Agcom – Delibera n. 42/08/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione nella fase successiva alla presentazione delle candidature


Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”

VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104;VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

RILEVATO che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature;

TENUTO CONTO del presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale a costituirsi in determinate coalizioni e della necessità, in vista dell’approssimarsi del termine ultimo per la presentazione delle candidature, di adottare le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla seconda fase delle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2
(Soggetti politici)
1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale :

a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;
b) le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II – RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I – Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Articolo 3
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino alla chiusura della campagna elettorale, sono ripartiti con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità .

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2008.

Articolo 4
(Confronti tra candidati premier)
1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto le emittenti televisive nazionali private hanno facoltà di dedicare una trasmissione al confronto tra i candidati premier

2. Per quanto attiene alla struttura, all’organizzazione e alle modalità di svolgimento di tale trasmissione si rinvia all’articolo 12 delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 28 febbraio 2008, concernente i confronti tra candidati premier da trasmettere a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo .

Articolo 5
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nonché tra le coalizioni di cui all’articolo 14 bis, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l’elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori.

3. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dal comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

4. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 6
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Articolo 7
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’ attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, uniformandosi ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale . Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che utilizzano la formula dell’intervista al singolo esponente politico, fermo il rispetto del principio dell’equilibrio delle presenze nel ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad assicurare imparzialità e parità di trattamento nel porre le domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici agli stessi conduttori o alla testata.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all’Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Articolo 8
(Illustrazione delle modalità di voto)
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili.

Capo II – Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Articolo 9
(Programmi di comunicazione politica)
1. Ai programmi di comunicazione politica, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera si applica quanto previsto dall’articolo 7 della delibera 33/08/CSP, garantendo la parità di condizioni ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1 della presente delibera.

Articolo 10
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 8 della delibera n. 33/08/CSP, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 9:00 – 11:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 11
(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. L’Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2008.

Articolo 12
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Articolo 13
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della delibera n. 33/08/CSP.

Articolo 14
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali si conformano ai criteri dettati dall’articolo 11 della delibera n. 33/08/CSP.

Capo III – Disposizioni particolari e finali
Articolo 15
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve rispettare quanto previsto dall’articolo 18 della delibera n. 33/08/CSP.

Articolo 16
(Disposizioni finali )
1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente delibera, si applicano gli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 della delibera n. 33/08/CSP.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 4 marzo 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

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