Agcom Delibera n. 397/10/CONS

Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

 
DELIBERA N. 397/10/CONS
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
 
L’AUTORITÀ
 
NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, ed, in particolare l’articolo 44;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l’articolo 15;
VISTO il “Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee” approvato con delibera n. 66/09 del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009 e modificata dalla delibera n. 291/09/CONS;
VISTA la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, istitutiva dell’Informativa economica di sistema, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2002;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 sui servizi di media audiovisivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
CONSIDERATO che le modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 comportano una variazione degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti;
RILEVATA la necessità, per conseguenza, di adeguare la disciplina di dettaglio esistente;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del Testo unico, così come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, è attribuito all’Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta, alla quale l’Autorità provvederà con separato provvedimento;
RITENUTO pertanto necessario integrare il “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”, approvato con delibera dell’Autorità n. 66/09/CONS conformemente alle modifiche introdotte dal citato articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
Articolo unico
 
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 44, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, riportate nell’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
 
Roma, 22 luglio 2010
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
 
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese
 
 
ALLEGATO A alla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010
 
Art. 1
Modifiche al regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS 1. All’ art. 1, comma 1, la lettera a) viene sostituita dalla seguente:“Testo Unico”, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
2. All’art. 1, comma 1, lettera e), la parola “comma 2” viene sostituita con “comma 3”.
3. All’art. 1, comma 1, alla lettera e) dopo la parola “opere” viene aggiunta la parola “cinematografiche”.
4. All’art. 1, comma 1, la lettera f) viene abrogata.
5. All’art. 1, comma 1, la lettera g) viene sostituita dalla seguente: "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb) del Testo unico.
6. All’art. 1, comma 1, la lettera h) viene sostituita dalla seguente: “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.
7. All’art. 1, comma 1, la lettera m) viene sostituita dalla seguente: “servizio di media audiovisivo non lineare” ovvero “servizio di media audiovisivo a richiesta”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
8. All’art. 1, comma 1, lett. n), le parole “37, comma 4” vengono sostituite con “34, comma 10”.
9. All’art. 1, comma 1, lett. o), le parole “comma 7” sono sostituite con “comma 10”.
10. All’art. 1, comma 1, la lettera p) viene abrogata.
11. All’art. 1, comma 1, lettera q), le parole “a dibattiti” sono abrogate.
12. L’art. 2 viene abrogato e sostituito dal seguente recante “Ambito soggettivo di applicazione”: “Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, secondo le modalità e le condizioni nello stesso contenute, a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, compresa la pay per view, fatta eccezione per le emittenti televisive, anche
analogiche, operanti in ambito locale”.
13. All’art. 3, comma 1, le parole “pubbliche e private e i fornitori di contenuti televisivi” sono sostituite dalle seguenti “televisive anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni” e le parole “e le ripartiscono tra i diversi generi di opere europee” sono abrogate.
14. All’art. 3, comma 2, le parole “i fornitori di contenuti televisivi” sono sostituite dalla seguenti parole “anche analogiche”, le parole “in particolare nella fascia oraria di maggiore ascolto” sono abrogate, le parole”di cui il venti per cento alle” sono sostituite da “incluse le”, le parole “comma 2” sono sostituite da “comma 3”.
15. All’art. 3, comma 3, le parole “ di cui il dieci per cento alle” sono sostituite dalle parole “incluse le”.
16. All’art. 3, comma 4, le parole “e i fornitori di contenuti televisivi” sono sostituite da “anche analogiche”.
17. All’art. 3, comma 6, le parole “sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia oraria di maggior ascolto, come definita all’articolo 2 del presente regolamento. Dall’obbligo di trasmissione nella fascia oraria di maggiore ascolto sono esclusi i programmi specificamente rivolti ai minori” sono abrogate.
18. All’art. 3, comma 7, le parole “con particolare riferimento alla fascia di maggiore ascolto” sono abrogate.
19. All’art. 4. comma 1, le parole “i fornitori di contenuti televisivi” sono sostituite dalle parole “anche analogiche”.
20. All’art. 4, il comma 2 viene abrogato e sostituito dal seguente: “La percentuale di cui al primo comma deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”.
21. L’art. 4, comma 3, viene abrogato e sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell’ambito delle percentuali indicate al secondo comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse”.
22. All’art. 4, comma 5, le parole “o fornitori di contenuti televisivi” sono sostituite da “anche analogiche”.
23. Gli artt. 5 e 6 sono abrogati.
24. All’art. 7, comma 1, la lettera “g)” viene sostituita con “p)”, le parole “ad un solo soggetto destinatario di concessione o autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi” sono sostituite con “ad una sola emittente anche analogica”, la parola “canale” viene sostituita con la parola “palinsesto”.
25. All’art. 7, comma 2, le parole “soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva” sono sostituite con “emittenti anche analogiche”.
26. All’art. 7, il comma 5 viene abrogato e modificato dal seguente: “A seguito dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 44, comma 5 del Testo unico, con il quale l’Autorità definirà i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, le opere per conto terzi, indicate al comma precedente, saranno quelle realizzate in conformità con le disposizioni contenute nel suddetto regolamento. Sono fatte salve le opere realizzate da produttori indipendenti per conto terzi sulla base della previgente regolamentazione”.
27. All’art. 9, comma 1,dopo le parole “129/02/CONS” sono inserite le parole “e successive modifiche e integrazioni”.
28. All’art. 9, comma1, le parole “di cui agli articoli 6 e” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo”.
29. All’art. 9, comma 1, le parole “da sottoporre a preventiva consultazione degli operatori interessati I soggetti obbligati devono trasmettono entro il 31 luglio di ciascun anno i relativi dati autocertificati secondo i modelli che saranno all’uopo predisposti” sono abrogate.
30. All’art. 10, comma 1, le parole “di cui agli articoli 6 e” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo”.
31. All’art. 10, comma 4, la parola “contenuti” viene sostituita con “servizi di media audiovisivi operanti”.

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