In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 25 giugno 2008;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: “Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera 131/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, “il regolamento”);
VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, “il regolamento in materia di procedure sanzionatorie”);
VISTO in particolare l’art. 8 bis del citato regolamento in materia di impegni, che, nel disciplinare il coordinamento tra più procedimenti, prevede che, nell’ipotesi di presentazione di una medesima proposta nell’ambito di più procedimenti, l’istruttoria relativa a tali impegni si svolga integralmente e ad ogni effetto nell’ambito del solo procedimento avente natura regolatoria, o, tra più procedimenti aventi tutti tale natura, nell’ambito di quello avente l’oggetto di maggiore ampiezza, e stabilisce altresì che, nel contempo, tutti i restanti procedimenti siano sospesi fino alla conclusione della predetta istruttoria;
VISTO altresì l’art. 2, comma 5, dello stesso regolamento, che prevede la sospensione dei termini del procedimento nel cui ambito siano presentati impegni;
VISTO inoltre l’articolo 12-bis, comma 5, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, che prevede la sospensione dei termini del procedimento ove il soggetto al quale sia stata contestata una violazione presenti, previa cessazione della condotta contestata, degli impegni finalizzati a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure;
VISTO il comma 2 del medesimo art. 12- bis, che attribuisce al responsabile del procedimento il potere di chiedere all’operatore che abbia presentato la proposta preliminare di impegni precisazioni e chiarimenti ai fini della valutazione del contenuto degli impegni stessi;
VISTA la delibera n. 626/07/CONS di avvio del procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007;
VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2006, e i successivi provvedimenti concernenti i predetti mercati;
VISTA la delibera n. 133/08/CONS di avvio del procedimento relativo ai mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2008;
VISTA la delibera n. 145/08/CONS di avvio del procedimento relativo ai mercati n. 4 e n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2008;
VISTA la delibera n. 183/08/CONS di avvio del procedimento relativo al mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008;
VISTA la delibera n. 184/08/CONS di avvio del procedimento relativo al mercato n. 6 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE e al mercato n. 14 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008;
VISTA la proposta preliminare di impegni del 19 giugno 2008 che la società Telecom Italia ha presentato con riferimento ai procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS, n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, ai procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 62/07/DIT, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT e ai procedimenti attinenti ai mercati riconducibili ai mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE;
CONSIDERATO che il procedimento n. 62/07/DIT, essendo stato già concluso con l’ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera 221/08/CONS del 7 maggio 2008, non può formare oggetto di impegni da parte della società proponente;
CONSIDERATO che nella proposta preliminare si afferma che gli impegni di cui si tratta sarebbero potenzialmente idonei a produrre effetti sull’attività di analisi, di valutazione della sussistenza del significativo potere di mercato e di individuazione degli obblighi regolamentari avente ad oggetto i mercati riconducibili ai mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE;
RITENUTO che la proposta, nella parte in cui la società Telecom Italia considera gli impegni riferibili ai suddetti mercati 8, 9 e 10, è soggetta alla verifica di cui all’art. 2, comma 7, del regolamento, trattandosi di impegni presentati semplicemente in previsione dell’apertura di un procedimento;
RITENUTO, avuto invece riguardo alle istruttorie attualmente già pendenti, in precedenza indicate, che i procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS hanno indubitabilmente natura regolatoria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 bis, comma 2, del regolamento, nell’ipotesi di più procedimenti aventi natura regolatoria, l’istruttoria sugli impegni si svolge nell’ambito del procedimento avente l’oggetto più ampio, e rilevato che l’oggetto del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS è più vasto rispetto a quello degli altri procedimenti aventi natura regolatoria, perché riguarda la revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari volte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa;
RITENUTO pertanto che l’istruttoria sulla proposta preliminare presentata da Telecom Italia si debba svolgere nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;
RITENUTO, di conseguenza, che i termini per lo svolgimento del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS debbano essere sospesi ai sensi dell’art. 2, comma 5, del regolamento;
CONSIDERATO che tutti gli altri procedimenti pendenti interessati dalla proposta preliminare devono essere sospesi ai sensi dell’art. 8-bis, comma 2, del regolamento;
RITENUTO, conseguentemente, che i termini dei procedimenti, già indicati in precedenza, n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR, n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, aventi tutti natura sanzionatoria, debbano essere sospesi ai sensi dell’art. 8-bis regolamento e dell’art. 12-bis del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, sussistendo per di più, nell’ipotesi di specie, un’obiettiva esigenza di approfondimento che in ogni caso giustificherebbe la sospensione dei medesimi procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 7 del relativo regolamento;
RILEVATO, invero, che con riferimento alla proposta preliminare degli impegni di cui al comma 3 dell’art. 2 del regolamento deve ritenersi operante la sospensione prevista dagli artt. 2, comma 5, e 8-bis, comma 2, poiché già da tale momento si determina oggettivamente un cambio di direzione dell’attività istruttoria degli uffici, che abbandona l’oggetto originario del procedimento e si concentra sulla proposta preliminare, per poi concludersi con la sottoposizione all’esame dell’organo collegiale della correlata proposta definitiva di impegni;
RITENUTO opportuno precisare che, nello svolgimento dell’istruttoria sugli impegni in esame, l’applicazione delle regole procedimentali previste dall’art. 8-bis del regolamento prevale sulle corrispondenti regole contemplate nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie, ferma restando la diversa disciplina sostanziale in materia di decisione ed attuazione degli impegni prevista rispettivamente per i procedimenti regolatori e per quelli sanzionatori;
CONSIDERATO che, proprio in applicazione del predetto principio, la decorrenza della sospensione opera dalla data fissata nella presente delibera, come previsto dall’art. 8-bis del regolamento, norma procedimentale che prevale sulla diversa disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 5, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
1. L’istruttoria sulla proposta preliminare della società Telecom Italia del 19 giugno 2008 recante gli impegni che la medesima società ha presentato con riferimento ai procedimenti pendenti, n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, e ai procedimenti avviati con le delibere n. 626/07/CONS n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, si svolge integralmente e ad ogni effetto nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del regolamento, i termini per lo svolgimento del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS, avente ad oggetto la revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari volte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa, sono sospesi per novanta giorni dalla data di adozione della presente delibera. Ai sensi dell’art. 8-bis, comma 2, del regolamento restano sospesi i procedimenti n. 4/07/DIR, n. 1/08/DIR n. 2/08/DIR, n. 63/07/DIT, n. 2/08/DIT, n. 3/08/DIT, n. 7/08/DIT, e i procedimenti avviati con le delibere n. 133/08/CONS, n. 145/08/CONS, n. 183/08/CONS, n. 184/08/CONS, fino al momento della conclusione dell’istruttoria sugli impegni di cui al comma 1, ivi compresi i periodi di tempo che saranno eventualmente concessi dall’organo collegiale all’operatore per modificare la propria proposta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento.
3. Le sospensioni disposte ai sensi del precedente comma 2 decorrono dalla data di adozione della presente delibera. Tali sospensioni cessano comunque di avere efficacia dal momento in cui è comunicata all’operatore l’eventuale decisione dell’organo collegiale competente che dichiari inammissibile la proposta di impegni carente di serietà o presentata per finalità dilatorie, o apparsa contenente impegni manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore.
4. Le unità organizzative competenti a svolgere l’istruttoria sui procedimenti sospesi comunicano al più presto all’unità organizzativa che cura l’istruttoria del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS le questioni da approfondire e forniscono ogni elemento di valutazione utile collaborando all’istruttoria per tutto quanto di loro competenza.
5. L’unità organizzativa che cura l’istruttoria del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS:
a) avvia preliminarmente, con riferimento agli impegni destinati ad avere effetto su procedimenti sanzionatori, gli accertamenti diretti a verificare la ricorrenza del presupposto richiesto dall’art. 12-bis, comma 1, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, consistente nella cessazione della condotta contestata;
b) acquisisce prioritariamente dall’operatore interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del regolamento, le precisazioni e i chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni indicati nella proposta preliminare, verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli impegni previsti dall’art. 2, comma 4, del regolamento, con riferimento ai procedimenti di natura regolatoria sospesi dal comma 2;
c) provvede, infine, nei termini e con le modalità indicate all’art. 2, comma 7, del regolamento, a verificare che gli impegni siano altresì pertinenti all’attività di analisi, di valutazione della sussistenza del significativo potere di mercato e di individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai mercati riconducibili ai mercati 8, 9 e 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE;
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 25 giugno 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
Michele Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola