In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
L’Autorità
NELLE sue riunioni di Consiglio del 21 maggio 2008 e del 17 settembre 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche, di seguito ”Codice”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 “Procedure per l’assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 9 ottobre 2002;
VISTO l’accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;
VISTA la determina della Direzione Generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;
VISTA la determina della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni del 29 dicembre 2004 che assegna frequenze in banda GSM;
VISTA la determina della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni del 13 dicembre 2007 che modifica, in via temporanea, le assegnazioni di frequenza in banda GSM all’operatore Wind;
VISTA la delibera n. 343/07/CONS, recante “Consultazione pubblica sull’utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2007;
VISTA la Decisione della Commissione del maggio 2007 “Decision on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community” in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
VISTA la proposta per una “Directive of the European Parliament and of the Council of repealing Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community”, inviata dalla Commissione con la comunicazione n. COM(2007)367 del 25 luglio 2007.
VISTO il Rapporto della CEPT denominato ECC Report 082 “Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands” del maggio 2006;
VISTO il Rapporto della CEPT denominato ECC Report 096 “Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands” del marzo 2007;
VISTO il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 343/07/CONS, pubblicato nel sito internet dell’Autorità, e tenuto conto dei risultati della medesima consultazione pubblica;
CONSIDERATO quanto segue.
Introduzione
1. In sede comunitaria, nel 2007, è stato avviato dalla Commissione europea l’iter finalizzato al ritiro della Direttiva[1] GSM del 1987, che disponeva, per le bande a 900 MHz (esclusa la c.d. banda estesa o ex TACS) e a 1800 MHz l’utilizzo esclusivo della tecnologia GSM. Si prevede che tale nuova direttiva, che sancirà quindi il ritiro della Direttiva GSM, entrerà in vigore nei prossimi mesi, una volta approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
[1] Direttiva 87/372 CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità.
2. Inoltre la Commissione, nel mese di maggio 2007, ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Radio Spettro per l’emanazione di una decisione circa l’uso flessibile delle bande a 900 e 1800 MHz per sistemi di comunicazione elettronica pan-europei, aperte quindi anche all’uso per sistemi UMTS ed altre eventuali tecnologie equivalenti e compatibili. Tale decisione[2], già adottata, dovrebbe entrare in vigore contestualmente al ritiro della Direttiva GSM. Attualmente, sulla base degli studi tecnici effettuati dalla CEPT e quanto riportato nella predetta Decisione, solo l’UMTS risulta compatibile per l’utilizzo nella banda 900 MHz in coesistenza col GSM.
[2] Decision on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community.
3. Entrambi i precedenti atti normativi sono supportati da una serie di studi di compatibilità effettuati in ambito CEPT quali l’ECC Report 096 “Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands” e ECC Report 082 “Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands”. Tali studi forniscono le basi tecniche che consentiranno un utilizzo ordinato dello spettro al momento in cui il refarming potrà essere attuato e garantiscono quindi la coesistenza, all’interno della stessa banda, di sistemi GSM e sistemi UMTS.
4. Alla luce delle predette iniziative comunitarie, l’Autorità, avendo registrato un notevole interesse nel mercato nazionale ai fini dell’utilizzo più efficiente e flessibile delle bande radiomobili a 900 e 1800 MHz, e per la riutilizzazione delle bande UMTS a 2.1 GHz che potevano rientrare nella disponibilità dello Stato, ha ritenuto necessario procedere ad una consultazione pubblica intesa, oltre che ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla possibilità che le bande di frequenze a 900 e 1800 MHz possano essere riorganizzate e riutilizzate per lo sviluppo dei sistemi mobili di cosiddetta terza generazione (3G/IMT2000-UMTS) o eventuali tecnologie equivalenti e compatibili secondo la normativa applicabile (refarming), anche per verificare l’interesse all’utilizzo delle bande a 2100 MHz (IMT2000/UMTS), ai fini della verifica della eventuale necessità di limitare l’accesso alle bande in argomento.
5. La predetta consultazione pubblica è stata avviata con delibera n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007. Il periodo di consultazione si è chiuso il 9 ottobre 2007. Nell’ambito della consultazione sono pervenuti all’Autorità 10 contributi in rappresentanza di 12 soggetti distinti.
6. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono stati sentiti 4 dei soggetti che hanno fornito un proprio contributo e precisamente H3G il 1 ottobre 2007, Telecom Italia il 2 ottobre 2007, Wind e Vodafone l’ 8 ottobre 2007. Tali operatori hanno potuto illustrare, nel corso delle citate audizioni, il proprio contributo alla consultazione.
7. I gestori radiomobili GSM Telecom Italia, Vodafone e Wind hanno anche redatto e sottoposto all’Autorità ed al Ministero una proposta per la riallocazione dei canali GSM nella banda a 900 MHz che prevede a regime il superamento delle assegnazioni frammentate, a livello geografico, tra i gestori e l’assegnazione ordinata a blocchi contigui di 5 MHz nazionali. La proposta riflette, in via sostanziale, l’ipotesi A proposta dall’Autorità nel documento di consultazione sopra citato. A regime il piano proposto prevede, per i 3 gestori, il consolidamento di una dotazione frequenziale di 10 MHz ciascuno – in blocchi contigui – in banda 900 MHz, e quindi, assieme a 15 MHz di banda a 1800 MHz, tale piano realizzerebbe l’obiettivo già proposto con la delibera n. 286/02/CONS. Il piano, inoltre, grazie alla razionalizzazione della banda e alla sua assegnazione in blocchi contigui, sarebbe propedeutico a qualunque ipotesi di refarming. Infine il piano proposto, grazie ai guadagni di efficienza risultanti dal riordino delle assegnazioni, renderebbe possibile la liberazione, a regime, di un intero blocco nazionale di 5 MHz, disponibile per una nuova assegnazione, che costituirebbe, quindi, un dividendo digitale a 900 MHz.
8. Tenuto conto pertanto dei risultati della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 343/07/CONS, che sono riportati nel documento di sintesi della consultazione stessa, pubblicato nel sito internet dell’Autorità, l’Autorità, con il presente provvedimento, stabilisce le procedure per la riorganizzazione e l’assegnazione della banda disponibile a 900 e 2100 MHz per i sistemi di comunicazione elettronica, ed i principi per i successivi piani di assegnazione della banda a 1800 MHz. Sono riportate nel seguito, secondo l’ordine degli argomenti presentati nel documento di consultazione, le valutazioni dell’Autorità e le motivazioni alla base delle decisioni adottate nel provvedimento.
Banda di frequenze a 900 MHz: quadro regolamentare
9. Il quadro delle assegnazioni delle bande a 900 MHz e 1800 MHz prevede allo stato una suddivisione delle stesse tra 3 operatori GSM (Telecom Italia, Vodafone, Wind). In particolare, la porzione a 900 MHz è assegnata in maniera articolata, con differenze tra aree territoriali delle grandi città e resto del territorio che conducono ad un utilizzo non efficiente dello spettro, nonché ad una frammentazione a blocchi non omogenei della banda tra gli operatori. Tale situazione deriva dalla definizione dei piani di assegnazione avvenuta progressivamente nel tempo, a partire dall’inizio degli anni 90, per rispondere agli sviluppi tecnologici ed alle crescenti richieste del mercato di servizi di comunicazione mobili e personali, e sulla base di disponibilità contingentate.
10. L’Autorità ha definito il quadro regolatorio per l’assegnazione delle frequenze radiomobili in banda 900 e 1800 MHz da ultimo con la delibera n. 286/02/CONS. Tale delibera stabilisce, tra l’altro, all’art. 2, comma 3, la possibilità per gli operatori radiomobili GSM di ottenere, previo soddisfacimento di alcuni requisiti per l’utilizzo efficiente dello spettro, un massimo di 25 MHz lordi ciascuno tra banda 900 e 1800 MHz, con al più 10 MHz a 900 MHz, da utilizzare per il servizio GSM, compatibilmente con la disponibilità di idonea banda assegnabile, introducendo quindi un principio tendenziale di spectrum parity tra i gestori. Il Ministero delle comunicazioni ha adottato i successivi provvedimenti di assegnazione.
11. Il 13 dicembre 2007 il Ministero delle comunicazioni, con propria determina del giorno 13, a seguito di richiesta dell’operatore Wind, motivata anche dal fatto che l’operatore non aveva raggiunto il tetto dei 25 MHz di banda complessiva tra 900 e 1800 MHz, previsto dalla delibera n. 286/02/CONS, provvedeva ad assegnare temporaneamente allo stesso 5 MHz lordi a 900 MHz esclusivamente nelle 16 principali città. Tale assegnazione prevede la liberazione, da parte di Wind, di una analoga porzione di frequenze assegnata temporaneamente a 1800 MHz.
12. Si riportano nel seguito le dotazioni frequenziali complessive attuali dei gestori pubblici, inclusive degli ultimi provvedimenti di assegnazione:
Operatore
Banda assegnata a 900 MHz e 1800 MHz, espressa in MHz accoppiati [3]
Banda a 900 MHz
Banda a 1800 MHz
TELECOM ITALIA
16 grandi città: 12.2 MHz
resto territorio nazionale: 10.2 MHz
15 MHz
VODAFONE
16 grandi città: 10.2 MHz
resto territorio nazionale: 9.0 MHz
15 MHz
WIND
16 grandi città:
9.8 MHz (di cui 5 temporaneamente)
resto territorio nazionale: 7.8 MHz
15 MHz
Canali di guardia
1.6 MHz
DISPONIBILI
16 grandi città: 1.4 MHz
resto territorio nazionale: 6.4 MHz
5 MHz (da liberare da parte dell’operatore Wind)
20 MHz (da liberare da parte della Difesa)
TOTALE
35 MHz
70 MHz
[3] Le 16 maggiori città sono le aree territoriali e periferiche di: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona. La popolazione in dette aree è circa il 18% del totale nazionale.
13. La dotazione frequenziale attualmente in uso agli operatori GSM non raggiunge, nel complesso, il tetto massimo previsto dalla delibera n. 286/02/CONS, ed anche a livello dei singoli operatori, utilizzando il criterio di ponderazione citato, si riscontra che due di essi non raggiungono i tetti (spectrum cap) individuali nazionali fissati. Nello stesso tempo si osserva che il mercato radiomobile nazionale è tra i primi al mondo in termini di utenti, traffico gestito ed offerte innovative. Pertanto un intervento finalizzato a rivedere le dotazioni frequenziali senza tenere in conto le specificità del mercato avrebbe immediate e negative ripercussioni sulla clientela in termini di qualità del servizio offerto e sul mercato in generale in termini di competitività ed innovazione. Risulta pertanto necessario avviare un processo che garantisca un uso maggiormente efficiente dello spettro in un’ottica di continuità rispetto alla situazione preesistente frutto, come sopra rilevato, di una stratificazione progressiva di assegnazioni di risorse spettrali.
14. Le assegnazioni della banda radiomobile successive alla delibera n. 286/02/CONS non hanno consentito la razionalizzazione dell’utilizzo della banda; in particolare non è stata conseguita l’efficienza spettrale ottenibile attraverso l’assegnazione a blocchi da 5 MHz su tutto il territorio nazionale. I motivi di tale situazione possono ritrovarsi sia nel fatto che la banda disponibile è stata liberata progressivamente, nel corso della dismissione della banda TACS e CT1, sia nella circostanza che già il quadro delle assegnazioni precedente la delibera citata prevedeva un uso frammentato. Pertanto la razionalizzazione d’uso si sarebbe potuta ottenere solo con una specifica attività di rilocazione dei canali da parte degli operatori interessati. Il raggiungimento dell’obiettivo di razionalizzazione avrebbe comportato investimenti aggiuntivi in rilocazione di apparati da parte degli operatori proprio in un periodo in cui iniziava lo sviluppo dei sistemi di terza generazione. Inoltre, occorre considerare che una porzione della banda, la c.d. banda estesa, nella parte bassa della gamma, presentava un interesse minore per via della, allora, minore disponibilità di terminali in grado di sintonizzare tale porzione dello spettro, e che una altra parte della banda, precisamente quella ex CT1, nella parte alta della gamma, essendo stata da poco liberata dal precedente uso dei sistemi telefonici cordless, presentava delle condizioni di interferenza lievemente peggiori rispetto al resto della banda. Pertanto, a differenza di quanto ora rilevato sul mercato, gli operatori nel passato erano meno incentivati alla riorganizzazione della banda.
15. Allo stato si osserva, anche sulla base delle risultanze della consultazione pubblica e dello sviluppo del mercato e delle tecnologie, che i motivi ostativi alla razionalizzazione della banda possono considerarsi superati o in via di superamento. In particolare lo sviluppo delle reti UMTS, la diffusione di terminali dual band che sintonizzano tutta la gamma a 900 MHz, la prevista disponibilità di apparati e terminali per l’uso a 900 MHz con tecnologie di tipo 3G, la maggiore resilienza delle tecnologie con portanti più ampie del GSM rispetto a possibili interferenze da parte di sistemi a banda stretta, il definitivo phasing out delle tecnologie cordless interferenti nella parte alta della gamma, fanno ritenere che sia possibile nonché necessario procedere al definitivo riordino delle assegnazioni della banda, in maniera razionalizzata e secondo gli obiettivi già previsti dalla delibera n. 286/02/CONS.
16. L’Autorità rileva infatti un notevole sviluppo intervenuto nel mercato dei servizi radiomobili, che ha visto una costante crescita dell’utenza GSM ed uno sviluppo notevole dei servizi su tali reti, inclusi i servizi dati finalizzati allo sviluppo della larga banda in mobilità, obiettivo prioritario del settore delle comunicazioni elettroniche. Al fine di garantire quindi un equilibrato sviluppo al mercato e vantaggi agli utenti, l’Autorità intende ribadire il principio già espresso con la delibera n. 286/02/CONS secondo cui gli operatori GSM esistenti possono richiedere ed ottenere al più 25 MHz lordi complessivi tra banda 900 e 1800 MHz, purché detta banda sia utilizzata in maniera effettiva ed efficiente. La possibilità di uso di 25 MHz complessivi è quindi subordinata al rispetto di un piano di assegnazione in banda 900 MHz che conduca ad un uso efficiente e razionalizzato delle risorse e sulla base di una canalizzazione a blocchi da 5 MHz nazionali. La realizzazione di un tale piano di razionalizzazione e riallocazione, debitamente valutato ed autorizzato, consente quindi, in primo luogo, di recuperare margini di efficienza a vantaggio del sistema complessivo radiomobile e di recuperare banda assegnabile che potrà incrementare il livello competitivo e, in secondo luogo, creerà le condizioni per consentire agli operatori di poter avviare, previa autorizzazione, il refarming. Anche tale attività infatti, da realizzare in una seconda fase rispetto all’implementazione del detto piano, potrà infatti portare ulteriori vantaggi e sviluppo al sistema complessivo delle comunicazioni elettroniche e benefici ai clienti finali.
17. Poiché a 900 MHz possono essere canalizzati al più 7 blocchi da 5 MHz accoppiati è opportuno stabilire, al fine di definire un piano di assegnazione equo e non discriminatorio e secondo quanto già previsto dalla delibera n. 286/02/CONS nonché ipotizzato nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 343/07/CONS, che nessun operatore possa disporre, a regime, di più di 2 blocchi. Le assegnazioni di ciascun operatore dovrebbero essere, di norma, contigue al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza d’uso e limitare le eventuali interferenze reciproche.
18. Tali previsioni assicurano l’uso più efficiente possibile dello spettro, stante l’attuale grado e le previsioni di sviluppo dei sistemi e delle tecnologie rilevanti per l’utilizzo di tale banda. Il Ministero dello sviluppo economico, che ha nel frattempo acquisito le competenze del Ministero delle comunicazioni, su richiesta dei gestori GSM potrà quindi definire ed autorizzare un piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz che realizzi i predetti obiettivi, anche eventualmente sulla scorta delle proposte effettuate dai gestori stessi.
19. Nella proposta di riallocazione della banda a 900 MHz inviata dai gestori GSM all’Autorità ed al Ministero, gli stessi hanno fatto notare che il perseguimento completo dell’ipotesi A in consultazione, e cioè la liberazione immediata di 2 blocchi da 5 MHz ai fini di riassegnazione, non sia praticabile. Innanzitutto tale soluzione non consentirebbe a tutti i gestori GSM la possibilità di gestire il traffico stesso GSM, peraltro come detto ancora in crescita stante l’attuale sviluppo dei servizi dati. Inoltre non tutti i gestori sarebbero nelle condizioni certe di poter effettuare successivamente ed in maniera non discriminatoria il refarming su almeno una portante UMTS. Infatti, elevate criticità si presenterebbero quando, all’eventuale accensione (switch over) della prima portante UMTS a 900 MHz la banda utilizzabile per il GSM diminuirebbe di 5 MHz, dovendo in ogni caso gestire un traffico ancora elevato con la garanzia di un adeguato livello di qualità di servizio. Infine sarebbe discriminatorio e non giustificato da esigenze tecniche, nonché non in linea con gli obiettivi del quadro regolatorio in quanto provocherebbe immediate ripercussioni negative sull’utenza, il ritiro forzato di banda ad operatori che ne abbiano ottenuto l’uso sulla base di norme già fissate con la delibera n. 286/02/CONS o con il quadro regolatorio precedente.
20. Con riferimento alle assegnazioni esistenti si osserva anche, come evidenziato nelle tabelle riepilogative precedenti, che già allo stato due operatori dispongono di banda eccedente i 10 MHz a 900 MHz sulle porzioni considerate più appetibili di territorio nazionale (le sedici città) e quindi anche un piano di riorganizzazione della banda secondo i principi descritti comporterebbe per essi una diminuzione della banda in tali aree geografiche. Inoltre, per quanto riguarda l’operatore Wind, la sua disponibilità di banda, prima dell’assegnazione di cui alla determina del 13 dicembre 2007, prevedeva già l’uso di 7.8 MHz sul territorio nazionale ad eccezione delle 16 grandi città, e quindi sostanzialmente di oltre un blocco e mezzo.
21. Sulla base di quanto osservato l’Autorità pertanto condivide le osservazioni riportate ritenendo non in linea con gli obiettivi del quadro regolatorio e pregiudizievole per la qualità del servizio fornito agli utenti finali sia il ritiro di porzioni di banda agli operatori assegnatari in assenza di un esplicito piano di riorganizzazione, che la mera messa a gara delle esigue porzioni di spettro allo stato libere che potrebbero essere individuate, peraltro in configurazione frammentata, in quanto comprometterebbe, presumibilmente in maniera definitiva, la possibilità di razionalizzare l’uso della banda e lo sviluppo dei servizi, e ritiene quindi che occorra perseguire gli obiettivi enunciati.
22. A maggior ragione, la mancata attuazione di un piano di razionalizzazione della banda GSM, e quindi sostanzialmente la necessità del mantenimento dello statu quo per lungo tempo (sostanzialmente secondo l’ipotesi B in consultazione), comporterebbe, oltre al già citato uso poco efficiente dello spettro, una situazione competitiva potenzialmente sbilanciata. In tali condizioni infatti solo due operatori potrebbero, in teoria e con elevate criticità, attivare in futuro una portante 3G in banda 900 MHz. Residuerebbe inoltre una porzione di spettro sostanzialmente insufficiente per una nuova assegnazione per servizi 3G, a meno di procedere, anche in tale ipotesi, al ritiro forzato di banda agli operatori esistenti, con ripercussioni sui loro piani di business e sull’utenza GSM.
23. I gestori radiomobili GSM hanno anche fatto presente di aver necessità di una dotazione limitata e temporanea aggiuntiva, tale da permettere la complessa opera di rilocazione dei canali al fine di arrivare ad una dotazione di banda razionalizzata e contigua, mantenendo l’attuale grado di qualità del servizio ai propri clienti. L’Autorità condivide tali esigenze ed, al fine di poter realizzare sia la razionalizzazione della banda a 900 MHz, sia mettere gli operatori nelle condizioni di poter essere autorizzati ad avviare in futuro il refarming, ritiene opportuno consentire, nel corso di attuazione del piano predetto, di poter accedere ad una dotazione frequenziale temporaneamente eccedente in misura ridotta i limiti fissati, utilizzando la limitata porzione di banda attualmente ancora libera.
24. Dalla realizzazione di un tale piano di razionalizzazione della banda consegue quindi una situazione competitiva molto più bilanciata ed un utilizzo molto più efficiente dello spettro che consentirà, a regime, anche la liberazione di un intero blocco nazionale aggiuntivo da 5 MHz, che potrà essere assegnato ad operatori diversi dagli operatori GSM esistenti, e che quindi assicura anche vantaggi in termini di aumento del grado di concorrenza ed il maggior riequilibrio possibile della dotazione frequenziale.
25. Il piano di riorganizzazione dovrà necessariamente prescrivere il momento in cui la dotazione in eccedenza sarà liberata e definire le scadenze intermedie della liberazione e le modalità attuative della procedura. In particolare l’Autorità ritiene che il piano debba presentare una liberazione progressiva del blocco da 5 MHz sul territorio, con milestone di verifica prefissati, ed una data ultima certa entro cui i gestori GSM renderanno disponibile il citato blocco da 5 MHz su base nazionale per la nuova assegnazione. Il piano dovrà essere approvato, sentita l’Autorità, dal Ministero dello sviluppo economico, all’esito di un procedimento di definizione e valutazione della congruità in contraddittorio con i soggetti interessati, anche eventualmente all’esito di una procedura di due diligence.
26. Il piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz e di progressiva liberazione di un blocco da 5 MHz su base nazionale, una volta approvato dovrà essere reso pubblico. La pubblicazione del calendario di attuazione del piano consente di procedere alla assegnazione dei diritti d’uso del blocco a 900 MHz, che l’Autorità ritiene doversi attuare esclusivamente e direttamente per le tecnologie di tipo 3G.
27. In merito all’assegnazione del blocco a 900 MHz, si osserva che, poiché il solo blocco da 5 MHz – peraltro soggetto ad un calendario di disponibilità progressiva sul territorio nazionale – non è adeguato allo sviluppo di una rete radiomobile infrastrutturata nazionale, tenuto anche conto del quadro normativo vigente e delle previsioni di sviluppo delle rilevanti tecnologie, l’Autorità ritiene opportuno che lo stesso sia contendibile, nell’ambito di una procedura complessivamente unitaria di assegnazione, oltre che dagli operatori esistenti privi di banda a 900 MHz, anche da un eventuale nuovo entrante che si sia aggiudicato una dotazione sufficiente, fra le frequenze immediatamente disponibili, per la realizzazione di una rete radiomobile nazionale. Ciò consentirà quindi di ottenere le garanzie minime per un coerente livello di competizione sul mercato. Da tale procedura dovranno quindi essere esclusi i 3 operatori GSM che hanno già la garanzia di una assegnazione di spettro a 900 MHz.
28. L’Autorità ritiene quindi che la selezione competitiva della banda a 900 MHz possa essere avviata a valle della aggiudicazione della banda disponibile a 2100 MHz. A tale proposito, l’Autorità si riserva di definire, ove necessario, le condizioni della procedura competitiva in un successivo provvedimento. Tuttavia, al fine di fornire le necessarie certezze agli operatori interessati all’accesso al mercato, l’Autorità ritiene opportuno determinare, sin da ora, i criteri secondo i quali dovranno essere fissate le condizioni economiche della procedura di assegnazione.
29. Al riguardo, si ritiene innanzitutto di fissare un prezzo di riserva, cioè un valore al di sotto del quale non si procederà all’assegnazione, e che tale prezzo sia basato sui contributi attualmente previsti dal Codice per i sistemi GSM, modificati eliminando il fattore riduttivo che, nella determinazione dei predetti contributi, teneva conto della ridotta efficienza del GSM rispetto all’UMTS. Il Ministero può introdurre inoltre un fattore incrementale del detto prezzo di riserva, individuato entro un massimo del 30%, che tiene conto delle migliori capacità di copertura della banda a 900 MHz rispetto a quella a 2100 MHz, su cui erano inizialmente parametrati i contributi. Tale prezzo di riserva potrà essere utilizzato qualora vi fosse un solo partecipante interessato. Nel caso invece di avvio di una procedura competitiva, fermo restando il predetto prezzo di riserva, l’Autorità ritiene appropriato fissare un valore minimo iniziale, ai fini della formazione di una graduatoria, eventualmente non superiore al valore minimo utilizzato nella tornata aggiudicataria della procedura di selezione della banda a 2100 MHz di cui al presente provvedimento, a parità di quantità di banda e durata dei diritti d’uso. Il valore dell’offerta aggiudicataria. assolve il contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d’uso. L’Autorità ritiene inoltre giustificata la fissazione del principio secondo cui tutti gli assegnatari della banda a 900 MHz siano soggetti ai medesimi contributi, pari al predetto valore dell’offerta aggiudicataria a parità di tecnologie d’uso, durata e quantità di banda. Tali misure assicurano condizioni economiche di accesso non discriminatorie alle varie frequenze disponibili ed equità nel trattamento degli operatori.
30. Misure pro competitive devono essere introdotte nella procedura per l’assegnazione e riorganizzazione della banda a 900 MHz per favorire l’ingresso del nuovo entrante nell’uso delle tecnologie a 900 MHz, al fine di limitare i possibili vantaggi competitivi per gli altri operatori derivanti dalla futura autorizzazione al refarming, e consistenti nella diversa tempistica con cui i vari operatori potranno avviare l’offerta con tecnologie di tipo 3G con frequenze proprie. Tali misure sono quelle dell’offerta del roaming obbligatorio 3G sulle reti degli operatori esistenti GSM al momento dell’autorizzazione del refarming. Il roaming 3G dovrebbe essere quindi offerto, secondo quanto permesso dalla tecnologia, di preferenza sulle reti a 900 MHz.
31. Successivamente all’approvazione ed all’avvio del piano di razionalizzazione delle frequenze della banda a 900 MHz, sarà possibile valutare ed eventualmente autorizzare anche il processo di refarming. L’autorizzazione a tale processo è comunque subordinata all’entrata in vigore della direttiva europea (c.d. direttiva “repealing”) che abroga la Direttiva GSM riguardante l’uso esclusivo della banda in questione al GSM, nonché all’entrata in vigore della Decisione della Commissione europea sull’uso flessibile delle bande. Tale Decisione, all’art. 3, comma 2, prevede che gli Stati Membri, dalla data di entrata in vigore della Direttiva che ritira la Direttiva GSM, designino le bande a 900 e 1800 MHz per sistemi terrestri che forniscano servizi di comunicazione elettronica pan-europei, e successivamente la rendano disponibile, alle condizioni ivi previste. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore dei predetti provvedimenti comunitari, dovrà essere aggiornato il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, che allo stato prevede l’uso delle frequenze in argomento per servizi di comunicazione mobili in tecnologia GSM. Il processo di refarming potrà quindi essere autorizzato solo successivamente all’entrata in vigore dei predetti provvedimenti, mentre l’autorizzazione ed attuazione del piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz può essere antecedente.
32. L’Autorità ritiene che l’autorizzazione al refarming, che, sulla base di quanto previsto dal Codice, spetta al Ministero dello sviluppo economico, dovrebbe essere concessa, sentita l’Autorità, nel momento in cui tutti gli operatori che abbiano l’accesso allo spettro a 900 MHz siano in grado di “accendere” (switch on) una portante 3G su una porzione significativa del territorio nazionale ovvero siano in grado di accedere attraverso il roaming alle medesime coperture. Ciò al fine di favorire una equa competizione anche in termini di accesso alle risorse scarse. Ai fini di tale autorizzazione, risulterà necessario abrogare il vincolo d’uso al GSM per la banda assegnata sulla base delle norme di cui alla delibera n. 286/02/CONS, tenuto anche conto degli sviluppi normativi comunitari che nel frattempo saranno intervenuti.
33. Gli operatori GSM devono in ogni caso, anche qualora autorizzati al refarming, garantire la tutela dell’utenza che dispone di soli terminali GSM, assicurando l’idoneo supporto e la qualità del servizio almeno fino al termine delle attuali licenze GSM, tenuto anche conto che il refarming è una possibilità e non un obbligo per gli operatori interessati. In tal senso la cessazione definitiva del servizio GSM mediante il refarming dovrà essere oggetto di apposita ulteriore valutazione.
34. Al fine di garantire una appropriata gestione amministrativa dei titoli autorizzatori nella transizione dell’utilizzo della banda da GSM a tecnologie di tipo 3G, l’Autorità ritiene necessario stabilire comunque che i gestori interessati dovranno rispettare gli obblighi, ivi inclusi quelli di copertura, delle rispettive licenze GSM, anche utilizzando la tecnologia UMTS. Il Ministero dello sviluppo economico dovrà, pertanto, definire le procedure di transizione ed integrazione degli obblighi delle licenze GSM ed UMTS con l’obiettivo di unificare, a regime, il titolo autorizzatorio.
35. I costi per l’attuazione del piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz sono a carico degli operatori interessati, e non è prevista alcuna forma di compensazione.
36. Le decisioni CEPT citate in premessa costituiscono il presupposto tecnico al fine dell’avvio, in prima istanza, del refarming, nonché dell’ingresso del nuovo operatore in banda 900 MHz, in quanto dettano le regole tecniche di coesistenza fra sistemi GSM ed UMTS. Di norma pertanto la coesistenza tra i sistemi dovrà essere basata su tali regole tecniche. Esse privilegiano la modalità di coordinamento interno fra i sistemi, che consente di minimizzare le bande di guardia e quindi conduce ad un uso più efficiente dello spettro. Ove tuttavia il coordinamento interno non possa essere perseguito, si rileva che la coesistenza tra i due sistemi non coordinati richieda una distanza interportante di almeno 2.8 MHz. Questo significa che al fine dell’uso più efficiente dello spettro è necessario che gli operatori interessati negozino in buona fede gli accordi di coordinamento esterno al fine di minimizzare l’onere reciproco. L’Autorità ritiene che, laddove necessario l’onere del coordinamento reciproco debba essere condiviso e bilanciato nel territorio fra i due operatori dei due sistemi diversi, potendosi arrivare alla necessità per l’operatore GSM di spegnere un canale da 200 KHz e per l’operatore UMTS alla necessità di effettuare un filtraggio maggiormente selettivo o adottare altre tecniche di mitigazione delle interferenze.
37. In sede della consultazione pubblica un partecipante ha sostenuto che la banda a 900 MHz, in considerazione della possibilità di effettuare il refarming e quindi di trasformarla a tutti gli effetti in una banda per tecnologie di tipo 3G, dovesse essere assegnata o riassegnata ponendo a regime tutti gli operatori attualmente esistenti sullo stesso piano, ed anzi proponendo immediatamente per sé l’assegnazione diretta e gratuita di una porzione da almeno 5.4 MHz, ottenuta limitando quella degli altri operatori, ed altre misure di compensazione. Infatti come sostenuto dal citato partecipante l’utilizzo della banda GSM a 900 MHz con tecnologie 3G porterebbe gli operatori GSM esistenti, per i quali verrebbe eventualmente approvato il cambio di tecnologia, a beneficiare di risparmi in investimenti rispetto a quegli operatori che per raggiungere lo stesso livello di copertura e qualità di servizio debbano utilizzare la sola banda a 2100 MHz.
38. Come esposto precedentemente, l’Autorità ha affrontato la presente questione in un ottica di sistema e tenendo conto di quanto prospettato da tutti i soggetti partecipanti alla consultazione, e dell’attuale situazione di mercato che vede la presenza storica degli operatori nella banda a 900 MHz e l’esistenza di decine di di milioni di clienti che attualmente utilizzano la rete GSM, e a cui occorre garantire qualità del servizio, anche nella fase di transizione alla tecnologia 3G a 900 MHz.. In tal senso l’Autorità prevede, nel presente provvedimento, la possibilità di realizzare un piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz che consegua un obiettivo generale di maggiore efficienza d’uso della banda , solo propedeutico al futuro refarming. Il detto piano, come visto, è nel complesso vantaggioso per tutto il mercato in quanto non solo consente di equiparare tra loro la dotazione degli operatori GSM esistenti – come già previsto negli obiettivi della delibera n. 286/07/CONS – , ma anche di realizzare un utilizzo maggiormente efficiente dello spettro – fatto che tra l’altro il partecipante suddetto citato auspica – e, non secondariamente, di liberare una porzione significativa di spettro che potrà consentire, anche ad operatori non dotati di frequenze a 900 MHz l’accesso a tale banda e l’utilizzo della stessa in maniera ordinata e senza interferenze con gli altri utilizzatori. Va anche osservato che il Codice non prevede forme di compensazione finanziaria ad operatori di mercato per presunti vantaggi derivanti ad altri soggetti da misure regolamentari. Il Codice prescrive, tra l’altro, disposizioni per un equo accesso alle risorse che, essendo scarse, non possono per definizione essere assegnate nella misura desiderata da tutti i pretendenti, e consente eventualmente misure regolamentari correttive temporanee, come il roaming obbligatorio, al fine di limitare possibili svantaggi iniziali derivanti da un ritardo di ingresso dei nuovi soggetti, come per l’appunto previsto nel caso. L’alternativa alle presenti disposizioni, tenuto anche conto di quanto emerso in consultazione, sarebbe il mantenimento dello statu quo riguardo i piani di assegnazione della banda ancora per lungo tempo, con il perdurare del suo uso meno efficiente e il ritardo nell’introduzione delle nuove tecnologie e servizi in questa banda. Ciò comporterebbe sia un minor reddito per lo Stato per l’uso della banda sia un ostacolo allo sviluppo del mercato.
Riassegnazione dei blocchi di frequenza nella banda a 2.1 GHz
39. Si riporta la situazione attuale di assegnazione della banda IMT-2000/UMTS a 2.1 GHz (c.d. core-band).
Banda di frequenze
Occupazione
Assegnazione
1900 -1920 MHz
(20 MHz)
UMTS TDD
H3G (5 MHz)
VODAFONE (5 MHz)
TELECOM ITALIA (5 MHz)
5 MHz già assegnati ad IPSE 2000
1920 – 1980 MHz
2110 – 2170 MHz
(2×60 MHz)
UMTS FDD
TELECOM ITALIA (2×10 MHz)
WIND (2×10 MHz)
H3G (2×15 MHz)
VODAFONE (2×10 MHz).
3 blocchi da 2×5 MHz già assegnati ad IPSE 2000
2010 – 2020 MHz
(10 MHz)
liberi
Previsti per uso futuro TDD
2020 – 2025 MHz
(5 MHz)
UMTS TDD
1 blocco da 5 MHz assegnato a WIND
40. Con riferimento in particolare alla banda a 2100 MHz, nel mese di gennaio 2006 il Ministero delle comunicazioni aveva provveduto al formale ritiro della licenza del quinto operatore UMTS, cioè IPSE 2000, che prevedeva una dotazione di banda nella gamma a 2.1 GHz (precisamente 15 MHz accoppiati per uso FDD e 5 MHz non accoppiati per uso TDD). A seguito dell’opposizione di IPSE 2000 al provvedimento, si è svolto un contenzioso giurisdizionale che si è concluso in data 13 maggio 2008, con il rigetto delle istanze dell’operatore. Pertanto le frequenze sono ritornate definitivamente nella disponibilità dell’Amministrazione, che può procedere ad ulteriore assegnazione.
41. In merito alle frequenze rientrate nella disponibilità dello Stato dopo il ritiro della licenza di IPSE 2000, stante l’interesse manifestato, in particolare dagli operatori esistenti, circa la possibilità di aver accesso a spettro aggiuntivo, l’Autorità ritiene che occorra procedere alla loro assegnazione, e a predisporre le idonee procedure di selezione competitiva, tenuto conto della necessità di assicurare un uso effettivo ed efficiente dello spettro disponibile. Infatti ciò consentirà, da un lato, agli operatori esistenti di avere una possibilità di fronteggiare l’aumento di traffico che si sta manifestando sulle reti UMTS, dovuto all’evoluzione dell’offerta e allo sviluppo dei servizi dati, e dall’altro di corrispondere alla, pur ridotta, richiesta da parte di società potenzialmente nuove entranti nel settore.
42. L’accesso allo spettro disponibile non può infatti essere riservato, in principio, ai soli operatori esistenti, ma deve essere verificato il reale interesse degli eventuali nuovi operatori ad entrare nel mercato mobile nazionale, così come previsto dalle norme del Codice. Tuttavia non appare, dall’esito della consultazione, che vi sia una provata necessità di riservare banda prioritariamente per operatori nuovi entranti, definiti come quei soggetti che non dispongono, direttamente o indirettamente, di diritti d’uso di frequenze per l’offerta di servizi radiomobili. Tale riserva, infatti, oltre a introdurre potenziali rischi di uso inefficiente dello spettro, potrebbe alimentare possibili effetti speculativi, cioè acquisizione al solo scopo di trading successivo. La contendibilità dello spettro tra tutti gli operatori di mercato assicura invece che l’assegnazione avvenga al reale valore di mercato e quindi garantisce l’uso efficiente dello spettro ed il trasferimento dei vantaggi ai cittadini. Al fine comunque di limitare fenomeni di accaparramento l’Autorità ritiene che gli operatori esistenti possano concorrere, al più, per due dei blocchi disponibili, mentre un nuovo entrante potrebbe aggiudicarsi tutti i blocchi.
43. Poiché un eventuale nuovo entrante potrebbe aver necessità di una dotazione minima, per attuare gli investimenti su una rete infrastrutturata nazionale, al di sotto della quale non è interessato ad investire, dotazione che potrebbe comprendere tutti i 15 MHz disponibili, l’Autorità ritiene opportuno che la procedura di selezione competitiva preveda la possibilità di offerte combinatorie su più blocchi. Tali offerte vanno considerate nella loro interezza, e quindi accolte o rifiutate in blocco. In tal modo i partecipanti possono formulare l’offerta in relazione alle proprie necessità di business. Tale possibilità è offerta anche agli operatori esistenti nell’ambito dei blocchi da essi contendibili.
44. Per quanto riguarda il progetto della procedura di selezione, l’Autorità ritiene adeguata e proporzionata una procedura di asta classica ad offerte con miglioramenti competitivi ascendenti, a partire da un valore minimo pari a quello previsto per i blocchi aggiuntivi nella procedura che ha condotto al rilascio delle licenze per gli attuali sistemi UMTS nel 2000, rapportato alla durata del diritto d’uso.
45. L’adeguatezza di tale valore minimo nella predetta selezione sarà evidentemente valutata dal mercato. Qualora non venisse manifestato interesse da parte degli operatori sulla base di tale valore, poiché è necessario non lasciare inutilizzata una tale importante risorsa, anche alla luce della necessità di ottenere nuova capacità prospettata dal mercato e di fornire prospettive di sviluppo al sistema e, soprattutto, di garantire l’utilizzo efficiente, anche sotto il profilo economico, di un bene pubblico, l’Autorità ritiene opportuno che siano eventualmente valutate modalità successive di gara per prevedere l’effettiva assegnazione delle risorse.
46. L’Autorità pertanto ritiene che, nella evenienza che la procedura prima definita vada deserta, il Ministero possa procedere ad una procedura di formazione di una graduatoria che preveda anche offerte a partire da valori minimi inferiori, secondo quanto stabilito dal bando di gara. In ogni caso l’offerta aggiudicataria finale non potrà essere inferiore al valore di riserva fissato pari a quello per la procedura per il blocco a 900 MHz, rapportato alla quantità di banda ed alla durata, e privo del fattore incrementale legato alla maggiore copertura della banda a 900 MHz.
47. Nell’ambito della fase di offerta ciascun partecipante può presentare sia offerte combinatorie che offerte singole in numero pari ai blocchi che intende aggiudicarsi. L’aggiudicazione avviene sulla base della graduatoria, determinata dall’amministrazione aggiudicatrice, che massimizza l’introito complessivo. L’ordine di scelta dei blocchi avviene sulla base dell’ordine di graduatoria, utilizzando il sorteggio in caso di eventuale parità. In caso di eventuale presenza di parte dei blocchi disponibili ancora non assegnati all’esito della precedente fase di aggiudicazione, l’amministrazione può procedere ad una ulteriore e definitiva fase di offerta, anche prevedendo una deroga sulla quantità di banda assegnabile per gestore.
48. L’eventuale assegnazione di un blocco ad un operatore esistente non modifica la durata della propria licenza UMTS. Per un nuovo entrante la durata della licenza è invece fissata con scadenza pari a quelle delle attuali licenze UMTS. Essa è rinnovabile alle medesime condizioni delle altre licenze.
49. E’ necessario stabilire, in analogia con le procedure adottate dall’Autorità in passato, obblighi minimi di copertura che garantiscano l’amministrazione sia sulla reale solidità finanziaria dei partecipanti nuovi entranti e sull’effettivo interesse a entrare nel mercato, sia sull’uso effettivo dello spettro, a beneficio quindi degli utenti finali e dei cittadini in generale. Gli obblighi di copertura sono equiparati a quelli della precedente gara UMTS in ossequio al principio di equità e proporzionalità. Tuttavia gli utenti ed i cittadini avrebbero scarso vantaggio da una mera riproposizione degli obblighi in questione (copertura dei capoluoghi di regione entro 2 anni e mezzo e dei capoluoghi di provincia entro 5 anni), in quanto esistono al momento ben quattro reti che realizzano tale obiettivo. Pertanto l’Autorità ritiene congruo che l’obbligo sia basato sulla copertura di una quota di popolazione analoga, rapportata al medesimo periodo di tempo, ma lasciando all’aggiudicatario il compito di stabilire le aree da coprire, purché distribuite sul territorio nazionale. Ciò contempera sia una esigenza dell’amministrazione di diffondere quanto più possibile la copertura dei servizi, che le esigenze di flessibilità di un eventuale nuovo entrante che si troverebbe ad entrare in un mercato già maturo e competitivo.
50. E’ altresì opportuno precisare che gli operatori esistenti che si aggiudichino blocchi aggiuntivi a 2100 MHz ovvero che acquisiscano o modifichino i propri diritti d’uso a 900 MHz, siano soggetti all’obbligo di fornire il servizio di roaming sulle reti di seconda generazione a favore del soggetto o dei soggetti nuovi entranti, nelle aree da questi non coperte direttamente, e per tutti i servizi offerti, incluso il GPRS, similmente a quanto già a suo tempo disposto nel caso dell’ingresso dei nuovi operatori UMTS con la delibera n. 388/00/CONS.
51. Per quanto riguarda la possibile necessità di capacità aggiuntiva per gli eventuali operatori nuovi entranti, oltre alla possibilità riservata di accedere al blocco a 900 MHz come prima osservato, allo stato l’Autorità reputa che tale riserva debba essere inizialmente considerata nell’ambito della banda a 1800 MHz dove sono potenzialmente disponibili, come visto, fino a 25 MHz. L’operatore nuovo entrante avrebbe quindi l’opzione, fatta salva la disponibilità ed a parità di condizioni con gli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz, per l’assegnazione fino a 10 MHz in tale banda. L’opzione dovrebbe essere esercitata entro un tempo massimo, necessario al fine di poter procedere con le successive attività di tipo regolamentare in relazione alla banda, fissato al momento a 15 mesi dall’assegnazione delle frequenze. L’assegnazione avverrebbe direttamente per l’uso con tecnologie di tipo 3G, senza obblighi di copertura aggiuntivi, su richiesta, e con contributi pari a quelli che saranno fissati a carico dei concorrenti assegnatari della medesima banda a parità di tecnologia d’uso. L’Autorità si riserva di rivedere eventualmente tali condizioni regolamentari alla luce dell’effettivo sviluppo del mercato radiomobile, delle sue condizioni competitive e dello sviluppo delle tecnologie di tipo 3G a 1800 MHz.
52. L’Autorità incoraggia, a valle delle procedure di assegnazione della banda a 2100 MHz, il raggiungimento di accordi tra gli operatori assegnatari ai fini della realizzazione di un piano di assegnazione che preveda assegnazioni contigue, in quanto ciò facilita il coordinamento reciproco e consente un uso maggiormente efficiente dello spettro. Gli oneri delle rilocazioni conseguenti, a carico degli operatori interessati, dovrebbero essere basati sui costi effettivamente sostenuti.
53. Infine l’Autorità, verificata anche l’unanimità di valutazione emersa dalla consultazione pubblica, ritiene che nulla osti ad effettuare uno scambio del blocco TDD tra quello assegnato a suo tempo a Wind con delibera n. 01/01/CONS, e quello già assegnato ad IPSE 2000. Tale scambio consente all’amministrazione di mantenere libera una banda contigua di 15 MHz, tra 2010 e 2025 MHz, per future procedure di assegnazione sulla base della domanda di mercato e dello sviluppo delle idonee tecnologie.
Banda di frequenze a 1800 MHz
54. Allo stato attuale dello sviluppo del mercato e soprattutto delle tecnologie che dovrebbero utilizzare la banda a 1800 MHz in modo maggiormente efficiente, nonché delle possibili esigenze da parte degli operatori GSM di utilizzare tale banda per eventuali procedure di migrazione della clientela verso servizi di tipo 3G, nonché delle eventuali necessità derivanti da un possibile nuovo ingresso di operatori a 2.1 GHz, non è possibile al momento prefigurare un aggiornamento completo del quadro regolatorio per tale banda. Inoltre è emerso dalla consultazione pubblica un minor grado di interesse per la stessa, in quanto le caratteristiche propagative sono più simili alla banda a 2100 MHz di quanto non lo siano a quella a 900 MHz, e quindi un ritardato livello di sviluppo delle nuove tecnologie.
55. Fatta salva l’opzione citata circa la possibilità di assegnare direttamente, salva disponibilità, fino a 10 MHz ciascuno agli operatori nuovi entranti ed agli operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz, al fine di soddisfare, per quanto possibile e compatibilmente con il quadro regolatorio, un principio di spectrum parity, l’Autorità ritiene pertanto che le altre determinazioni in merito a tale banda possano essere demandate ad un successivo provvedimento.
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
CAPO I
(Disposizioni generali)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento ove applicabili valgono le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 286/02/CONS e di cui all’art. 1 del Codice. Inoltre si intende per:
a) “gestore GSM esistente”: un operatore radiomobile pubblico, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici con tecnologia GSM; sono equiparati al gestore GSM esistente i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;
b) “gestore mobile solo UMTS”: un operatore radiomobile pubblico che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta di servizi radiomobili pubblici GSM; sono equiparati al gestore mobile solo UMTS i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;
c) “nuovo entrante”: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 8 del presente provvedimento, non sia titolare di diritti d’uso di frequenze per l’offerta di servizi radiomobili pubblici, e, alla stessa data, anche ove eventualmente in forma associata:
i) non eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto, titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici;
ii. non sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici;
iii. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto, anche componente, titolare di diritti d’uso delle frequenze per l’offerta dei servizi radiomobili pubblici;
d) “gestore mobile nuovo entrato”: un nuovo entrante che abbia acquisito diritti d’uso di frequenze in banda 2100 MHz ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento;
e) “banda a 900 MHz”: la banda di frequenze in spettro accoppiato da 880 a 915 MHz e da 925 a 960 MHz;
f) “blocchi di frequenze a 2100 MHz assegnabili”: tre blocchi di frequenze nella banda tra 1920 e 1935 MHz e 2110 e 2125 MHz, ciascuno di ampiezza lorda di 2×5 MHz accoppiati, disponibili su base nazionale per il rilascio dei relativi diritti d’uso ai sensi del presente provvedimento per l’utilizzo con i sistemi compatibili previsti dal vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
g) “tecnologie di tipo 3G”: le tecnologie ammesse per l’utilizzo nelle bande a 900 e 1800 MHz ai sensi della Decisione della Commissione sull’uso flessibile delle dette bande, e sue eventuali successive modificazioni;
2. Ai fini del precedente comma 1 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
3. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3 e 4, della delibera n. 286/02/CONS.
Art. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento disciplina i piani di assegnazione delle frequenze a 900 e 2100 MHz, con l’obiettivo di promuovere la razionalizzazione della banda a 900 MHz ed il suo uso efficiente e consentire l’accesso alle frequenze disponibili o che si renderanno disponibili nelle dette bande da parte dei soggetti interessati. Realizza inoltre i presupposti per la successiva autorizzazione all’avvio del refarming nella banda a 900 MHz e stabilisce i principi per i successivi piani di assegnazione della banda a 1800 MHz.
2. In particolare il presente provvedimento, in dipendenza anche della diversa tempistica della disponibilità della banda assegnabile e delle modalità per il suo utilizzo, prevede che i relativi diritti d’uso siano assegnati mediante una procedura unitaria, che si compone di due fasi, da attivarsi in successione, la prima delle quali disciplina, secondo quanto disposto al Capo III, l’assegnazione dei blocchi disponibili a 2100 MHz, la seconda disciplina l’assegnazione dei diritti d’uso a 900 MHz, secondo quanto disposto all’art. 4.
CAPO II
(Disposizioni per la banda a 900 MHz)
Art. 3
(Procedura per la razionalizzazione dei diritti d’uso della banda a 900 MHz)
1. Ciascun gestore GSM esistente può ottenere, salva disponibilità, al più tardi al termine del periodo transitorio individuato al comma 5, su richiesta da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, ed alle condizioni specificate nel presente provvedimento, l’assegnazione di un numero intero di blocchi da 5 MHz accoppiati lordi utilizzabili su base nazionale, possibilmente contigui, fino a raggiungere la dotazione massima prevista dalla delibera n. 286/02/CONS di 25 MHz nazionali lordi complessivi tra 900 e 1800 MHz, e di cui non oltre 10 MHz a 900 MHz.
2. Almeno un blocco da 5 MHz viene assegnato, su richiesta, mediante procedura riservata ai gestori mobili solo UMTS ed agli eventuali gestori mobili nuovi entrati, secondo quanto disposto all’art. 4.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, all’esito di un procedimento di definizione e valutazione della congruità, in contradditorio con i soggetti interessati, approva, sentita l’Autorità, uno specifico piano di attuazione ai fini di quanto previsto nel presente articolo, e lo rende operativo rilasciando o modificando i diritti individuali d’uso. Il detto piano viene reso pubblico.
4. Per comprovate esigenze tecniche il piano di cui al precedente comma 3 può prevedere l’assegnazione temporanea di banda anche in lieve eccedenza rispetto ai limiti previsti al comma 1. Tali assegnazioni, meramente temporanee, non costituiscono alcun titolo o riserva per successive rivendicazioni di banda ed il piano deve prevedere esplicitamente il momento in cui tali assegnazioni in eccedenza saranno ritirate.
5. Il piano di cui al comma 3 deve prevedere, in prima applicazione, le date per la liberazione progressiva sul territorio di almeno 5 MHz di banda 900 MHz nonché la data ultima e tassativa entro cui il detto blocco viene liberato su tutto il territorio nazionale. Tale ultima data costituisce il termine del periodo transitorio ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Il piano di cui al comma 3 deve consentire a tutti i gestori in possesso di banda a 900 MHz di poter attivare contemporaneamente, all’esito dell’autorizzazione al refarming, almeno una portante con tecnologie di tipo 3G.
7. Il piano di cui al comma 3 è attuato a carico dei gestori interessati. Non è prevista alcuna forma di ristoro da parte dell’Amministrazione.
8. L’assegnazione di banda per l’utilizzo GSM avviene con la stessa scadenza delle rispettive licenze GSM.
Art. 4
(Procedura per l’assegnazione di un blocco da 5 MHz in banda 900 MHz ad un nuovo operatore)
1. Secondo quanto previsto all’art. 3, comma 2, gli operatori cui è riservata la procedura presentano al Ministero dello sviluppo economico, su eventuale avviso pubblico di quest’ultimo, la domanda per l’assegnazione di un blocco da 5 MHz disponibile in banda 900 MHz per l’utilizzo con tecnologie di tipo 3G. Il Ministero individua gli specifici canali che identificano il blocco nella banda a 900 MHz, sulla base del piano di cui all’art. 3. Sulla base delle domande pervenute il Ministero pubblica eventualmente un apposito bando di gara.
2. La disponibilità del blocco di cui al comma 1 su base geografica, è soggetta al calendario di liberazione previsto dal piano di cui all’art. 3 e garantita su base nazionale al termine del medesimo periodo transitorio di cui all’art. 3, comma 5.
3. In dipendenza dall’esito dell’interpello di cui al comma 1, ove necessario il blocco viene assegnato sulla base di una graduatoria formata mediante un sistema di miglioramenti competitivi, anche eventualmente con offerta singola in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo indicato nello stesso bando di gara. Fatto salvo il valore di riserva di cui al comma successivo, tale importo è non superiore a quello previsto nella tornata aggiudicataria per la procedura di cui all’art. 9, a parità di quantità di banda e durata del diritto d’uso.
4. Con riferimento alla procedura di cui al comma 3 é stabilito anche un valore di riserva, al di sotto del quale non è prevista l’aggiudicazione, pari al valore attualmente fissato dal Codice all’allegato 10, art. 2, comma 14, e vigente per i sistemi radiomobili GSM, modificato mediante l’eliminazione del fattore riduttivo di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), della delibera n. 286/02/CONS, rapportato alla quantità di banda ed alla durata del diritto d’uso. Sono in ogni caso esclusi gli sconti di cui allo stesso comma derivanti dall’art. 5, comma 3, della delibera n. 286/02/CONS. Per la banda a 900 MHz il Ministero può prevedere inoltre un fattore di incremento fino al 30% che tiene conto delle migliori caratteristiche propagative della banda rispetto quelle a 2.1 GHz. L’aggiudicazione può avvenire anche in presenza di un unico richiedente al prezzo di riserva.
5. Il diritto d’uso del blocco di cui al comma 1 ha la medesima scadenza degli esistenti diritti d’uso delle frequenze UMTS. In caso di rinnovo o proroga di questi ultimi l’Autorità si riserva di fissare i criteri per la determinazione dei contributi.
Art. 5
(Contributi)
1. L’aggiudicatario del blocco di cui all’art. 4 è obbligato al versamento dell’offerta aggiudicataria. Tale versamento assolve il contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d’uso. Il versamento dell’offerta può essere rateizzato.
2. I contributi per l’utilizzo ottimale dello spettro, ai sensi dell’art. 35 del Codice, per tutte le frequenze assegnate in banda 900 MHz per l’utilizzo con tecnologie di tipo 3G, inclusi i blocchi che potranno essere autorizzati al refarming, sono fissati in maniera uguale, pari al contributo di cui al precedente comma 1, per tutti gli assegnatari, a parità di quantità di banda e durata del diritto d’uso. Per le frequenze che permangono all’utilizzo GSM, fino al loro eventuale refarming, la misura dei contributi rimane quella vigente. Le frequenze assegnate temporaneamente di cui all’art. 3, comma 4, sono soggette ai contributi previsti dal Codice.
3. Sono fatti salvi gli altri contributi ed oneri previsti dalle norme vigenti.
Art. 6
(Principi per l’autorizzabilità all’effettuazione del refarming e norme di compatibilità)
1. L’autorizzazione al cambio di tecnologia (refarming), in coerenza con la normativa vigente all’atto della richiesta, può essere concessa dal Ministero, sentita l’Autorità, ai gestori richiedenti, ferme le altre condizioni previste dal presente provvedimento, a partire dal momento in cui tutti i gestori esistenti a 900 MHz siano nelle condizioni di poter attivare contemporaneamente almeno una portante con tecnologie di tipo 3G su una porzione di territorio nazionale che comprenda almeno il 20% della popolazione residente.
2. I gestori GSM esistenti si impegnano nella domanda di cui all’art. 3, comma 1, a pena di invalidità della domanda, a fornire successivamente il roaming nazionale 3G, sulle reti a 900 MHz ove tecnicamente fattibile, all’operatore cui viene assegnata banda a 900 MHz ai sensi dell’art. 3, comma 2, su richiesta di quest’ultimo ed entro la fine del periodo transitorio, a condizioni da loro specificate ai sensi dell’art. 11. Il Ministero valuta i contenuti delle domande ed esclude dal seguito della procedura i gestori privi dei requisiti o non in regola con le suddette condizioni.
3. Il refarming è attuato a carico dei gestori interessati. Non è prevista alcuna forma di ristoro da parte dell’Amministrazione.
4. Al momento in cui una portante viene autorizzata all’uso con tecnologie di tipo 3G, la durata dei relativi diritti d’uso delle frequenze a 900 MHz può essere prorogata, su domanda da presentare al momento della richiesta di cambio di tecnologia, alla stessa data di scadenza delle attuali licenze per servizi mobili di terza generazione UMTS. I gestori GSM autorizzati al refarming sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze GSM, potendo utilizzare le diverse tecnologie autorizzate. Il Ministero definisce, nell’ambito del processo di autorizzazione al refarming, la transizione e l’integrazione degli obblighi delle licenze GSM in quelle UMTS.
5. Ai fini dell’utilizzo ordinato dello spettro nell’effettuazione del refarming e nell’ingresso del nuovo operatore in banda 900 MHz, i titolari dei diritti d’uso delle frequenze radiomobili sono tenuti ad adottare le norme di compatibilità fissate nella normativa rilevante della CEPT citata in premessa e ad adottare le best practices suggerite dagli standard e dalle altre raccomandazioni internazionali. I titolari dei diritti d’uso devono negoziare in buona fede il coordinamento ai fini della coesistenza di tecnologie diverse, privilegiando il coordinamento interno. Ove necessario l’onere del coordinamento deve essere mediamente ripartito sul territorio tra gli operatori interessati, se del caso mediando la necessità per l’operatore GSM di sottoutilizzare un canale GSM e quella dell’operatore 3G di adoperare filtraggi selettivi o altre tecniche di mitigazione.
6. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, qualora l’applicazione delle norme tecniche prima richiamate non garantisse la totale assenza di interferenze nocive, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l’adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l’operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografica confinanti o bande contigue nelle medesime aree.
7. I titolari dei diritti d’uso delle frequenze radiomobili devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l’effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
CAPO III
(Disposizioni per la banda disponibile a 2100 MHz)
Art. 7
(Disposizioni per l’assegnazione dei blocchi di frequenza a 2100 MHz)
1. In relazione alla disponibilità di frequenze nella banda a 2100 MHz sono rilasciabili diritti d’uso per 3 blocchi di frequenze, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato, su base nazionale.
2. Ciascun partecipante alla procedura di selezione può aggiudicarsi al massimo due dei tre blocchi in gara, ad eccezione dei nuovi entranti che possono aggiudicarsi tutti i blocchi.
3. I blocchi di frequenza a 2100 MHz assegnabili si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie per l’utilizzo ordinato dello spettro. Il posizionamento delle portanti per tali blocchi è lo stesso di quello relativo al precedente assegnatario degli stessi.
4. La scadenza dei diritti d’uso di cui al presente articolo è la stessa prevista per le esistenti licenze per i sistemi mobili di terza generazione.
Art. 8
(Presentazione della domanda)
1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al presente capo è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo bando di gara pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, tra cui rientrano anche i soggetti già in possesso di diritti d’uso per l’offerta di servizi mobili di terza generazione nella stessa banda a 2100 MHz.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere l’idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all’utilizzo delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi, eventualmente definita nel successivo bando di gara.
3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente comma 1, devono fornire l’indicazione della tecnologia compatibile che intendono utilizzare per i blocchi eventualmente aggiudicati, e sono tenuti alla dimostrazione della compatibilità.
4. La partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:
a. l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
b. per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;
d. l’oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;
e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.
5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente capo soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:
a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
7. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara.
Art. 9
(Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze a 2100 MHz)
1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso dei blocchi di frequenze a 2100 MHz assegnabili sono individuati sulla base di una graduatoria basata sull’importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo. Sono ammesse le offerte combinatorie su più blocchi, che vanno accolte o meno nella loro interezza. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 2, la scelta dello specifico blocco viene effettuata sulla base dell’ordine della graduatoria. In caso di parità ai fini della scelta si provvederà al sorteggio. L’aggiudicazione dei blocchi può avvenire anche in presenza di un unico offerente.
2. Il valore minimo di cui al comma 1 è pari al valore dell’offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177, rapportato alla quantità di banda ed alla durata del diritto d’uso.
3. In caso la procedura di cui al comma 1 andasse deserta, il Ministero prevede una o più ripetizioni della procedura con un valore minimo di offerta inferiore, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6.
4. Le graduatorie aggiudicatarie sono rese pubbliche.
5. L’amministrazione procedente, in esito alla eventuale disponibilità di una parte della banda disponibile ancora non assegnata al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 3, può disporre una ulteriore fase di offerta, a partire dallo stesso valor minimo della tornata aggiudicataria, riservata ai partecipanti che hanno presentato una offerta valida nella precedente fase. In questa ulteriore fase non si applicano i limiti di cui all’art. 7, comma 2, e non sono ammesse offerte di tipo combinatorio.
6. Le offerte aggiudicatarie non possono essere in ogni caso inferiori al valore di riserva, pari a quello individuato all’art 4, comma 4, escluso il fattore di incremento legato alle caratteristiche propagative, rapportato alla quantità di banda ed alla durata del titolo.
7. Nelle procedure di cui al presente articolo, gli aggiudicatari sono obbligati al versamento delle offerte aggiudicatarie, secondo le modalità specificate nel bando di gara, che può prevedere l’eventuale rateizzazione. Tale versamento assolve il contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d’uso.
8. Gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente articolo ed all’art. 4, compreso il compenso dovuto all’eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all’attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli aggiudicatari.
Art. 10
(Ulteriori condizioni per il rilascio dei diritti d’uso a 2100 MHz)
1. L’aggiudicatario dei diritti d’uso è tenuto a richiedere, ove non ne sia già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l’utilizzo delle frequenze è tenuto al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice a dalle altre leggi in materia.
2. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso dei blocchi di frequenza a 2100 MHz assegnabili sono tenuti all’obbligo di copertura di una porzione di territorio nazionale in cui risiede almeno il 15% della popolazione, purché distribuita su tutte le regioni italiane, entro 30 mesi a partire dal rilascio dei diritti d’uso ed una porzione in cui risiede almeno il 30% della popolazione, purché distribuita in tutte le regioni italiane, entro ulteriori 30 mesi. Gli aggiudicatari comunicano al Ministero il proprio piano di copertura entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d’uso. Il detto piano, modificabile con l’assenso del Ministero, viene reso pubblico.
3. Le condizioni per la verifica della copertura di cui al comma precedente ove applicabile sono le medesime stabilite nella selezione per i sistemi radiomobili di terza generazione di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177.
4. Il gestore mobile nuovo entrato, salva disponibilità e secondo quanto previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ha l’opzione per l’assegnazione in via prioritaria di frequenze fino ad un massimo di 10 MHz in banda 1800 MHz. Tali frequenze sono soggette al pagamento di contributi non superiori a quelli imposti agli altri assegnatari di frequenze nella stessa banda per il medesimo uso. Tale opzione va esercitata entro 15 mesi dal rilascio delle frequenze a 2100 MHz. La stessa opzione è offerta agli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz.
5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di copertura di cui al presente articolo per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d’uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.
6. Gli aggiudicatari dei diritti d’uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per l’offerta dei servizi, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d’uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.
Art. 11
(Roaming)
1. I gestori mobili esistenti che acquisiscono nuovi diritti d’uso o modificano quelli esistenti nella banda a 900 MHz, o che acquisiscono banda addizionale a 2100 MHz ai sensi dell’art. 9, concedono al gestore mobile nuovo entrato il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico di seconda generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:
a. per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
b. fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo operatore;
c. in ogni caso fino alla cessazione del servizio radiomobile pubblico di seconda generazione.
2. I gestori GSM esistenti che acquisiscono nuovi diritti d’uso o modificano quelli esistenti nella banda a 900 MHz ai sensi dell’art. 3, comma 1, una volta autorizzati al refarming, concedono all’operatore assegnatario di diritti d’uso in banda 900 MHz ai sensi delle procedure di cui all’art. 4, il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico di terza generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti, limitato:
a. al termine del periodo transitorio di cui all’art. 3, comma 5;
b. alle aree ove non sono assegnate direttamente frequenze a 900 MHz all’operatore beneficiario;
c. alla sola banda a 900 MHz nei limiti della fattibilità tecnica.
3. Gli accordi di roaming di cui ai commi 1 e 2 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dal gestore concedente il roaming, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento, i servizi a valore aggiunto, ed i servizi dati, ivi inclusi quelli con tecnologie GPRS, HSPA ed assimilate.
4. Il gestore mobile nuovo entrato ha diritto al roaming secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di aree territoriali tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. Il diritto al roaming da parte del gestore mobile nuovo entrato, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, non è esercitabile oltre 30 mesi dal rilascio dei diritti d’uso iniziali, per ciascuna tecnologia.
5. I gestori soggetti all’obbligo di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dalla richiesta del nuovo entrato o del gestore mobile solo UMTS avente diritto al roaming, presentano all’Autorità una bozza di contratto tipo di roaming contenente tutte le condizioni tecnico-economiche nonché le modalità e il calendario per la sperimentazione ed attivazione del servizio, allegando al contratto tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
6. Se il gestore mobile nuovo entrato o il gestore mobile solo UMTS ritiene che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni stabilite dal gestore obbligato, salva la facoltà per il beneficiario di adire l’Autorità, che interviene secondo le disposizioni del Codice.
7. In caso di contestazione da parte del gestore mobile nuovo entrato o del gestore mobile solo UMTS delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un gestore obbligato, quest’ultimo ha l’onere di provare all’Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive, nonché di fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Nell’effettuare le proprie verifiche l’Autorità può utilizzare il confronto con le migliori tariffe retail per i servizi on-net.
Art. 12
(Condivisione delle frequenze)
1. Il gestore mobile nuovo entrato può stipulare con gli altri gestori di reti 3G accordi di roaming con condivisione delle frequenze 3G, anche in presenza di accordi di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Le aree che il nuovo entrante copre mediante accordi di roaming con condivisione di frequenze non sono computabili ai fini degli impegni eventualmente assunti in sede di gara e degli obblighi di copertura di cui all’art. 10, comma 2.
2. Tutti gli accordi di roaming di cui al comma 1 devono essere comunicati all’Autorità entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi.
CAPO IV
(Disposizioni finali)
Art. 13
(Disposizioni finali)
1. Fatta salva l’opzione di cui all’art. 10, comma 4, l’Autorità si riserva di disciplinare con successivo provvedimento i piani di assegnazione delle frequenze in banda 1800 MHz, alla luce degli esiti delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in relazione allo sviluppo delle tecnologie e dei mercati delle comunicazioni elettroniche.
2. Gli impegni assunti dai gestori GSM esistenti, dai gestori mobili solo UMTS e dai gestori mobili nuovi entrati nell’ambito delle procedure stabilite dal presente provvedimento, ivi inclusi gli impegni relativi al mantenimento degli stessi ed al pagamento dei contributi, inclusa l’offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai pertinenti diritti d’uso delle frequenze e la loro mancata osservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Il Ministero dello sviluppo economico dispone la sostituzione del blocco da 5 MHz TDD assegnato a Wind ai sensi della delibera n. 01/01/CONS con quello già assegnato a IPSE 2000 nella stessa delibera e rientrato nella disponibilità dello Stato.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
Sebastiano Sortino
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola