Agcom. Delibera n. 308/16/CONS (modifiche alla Delibera n. 666/08/CONS sulla tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione)

Attraverso la delibera in oggetto, l’Agcom ha apportato diverse modifiche alla delibera n. 666/08/CONS ed in particolare ai modelli 21/ROC e 24/ROC nonché all’allegato B alla predetta delibera, al fine di migliorare gli strumenti utilizzati dalla Direzione Infrastrutture e servizi media nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto dei limiti anticoncentrativi sul numero di autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali  (in calce si riporta il testo coordinato con le modifiche apportate).

Si ricorda che dal 01/09/2016 al 30 /09/2016 i fornitori di servizi di media audiovisivi e gli operatori di rete devono trasmettere in via sperimentale, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it, una comunicazione di variazione al Registro degli operatori di comunicazione, compilando i modelli 21/ROC e 24/ROC così come modificati dalla presente delibera. Restano impregiudicati gli obblighi di comunicazione dei modelli 21/ROC e 24/ROC, nell’ambito degli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione relativi ad eventuali successive variazioni e alla comunicazione annuale, di cui agli articoli 10 e 11 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS. La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha predisposto come sempre un puntuale service di assistenza sulla problematica. Per informazioni: dr. Giovanni Madaro – tel. 0331/452183 [email protected]. (E.G. per NL)
Allegato “B”

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”)

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli 1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione:
a. una dichiarazione, redatta secondo il modello 3/ROC, contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;
b. una dichiarazione, redatta secondo il modello 4/ROC, contenente l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.
2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. h) ed i), dell’allegato A, in forma di ente pubblico, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.
3. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.

Dichiarazioni relative all’assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, di concessionarie di pubblicità
per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell’allegato A
e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

1. I soggetti in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC – le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all’individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;
d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
e) l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e delle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale
e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica

1. Gli editori di testate quotidiane o periodiche con più di dodici numeri l’anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, le altre agenzie di stampa quotidiane a rilevanza nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalità elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere, fino all’individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette società;
c) qualora la partecipazione di controllo sia intestata a società fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2-bis dell’allegato A;
d) ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui alla lettera b).
2. Gli editori di testate periodiche diverse da quelle di cui al comma precedente, ivi compresi gli editori che diffondono in modalità elettronica, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale in forma di società di capitali o cooperative, producono all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/4/ROC, contenente:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b) l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti costituiti in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c).
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l’indicazione del capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
e) l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili, in forma di società di capitali o cooperative, producono all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5/2/ ROC, 5/4/ROC, contenente:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b) l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e2), in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all’assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c) l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all’attività svolta

I soggetti obbligati all’iscrizione, così come indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in ogni caso, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione relativa all’attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta. In particolare per ciascuna tipologia di attività è individuato un modello specifico da compilare. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività sarà tenuto a presentare diversi modelli ciascuno riferito alla singola attività esercitata. Di seguito è riportato l’elenco dei modelli previsti per ciascuna attività:
• gli operatori di rete producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporti gli estremi del provvedimento di autorizzazione, le modalità di diffusione, le indicazioni dei diritti d’uso attributi e le informazioni relative ai rapporti con i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici trasportati;
• i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la denominazione del marchio, l’indicazione del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività, la modalità di fornitura del servizio, la tipologia di contenuto, l’ambito di diffusione, la piattaforma trasmissiva, i dati palinsesto, la testata giornalistica e le informazioni relative agli operatori di rete su cui è trasportato il servizio di media;
• i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 23/ROC che riporti l’indicazione del provvedimento di autorizzazione e le modalità di diffusione;
• i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, producono una dichiarazione, redatta secondo il modello 6/ROC per ogni canale gestito, indicando i provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché la denominazioni del canale, le eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e le informazioni relative a testate giornalistiche;
• le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate servite producono il modello 7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l’elenco delle imprese servite, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva; le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili non sono tenute a presentare il modello 7/1/ROC ovvero il modello 7/2/ROC;
• i produttori o distributori di programmi radiotelevisivi producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 8/1/ROC o 8/2/ROC che riportino l’elenco delle opere prodotte o distribuite ed altre informazioni relative alle stesse;
• le agenzie di stampa a carattere nazionale e le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l’indicazione dell’agenzia di stampa;
• gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 9/ROC, per ciascuna testata edita, indicando il nome della testata edita e le altre informazioni relative alla stessa;

• i fornitori di servizi di comunicazione elettronica producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 11/ROC, che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO

Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A, che operano in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale redatta secondo:
1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
3. il Modello 5/1/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.p.A., S.A.P.A., o Cooperative con azioni);
4. il Modello 5/2/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.r.l. o Cooperative con quote);
5. il Modello 5/4/ROC (nel caso sussistano eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persona, ovvero altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
6. ogni altro modello inerente all’attività esercitata.
2. La dichiarazione di cui sopra deve riportare:
a) l’elenco dei propri soci;
b) l’elenco dei soci delle società il cui assetto partecipativo deve essere indicato al registro ai sensi del presente regolamento;
c) l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.
3. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo il Modello 5/1/ROC ed il Modello 5/5/ROC.
4. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di società di persone, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo:
1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
3. il Modello 5/3/ROC, (aggiornamento dell’elenco dei soci della società iscritta al registro, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
4. ogni altro modello inerente all’attività esercitata.
5. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di impresa individuale, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali del soggetto secondo il modello 2/ROC nonché ogni altro modello relativo all’attività esercitata.
6. I restanti soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali ed i dati relativi agli amministratori in carica redatta secondo il Modello 2/ROC ed il Modello 4/ROC, nonché ogni altro modello inerente all’attività esercitata.
7. I soggetti di cui all’art. 2, lettere b) e d) dell’allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l’elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l’acquisizione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, in conformità al Modello 20/ROC2.

Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria

1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro degli operatori di comunicazione, le imprese iscritte richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale relativa all’anno per il quale sono stati richiesti i contributi trasmettendo, altresì, le comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma di società producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote delle imprese richiedenti i contributi;
c) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5% dei soci delle società di cui al punto b), nonché dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, la cui partecipazione con diritto di voto sia pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1;
d) nell’ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono la partecipazione di controllo dei soci delle società di cui al punto b).
3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali le testate edite siano di proprietà di terzi, trasmettono, nell’ambito della comunicazione annuale, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle testate, mediante i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, indicando il capitale sociale, l’elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale dei proprietari delle testate.
4. Le imprese di cui al punto 1 sviluppano, relativamente alle società quotate in borsa per le quali vi sia l’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche le partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale. Qualora la società quotata in borsa sia essa stessa l’impresa richiedente i contributi, indicherà, inoltre, per ciascuna partecipazione con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale – attraverso il modello 5/5/ROC – la rispettiva partecipazione di controllo.
5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna persona giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, la composizione degli organi amministrativi trasmettendo il relativo modello 4/ROC.
6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti societari delle società fiduciarie secondo le medesime modalità previste per lo sviluppo degli assetti societari del rispettivo fiduciante.
7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, dichiarazioni, redatte secondo i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC, con le quali comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.
8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in qualità di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l’editoria elettronica in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.


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