Agcom Delibera n. 57/09/CSP

 
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009

 
L’AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2009;
 
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
 
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
 
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
 
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
 
VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante “Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”, e successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10;
 
VISTA la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”;
 
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
 
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2009 sono stati convocati per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
 
 
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
 
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
 
DELIBERA
 
TITOLO I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Articolo 1
 
(Finalità e ambito di applicazione)
 
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
 
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
 
Articolo 2
 
(Soggetti politici)
 
1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:
 
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
 
a) le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonché le forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell’ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all’Autorità entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l’appartenenza a più di una forza politica;
 
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
 
d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
 
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si intendono per soggetti politici:
 
a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;
 
b) le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
 
 
TITOLO II
 
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
 
Capo I
 
disciplina delle trasmissioni
 
delle emittenti nazionali
 
Articolo 3
 
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)
 
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
 
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, punto I, lettere a), b), c) e d);
 
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, punto II, con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
 
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
 
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
 
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità.
 
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
 
Articolo 4
 
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 
2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, n. II), lettere a) e b).
 
3. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dal comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;
 
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;
 
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 
g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
Articolo 5
 
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
 
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
 
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Articolo 6
 
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
 
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
 
Articolo 7
 
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
 
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
 
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.
 
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che utilizzano la formula dell’intervista al singolo esponente politico, fermo il rispetto del principio dell’equilibrio delle presenze nel ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad assicurare imparzialità e parità di trattamento nel porre le domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici agli stessi conduttori o alla testata.
 
4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
 
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
 
 
Articolo 8
 
(Illustrazione delle modalità di voto)
 
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni europee previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione Europea e ai cittadini comunitari non italiani che risiedono in Italia.
 
capo II
 
disciplina delle trasmissioni
 
delle emittenti locali
 
Articolo 9
 
(Programmi di comunicazione politica)
 
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
 
2. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 
3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’articolo 2, nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale.
 
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
 
Articolo 10
 
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 2; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
 
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
Articolo 11
 
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
 
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
 
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
 
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EE resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Articolo 12
 
(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. L’Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2009.
 
Articolo 13
 
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
 
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
 
Articolo 14
 
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
 
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
 
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
 
3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
 
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
 
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
 
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
 
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
 
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
 
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
 
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
 
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
 
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
 
Articolo 15
 
(Trasmissioni in contemporanea)
 
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 
Articolo 16
 
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
 
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
 
2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
 
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
 
Capo iii
 
Disposizioni particolari
 
Articolo 17
 
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
 
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
 
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
 
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 
Articolo 18
 
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
 
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
 
Articolo 19
 
(Conservazione delle registrazioni)
 
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.
 
TITOLO III
 
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
 
Articolo 20
 
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali
 
su quotidiani e periodici)
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
 
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
 
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
 
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
 
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
 
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
 
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
 
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Articolo 21
 
(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
 
1. I messaggi politici elettorali di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Articolo 22
 
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
 
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
 
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
 
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
 
TITOLO IV
 
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
 
Articolo 23
 
(Modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali)
 
1. Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
 
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
 
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di “sondaggio non rappresentativo”;
 
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
 
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
 
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 
h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
 
2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 1 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
 
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 1 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
 
5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.
 
6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.
 
Articolo 24
 
(Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti le votazioni)
 
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
 
2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l’oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.
 
3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.
 
TITOLO V
 
VIGILANZA E SANZIONI
 
Articolo 25
 
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
 
1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
 
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
 
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
 
Articolo 26
 
(Procedimenti sanzionatori)
 
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
 
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
 
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
 
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
 
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
 
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.
 
7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.
 
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
 
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità medesima.
 
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
 
12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
 
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti,
 
14. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.
 
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
 
17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
 
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
 
Napoli, 16 aprile 2009
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
 
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
 
 

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