L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 26 ottobre 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 Luglio 1997, n. 177 – Rettifica 197 del 25 Agosto 1997;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l’art. 27, commi 9 e 10, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 1999, n. 302;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000 recante “Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell’articolo 27, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;
VISTA la propria delibera n.170/03/CONS di approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all’art. 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 luglio 2003, n. 151;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208;
CONSIDERATO che con la citata delibera 170/03/CONS l’Autorità ha provveduto a rideterminare, sulla base dei pareri favorevoli del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell’economia, i canoni di concessione radiotelevisivi e ad aggiornare i tetti massimi di cui all’art. 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per il successivo triennio;
CONSIDERATO che ai fini della rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi e dell’aggiornamento dei tetti massimi, così come stabiliti con la delibera 170/03/CONS, l’Autorità ha assunto la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel triennio precedente, secondo il metodo di calcolo dell’interesse composto;
CONSIDERATO che, secondo quanto definito dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2005 è variato nella misura del + 2,5% per l’anno 2003, del + 2% per l’anno 2004 e del + 1,7% per l’anno 2005;
RITENUTO di mantenere inalterato l’attuale livello di contribuzione dell’1% del fatturato e al tempo stesso necessario adeguare per i prossimi tre anni i tetti massimi dei canoni di concessione radiotelevisivi, utilizzando a riferimento la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati secondo il metodo di calcolo dell’interesse composto, che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche nazionali da €. 78016 a €. 82952, per le emittenti televisive locali da €. 16718 a €. 17776, per le emittenti radiofoniche locali da €. 11145 a €. 11850.
SENTITI il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle comunicazioni;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innnocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
Delibera
Articolo 1
1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, per il triennio 2006 – 2008 e secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000 citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari all’1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all’1% del fatturato fino ad un massimo di:
– €. 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;
– €. 17.776,00 se emittente televisiva locale;
– €. 11.850,00 se emittente radiofonica locale.
2. La presente delibera viene inoltrata al Ministero delle comunicazioni per quanto di competenza.
3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò