Consultazione pubblica sullo schema di delibera di approvazione della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 24 giugno 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO, in particolare, l’articolo 3-bis, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dall’art. 51 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002, secondo il quale “Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell’Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee”;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l’articolo 14 che sostituisce l’articolo 3-undecies, già articolo 3-bis della direttiva 89/552/CE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE;
VISTO l’elenco consolidato delle misure ai sensi dell’articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa C 17 del 24 gennaio 2008;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTO, in particolare, l’articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che “Con deliberazione dell’Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L’Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall’articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
VISTA la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante approvazione della “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;
VISTA la propria delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 197 del 23 agosto 2008;
CONSIDERATA la necessità di adottare misure compatibili con il diritto dell’Unione europea, volte a proteggere il diritto all’informazione, garantendo un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società ed assicurando, nel contempo, che le emittenti soggette alla giurisdizione italiana non trasmettano eventi rientranti in tale categoria in esclusiva e con modalità tali da privare una parte importante del pubblico della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su palinsesti liberamente accessibili;
CONSIDERATO che le misure adottate da uno Stato membro non devono costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo, rendendosi, pertanto, necessario conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;
CONSIDERATO quanto previsto dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, in applicazione dell’articolo 3-bis della direttiva 89/552/CEE come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, in merito ai requisiti che devono essere soddisfatti dagli eventi di particolare rilevanza per la società che gli Stati membri possono richiedere essere trasmessi in chiaro e agli obblighi degli Stati membri quanto alla necessità di fare sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società. In particolare, gli Stati membri possono prevedere modalità di intervento che prevedano sia di applicare sistemi sanzionatori immediati in caso di esercizio dei diritti di esclusiva in dispregio del citato articolo 3-bis lasciando all’emittente la responsabilità della scelta se acquisire o meno i diritti di trasmissione in esclusiva di eventi indicati nella lista, sia di valutare la responsabilità delle emittenti titolari dei diritti di esclusiva alla luce della effettiva possibilità tecnica di copertura, dell’equità della remunerazione dei diritti in sub-licenza e dei comportamenti commercialmente scorretti da parte delle emittenti a cui vengano offerti, a condizioni eque, diritti di sub-licenza;
CONSIDERATO che la citata delibera n. 8/99 non è stata mai integrata a seguito del recepimento dell’articolo 3-bis, comma 3, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla direttiva 97/36/CE, nell’ordinamento italiano ad opera dell’articolo 51 della citata Legge comunitaria 2001, al fine di prevederne le modalità attuative secondo quanto previsto dal citato documento della Commissione europea;
RITENUTO di dover procedere ad un aggiornamento della lista di eventi di particolare rilevanza per la società adottata con la delibera n. 8/99, alla luce dell’evoluzione normativa in materia e delle migliori prassi sviluppate in altri Stati membri relativamente alle modalità di risoluzione delle controversie che possono insorgere ove sia richiesto ad emittenti titolari dei diritti di esclusiva, ma prive dei necessari requisiti di copertura della popolazione, di cederli in sub-licenza con altri operatori provvisti dei necessari requisiti di copertura;
CONSIDERATI il crescente interesse della collettività per alcune discipline sportive non incluse nella lista vigente e l’elevato valore della musica lirica all’interno del patrimonio culturale italiano;
RITENUTO che, in forza dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sussiste un potere di carattere generale in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori o tra questi ultimi;
RITENUTO opportuno applicare la summenzionata potestà dell’Autorità alle controversie che possono insorgere tra emittenti soggette alla giurisdizione italiana o tra queste ed emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri in merito alla definizione del prezzo equo per la cessione in sub-licenza di diritti di trasmissione di eventi dichiarati di particolare importanza per la società;
RITENUTO opportuno avviare una consultazione pubblica per acquisire le posizioni degli operatori della comunicazione in merito all’attuazione del citato articolo 32-ter del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
RITENUTO congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;
UDITA la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Nicola D’Angelo, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante “Consultazione pubblica sullo schema di delibera di approvazione della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, priva degli allegati A e B, e comprensiva dei citati allegati nel bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 24 giugno 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato A: Modalità di consultazione