Agcom Delibera n. 429/09/CONS

Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni

 
L’AutoritA’
 
NELLA sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2009;
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;
 
VISTO l’articolo 1, comma 13, della menzionata legge il quale prevede che “Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza”;
 
VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;
 
VISTA la delibera 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
 
VISTA la delibera 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il “Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 giugno 2009, in particolare l’art. 31 della legge, che ha modificato l’art. 41 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, nel senso di riconoscere alla Fondazione Ugo Bordoni lo status di “istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico”;
 
VISTO che la norma succitata prevede altresì che “La Fondazione, su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio”;
 
CONSIDERATA la comprovata competenza di primario livello scientifico della Fondazione Ugo Bordoni nelle materie di interesse dell’Autorità, tale da costituire un valido supporto nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati;
 
VALUTATA l’esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo svolgimento di attività di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell’Autorità o di carattere pubblico;
 
RITENUTO, in particolare, che la Fondazione Ugo Bordoni possa coadiuvare l’Autorità nell’approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell’Autorità;
 
VISTO lo Statuto della Fondazione Ugo Bordoni e, in particolare, l’art. 4, comma 4, dello Statuto medesimo;
 
RAVVISATA la necessità di definire il quadro organizzativo e le modalità di svolgimento della collaborazione di cui si tratta;
 
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
Delibera
 
Articolo 1
 
Attività della Fondazione Ugo Bordoni
 
1. Alla Fondazione Ugo Bordoni potrà essere affidato lo svolgimento di attività – a supporto dell’Autorità – aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell’Autorità o di carattere pubblico.
 
2. Le attività di cui al precedente paragrafo – da definirsi con appositi progetti esecutivi – riguarderanno, in particolare, l’approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell’Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l’evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell’utente televisivo.
 
3. L’affidamento alla Fondazione Ugo Bordoni delle attività di cui al comma 1 non pregiudica la possibilità, da parte dell’Autorità, di avvalersi, anche nelle materie di cui al comma 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale.
 
Articolo 2
 
Svolgimento delle attività della Fondazione Ugo Bordoni
 
1. Le attività affidate alla Fondazione Ugo Bordoni e le modalità di svolgimento delle stesse sono disciplinate da una Convenzione stipulata fra la Fondazione Bordoni e l’Autorità. La Convenzione ha una durata pari a 3 anni. Entro il termine di scadenza, l’Autorità deciderà con delibera in merito al rinnovo della stessa.
 
2. Con riferimento alle materie escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di cui al comma 1, si fa salva la possibilità che la Fondazione Ugo Bordoni possa svolgere incarichi nell’ambito delle attività promosse dall’Autorità con specifiche procedure aperte.
 
3. Ove il contenuto degli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché idonee garanzie di separatezza tra le funzioni gestionali e l’attività di studio e ricerca affidata dall’Autorità, che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo di cui all’art. 1, comma 2, della presente delibera, anche ai sensi dell’art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Ugo Bordoni.
 
Articolo 3
 
Copertura finanziaria
 
1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività affidate dall’Autorità alla Fondazione Bordoni ai sensi della Convenzione di cui all’articolo 2 possono trovare copertura, per il primo anno, entro l’importo massimo complessivamente non superiore ad euro 500 mila (cinquecentomila). Di tale limite si dovrà tener conto nell’ambito dei progetti esecutivi conclusi per il primo anno fra la Fondazione Ugo Bordoni e l’Autorità, per ognuno dei quali sarà stanziata una somma entro il limite massimo di euro 150 mila (centocinquantamila). L’importo complessivo indicato graverà sul bilancio di competenza 2009 dell’Autorità nel capitolo di spesa n. 112.1233 della Direzione Studi Ricerca e Formazione dedicato a “Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e Istituti di ricerca nazionali ed esteri”.
 
 
 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
 
Roma, 29 luglio 2009
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
 
Michele Lauria
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
 
 

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