Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con Delibera N. 353/11/CONS
L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2012;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l’articolo 15;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, pubblicata Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2011, n. 155;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 13, del Regolamento approvato con la citata delibera n. 353/11/CONS prevede che i requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo trovino applicazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3, fino alla data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica;
RILEVATO che il citato comma 3 dispone in merito ai requisiti soggettivi relativi all’oggetto sociale e alla tipologia delle società che possono essere titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 3 e che il comma 4 dispone in merito in merito ai requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti che le società debbono possedere per il rilascio delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in ambito nazionale;
CONSIDERATO , pertanto, che il rinvio operato dall’art.3,comma 13, al comma 3 del medesimo articolo costituisce un mero errore materiale, laddove il riferimento corretto è da intendersi al comma 5, che dispone in merito ai requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti per le autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in ambito locale, come si evince dalle premesse della delibera n. 353/11/CONS, nelle quali si precisa che “Alla luce delle osservazioni avanzate si ritiene che, in un’ottica di proporzionalità e neutralità tecnologica, i requisiti di capitale sociale e numero dei dipendenti occupati previsti per il rilascio dell’autorizzazione in ambito nazionale e locale, requisiti mutuati dal regime televisivo analogico, possano essere eliminati all’atto della definitiva cessazione della televisione analogica sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 21, comma 2, del citato Regolamento approvato con la delibera n. 353/11/CONS stabilisce che “A decorrere dal periodo di cui al comma 1, i contributi per i diritti di uso delle frequenze saranno determinati secondo il regime di contribuzione previsto dall’articolo 35, comma 1, 3 e 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, assicurando almeno la compatibilità con gli attuali introiti statali”;
RILEVATO che il citato comma 2 non reca il dovuto richiamo, a causa di un mero errore materiale , all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche che reca il regime di contribuzione amministrativa per i diritti di uso delle frequenze;
RILEVATA la necessità di modificare il regolamento approvato con la delibera n. 353/11/CONS, limitatamente agli errori materiali rilevati, al fine di fornire certezza giuridica nell’applicazione del medesimo regolamento;
CONSIDERATO che la modifica proposta nei limiti degli errori materiali rilevati non necessita dello svolgimento di una consultazione pubblica;
VISTA la proposta della Direzione servizi media;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. All’articolo 3, comma 13, del regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS le parole “di cui ai commi 3 e 4” sono sostituite con le parole “di cui ai commi 4 e 5”.
2. All’articolo 21, comma 2, dopo le parole “il regime di contribuzione previsto” sono aggiunte le parole “dall’articolo 34 e”.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 2 agosto 2012
IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani