ALLEGATO A alla delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N. 9
PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) “decreto”, il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
c) “Direzione competente”, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
d) “Ufficio competente ”, l’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
e) “emittente”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
f) “ambito nazionale” l’esercizio dell’attività di diffusione radiofonica non limitata all’ambito locale;
g) “ambito locale radiofonico” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
h) “fornitore di contenuti radiofonici” il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici destinati alla diffusione su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica;
i) “ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo”, la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
j) “operatore della comunicazione radiofonica”, indistintamente l’emittente o il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che esercitino attività di radiodiffusione sonora.
ARTICOLO 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio in diretta radiofonica del diritto di cronaca, con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto della garanzie previste dall’articolo 5, comma 4 del decreto, fermo e impregiudicato restando l’esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all’evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l’accesso agli impianti sportivi per la radiocronaca dell’evento da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione radiofonica all’interno degli impianti sportivi.
PARTE II
DIRITTO DI CRONACA
ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI
1. Il diritto di cronaca radiofonica è riconosciuto agli operatori di comunicazione radiofonica relativamente a ciascun evento delle competizioni nell’ambito di trasmissioni di contenuto informativo, anche in diretta .
ARTICOLO 4
MODALITÁ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA
DELLE COMPETIZIONI CALCISTICHE
1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara.
2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.
3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare.
4. È fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per effettuare trasmissioni televisive.
5. All’interno delle finestre informative di cui al presente articolo è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.
ARTICOLO 5
MODALITÁ E LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA
DELLE COMPETIZIONI DELLA PALLACANESTRO
1. Con riferimento alle competizioni della pallacanestro, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un’ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare.
2. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al precedente articolo 4.
ARTICOLO 6
LIMITI ALL’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA
1. Nell’esercizio del diritto di cronaca di cui ai precedenti articoli gli operatori della comunicazione radiofonica non possono utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico, compresi i programmi televisivi, e inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promo-pubblicitarie, quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
2. Sono consentite le trasmissioni in simultanea su diversa piattaforma diffusiva del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica.
3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, è fatto divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima dell’inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione, anche televisivi, per la trasmissione della cronaca.
PARTE III
ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
ARTICOLO 7
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITO
1. È garantito l’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione radiofonica che risultino:
a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell’Autorità; e
b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e
c) autorizzati dall’organizzatore della competizione nelle modalità specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), l’operatore della comunicazione radiofonica deve trasmettere, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all’uopo predisposto dall’organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all’Autorità.
3. L’autorizzazione per l’accesso è rilasciata in favore dell’operatore della comunicazione radiofonica per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare. L’operatore della comunicazione radiofonica in ambito locale che intenda acquisire l’autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché del suo bacino di utenza, ovvero gli operatori della comunicazione radiofonica in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all’organizzatore della competizione le società sportive per le quali l’autorizzazione stessa è richiesta.
4. L’autorizzazione può essere revocata dall’organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L’operatore della comunicazione radiofonica autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l’accredito all’organizzatore dell’evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell’evento, secondo le previsioni all’uopo adottate dall’organizzatore della competizione.
6. L’accredito può essere richiesto all’organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione radiofonica per gli iscritti all’Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale documento comprovante attività propedeutica a divenire pubblicista, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa sonora.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l’organizzatore della competizione può limitare il numero degli accrediti all’interno dell’impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione radiofonica che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all’informazione e a un tecnico di ripresa.
8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 3 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l’indicazione dei soggetti di cui al comma 5, corredato dalle sue generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L’autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l’operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall’organizzatore della competizione.
ARTICOLO 8
INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
E INTERVISTE
1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l’organizzatore della competizione che quest’ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all’inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all’impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni sulla permanenza all’interno dell’impianto all’uopo dettate dall’organizzatore della competizione nell’ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nell’ambito delle trasmissioni a contenuto informativo.
PARTE IV
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 9
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONATORIA
1. L’organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del presente regolamento.
2. L’Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e le emittenti e/o fornitori di contenuti invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.