Agcom Delibera N.742/09/CONS

Non accoglimento della richiesta di deroga dagli obblighi di investimento di cu all’art. 4 comma 1, del regolamento approvato con delibera N. 66/09/CONS e successive modifiche e rilascio di deroga dall’obbligo di cui all’art. 3, comma 2 del medesimo regolamento per il canale a diffusione satellitare "Leonardo"

 
L’AUTORITÀ
 
NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, ed, in particolare gli articoli 6 e 44;
 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l’articolo 2, comma 301;
 
VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria ";
 
VISTO il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;
 
VISTA l’istanza presentata dalla società Sitcom Televisioni S.r.l. per il proprio canale televisivo “Leonardo” con nota del 20 luglio 2009, prot. n. 0058202, con la quale chiede la deroga dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e dall’obbligo di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento;
 
VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 29 settembre 2009, prot. n. 75151, e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;
 
CONSIDERATO che con l’istanza del 7 ottobre 2009 la società chiede la deroga in virtù del possesso del requisito previsto dall’articolo 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, consistente nel possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’uno per cento;
 
VISTA la documentazione presentata dalla società in questione, consistente nei modelli di registro programmi del canale “Leonardo” nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2009;
 
VISTE, altresì, le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “Leonardo” dalle quali emerge come la linea editoriale sia composta prevalentemente da trasmissioni dedicate alla casa e all’arredamento;
 
RITENUTO che all’interno dei summenzionati programmi è altresì intrinseca una quota di programmazione e investimento dedicata alle opere di produttori europei indipendenti, come documentato dalle informazioni presentate dalla società mediante i modelli dell’Informativa economica di sistema, il cui approvvigionamento non comporta oneri insostenibili per l’emittente;
 
RILEVATO che nel mercato europeo della produzione indipendente il tema della casa e dell’arredamento appartiene a diversi generi, quali i documentari, i c.d. magazine e l’intrattenimento e che pertanto sono presenti numerosi e qualificati operatori, come attestato da fonti autorevoli[1] e dai dati ricavati direttamente dall’Informativa economica di sistema. Si rileva inoltre come in ambito comunitario siano presenti oltre centodieci canali dedicati al c.d. lifestyle, al quale appartiene il tema della casa e dell’arredamento, e come lo stesso sia presente nella programmazione di emittenti generaliste, da cui discende una domanda tale da assicurare un elevato grado di concorrenzialità al settore. Dalla documentazione esaminata si evidenzia altresì come la prevalente modalità di approvvigionamento del genere di programmi a cui appartiene il tema della casa e dell’arredamento, con una quota complessiva pari a circa il 50%, sia la produzione indipendente, rispetto alle altre modalità di acquisizione delle opere audiovisive, ovvero l’autoproduzione e i produttori privi della qualifica di indipendenti;
 
RITENUTA pertanto adeguata l’offerta di prodotto audiovisivo europeo indipendente appartenente al genere di emissione e di relativo investimento di “Leonardo”, da cui consegue come la linea editoriale e la posizione concorrenziale del canale siano ampiamente compatibili con i connessi obblighi di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;
 
RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga da tale obbligo presentata dalla società;
 
RILEVATO che la determinazione della quota obbligatoria di investimento in opere di produttori indipendenti per il canale “Leonardo” dovrà essere computata esclusivamente sulla base dei ricavi attribuibili alla società Sitcom Sr.l. per i propri canali soggetti a tale obbligo, escludendo la quota di introiti imputabili a canali esercitati dalla medesima società ed in possesso di deroga;
 
RITENUTO che la linea editoriale tematica del canale, non prevedendo la trasmissione di film è, di conseguenza, incompatibile con il rispetto dell’obbligo di emissione in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;
 
RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e dall’obbligo di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui all’articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento;
 
VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
 
UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
Articolo unico
 
1. La richiesta di deroga totale dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dal canale satellitare “Leonardo” è rigettata.
 
2. Il canale satellitare “Leonardo” è esentato dall’obbligo di emissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi 5 anni, di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.
 
3. L’esenzione dal suddetto obbligo decorre dall’anno 2009, durante il quale é stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
 
4. La società Sitcom Televisioni S.r.l. autorizzata alla trasmissione del canale a diffusione satellitare “Leonardo”, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui al’art. 8 del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.
 
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
 
Roma, 16 dicembre 2009
 
IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti
 
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
 ——————————————————————————–
 
[1] Commissione Europea Impact Study of Measures (Community and National) Concerning the Promotion of Distribution and Production of TV Programmes Provided for Under Article 25 (a) of the TV Without Frontiers Directive, Final Report, 2005; Commissione Europea, Study on the application of measures concerning the promotion of the distribution and production of European works in audiovisual media services (i.e. including television programmes and non-linear services), 2008; IEM, Fondazione Rosselli, Quinto Summit sull’Industria della Comunicazione, 2007; IEM, Fondazione Rosselli, Il valore della fiction in Italia, 2008; IsICult, Istituto Italiano per l’Industria Culturale, Indagine sul settore del documentario in Italia, 2006; European Audiovisual Observatory, Trends in European Television, 2008
 

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