L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 25 giugno 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997 n. 177;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria” e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2001, n. 67;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2005, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2012, n. 168;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’informativa economica di sistema” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio 2010 n. 104;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 303/11/CONS del 30 maggio 2011 recante “Informativa Economica di Sistema” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2011, n. 140;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l’allegato A recante il “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, e la relativa modulistica, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale” ed in particolare dall’articolo 3, comma 5 ter, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 che estende l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle imprese concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili”;
CONSIDERATA la necessità di estendere l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, ossia quelle i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale, al fine di allineare tale categoria di attività a quella declinata dalla delibera n. 397/13/CONS recante “Informativa Economica di Sistema”;
CONSIDERATA la necessità di modificare anche il modello 9/ROC prevedendo l’indicazione dell’ambito di diffusione (nazionale/locale) delle testate edite al fine di poter verificare le dichiarazioni rese nel modello 10/ROC dalla nuova categoria dell’agenzia di stampa a rilevanza nazionale;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Soggetti obbligati all’iscrizione
1. All’articolo 2, comma 1, lettera e) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. il punto 2 è sostituito dal seguente:
“2. i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g)”;
2. All’articolo 2, comma 1, lettera e) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente punto: “3. le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”.
3. L’articolo 2, comma 1, lettera g) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è sostituito dal seguente:
“g. le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma.
Articolo 2
Modifiche all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.
1. Nell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS la denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica” è così sostituito “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e delle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica”;
2. nel punto 1 del suddetto paragrafo dopo le parole “le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale,” sono inserite le parole “le altre agenzie di stampa quotidiane a rilevanza nazionale”;
3. nel punto 2 del suddetto paragrafo dopo le parole “le agenzie di stampa a diffusione nazionale,” sono inserite le parole “le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale”;
4. la denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche” è così sostituito “Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;
5. nel punto 2 del predetto paragrafo dopo le parole “anche in formato elettronico” sono inserite le parole “sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;
6. nel paragrafo “Dichiarazioni relative all’attività svolta” il punto relativo alle concessionarie di pubblicità viene così modificato “le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate/agenzie servite producono il modello
7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l’elenco delle imprese servite, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva; le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili non sono tenute a presentare il modello 7/1/ROC ovvero il modello 7/2/ROC”;
7. Nel paragrafo “Dichiarazioni relative all’attività svolta” il punto relativo alle agenzie di stampa a carattere nazionale è modificato come segue: “le agenzie di stampa a carattere nazionale e le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l’indicazione dell’agenzia di stampa”.
Articolo 3
Modulistica
1. Nell’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono modificati i seguenti modelli di cui all’allegato 1 alla presente delibera:
– 2/ROC (“Dati generali dell’Operatore di Comunicazione richiedente l’iscrizione”) il riquadro relativo all’agenzia di stampa a carattere nazionale viene così rinominato “Agenzia di stampa (art. 2, comma 1, lett. g.)”; nello stesso riquadro sono inserite le voci “Agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81” e “Agenzie di stampa a rilevanza nazionale”; nel riquadro relativo all’attività di concessionaria di pubblicità vengono aggiunte le voci: “concessionarie di pubblicità sul web” e “concessionarie di pubblicità su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;
– 9/ROC (“Testate edite”) è inserito il seguente riquadro: “Ambito di diffusione: nazionale/locale e l’indicazione delle singole province servite”; – 10/ROC (“Agenzia di stampa”) dopo la dicitura “Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286” è inserita la dicitura “Il sottoscritto dichiara di svolgere l’attività di agenzia di stampa a rilevanza nazionale – art. 2, comma 1, lettera g) punto 2 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.”.
Articolo 4
Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it unitamente al testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS, come da ultimo modificato.
2. Le disposizioni di cui alla presente delibera entreranno in vigore dal 1° ottobre 2013 e comunque non prima dell’entrata in esercizio delle modifiche ai corrispondenti servizi telematici esposti sul portale www.impresainungiorno.gov.it.
Roma, 25 giugno 2013
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani