L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 maggio 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;
VISTA l’istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all’interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;
VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;
VISTE le precedenti delibere nn. 16/06/CIR del 4 maggio 2006, 66/06/CIR dell’11 ottobre 2006, 31/07/CIR del 31 maggio 2007, 67/07CIR del 18 luglio 2007 e 110/07/CIR del 25 settembre 2007, concernenti la “Definizione della controversia Fastweb S.p.A./Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa”;
VISTA la delibera n. 39/08/CIR, del 21 maggio 2008, recante “Fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007”;
CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera n. 110/07/CIR, il procedimento per la definizione della controversia in epigrafe è stato sospeso fino al provvedimento con il quale verranno previsti criteri di ragionevolezza e proporzionalità e limiti temporali alla misura asimmetrica di cui all’articolo 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR;
CONSIDERATO che, con la delibera n. 39/08/CIR questa Autorità ha provveduto, in ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007, a fissare i criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi, espressamente prevedendo l’applicazione di tali criteri alle controversie in corso;
Ritenuto opportuno, confermando quanto già indicato dalla delibera n. 110/07/CIR, fissare, al fine di assicurare il più completo contraddittorio tra le parti, un congruo termine per consentire alle parti medesime di presentare le proprie osservazioni conclusive in merito alla documentazione acquisita in corso di istruttoria, alla luce di quanto previsto dalla citata delibera n. 39/08/CIR;
TENUTO CONTO che il consulente nominato dall’Autorità potrà dare effettivo inizio alla conclusiva valutazione dei dati e delle informazioni acquisite soltanto una volta decorso il predetto termine;
DATO ATTo che il medesimo consulente dovrà completare le attività peritali tenendo in considerazione quanto disposto con la delibera n. 39/08/CIR ed esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati raccolti nel corso dell’istruttoria;
RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto precede, di dover assegnare un nuovo termine per la conclusione delle attività peritali e di prevedere, in considerazione dell’allungamento dei tempi previsti per lo svolgimento di dette attività, un incremento del compenso inizialmente stabilito dalla delibera n. 16/06/CIR a favore del consulente tecnico, quantificabile nella misura di euro 8.000 (al netto dell’IVA), a carico delle parti e da corrispondere secondo le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c della predetta delibera;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1.
Per le ragioni di cui in premessa l’Autorità, riservandosi ogni ulteriore provvedimento sul merito della controversia, così decide:
1. le parti hanno facoltà di presentare eventuali memorie in merito ai dati di contabilità regolatoria complessivamente depositati da Fastweb S.p.A. entro dieci giorni dalla notifica della presente delibera;
2. decorso tale termine, il consulente di ufficio riprenderà l’attività di valutazione dei dati acquisiti, anche alla luce di quanto stabilito dalla delibera n. 39/08/CIR, al fine di svolgere il proprio incarico, che dovrà concludersi entro il termine del 18 giugno 2008;
3. il compenso inizialmente stabilito a favore del consulente tecnico per lo svolgimento dell’incarico è incrementato nella misura di euro 8.000 (al netto dell’IVA), a carico delle parti e da corrispondere nelle modalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c della delibera n. 16/06/CIR.
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Roma, 21 maggio 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo
Stefano Mannoni
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola