Atto di indirizzo sull’informazione in materia di Referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533 (testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del senato della repubblica), pubblicati nella gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006
L’AUTORITÁ
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 aprile 2009;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
VISTA la segnalazione del Comitato promotore dei referendum elettorali del 14 aprile 2009 (prot. n. 30352) , con la quale, nell’approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria avente ad oggetto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006, è stato richiesto l’intervento dell’Autorità inteso ad assicurare il rispetto da parte delle emittenti pubbliche e private del diritto all’informazione dei cittadini al fine di garantire una corretta informazione sull’iniziativa referendaria di cui trattasi;
RITENUTA l’importanza di una corretta informazione sui temi dell’iniziativa referendaria nella fase precedente allo svolgimento della campagna elettorale, che si riconnette all’esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico della radiotelevisione”, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;
CONSIDERATO che l’Autorità è chiamata dall’articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
RILEVATO, altresì, che l’articolo 7, comma 3, dello stesso Testo unico prevede che l’Autorità debba rendere effettiva l’osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private un atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l’informazione relativa ai temi e alle modalità della prossima consultazione relativa ai referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), si svolga nell’osservanza dei principi indicati;
UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono invitate a fornire una corretta informazione sui temi inerenti l’iniziativa referendaria di prossima convocazione avente ad oggetto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione, al fine di contribuire alla formazione di una libera opinione da parte dei cittadini.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 aprile 2009
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria
per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 04/05/2009
Disponibile sul sito www.agcom.it da martedì 5 maggio 2009
Disponibile sul sito www.agcom.it da martedì 5 maggio 2009