Agcom Delibera N.738/09/CONS

Non accoglimento della richiesta di deroga dagli obblighi di programmazione e investimento di cu all’art. 4 comma 1 e 2 del regolamento approvato con delibera N. 66/09/CONS e successive modifiche per il canale a diffusione in tecnica digitale terrestre "Steel"

 
L’AUTORITÀ
 
NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, ed, in particolare gli articoli 6 e 44;
 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l’articolo 2, comma 301;
 
VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria ";
 
VISTO il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;
 
VISTA l’istanza presentata dalla società NBC Universal Global Networks Italia S.r.l. per il proprio canale a pagamento diffusone in tecnica digitale terrestre “Steel” in data 7 ottobre 2009, prot. n. 77207, con la quale chiede la deroga dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti e opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;
 
VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 28 ottobre 2009, prot. n. 81627 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;
 
CONSIDERATO che con l’istanza del 7 ottobre 2009 la società chiede la deroga in virtù del possesso del requisito previsto dall’articolo 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, consistente nel possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’uno per cento;
 
VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 24 novembre 2009, prot. n. 87811, consistente nella copia del bilancio al 31 dicembre 2008 e nei modelli di registro programmi del canale “Steel” nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009;
 
RILEVATO che la società in questione nell’esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 40,55 milioni di Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo è pari allo 0,49% e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;
 
VISTE, altresì, le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di “Steel” dalle quali emerge come la linea editoriale sia composta prevalentemente da fiction televisive di origine comunitaria;
 
RITENUTO che all’interno dei summenzionati programmi è altresì intrinseca una quota di programmazione e investimento dedicata alle opere di produttori europei indipendenti, in particolare appartenenti al genere della fiction, il cui approvvigionamento non comporta oneri insostenibili per l’emittente;
 
RILEVATO che nel mercato europeo della produzione indipendente il genere della fiction vede la presenza di numerosi e qualificati operatori, come attestato da fonti autorevoli[1] e dai dati ricavati direttamente dall’Informativa economica di sistema. In particolare, si evidenzia come in Italia tale genere consista nel 20% dell’emesso e nel 33,5% del fatturato realizzato dai produttori, e come tali risultati siano conformi alla media dei paesi europei. Si rileva inoltre come in ambito comunitario siano presenti oltre cento canali dedicati al genere della fiction, la cui domanda assicura una adeguata concorrenzialità a tale settore. Dalla documentazione esaminata si evidenzia anche come la prevalente modalità di approvvigionamento del genere della fiction per i canali europei sia il produttore indipendente, con una quota superiore al 60% rispetto alle altre modalità di acquisizione delle opere audiovisive, ovvero l’autoproduzione e i produttori privi della qualifica di indipendenti;
 
RILEVATO altresì come al’interno della programmazione di “Steel” siano presenti, seppur in misura minore, altri generi di opere quali i documentari e i film, per la maggior parte reperiti presso produttori indipendenti, come evidenziato dal registro programmi presentato dalla società con la nota del 24 novembre 2009;
 
RITENUTA pertanto adeguata l’offerta di prodotto audiovisivo europeo indipendente appartenente al genere di emissione e di relativo investimento di “Steel”, da cui consegue come la linea editoriale e la posizione concorrenziale del canale siano ampiamente compatibili con i connessi obblighi di cui all’art. 4, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;
 
RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga da tale obbligo presentata dalla società;
 
RILEVATO che la società in questione esercisce altresì il canale “Studio Universal”, diffuso via satellite, via cavo e in tecnica digitale terrestre, che ha ottenuto in virtù della sua tematicità una deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento con delibere n, 469/09/CONS, 470/09/CONS e 471/09/CONS, e che pertanto la determinazione della quota obbligatoria di investimento in opere di produttori indipendenti per il canale “Steel” deve essere computata esclusivamente sulla base dei ricavi attribuibili al medesimo, escludendo la quota di ricavi imputabile a “Studio Universal”;
 
RITENUTO di non poter valutare l’istanza relativa agli obblighi di investimento in opere di espressione originale italiana appartenenti al genere di prevalente emissione del canale “Steel” di cui all’articolo 4, comma 2, del regolamento, fino all’adozione del decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;
 
VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
 
UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
Articolo unico
 
1. La richiesta di deroga totale dall’obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS presentata dal canale a diffusione in tecnica digitale terrestre “Steel” è rigettata.
 
2. L’Autorità si riserva di valutare l’ istanza relativa all’obbligo di emissione di opere di espressione originale italiana appartenenti al genere di prevalente emissione del canale di cui all’articolo 4, comma 2, del regolamento, successivamente all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 301, della legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.
 
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
 
Roma, 16 dicembre 2009
 
IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti
 
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
——————————————————————————–
 
[1] Commissione Europea Impact Study of Measures (Community and National) Concerning the Promotion of Distribution and Production of TV Programmes Provided for Under Article 25 (a) of the TV Without Frontiers Directive, Final Report, 2005; Commissione Europea, Study on the application of measures concerning the promotion of the distribution and production of European works in audiovisual media services (i.e. including television programmes and non-linear services), 2008; IEM, Fondazione Rosselli, Quinto Summit sull’Industria della Comunicazione, 2007; IEM, Fondazione Rosselli, Il valore della fiction in Italia, 2008; IsICult, Istituto Italiano per l’Industria Culturale, Indagine sul settore del documentario in Italia, 2006; European Audiovisual Observatory, Trends in European Television, 2008

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