato sono adeguati prevedendo il passaggio da 7 giorni solari a 5 giorni lavorativi.
In merito allo SLA plus di assurance ULL, Telecom Italia adegua l’offerta prevedendo che non sia dovuto alcun pagamento per i ripristini avvenuti al di fuori dei tempi garantiti. Fermi restando i livelli di prezzo proposti, Telecom Italia evidenzia, in contabilità regolatoria, in modo separato i costi dello SLA plus di assurance ULL al fine di consentirne la verifica da parte dal revisore incaricato.
Le penali specificate nella delibera 4/06/CONS sono oggetto di verifica e pagamento semestrale. In particolare l’intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini, come specificato dallo SLA corrisponde all’intervallo temporale adottato da Telecom Italia per l’inoltro della relazione periodica all’Autorità di cui all’art. 37, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS. Il ricalcolo delle penali sulla base del presente comma si applica dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
Telecom Italia e gli operatori alternativi, definiscono all’interno del sistema di gestione accessibile agli OLO meccanismi automatici di notifica, a carico della direzione rete di Telecom Italia, in grado di evidenziare date ed orari certi di rilascio dei circuiti in attivazione ed assuranceda utilizzare nel calcolo degli importi delle penali.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 39, comma 5, della delibera n. 4/06/CONS, Telecom Italia introduce uno SLA di assurance per lo SA nel 100% dei casi e include interventi anche nei giorni festivi, al pari di quanto previsto nelle offerte di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali.
Telecom Italia, in merito ai servizi di co-locazione, adegua l’offerta nel rispetto della delibera 4/06/CONS, prevedendo che ovunque siano previste attività di ripristino con SLA e penali, tali SLA e penali garantiscano il ripristino stesso e non i tempi relativi all’avvio delle attività di intervento.
Telecom Italia riformula gli SLA nel rispetto puntuale della delibera n.4/06/CONS sia con riferimento ai raccordi interni di centrale, prevedendo SLA garantiti nel 100% dei casi, sia con riferimento agli SLA premium per i servizi di co-locazione, inserendoli nell’allegato sugli SLA di co-locazione.
Gli SLA di assurance dei servizi di co-locazione virtuale sono integrati consentendo che le richieste di ingresso in centrale vengano evase 365 giorni all’anno h 24, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi.
Telecom Italia prevede, in offerta di riferimento 2007, un servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale per singolo intervento, disponibile anche nei giorni festivi, il cui costo sia basato sull’utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. system unico. A tal fine, Telecom Italia modifica il servizio di manutenzione e accompagnamento separando le due fattispecie, eliminando dall’accompagnamento i costi non pertinenti e prevedendo prezzi basati sul costo del singolo intervento.
Il servizio di co-mingling non è condizionato alla predisposizione di misure di segregazione, è offerto in sala Telecom Italia con accompagnamento. Circa la finalità del servizio di co-locazione virtuale e di co-mingling Telecom Italia adegua l’offerta 2007 a quanto previsto all’art.13, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS.
Art. 7
(Condizioni di offerta dei servizi di co-locazione)
Telecom Italia provvede a dare evidenza contabile separata ai servizi di co-locazione all’interno della contabilità regolatoria. In particolare, ai sensi di quanto all’art. 7, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS, Telecom Italia introduce, nell’aggregato accesso, conti economici e stati patrimoniali relativi ai servizi di co-locazione, energia e condizionamento ceduti agli OLO e alle proprie divisioni interne. Telecom Italia fornisce inoltre evidenza dettagliata dei trasferimenti (transfer charge) tra divisioni interne, indicando le quantità cedute, ed adottando come prezzi di trasferimento, ovunque possibile, i prezzi presenti nell’offerta di riferimento. Le previsioni di cui al presente comma si applicano a partire dalla contabilità 2005.
Telecom Italia elimina dall’offerta di riferimento i canoni di manutenzione dei raccordi passivi in centrale. I costi di realizzazione dei raccordi – oggi a progetto – potranno includere, pro quota, anche il costo di adeguamento del sistema di gestione al fine di consentire la manutenzione dei raccordi stessi, purché tale costo di adeguamento sistemi sia documentato separatamente in contabilità regolatoria.
Fatta salva l’approvazione dei prezzi per il 2006, le condizioni economiche dei servizi di co-locazione energia e condizionamento sono valorizzati sulla base del costo FDC/HCA. L’Autorità si riserva di riesaminare tale aspetto unitamente alle modalità di implementazione dei formati contabili di cui al comma precedente in separato procedimento.
Telecom Italia adotta, nell’offerta pubblicata in data 3 marzo 2006, come superficie da imputare ai moduli di co-locazione, 4,2mq, per i moduli da 600×600 mm e 2,1mq, per i moduli da 600×300 mm. Qualora Telecom Italia mantenga la previsione di un modulo unico in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600×300 mm, lo spazio ad esso associato è pari a 2,1 mq.
Telecom Italia riformula i prezzi dei servizi di colocazione, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’Offerta di Riferimento pubblicata il 3 marzo 2006, secondo quanto in premessa e sulla base dei seguenti criteri:
adozione di un WACC pari a 10,2% per i prezzi applicati a partire dal 3 marzo 2006 e di un WACC pari a 13,5% per il periodo dall’1 gennaio al 3 marzo;
adozione, a partire dal 3 marzo 2006, per i costi di gestione operatori, di un mark up medio individuato con modalità equa e trasparente al fine di ottenere un costo medio di gestione unico, applicabile da Telecom Italia sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori. Il suddetto valore del costo medio di gestione è ottenuto ripartendo la somma degli eventuali costi e oneri di gestione interni (cioè legati alla fornitura di servizi alle proprie divisioni interne) e esterni (cioè legati alla fornitura di servizi agli operatori) su tutti i servizi intermedi di accesso prodotti, sia ceduti internamente, sia venduti esternamente;
adozione, per il costo dell’energia, del valore 0,095 €/KWh, a partire dal 1 gennaio 2006;
adozione, per gli impianti di condizionamento, di un valore di assorbimento energetico pari a 0,5KWh per il raffreddamento di 1 KWh dissipato a partire dal 1 gennaio 2006.
Telecom Italia introduce nelle offerta di riferimento 2007 e successive, un servizio forfetario di fornitura di energia su impianti Telecom Italia con granularità 0,25 0,5 0,75 ecc KW, contemplando, su base disponibilità, anche assorbimenti superiori ai 2KW.
Art. 8
(Database delle risorse di rete e toponomastica degli utenti)
Telecom Italia riformula i manuali dell’offerta di riferimento ed i database della rete di accesso (toponomastica serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni) correlandoli tra loro al fine di fornire agli operatori le informazioni indicate dall’art. 27 della delibera n. 4/06/CONS, garantendo in particolare quanto previsto al comma 6. La lettura congiunta dei database della rete d’accesso consente l’associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione. Le informazioni contenute in tali database sono aggiornate secondo quanto disposto dalla delibera n. 4/06/CONS. Il manuale delle procedure include una guida all’uso congiunto dei database con le informazioni di compatibilità dei sistemi trasmissivi finalizzata alla valutazione delle velocità massime di trasmissione dei sistemi xDSL sulle singole coppie.
Ai sensi di quanto previsto l’art. 27, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS, in base al principio di non discriminazione e di neutralità tecnologica, le informazioni circa le variazioni nella copertura di tutti i servizi xDSL (ADSL, HDSL, SHDSL, …) sono comunicate agli operatori utilizzando l’identificativo di centrale e rispettando il preavviso di almeno due mesi.
Telecom Italia mette a disposizione degli operatori alternativi un meccanismo tale da consentire il controllo formale degli ordinativi dei servizi intermedi.
Art. 9
(Disposizioni finali e transitorie)
Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.
Telecom Italia, nel riformulare le condizioni di offerta di cui all’art. 7 del presente provvedimento, comunica all’Autorità tutti i dati e le informazioni atte a dimostrare la corretta applicazione dei criteri contenuti nel medesimo articolo sulla base dei dati di contabilità regolatoria.
Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle offerte di riferimento successive a quella del 2006, fatto salvo ove diversamente previsto.
La previsione di cui all’art. 8, comma 1, è attuata entro 3 mesi dalla notifica della presente delibera. Nelle more dell’accertamento da parte dell’Autorità della conformità dei database e del manuale delle procedure di unbundling dell’Offerta di Riferimento alle disposizioni predette, Telecom Italia fornisce a titolo gratuito, anche in formato elettronico, le mappe delle are cavo complete di tutte le indicazioni tecniche sui cavi, tali da consentire agli operatori la valutazione della velocità xDSL.
Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98, comma 11, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia S.p.A. è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo
Stefano Mannoni

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