Atto di richiamo all’attuazione dell’immediato riequilibrio dell’informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010
L’AUTORITÁ
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;
VISTA la deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010” ;
VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010 , come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell’11 marzo 2010 e, in particolare, l’articolo 6;
VISTA la delibera n. 30/10/CSP dell’11 marzo 2010, recante “Atto di richiamo per il riequilibrio nell’applicazione e i principi sul pluralismo dell’informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010”;
CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di comunicazione politica;
CONSIDERATO che con la predetta delibera n. 30/10/CSP l’Autorità, avendo rilevato che i dati del monitoraggio del pluralismo politico dei periodi dall’11 al 27 febbraio (primo periodo della campagna elettorale) e dal 28 febbraio al 6 marzo 2010 (prima settimana del secondo periodo della campagna elettorale), relativi alle testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi a seguito della presentazione delle liste elettorali, mostravano un certo squilibrio dell’informazione sui telegiornali, ha richiamato le predette emittenti al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità e parità di trattamento tra tutte le liste concorrenti, con riserva di verificare l’osservanza del richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e di adottare, in caso di inosservanza, i conseguenti provvedimenti, ivi incluse le sanzioni, previste dalla legge;
RILEVATO, dall’esame dei dati del monitoraggio del pluralismo politico dei periodi dal 7 al 13 marzo e dal 14 marzo al 20 marzo 2010, pubblicati sul sito dell’Autorità, relativi alle testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private, il perdurare di un forte squilibrio informativo tra il PDL e il PD, e una marginale presenza di altre forze politiche, in particolare delle nuove liste che si sono presentate alle elezioni, in violazione del richiamo già rivolto alle emittenti ad attuare il riequilibrio dell’informazione nei notiziari;
CONSIDERATO, che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque sempre conformarsi, pur nel riconoscimento dell’autonomia editoriale di ciascuna testata, al principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;
CONSIDERATA l’imminente conclusione della campagna elettorale che impone di dover procedere tempestivamente al riequilibrio dell’informazione nei notiziari diffusi delle emittenti nazionali pubbliche e private;
RITENUTO di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti nazionali, pubbliche e private, ad attuare un immediato riequilibrio dell’informazione entro la chiusura della campagna elettorale ;
UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono richiamate ad attuare un immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari entro la chiusura della campagna elettorale
Nell’esercizio della sua funzione di vigilanza l’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi incluse le sanzioni, previsti dalla legge.
La presente delibera è trasmessa alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in ambito nazionale e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Roma , 25 marzo 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino Gianluigi Magri
per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola