In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Allegato A – Variazione 2008-2007 dei prezzi dei servizi di interconnessione
L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 maggio 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;
VISTA la delibera n. 4/CIR/99 recante, “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)”;
VISTA la delibera n. 1/00/CIR recante, “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999”;
VISTA la delibera n. 7/00/CIR recante, “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2000, n.185;
VISTA la delibera n. 05/02/CIR recante, “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2002, n.79;
VISTA la delibera n. 02/03/CIR recante, “Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 aprile 2003, n. 82, supplemento ordinario n. 56;
VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2005”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.208 del 7 settembre 2006;
VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8,9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;
VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;
CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 9 comma 2 della delibera n. 107/07/CONS, ha ripubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai mercati 8, 9, 10 per l’anno 2007 in data 5 settembre 2007;
CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 5 comma 2 della delibera n. 417/06/CONS, ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento relativa ai mercati 8, 9, 10 per l’anno 2008 in data 30 ottobre 2007;
VISTA la comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con cui è stato dato avvio al procedimento di “Valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 di Telecom Italia S.p.A.” relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati 8, 9 e 10);
SENTITE in data 3 ed 8 aprile 2008, le società EUTELIA, FASTWEB, TISCALI, WELCOME ITALIA, WIND TELECOMUNICAZIONI;
SENTITA , in data 14 aprile 2008, la società VODAFONE OMNITEL N.V.;
SENTITA, in data 7 maggio 2008, la società TELECOM ITALIA;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. IL RISPETTO DEL NETWORK CAP PER I SERVIZI RELATIVI AI MERCATI 8, 9, e 10
Le osservazioni degli Operatori
1. A seguito della pubblicazione dell’Offerta di Riferimento relativa ai mercati 8, 9 e 10, gli Operatori alternativi che hanno partecipato al procedimento (di seguito gli Operatori) hanno segnalato una diminuzione del costo medio della raccolta via SGU distrettuale inferiore a quanto previsto dal vincolo di network cap, di cui all’art. 12 della delibera n. 417/06/CONS, per l’anno 2008 nel caso del paniere A. In particolare, gli Operatori ritengono che la diminuzione IPC-X debba essere pari all’8,30%, se si assume per l’IPC un valore del 1,6% e per X un valore del 9,9%. Viceversa, come mostrato nella tabella seguente, gli Operatori rilevano per il suddetto servizio una diminuzione nella fascia peak pari al 8,10%, mentre nella fascia off-peak tale diminuzione risulta essere pari al 8,05%.
(valori espressi in Eurocent/min)
OR 2007
OR 2008
Variazione 2008 vs 2007
Cap
Peak
Off Peak
Peak
Off Peak
Peak
Off Peak
(IPC-X)
Raccolta via SGU distrettuale 0,6284
0,421
0,5775
0,3871
-8,10%
-8,05%
-8,30%
2. Alcuni Operatori, inoltre, ritengono che ai sensi dell’art. 12 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS il prezzo iniziale del servizio di inoltro distrettuale debba essere ridotto del 25% prima di applicare il decalage previsto dal network cap.
3. Con riferimento al servizio di transito via SGT verso numerazioni geografiche, mobili e non geografiche di Operatori terzi, gli Operatori hanno segnalato una diminuzione di prezzo, a loro parere, inferiore a quella prevista dal network cap nel corrispondente paniere B. Tale riduzione, secondo gli Operatori, dovrebbe essere pari a 8,30%, assumendo per l’IPC un valore pari all’1,6%. Per maggiore chiarezza la tabella seguente riporta la diminuzione del prezzo per il servizio di transito via SGTprevista nell’Offerta di Riferimento 2008 nella fascia peak ed in quella off peak:
(valori espressi in Eurocent/min)
OR 2007
OR 2008
Variazione 2008 vs 2007
Cap
Peak
Off Peak
Peak
Off Peak
Peak
Off Peak
(IPC-X)
Transito via SGT 0,0983
0,0696
0,0904
0,0641
-8,04%
-7,90%
-8,30%
4. Gli Operatori hanno evidenziato che il prezzo del servizio di transito via SGU distrettuale è diminuito in misura inferiore a quanto previsto dalla delibera n. 417/06/CONS (8,30% assumendo per l’IPC un valore del 1,6%). Come rappresentato nella seguente tabella, la diminuzione è stata dell’8,01% nella fascia peak e del 7,94% nella fascia off peak.
(valori espressi in Eurocent/min)
OR 2007
OR 2008
Variazione 2008 vs 2007
Cap
Peak
Off Peak
Peak
Off Peak
Peak
Off Peak
(IPC-X)
Transito via SGU distrettuale 0,3619
0,2505
0,3329
0,2306
-8,01%
-7,94%
-8,30%
5. In merito al servizio di Service Provider Portability gli Operatori hanno segnalato una diminuzione media del prezzo inferiore all’8,30% previsto, secondo le loro valutazioni, dal vincolo di network cap per il paniere D di cui all’art. 12 della delibera n. 417/06/CONS. La tabella seguente confronta i prezzi previsti nell’Offerta di Riferimento 2008 con i corrispettivi valori dell’Offerta di Riferimento 2007:
OR 2007
(Euro)
OR 2008
(Euro)
Variazione 2008
vs 2007
Cap
(IPC-X)
Contributo una tantum per singolo numero portato, geografico e non geografico 9,70
8,94
-7,84%
-8,30%
Contributo aggiuntivo nel caso di accesso multinumerico 1,50
1,42
-5,33%
-8,30%
6. Alla luce delle segnalazioni suddette gli Operatori hanno richiesto all’Autorità di effettuare le opportune verifiche in merito al rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di network cap.
Le verifiche dell’Autorità
7. L’Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche dei servizi presenti nell’Offerta di Riferimento 2008 e soggetti al meccanismo di controllo del network cap, di cui all’art. 12 della delibera n. 417/06/CONS. Nello specifico, Telecom Italia è tenuta ad applicare al valore nominale dei panieri, di cui all’art.12 comma 3 della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X:
– Paniere A): IPC – 9,9 %;
– Paniere B): IPC – 9,9 %;
– Paniere C): IPC – 9,9 %;
– Paniere D): IPC – 9,9 %;
– Paniere E): IPC – IPC;
– Paniere F): IPC – IPC;
Ai fini dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento 2008, il valore del singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2007) e poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2008).
Le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2006 – 30 giugno 2007, e sono state comunicate da Telecom Italia all’Autorità nell’ambito del presente procedimento.
Il valore IPC, ai sensi dell’art. 12, commi 9 e 11 della delibera n. 417/06/CONS, rappresenta la variazione percentuale media su base annua dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (senza tabacchi) nello stesso periodo a cui si riferiscono le quantità di riferimento.
Pertanto l’Autorità ha utilizzato un valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pari al 1,7%, ottenuto dai dati forniti dall’ISTAT e calcolato come variazione percentuale della media sui dodici mesi del periodo di riferimento (luglio 2006- giugno 2007) dell’indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
L’applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia ha consentito di verificare il rispetto dei vincoli di network cap, imposti dalla delibera n. 417/06/CONS, di seguito riportati con IPC pari a 1,7%:
– Paniere A): IPC – 9,9 % = -8,20%;
– Paniere B): IPC – 9,9 % = -8,20%;
– Paniere C): IPC – 9,9 % = -8,20%;
– Paniere D): IPC – 9,9 % = -8,20%;
– Paniere E): IPC – IPC;
– Paniere F): IPC – IPC;
Ai fini di una maggiore chiarezza le tabelle seguenti mostrano i prezzi dei servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e transito, per il 2008, ottenuti dalla composizione degli elementi funzionali, secondo le regole di cui alla tabella 1 dell’allegato B) alla delibera n. 417/06/CONS, i cui prezzi sono ottenuti sulla base dei vincoli di network cap sopra riportati. E’, altresì, riportata la variazione percentuale del listino 2008 rispetto al listino 2007 del prezzo dei servizi di raccolta, terminazione e transito.
Al fine di chiarire le apparenti anomalie segnalate degli Operatori in merito ad alcuni servizi di interconnessione, occorre rammentare che il valore dell’IPC da adottare, in applicazione della delibera n. 417/06/CONS e secondo la metodologia prevista dalla delibera n. 1/05/CIR, risulta essere pari a 1,7% e non 1,6% (che rappresenta la variazione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente piuttosto che la variazione media sull’annualità, come indicato dalla predetta delibera), per cui la variazione complessiva dei panieri A, B, C, e D risulta essere pari all’8,20% (e non 8,30%).
Inoltre va precisato che il vincolo di CAP non è da applicarsi al singolo servizio ma alla combinazione dei servizi ed elementi funzionali del dato paniere.
Ciò premesso, si osserva che il prezzo del servizio di raccolta via SGU distrettuale, dato dalla somma della raccolta SGU e dell’inoltro distrettuale, è pari a 0,5775 €cent/min nella fascia peak e0,3871 €cent/min nella fascia off-peak, con una diminuzione rispetto al 2007 rispettivamente del 8,10% e del 8,05%. E’ possibile spiegare il ridotto decalage rispetto al valore medio del paniere A (8,20%) osservando che, sebbene la raccolta/terminazione SGU diminuisca in media dell’8,21%, l’inoltro distrettuale si riduce del 7,89 % (peak) e del 7,72% (off- peak) comportando, quindi, una riduzione complessiva del servizio di raccolta/terminazione distrettuale inferiore all’8,20%. Va tuttavia richiamato che, a fronte di tale minore riduzione del servizio di inoltro distrettuale rispetto all’8,20%, altri servizi inclusi nel paniere A presentano riduzioni maggiori consentendo di soddisfare il vincolo medio di CAP.
Analogo ragionamento può essere effettuato al fine di spiegare l’entità delle riduzioni di prezzo per il servizio di transito via SGU distrettuale e via SGT.
Con riferimento al prezzo del servizio di Service Provider Portability (SPP) e al contributo aggiuntivo nel caso di accesso multinumerico, l’Autorità ha accertato una riduzione pari, rispettivamente, a 7,84 % e 5,33%. Parimenti a quanto sopra evidenziato per gli altri panieri, nonostante tali riduzioni siano inferiori a quella complessiva prevista per il paniere D (8,20%), altri servizi in esso inclusi presentano riduzioni di prezzo maggiori in modo tale da compensare le minori riduzioni di taluni servizi.
In merito alla considerazione sollevata dagli Operatori sul fatto che il prezzo iniziale del servizio di inoltro distrettuale debba essere ridotto del 25% prima di applicare il decalage previsto dal network cap, si precisa che l’art. 12 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS, che a sua volta richiama il comma 4 dello stesso articolo, è stato introdotto ai fini della valutazione del prezzo iniziale, per il 2006, degli elementi funzionali necessari per la valutazione dei prezzi dell’Offerta di Riferimento 2007.
II. SERVIZIO DI TRANSITO
Le osservazioni degli Operatori
8. In merito al servizio di transito, gli Operatori hanno segnalato che nell’Offerta di Riferimento per l’anno 2008 Telecom Italia ha inserito due nuovi livelli: transito SGU-SGT e transito SGU-2SGT. Gli Operatori richiedono la rimozione di suddetti livelli di transito dall’Offerta di Riferimento, in quanto non previsti dalla delibera n. 417/06/CONS.
9. In merito al tipo di servizio di transito che viene applicato per chiamate destinate verso numerazioni geografiche di altro operatore (native o portate) viene richiesto che, ove la rete dell’Operatore alternativo di destinazione sia interconnessa in modo capillare alla rete di Telecom Italia (OLO di origine e l’OLO di destinazione interconnessi allo stesso SGU), sia applicato in ogni caso il servizio di transito SGU. Viceversa, secondo gli Operatori, oggi Telecom Italia determina in maniera del tutto discrezionale il livello di rete dal quale consegnare la chiamata verso numerazioni geografiche dell’OLO, con conseguente aumento dei costi per l’operatore che acquista il transito. Si richiede, inoltre, che Telecom Italia dia evidenza delle modalità con le quali determina il transito verso le reti di altri Operatori.
10. Sul punto precedente Telecom Italia fa presente quanto segue. Tra la rete di Telecom Italia e quella di ciascun operatore alternativo sono normalmente presenti due tipologie di interconnessione:
a. la prima, cosiddetta “diretta”, è relativa al traffico consegnato a Telecom Italia dall’operatore alternativo ed originato dai propri clienti finali. In questa tipologia rientra il traffico raccolto dall’operatore mediante i servizi di CS, CPS e WLR,
b. la seconda, cosiddetta “reverse”, è relativa al traffico istradato dalla rete di Telecom Italia verso le numerazioni geografiche dell’operatore alternativo, per il quale quindi quest’ultimo operatore deve essere remunerato dall’operatore di origine, eventualmente mediante il servizio di fatturazione a cascata, nel caso tale traffico risulti in transito attraverso la rete di Telecom Italia;
11. Le interconnessioni di tipo “diretto” sono a carico dell’operatore alternativo, e sono da quest’ultimo predisposte in base alle proprie valutazioni tecnico-commerciali, nonché in base ai volumi di traffico dallo stesso gestiti. Le interconnessioni di tipo “reverse” sono invece a carico di Telecom Italia, che a sua volta le realizza in base alle proprie esigenze tecnico-commerciali. Il traffico in transito sulla rete di Telecom Italia impegna quindi una interconnessione diretta lato operatore di origine della chiamata ed un’interconnessione reverse lato operatore di destinazione. Ne segue che la presenza di una rete capillare per la interconnessione diretta da parte degli Operatori interconnessi non implica la stessa capillarità per la interconnessione reverse. Ciò implica che quanto richiesto dagli Operatori, cioè l’applicazione del transito singolo SGU, non è possibile in tutti i casi. Telecom Italia si dichiara comunque disponibile a rendere più trasparente nell’offerta di Riferimento le modalità di gestione dei transiti suddetti nel rispetto del principio della massima efficienza.
12. Telecom Italia ha inoltre chiarito che l’introduzione di prezzi specifici per le due tipologie di transito citate (transito SGU-SGT e SGU-doppio SGT) corrisponde alla necessità di applicare con maggiore puntualità e disaggregazione i prezzi che corrispondano ai reali costi dei servizi forniti. Infatti, per le ragioni descritte nel punto precedente, in alcuni casi l’operatore di origine della chiamata consegna il traffico in transito ad un livello di rete diverso da quello al quale è presente l’interconnessione reverse verso l’operatore di destinazione. Ad esempio il traffico potrebbe venire consegnato dall’operatore di origine a livello SGU, mentre l’interconnessione inversa verso l’operatore di destinazione è presente a livello di SGT. I prezzi dei servizi introdotti da Telecom Italia sono tuttavia coerenti con le voci di listino già previste per i restanti servizi, nonché con le componenti funzionali necessarie per l’erogazione di ciascuno dei servizi di transito citati. In particolare il costo del servizio di transito SGU-SGT è stato calcolato come somma delle componenti di costo corrispondenti all’attraversamento di un SGU, all’inoltro in area gateway ed al transito SGT. Analogamente per il prezzo del servizio di transito SGU – doppio SGT è dato dalla somma del transito SGU-SGT, con l’aggiunta dell’inoltro nazionale.
13. Gli Operatori rilevano che quanto riportato a pag. 38 dell’Offerta di Riferimento, in tab. 9, relativamente alle “Condizioni economiche complessive di interconnessione per il servizio di transito verso numerazioni geografiche di operatori terzi con modalità di fatturazione a cascata” si applica solo per gli Operatori alternativi non notificati nel mercato di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa. Gli Operatori richiedono che vengano esplicitati, in Offerta di Riferimento ed in fattura, anche i costi relativi al transito con fatturazione a cascata per gli OLO notificati ed i costi relativi alla remunerazione dei kit e dei circuiti di interconnessione.
14. Sul punto precedente Telecom Italia, a pag. 38 della propria Offerta di Riferimento, riporta che “I valori riportati in Tabella 9 si applicano per gli operatori alternativi non notificati nel mercato di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa e sono calcolati, in conformità ad un criterio di simmetria, assumendo come valore di terminazione verso Operatore terzo quello dovuto a Telecom Italia per il servizio di terminazione via SGU del presente Listino. Per gli operatori alternativi notificati nel mercato di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa ai sensi dell’art. 2 comma 8 della delibera n. 417/06/CONS, le condizioni economiche complessive di interconnessione per il servizio di transito verso numerazioni geografiche di operatori terzi con modalità di fatturazione a cascata sono costruite prendendo a riferimento le condizioni economiche del servizio di terminazione offerto da tali operatori. Tali condizioni sono pubblicate dagli operatori entro 30 giorni dalla notifica della delibera n. 417/06/CONS ed entrano in vigore dalla loro pubblicazione ai sensi dell’Art. 41 comma 3 della delibera in parola. I prezzi di terminazione degli operatori notificati sono resi disponibili da Telecom Italia sul proprio sito http://www.wholesale-telecomitalia.it.”.
15. Telecom Italia ha comunque fornito la propria disponibilità ad evidenziare in Offerta di Riferimento i prezzi relativi alle componenti kit e circuiti di interconnessione. Tale operazione fornirà la trasparenza richiesta dal momento che, come già chiarito dall’Offerta di Riferimento, il prezzo complessivo del transito via rete Telecom Italia verso le reti degli operatori notificati è ovviamente pari alla somma tra il prezzo di terminazione pubblicato dall’operatore di terminazione e i prezzi dei servizi di transito e dei suddetti kit e circuito di interconnessione.
16. Gli Operatori richiamano che l’instradamento delle chiamate dirette verso numeri geografici portati è effettuato dall’operatore donor tramite il routing number dell’operatore recipient che ha formato C60 0UUUUU DN, dove il campo 0UUUUU identifica l’area locale della rete recipient. Tuttavia, allo stato attuale l’applicazione di tale modalità di instradamento delle chiamate verso numeri portati non è possibile nel caso in cui l’operatore Donor non sia dotato di interconnessione diretta con il recipient. A riguardo gli Operatori richiedono che Telecom Italia fornisca a listino un servizio a supporto degli Operatori Donor non dotati di interconnessione diretta con il Recipient consistente nel transito del Routing Number (RgN C60) verso tali Operatori sia nel caso di esistenza di interconnessione diretta con la rete originating che nel caso di assenza di tale interconnessione.
17. In merito al punto precedente Telecom Italia si è resa disponibile a fornire, nell’Offerta di Riferimento, il servizio di transito del Routing Number richiesto. In merito alle tempistiche il servizio potrebbe essere disponibile nel mese di luglio 2008. Il trattamento tecnico ed economico sarà allineato a quello in vigore per il servizio di transito su rete di Telecom Italia.
Le considerazioni dell’Autorità
18. Telecom Italia ha comunicato all’Autorità, nell’ambito del presente procedimento, che, per tener conto di tutte le tipologie di traffico presenti nella rete, ha introdotto nell’Offerta di Riferimento 2008 le seguenti due nuove tipologie di transito:
Transito SGU-SGT: riguarda il caso in cui l’Operatore di origine è interconnesso a livello di SGT, mentre quello di destinazione è interconnesso ad un SGU della stessa area gateway, o viceversa;
Transito SGU-doppio SGT: riguarda il caso in cui l’Operatore è interconnesso a livello di SGT, mentre quello di destinazione è interconnesso ad un SGU di una diversa area gateway, o viceversa.
I prezzi relativi alle suddette nuove tipologie di transito sono stati calcolati mediante la combinazione degli elementi funzionali indicati dalla delibera n. 417/06/CONS. In particolare, il costo del transito SGU-SGT è dato dalla somma del costo del transito SGU e del costo di inoltro area gateway, mentre il costo del transito SGU-2SGT è dato dalla somma del costo del transito SGU e del costo di inoltro area gateway, a cui va aggiunto il costo dell’inoltro nazionale.
L’Autorità prende atto che i nuovi servizi di transito (SGU-SGT ed SGU-2SGT) sono di fatto utilizzati per far fronte alle esigenze di interconnessione tra le reti e, pertanto, la loro introduzione a listino aumenta sia la disaggregazione dei servizi sia la trasparenza di quanto viene fatturato da Telecom Italia. Considerato che i costi dei suddetti servizi sono computati come combinazione dei costi relativi a servizi già presenti in Offerta di Riferimento ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, non si ravvisano, allo stato, motivazioni per richiederne la rimozione.
19. In merito alle condizioni economiche complessive di interconnessione per il servizio di transito verso numerazioni geografiche di Operatori terzi con modalità di fatturazione a cascata, ai fini di una maggiore trasparenza, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba modificare la sezione 12.3 della propria Offerta di Riferimento integrandola con le condizioni economiche da applicare per gli Operatori alternativi notificati nel mercato di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa. Si ritiene, sempre nell’ottica della trasparenza, che vadano esplicitate separatamente le condizioni economiche previste per la terminazione sulla rete dell’Operatore destinatario delle chiamate, quelle per l’utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete dell’Operatore terzo ed, infine, quelle per il transito sulla rete di Telecom Italia.
20. L’Autorità ritiene inoltre che Telecom Italia debba, con riferimento ai servizi in esame, provvedere a rendere più trasparenti, nell’Offerta di Riferimento, le modalità di gestione dei transiti, nel rispetto del principio della massima efficienza.
21. L’Autorità prende atto della disponibilità di Telecom Italia di aggiungere al listino di interconnessione un servizio a supporto degli Operatori Donor non dotati di interconnessione diretta con il Recipient, consistente nel transito del Routing Number (RgN C60) verso tali Operatori, sia nel caso di esistenza di interconnessione diretta con la rete originating sia nel caso di assenza di tale interconnessione.
III. ACCESSO AI SERVIZI DEDICATI AD INTERNET SU NUMERAZIONE 700, 702 E, OVE APPLICABILE, 709 DELL’OPERATORE INTERCONNESSO SU BASE FORFETARIA (FRIACO)
Le osservazioni degli Operatori
22. In merito alle condizioni economiche di offerta per il servizio FRIACO, alcuni Operatori hanno evidenziato una anomala variazione dei prezzi del suddetto servizio per il 2008 rispetto all’Offerta di Riferimento 2007. In particolare gli Operatori segnalano, come mostrato nella tabella seguente, che a fronte di una diminuzione del 1,90% del servizio FRIACO a livello di SGU è presente un incremento del 13,14% per la raccolta forfetaria a livello SGU distrettuale rispetto a quanto pubblicato per il 2007. Inoltre, secondo gli stessi Operatori, tale incremento è del tutto anomalo sia alla luce del decremento (27,83%) previsto per il prezzo del relativo servizio di raccolta per traffico voce, sia in quanto, per un livello di interconnessione gerarchicamente inferiore, si avrebbe un costo più elevato, come mostrato nella tabella seguente (nell’attuale listino 2008 la raccolta SGT costa 17.771,15 €/anno/2Mbit/s mentre la raccolta SGU distrettuale è valorizzata a 24.967,23 €/anno/2Mbit/s).
23. Gli Operatori richiamano anche il fatto che, ai sensi dell’art. 14 comma 39 della delibera n. 417/06/CONS, le condizioni economiche del servizio FRIACO devono consentire agli OLO interconnessi la replicabilità delle offerte flat retail di accesso ad Internet in dial up di Telecom Italia.
24. Alla luce delle osservazioni su esposte, gli Operatori hanno quindi richiesto all’Autorità una revisione dei costi del servizio di raccolta forfetaria FRIACO al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e nell’ottica di consentire agli OLO la replicabilità delle offerte retail Internet in dial up di Telecom Italia.
Le considerazioni dell’Autorità
25. Al fine di attuare quanto previsto all’art. 14 della delibera n. 417/06/CONS ove il comma 37 specifica che “le condizioni economiche di cui al comma precedente sono stabilite annualmente nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento, a partire dai prezzi minutari dei servizi di raccolta e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori”[1] l’Autorità ha chiesto a Telecom Italia di fornire tutte le relative evidenze contabili come previste dalla delibera n. 5/02/CIR. I dati presentati da Telecom Italia hanno mostrato che l’aumento del prezzo di raccolta SGD rispetto all’anno precedente è dovuto ad una minore occupazione dei relativi circuiti di raccolta (circuiti SGU-SGU), per traffico voce, avutasi nel corso dell’anno 2007 rispetto agli anni precedenti. Nello specifico, i dati hanno mostrato che l’occupazione dei circuiti SGU-SGU è di pochi punti percentuali superiore rispetto ai circuiti utilizzati per la raccolta SGU (circuiti SL-SGU), contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, dato il superiore livello gerarchico. La ragione di ciò è che ad una riduzione del numero di circuiti SGU-SGU rispetto al numero di circuiti SL-SGU non corrisponde, nei dati presentati da Telecom Italia, un aumento dei minuti di traffico per circuito svolti nell’annualità di riferimento. Ciò incide sia sul costo minutario dei circuiti SGU-SGU (costo portanti ed apparati) sia sul loro tasso di occupazione. Infatti i circuiti SGU-SGU presentano un basso valore medio del rendimento (in Erlang) sul singolo circuito telefonico (BHE), da cui deriva un elevato valore del coefficiente di correzione[2], definito nella delibera n. 5/02/CIR per tenere conto della maggiore occupazione dei circuiti per traffico dati. E’ quindi il combinato dei due elementi suddetti (rilevante costo minutario e bassa occupazione dei circuiti SGU-SGU) che porta ad un incremento anomalo del prezzo annuale del circuito FRIACO a livello SGD.
[1]Le modalità di attuazione del comma 37 sono chiarite dalla lettura dell’allegato A che al punto 786 specifica che “l’Autorità ritiene …opportuno ribadire gli obblighi di cui agli art. 1 e 2 della delibera n. 25/01/CIR, all’art. 2 comma 1 della delibera n. 5/02/CIR ed all’art.1 comma 1, lett. f, punti 4 e 5 della delibera n. 2/03/CIR, limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.
[2]Cosiddetto Adjustment Ratio ossia il rapporto tra BHE per traffico Internet e BHE per traffico fonia per ogni tratta.
26. L’Autorità osserva inoltre che, a fronte di una evidente riduzione dell’impegno delle risorse di rete per traffico telefonico, Telecom Italia ha applicato un valore del parametro EPC (Erlang Per Circuito) nell’ora di punta su una porta FRIACO leggermente superiore a quanto previsto dalla delibera n. 5/02/CIR (0,8 Erlang per circuito). L’Autorità aveva, nella suddetta delibera, già ritenuto di adottare il predetto valore salvo che le rilevazioni di traffico indicassero valori superiori. Si ritiene tuttavia che la migrazione dei clienti dalla tecnologia Dial Up all’ADSL renda difficilmente giustificabile un aumento dell’impegno dei circuiti FRIACO rispetto a quanto previsto nella delibera n. 5/02/CIR. L’Autorità ritiene quindi che il valore da adottare del parametro EPC sia quello previsto dalla delibera n. 5/02/CIR ossia 0,8 Erlang. L’applicazione di tale ultimo valore ai dati forniti da Telecom Italia comporta una riduzione dell’ordine del 3,6% dei prezzi FRIACO.
27. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 39 della delibera n. 417/06/CONS, le condizioni economiche dell’offerta FRIACO, riportate nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia, devono consentire agli operatori interconnessi la replicabilità delle offerte retail di accesso ad Internet in dial up di Telecom Italia. Alcuni Operatori, in particolare, avevano già segnalato l’impossibilità di replicare l’offerta “Teleconomy Internet” di Telecom Italia (10 €/mese – IVA esclusa ) sulla base delle condizioni economiche dell’offerta FRIACO. L’aumento dei prezzi 2008 renderebbe, a loro parere, ancora più palese la mancanza di replicabilità della predetta offerta retail.
28. L’Autorità, effettuata la verifica di congruità dei prezzi pubblicati da Telecom Italia con i criteri della delibera n. 5/02/CIR, ha proceduto ad effettuare le valutazioni sulla replicabilità dell’offerta retail di Telecom Italia. In via preliminare, si rileva che il costo di abbonamento mensile dell’offerta “Teleconomy Internet” è di 12,00 € Iva inc. (10,00 € Iva esc.). In aggiunta, Telecom Italia dichiara che il servizio è erogato con le seguenti caratteristiche di progetto:
• rapporto di concentrazione utilizzato: un porta modem ogni 12,5 utenti sottoscrittori;
• banda nazionale per cliente: 10 Kbps;
• banda internazionale per cliente: 3 Kbps.
Tra l’altro, con una nota del 2 marzo 2007 (Prot. 116541) la stessa Telecom Italia, riferendo sugli esiti degli incontri tenutosi con Wind in merito alla effettuazione dei test di replicabilità dell’offerta Teleconomy in parola, aveva quantificato la componente di costi che devono essere sostenuti dall’OLO (XOLO) in 0,6-0,8 Euro/mensili/cliente. Inoltre Telecom Italia chiariva di aver adottato un rapporto modem/clienti 1:10, sebbene inizialmente avesse adottato il rapporto 1:12,5. Nella stessa lettera si riportava che Wind aveva deciso di adottare un rapporto pari a 1:5 a causa delle lamentele della propria clientela dovute alla scarsa qualità del servizio.
29. L’Autorità, nelle verifiche di replicabilità ha considerato una stima del costo mensile per cliente sopportato dall’OLO ottenuta assumendo un rapporto di concentrazione 1:10. Il costo/mese/cliente per l’OLO è dato dalla somma di tre componenti: una componente CINT, che rappresenta i costi fissi di interconnessione derivanti dall’acquisto a listino del kit e dei flussi di interconnessione; una componente COIR che rappresenta i costi di interconnessione di raccolta; una componente XOLO che rappresenta i costi dell’infrastruttura di rete necessaria per erogare il servizio in esame dell’ordine di 0,8 euro/mese/cliente; un margine del 35% (margine previsto dalla delibera n. 152/02/CONS). La stima ha mostrato che, anche partendo dai prezzi di raccolta FRIACO proposti per il 2008 ridotti del 3,6%, l’Operatore non è in grado di replicarne l’offerta né a livello SGD né a SGT, sebbene con diversi gradi di distanza dalla condizione di replicabilità.
30. In conclusione l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba utilizzare il valore di EPC pari a 0,8 Erlang indicato dalla delibera 05/02/CIR, cui corrisponde una riduzione dei prezzi di raccolta FRIACO a livello SGU, SGD e SGT del 3,6%. Inoltre, al fine di garantire la replicabilità dell’offerta Teleconom, il prezzo di raccolta FRIACO a livello SGD dovrà essere ridotto di un ulteriore 32%, mentre quello a livello SGT di un ulteriore 4%. I prezzi finali da adottare sono riportati nella terza colonna della seguente tabella (per completezza sono anche riportati i prezzi 2007 e le relative variazioni percentuali tra quanto rivalutato dall’Autorità per il 2008 ed i prezzi 2007):
FRIACO Canone annuo OIR 2007 Canone annuo 2008 rivalutato dagli Uffici Riduzione % complessiva rispetto all’ OIR 2007
A livello SGU
13.050,61 12.341,44 -5,5%
A livello SGU
distrettuale
22.066,94 16.366,52 -22,46%
A livello di SGT
24623,85 16.446,13 -31,43%
31. A quanto detto si aggiunge il fatto che un fattore di concentrazione 1:10 sembrerebbe apparire, sulla base delle dichiarazioni di alcuni Operatori, non coerente con l’offerta di un servizio che fornisca una accettabile livello di accessibilità della rete. Si richiama a tale proposito che gli OLO hanno più volte sostenuto che il valore di rapporto di concentrazione adottato sulla propria rete per la fornitura di accessi ad Internet dial up è nettamente inferiore. Valori superiori hanno prodotto livelli di qualità del servizio non adeguati, peraltro testimoniati da diversi reclami da parte della clientela. L’Autorità si riserva pertanto di effettuare ulteriori approfondimenti sul rapporto di concentrazione da considerare ai fini del test di replicabilità dell’offerta retail di Telecom Italia sopra richiamata.
IV. ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NNG DI ALTRO OPERATORE
Il servizio di fatturazione e gestione del credito
Le osservazioni degli Operatori
32. Per quanto riguarda il prezzo del servizio di fatturazione per l’accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazione non geografica (NNG) di altro Operatore, alcuni Operatori rilevano che Telecom Italia nell’Offerta di Riferimento rinvia a quanto indicato nella regolamentazione vigente, cioè al valore di 0,81 eurocent a chiamata fissato all’art. 12 comma 7 della delibera n. 417/06/CONS, facendo tuttavia presente che in base alle proprie risultanze di Contabilità Regolatoria 2004 il costo per la prestazione di fatturazione risulterebbe essere pari al “9,1% dei ricavi da traffico NNG degli OLO nell’anno 2004 ottenuti applicando il prezzo definito dall’OLO ed applicato alla clientela chiamante. Volendo rappresentare tale costo con un valore a chiamata, la percentuale di 9,1% corrisponde ad una quota forfetaria di 2,6 eurocent”.
33. Telecom Italia riporta, infatti, nell’Offerta di Riferimento, che l’applicazione di tale valore (0,81 Eurocent a chiamata) non ne costituisce acquiescenza essendo in attesa degli esiti di un ricorso pendente presso gli organi amministrativi competenti.
34. Sul punto precedente gli Operatori ritengono che Telecom Italia debba limitarsi a pubblicare le condizioni economiche imposte dalla delibera n. 417/06/CONS eliminando ogni riferimento a proprie valutazioni interne.
35. Alcuni Operatori hanno inoltre segnalato all’Autorità che Telecom Italia ha comunicato loro, con lettera del 31 ottobre 2007, che “a partire dalla bollettazione del 1° bimestre 2008 (…) applicherà la modalità di fatturazione conto terzi prevista dall’art.7 del d.m. 24.10.2000, n. 366 (…) e non accetterà più fatture dagli Operatori ai sensi dei contratti per i quali Telecom Italia ha esercitato il recesso”.
36. Conseguentemente a tale iniziativa, gli Operatori hanno lamentato il recesso dai contratti precedentemente stipulati con gli OLO e l’applicazione unilaterale di un nuovo modello di gestione della fatturazione relativa alle numerazioni non geografiche (NNG) che, nelle bozze di contratto proposte, prevede:
L’introduzione della “fatturazione per conto” di cui all’art. 7 del DM 366/2000;
La titolarità del credito relativo ai clienti finali di Telecom Italia in capo agli OLO;
Il pagamento delle partite economiche in accordo ad un meccanismo detto “dell’incassato”, di fatto escludendo a priori la definizione di percentuali di insolvenza stabilite “a forfait” nei propri contratti con gli OLO.
37. Sul punto precedente gli Operatori, ribadendo di non essere contrari al principio del conguaglio finale a valle della consuntivazione dell’effettivo livello di insolvenza riscontrato, richiedono che venga imposto a Telecom Italia il mantenimento della precedente modalità di fatturazione dei servizi erogati su NNG di OLO, eliminando ogni riferimento al concetto di “fatturazione per conto” ed alla gestione del credito per conto dell’OLO, ciò in considerazione del fatto che il rapporto contrattuale col cliente finale è detenuto da Telecom Italia la quale è, pertanto, l’unica che può emettere fattura e che dunque è titolare del credito. È, altresì, richiesto che Telecom Italia ripristini senza indugio tutti i contratti sui quali ha esercitato il diritto di recesso.
38. Alcuni Operatori evidenziano che all’interno del contratto proposto da Telecom Italia è previsto che, nei casi di fatture pagate parzialmente dai clienti, indipendentemente dalla volontà di questi ultimi, gli importi incassati da Telecom Italia remunereranno dapprima i canoni e i servizi regolamentati. Successivamente, per eventuali importi residui, viene remunerato il traffico verso NNG in misura proporzionale al valore fatturato per singola conversazione. Tale modalità di ripartizione degli importi incassati non è condivisa dagli Operatori, in quanto un’eventuale accettazione di tale principio implicherebbe, a detta degli stessi, un forte incentivo da parte di Telecom Italia a discriminare tra i servizi offerti ai propri clienti e le chiamate verso NNG di altri Operatori ed a limitare il recupero del credito solo verso i servizi Telecom Italia. Tale impostazione, secondo gli Operatori, è inoltre lesiva del principio di non discriminazione e parità di trattamento. Al fine di evitare questi rischi, gli Operatori ritengono che l’unica soluzione valida possa essere quella, in caso di recupero parziale degli importi dovuti, di compensare tutti i servizi in maniera proporzionale.
39. Ulteriore aspetto contestato dagli Operatori, con riferimento agli schemi di contratto proposti da Telecom Italia, è la presenza di un tetto minimo, non negoziabile, per affidare a società esterne le attività di recupero del credito. Telecom Italia, infatti, sostiene che solo per importi superiori a tale soglia è giustificato il costo pagato alle società di recupero credito. Gli Operatori, inoltre, ritengono tale importo troppo elevato soprattutto, se confrontato con le bollette medie degli utenti che sono significativamente inferiori a tale cifra. Ciò vorrebbe dire che di fatto Telecom Italia non attuerebbe mai azioni di recupero nei confronti della clientela morosa.
40. Al fine di limitare le morosità di alcuni clienti, gli Operatori richiedono all’Autorità di imporre a Telecom Italia l’attuazione automatica del blocco del traffico uscente verso NNG per tutti quei clienti che, a qualsiasi titolo, siano risultati insolventi in uno dei precedenti cicli di fatturazione. Ciò eviterebbe all’OLO di farsi ripetutamente carico delle perdite su crediti dovute a clienti evidentemente insolventi. Tale blocco del traffico uscente verso NNG dovrà essere attivo fino a quando il cliente non abbia saldato tutte le precedenti fatture insolute verso Telecom Italia.
41. Alcuni Operatori rilevano che l’Offerta di Riferimento di Telecom Italia, a pag. 16 del documento relativo all’accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi su NNG di altro Operatore, riporta quanto segue: ”Telecom Italia, in mancanza di espresso accordo con gli Operatori, non procederà ad alcun abbuono di crediti degli Operatori stessi in sede di reclami presentati dalla clientela finale di Telecom Italia, in qualsiasi modalità o in sede di applicazione delle procedure di conciliazione anche innanzi al CORECOM”. Nel caso in cui venga presentato un reclamo, tuttavia, Telecom Italia sospende le attività di recupero del credito “fintanto che non sia stato risolto il reclamo stesso”.
42. A riguardo, gli Operatori ritengono che Telecom Italia non debba sospendere la procedura di recupero del credito per il solo fatto che sia pervenuto un reclamo da parte dell’utente finale. In aggiunta, gli Operatori ritengono che Telecom Italia, in quanto titolare del credito derivante dalle chiamate dei propri abbonati dirette alle NNG, è comunque tenuta a svolgere le eventuali procedure di conciliazione relative a tali crediti.
43. Alla luce delle suddette considerazioni, alcuni Operatori hanno chiesto all’Autorità di imporre a Telecom Italia il divieto di sospendere le attività di recupero del credito relativo alle chiamate dirette alle NNG degli OLO per il solo fatto che il cliente finale abbia presentato un reclamo, nonché l’obbligo di effettuare le procedure di conciliazione relative ai crediti derivanti dalle chiamate degli abbonati di Telecom Italia alle NNG degli OLO.
44. Gli OLO hanno richiamato che le politiche commerciali adottate da Telecom Italia nei confronti dei propri clienti finali possono prevedere abbuoni (ossia delle note di credito) relativi a traffico già effettuato e fatturato o di non fatturare tale traffico al proprio cliente finale. Gli OLO richiedono che in tutti tali casi, salvo quelli di accertata frode, il traffico svolto verso NNG venga ad essi remunerato secondo le condizioni contrattuali stabilite con Telecom Italia.
Le considerazioni dell’Autorità
45. In sede di approvazione dell’Offerta di Riferimento per il 2008 l’Autorità intende ribadire quanto previsto dall’art. 12 comma 7 della delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, ritiene che Telecom Italia debba indicare sul listino 2008 in modo chiaro ed univoco che il prezzo del servizio di fatturazione per l’accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazione non geografica (NNG) di altro Operatore è pari a 0,81 eurocent per chiamata.
46. In merito al modello di fatturazione per l’accesso degli abbonati di Telecom Italia a servizi offerti su NNG di OLO, l’Autorità ritiene opportuno, alla luce delle esigenze del mercato e dei consumatori precisare i seguenti principi, alcuni di carattere generale e altri più puntuali, ai quali dovranno essere ispirati i rapporti contrattuali sul tema tra gli Operatori e Telecom Italia:
a. la gestione del credito è un obbligo in capo a Telecom Italia sia in quanto imposto nell’ambito del servizio di fatturazione alla luce della sua dominanza sulla raccolta del traffico telefonico, sia in ragione della massima tutela degli interessi dei consumatori;
b. alla luce di quanto richiesto dagli OLO e segnalato dalle Associazioni dei Consumatori, la gestione del credito svolta da Telecom Italia include le procedure di composizione bonaria dei reclami proposti dai clienti (conciliazioni paritetiche e conciliazioni innanzi ai Corecom ed alle Camere di Commercio);
c. considerato che l’utilizzazione del servizio di fatturazione offerto da Telecom Italia non è, vista la vigente normativa, scisso dalla gestione del credito, l’acquisizione del servizio di fatturazione da parte dell’OLO implica necessariamente una delega da parte di quest’ultimo allo svolgimento da parte di Telecom Italia delle attività di gestione del credito, incluse le conciliazioni. Parimenti l’Autorità ritiene opportuno, ai fini della tutela dell’utenza, richiedere che l’OLO non proceda direttamente al recupero di crediti di propria competenza fatturati da Telecom Italia. Si osserva, a tale riguardo, che l’alternativa a tale modello dovrebbe essere costituita dalla fatturazione diretta da parte degli OLO ai clienti che accedono a servizi su proprie NNG, previa adesione ad uno specifico contratto tra OLO e cliente;
d. le procedure di conciliazione devono essere condotte nel rispetto del principio della parità di trattamento. Ad esempio la procedura di conciliazione non deve in alcun modo prevedere meccanismi che incentivino la conciliazione, in via prevalente, delle somme relative alle NNG degli OLO. A tale proposito Telecom Italia dovrà comunicare agli OLO ed all’Autorità, il dettaglio delle procedure che intende adottare e dovrà inoltre predisporre un codice di condotta per il proprio personale incaricato di svolgere le conciliazioni. Si segnala, su tale ultimo aspetto, l’opportunità che il personale dedicato alla gestione delle procedure in parola possa essere organizzato in un’unica struttura al fine di meglio assicurare l’uniformità di condotta nella gestione delle procedure stesse. In merito alla remunerazione da parte degli OLO dei costi per l’effettuazione delle conciliazioni paritetiche, Telecom Italia dovrà fornire le necessarie informazioni circa le modalità con le quali questi costi vengono determinati e su come gli stessi sono ripartiti tra Telecom Italia e gli OLO. L’Autorità valuterà la congruità di tali costi in relazione alle attività svolte da Telecom Italia;
e. il sistema degli “acconti” sul traffico fatturato ai clienti e dei conguagli successivi per la gestione dell’insolvenza, descritto da Telecom Italia, appare coerente con le determinazioni assunte dall’Autorità sul tema. Infatti, esso rappresenta una delle due modalità previste dalla delibera n. 107/07/CIR nonché dalla pregressa normativa derivante dalle analisi di mercato (delibera n. 417/06/CONS). Tuttavia la modalità di determinazione dell’acconto proposta da Telecom Italia dovrà essere perfezionata al fine di consentire una stima dell’insolvenza equa, oltre a prevedere meccanismi che premino gli Operatori maggiormente virtuosi in termini di insolvenza registrata sulle proprie reti. Appare opportuno, inoltre, che Telecom Italia includa, nello schema contrattuale proposto, un acconto, al mese X, pari al 95% del traffico fatturato per quegli Operatori che, ad esempio registrino una insolvenza inferiore al 5% non solo rispetto al mese di riferimento stabilito[3] ma anche per periodi di osservazione più lunghi;
[3]L’attuale proposta di contratto di Telecom Italia prevede di considerare l’insolvenza rispetto a quanto fatturato al mese X-4.
f. il sistema proposto da Telecom Italia prevede che le fatture sono emesse per conto degli operatori. Gli importi da fatturare sono conteggiati da Telecom Italia sulla base delle rilevazioni di traffico verso i propri abbonati. L’Autorità ritiene che tali rilevazioni dovranno comunque essere riconciliate con i dati di traffico rilevati dai sistemi di interconnessione degli OLO. Eventuali disallineamenti dovranno essere gestiti con le normali prassi previste dai contratti di interconnessione;
g. con riferimento alla terza fase di gestione del credito per le fatture non pagate o parzialmente pagate ed in assenza di reclamo (quella cioè successiva al primo e secondo sollecito inviato al cliente), Telecom Italia definisce una “soglia di importo” della fattura al di sotto del quale intende rinunciare ad affidare il recupero del credito ad appositi istituti, la quale deve essere determinata sulla base del principio di parità di trattamento e comunicata agli operatori;
h. l’importo “netto recuperato”, nel caso di pagamento parziale degli abbonati di Telecom Italia, è attribuito agli Operatori titolari delle numerazioni oggetto della attività di recupero del credito nel rispetto del principio di non discriminazione e parità di trattamento;
i. al fine di limitare le morosità di alcuni clienti l’Autorità ritiene ragionevole, anche in applicazione del principio della parità di trattamento rispetto alle azioni svolte per i propri abbonati, che Telecom Italia imposti in modo automatico il blocco del traffico uscente verso NNG per tutti quei clienti che, a qualsiasi titolo, siano risultati insolventi in uno dei precedenti cicli di fatturazione. Le modalità di attuazione di tale previsione saranno definite in uno specifico procedimento;
j. considerato che il servizio di fatturazione e gestione del credito costituisce obbligo regolamentare, Telecom Italia dovrà rimuovere dai contratti con gli OLO per tali servizi la facoltà di recesso unilaterale dagli stessi.
Gestione delle frodi
Le osservazioni degli Operatori
47. Gli Operatori, al fine di ridurre il fenomeno delle frodi, ritengono che sia indispensabile un processo di scambio di informazioni in tempo quasi reale tra l’operatore d’accesso e l’operatore che gestisce le NNG e che, quindi, mantiene il contatto amministrativo col Service Provider.
48. Pertanto, relativamente alla gestione dei fenomeni di natura fraudolenta, gli Operatori richiedono che Telecom Italia comunichi agli OLO le ipotesi di frode in tempi ristretti e previamente definiti, tali da consentire all’OLO di gestire l’evento con i Service Provider attestati sulla propria rete. Al riguardo, gli Operatori richiedono che:
tutte le situazioni di traffico anomalo vengano prenotificate da Telecom Italia all’OLO entro 30 gg. dalla data in cui è stato sviluppato il traffico sospetto, e vengano confermate e consuntivate entro 120 gg. Per questo tipo di frodi Telecom Italia ha diritto a non corrispondere quanto dovuto all’OLO titolare della NNG.
In termini concreti, viene proposto di imporre a Telecom Italia di fornire una prima evidenza all’OLO di eventuali ipotesi di frode o truffa per traffico anomalo al massimo entro 30 gg. dalla data di effettuazione del traffico (“preavviso di ipotesi di frode”, con lo scopo di mettere l’OLO in condizione di rivalersi sul Service Provider che eroga il servizio finale). Si propone, altresì, di imporre a Telecom Italia di confermare che il caso segnalato con il “preavviso” risulti effettivamente un’ipotesi di frode per traffico anomalo entro un periodo di ulteriori 90 gg. (quindi a 120 gg. dalla data di effettuazione del traffico: “conferma di ipotesi di frode”, con lo scopo di consolidare i dati di frode). Il tempo intercorrente tra le due comunicazioni (il preavviso e la conferma) corrisponde al tempo necessario a Telecom Italia per:
(a) verificare che il traffico registrato sia veramente anomalo, pertanto riconducibile ad un’ipotesi di frode;
(b) verificare che la fattura relativa a quel traffico non sia stata successivamente pagata dal cliente (nel qual caso decadrebbe l’ipotesi di frode);
(c) esperire le eventuali attività formali necessarie all’istruzione di una pratica di ipotesi di frode (acquisizione della segnalazione di ipotesi di frode da parte del cliente, denuncia all’Autorità Giudiziaria competente, etc.).
La comunicazione del preavviso dovrebbe contenere almeno i dati minimi indispensabili per l’OLO ad individuare il traffico oggetto di ipotesi di frode (per es.: numero chiamante, numero chiamato, data, ora, durata chiamata, importo della chiamata, etc.).
La comunicazione della conferma dovrebbe contenere, invece, il consolidamento dei dati comunicati nel preavviso e l’importo esatto oggetto di sospensione dei pagamenti.
Le eventuali ipotesi di frode per traffico anomalo riscontrate da Telecom Italia successivamente al periodo di oltre 30 giorni dalla data di effettuazione del traffico, non potranno essere in alcun modo addebitate all’OLO titolare della NNG. Telecom Italia corrisponderà all’OLO per tale traffico, quanto dovuto in forza dei vigenti contratti.
Tale impostazione si basa sulla considerazione che l’anomalia del traffico non può che essere riscontrata in tempo quasi reale; pertanto ritardi ingiustificati nella segnalazione, che metterebbero l’OLO nella condizione di non potersi rivalere sul Service Provider, non sono ammissibili.
Esistono, naturalmente, dei casi di frode, non riscontrabili in tempo reale attraverso i meccanismi di rilevazione del traffico anomalo, per i quali Telecom Italia non sarà in grado di notificare la frode all’OLO titolare della NNG se non dopo aver ricevuto la segnalazione di disconoscimento da parte del cliente finale. Tipicamente ciò avviene nei casi di intrusione sulla linea del cliente (intrusione fisica o software, ossia tramite dialer). Solo in questi casi si ritiene ammissibile una comunicazione da parte di Telecom Italia anche con 4 (quattro) mesi di ritardo rispetto alla data di effettuazione del traffico, purché Telecom Italia metta a disposizione dell’OLO, su richiesta, copia della denuncia effettuata all’Autorità Giudiziaria dal cliente finale o da Telecom Italia, dalla quale risulti inequivocabilmente che si trattava di un’ipotesi di frode. Per questo tipo di frodi Telecom Italia ha diritto a non corrispondere quanto dovuto all’OLO titolare della NNG, ovvero ha diritto alla restituzione delle somme già versate all’OLO.
Le considerazioni dell’Autorità
49. L’Autorità ritiene condivisibile che Telecom Italia debba fornire tutte le indicazioni in proprio possesso al fine di consentire all’OLO di monitorare eventuali situazioni di frode. L’Autorità concorda, quindi, con la necessità che Telecom Italia fornisca una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma. Ciò al fine di consentire all’OLO di individuare il traffico oggetto di ipotesi di frode ed attuare le opportune azioni nei confronti del Service Provider attestato sulla propria rete. E’ quindi opportuno che gli operatori definiscano a livello contrattuale le modalità di effettuazione delle comunicazioni suddette.
50. L’Autorità ritiene, inoltre, ragionevole che qualora i sistemi di Telecom Italia non rilevino il traffico anomalo, la frode possa essere attestata solo a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell’utente finale e denuncia all’Autorità giudiziaria. Il traffico oggetto di frode accertata, sia a seguito di rilevazione dei sistemi, e comunicato all’OLO nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all’Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell’Operatore di accesso.
51. Telecom Italia dovrà fornire, nell’Offerta di Riferimento, chiare indicazioni in merito alle tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode. Notifiche successive potranno essere fatte valere nei confronti dell’OLO in termini di traffico fraudolento solo in presenza di disconoscimento del traffico da parte del cliente e allegando copia della denuncia all’Autorità giudiziaria.
Gestione delle insolvenze su base “incassato”
Le osservazioni degli Operatori
52. Alcuni Operatori hanno segnalato che, nell’ambito delle negoziazioni con gli OLO, Telecom Italia ha prospettato un meccanismo per il quale la verifica dell’incassato per i conguagli successivi al primo acconto viene svolta a 5 mesi (mese m+5) ed a 12 mesi (mese m+12) dalla data di riferimento del traffico (mese m). In aggiunta, Telecom Italia consente all’OLO di poter disporre di un acconto sul traffico effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento (mese m+1).[4]
[4]Al mese m+5 Telecom Italia dichiara di fare una prima analisi dei pagamenti ricevuti e versa all’OLO quanto incassato (al netto dell’acconto concesso al mese m+1). Al mese m+12 Telecom Italia effettua un’ulteriore analisi per verificare se ci sono stati ulteriori pagamenti da parte della clientela finale ed eventualmente provvede a versare all’OLO quanto risultante dall’analisi.
53. La misura dell’acconto concesso da Telecom Italia ad ogni OLO è proporzionale all’insolvenza subita da Telecom Italia sulle numerazioni gestite dallo stesso OLO nell’ultimo periodo consolidato, e tiene conto di un congruo margine di sicurezza a favore di Telecom Italia.
54. Sul punto, gli Operatori ritengono che il primo conguaglio possa essere anticipato alla fine del mese m+3, termine temporale ove Telecom Italia ha già una prima contezza dello stato dei pagamenti. Infatti, il ciclo di fatturazione del traffico alla clientela finale da parte di Telecom Italia prevede l’invio della fattura, al più tardi, entro il mese m+2 con scadenza della fattura, al più tardi, alla metà del mese m+3. Dopodiché, Telecom Italia ha bisogno di ulteriori 15 giorni per avere i riscontri degli incassi da parte degli istituti di credito, pertanto alla fine del mese m+3 è in grado di effettuare una prima significativa analisi dell’incassato relativo al mese m.
55. Gli Operatori richiedono che Telecom Italia produca consuntivi parziali di insolvenza, strutturati in funzione dell’arco di numerazione chiamato, alla fine del mese m+3, m+5, m+9 e m+12 in relazione al traffico effettuato nel corso del mese m. I consuntivi dei mesi m+5, m+9 e m+12 devono anche contenere i dati analitici relativi alle fatture effettivamente insolute.
56. Gli Operatori evidenziano che la necessità di introdurre degli aggregati di tali conteggi per arco di numerazione discende dal fatto che i diversi archi presentano, per la tipologia di servizio offerto, livelli di insolvenza diversi. Ad esempio le numerazioni in decade 7 presentano un livello di insolvenza diverso rispetto alle numerazioni per servizi di informazione abbonati (12xy). Altre numerazioni hanno, a loro volta, un livello di insolvenza differente come le numerazioni per servizi sociali informativi (es.892xxx) e le numerazioni a sovrapprezzo di tipo 899.
57. I consuntivi di insolvenza presentati da Telecom Italia non potranno contenere importi riferibili a traffico anomalo che doveva essere, in base alle considerazioni prima esposte, comunicato da Telecom Italia all’OLO, e importi riferibili a traffico che è stato oggetto di nota di credito da parte di Telecom Italia verso il cliente finale, che non sono assimilabili a perdite su crediti e quindi non sono imputabili agli OLO.
58. Alcuni Operatori ritengono che Telecom Italia debba prendere in considerazione, oltre al modello dell’incassato, anche l’applicazione di una percentuale forfetaria di insolvenza, percentuale che potrebbe secondo gli Operatori anche essere modificata nel tempo in base ai consuntivi di insolvenza. Tali Operatori evidenziano che l’alternativa di una percentuale forfetaria è prevista anche dalla normativa vigente (delibera n. 2/03/CIR), secondo cui la disciplina degli oneri derivanti da perdite sui crediti è demandata ad accordi negoziali tra le parti, chiamate a scegliere se definire una percentuale di perdita su credito forfetaria determinata a priori, ovvero se procedere periodicamente al riscontro delle insolvenze sostenute da Telecom Italia e delle conseguenti attività messe in campo per il recupero del credito.
59. Ciò nonostante, gli Operatori lamentano che, nelle comunicazioni inviate da Telecom Italia, nessuna scelta viene lasciata all’Operatore e, anche senza la sottoscrizione di alcun accordo preventivo, viene comunicata l’applicazione del criterio dell’incassato.
60. Alcuni Operatori ritengono che Telecom Italia debba fornire, quantomeno all’Autorità, una indicazione del numero di clienti che hanno scelto una modalità di pagamento c.d. inerziale (conto corrente o carta di credito). E’ del tutto evidente, infatti, che eventuali fenomeni di insolvenza possano essere circoscritti solo alla percentuale di clienti con modalità di pagamento tramite bollettino postale.
Le considerazioni dell’Autorità
61. In merito al processo di rilevazione della insolvenza sulla base della quale determinare l’acconto, appare congruo, al fine di non appesantire i processi di fatturazione degli OLO, prevedere ad esempio un processo basato su 4 rilevazioni annuali anziché 12. Al fine di ottenere una stima più stabile, l’insolvenza al mese Xi (i=1,2,3,4) dovrebbe essere ottenuta confrontando quanto fatturato al mese Xi-6 con quanto incassato al mese Xi (6 mesi appaiono al riguardo sufficienti a considerare terminate le attività di recupero credito corrispondenti all’invio del 1° e 2° sollecito).
62. Ai fini di fornire massima trasparenza agli OLO, Telecom Italia dovrà fornire, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG di ciascun OLO, con riferimento tra l’altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti, ai reclami etc. In particolare Telecom Italia dovrà fornire, sollecitamente, a ciascun OLO indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito e, laddove opportuno, avviare le necessarie azioni nei confronti dei Centri Servizi attestati sulla propria rete o numerazioni.
63. L’Autorità avvierà, in ogni caso, una attività di vigilanza sul rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione nell’applicazione di quanto rappresentato nella presente sezione relativamente all’accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su NNG di altro operatore.
V. FATTURAZIONE DEL TRAFFICO DI INTERCONNESSIONE
Le osservazioni degli Operatori
64. In analogia a quanto previsto dall’Autorità in merito alla fatturazione dei servizi di transito (art. 14, comma da 9 a 13, della delibera n. 417/06/CONS), alcuni Operatori evidenziano la necessità di imporre a Telecom Italia una maggiore chiarezza nell’esposizione dei dettagli delle fatture relative ai restanti servizi a traffico. In particolare, gli Operatori lamentano che spesso Telecom Italia, nei propri dettagli di fattura, non fornisca indicazioni chiare e complete del servizio a traffico fatturato e, nel caso di contestazioni da parte di Telecom Italia stessa o di altri Operatori, non fornisca un’adeguata informativa delle causali sottostanti la contestazione. Gli Operatori ritengono opportuno che venga imposto a Telecom Italia un limite massimo al tempo di emissione di una fattura. Quest’ultima considerazione nasce dal fatto che, spesso, gli Operatori lamentano di dover gestire fatture relative a traffico effettuato molti mesi prima rispetto alla data in cui viene effettivamente fatturato da Telecom Italia, rendendo difficilmente verificabile e riconciliabile il traffico all’interconnessione.
65. Alla luce di quanto sopra esposto, gli Operatori richiedono all’Autorità di imporre a Telecom Italia di integrare i propri dettagli di fattura relativi ai servizi a traffico, prevedendo le seguenti informazioni:
una legenda dettagliata di ogni servizio a traffico fatturato: in particolare, per ogni codice prodotto presente in fattura, deve essere disponibile in legenda una descrizione sintetica del prodotto, il contratto e/o l’offerta cui si riferisce, la data di sottoscrizione del contratto o la data di pubblicazione dell’Offerta di Riferimento utilizzati da Telecom Italia per la valorizzazione del traffico;
un dettaglio del servizio di transito fatturato suddiviso in funzione dell’operatore cui si riferisce il traffico ed in funzione del livello gerarchico di rete interessato dal transito del traffico;
nel caso di contestazione tra due Operatori che si scambiano il traffico in transito sulla rete di Telecom Italia, questa deve mettere a disposizione dell’operatore che subisce la contestazione tutte le informazioni relative al traffico contestato ed, in particolare, per ogni voce di traffico il dettaglio dell’operatore che effettua la contestazione, del servizio contestato (fornendo volumi, in termini di numero di chiamate e durata delle chiamate, e tariffa riconosciuta dall’operatore che effettua la contestazione), della motivazione della contestazione, del livello di transito utilizzato;
inoltre si richiede che venga imposto a Telecom Italia un limite temporale all’emissione delle fatture, che può essere ragionevolmente fissato in 12 (dodici) mesi dalla data di riferimento del traffico oggetto di fattura.
Le considerazioni dell’Autorità
66. Considerata la richiesta da parte degli Operatori, l’Autorità, nell’ottica di dare maggiore trasparenza alle rendicontazioni fornite da Telecom Italia, ritiene che la fattura di Telecom Italia debba prevedere una legenda dettagliata di ogni servizio a traffico fatturato. D’altra parte già l’art. 14 comma 10 della delibera n. 417/06/CONS prevede che Telecom Italia è tenuta a fornire un dettaglio del servizio di transito fatturato suddiviso per Operatore cui si riferisce il traffico e per livello gerarchico di rete interessato dal transito. Infine, per consentire agli OLO di effettuare un’opportuna riconciliazione di quanto dovuto, l’Autorità ritiene condivisibile che Telecom Italia si adoperi al fine di emettere le fatture entro 12 (dodici) mesi dalla data di riferimento del traffico oggetto di fattura.
VI. SURCHARGE DA TELEFONIA PUBBLICA
Le osservazioni degli Operatori
67. Per quanto concerne il valore della surcharge per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica, alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia applica il valore di 6,9 eurocent/min fissato all’art. 12 comma 6 delibera n. 417/06/CONS, facendo tuttavia presente che in base alle proprie risultanze di Contabilità Regolatoria 2004 il valore di surcharge risulterebbe essere pari a 8,47 eurocent/min.
68. Telecom Italia fa presente che l’applicazione di tale valore non costituisce acquiescenza ed è in attesa degli esiti dei procedimenti in corso presso le autorità amministrative competenti.
69. Sul punto, gli Operatori richiedono che Telecom Italia pubblichi in modo esplicito le condizioni economiche imposte dalla delibera n. 417/06/CONS eliminando ogni riferimento a proprie valutazioni interne.
Le considerazioni dell’Autorità
70. L’Autorità richiama che la quota di surcharge rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli Operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. Si rammenta, inoltre, che ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 12, il sovrapprezzo (surcharge) sulla raccolta da telefonia pubblica è soggetto al meccanismo di network cap all’interno del paniere E con una variazione di tipo IPC – IPC in cui il valore iniziale è fissato a 6,9 €cent/min.
71. L’Autorità ribadisce che la quota di surcharge da TP stabilita nella delibera n. 417/06/CONS. Pertanto Telecom Italia dovrà riformulare il paragrafo 13.1.2 dell’Offerta di Riferimento 2008, esplicitando in maniera univoca che il valore della surcharge per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica è pari a 6,9 Cent. Euro/Min ed eliminando ogni riferimento al valore di 8,47 Cent. Euro/Min.
VII. ACCESSO A SERVIZI DI EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITA’
Le osservazioni degli Operatori
72. Alcuni Operatori nel richiamare l’art. 14, comma 19, della delibera n. 417/06/CONS[5] e l’art. 1 comma 1 lettera a. della delibera n. 1/00/CIR[6] ritengono che Telecom Italia, nel caso di chiamate al 112, debba remunerare l’operatore d’accesso per il servizio di originazione del traffico e consegna al punto di interconnessione con la rete di Telecom Italia.
[5]“Telecom Italia adotta il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai propri numeri non geografici, fatto salvo quanto diversamente previsto per i numeri 701”.
[6]“…con riferimento all’accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica il principio generale per cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all’operatore a cui è stata assegnata la relativa numerazione. All’operatore dalla cui rete origina la chiamata spettano invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura dell’eventuale rischio di insolvenza. L’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio”.
73. In merito al punto sopra esposto gli Operatori lamentano che Telecom Italia adotta differenti modelli economici per l’accesso da abbonati di altro Operatore verso le numerazioni di emergenza e di pubblica utilità gestite sulla rete di Telecom Italia. Tale comportamento, secondo gli Operatori, oltre che non conforme alla sopra richiamata normativa, risulta iniquo nella misura in cui Telecom Italia, per l’accesso dei propri clienti ai servizi di emergenza, viene remunerata tramite il fondo del Servizio Universale, mentre gli Operatori alternativi, per l’accesso dei loro clienti ai servizi di emergenza, oltre a sostenere i propri costi interni di rete, devono remunerare Telecom Italia per i costi di terminazione.
74. Alla luce di quanto sopra esposto, gli Operatori richiedono che Telecom Italia gestisca l’accesso ai numeri di emergenza in accordo al modello di raccolta, e pertanto nulla possa pretendere dall’Operatore d’accesso per la terminazione del traffico stesso, in quanto già remunerata attraverso il fondo per il Servizio Universale.
Le considerazioni dell’Autorità
75. Telecom Italia al paragrafo 14.3.2 dell’Offerta di Riferimento 2008 riporta che” Ai servizi associati alle numerazioni di emergenza e di pubblica utilità si applicano i principi di cui alla delibera n. 1/00/CIR relativi alla categoria generale delle numerazioni non geografiche”.
76. L’art. 14, comma 19 della delibera n. 417/06/CONS definisce il modello di interconnessione di raccolta per le chiamate originate da altra rete e destinate ai numeri non geografici di Telecom Italia. A tale riguardo al punto 758 dell’allegato A della delibera n. 417/06/CONS si esplicita che “ per i numeri di emergenza e pubblica utilità, in presenza di un contratto tra Telecom Italia ed il gestore del centro servizi che copra l’onere relativo alla prestazione, viene applicato il modello di raccolta richiamato dall’art. 1 della delibera n. 1/00/CIR”. Il punto 759 dello stesso allegato prevede: “Relativamente ai servizi di pubblica utilità 117 e 1515, Telecom Italia dichiara di non percepire alcun compenso dai centri servizi per il costo della chiamata. In forza di ciò, in deroga a quanto all’art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali servizi l’Autorità ritiene che Telecom Italia possa applicare, per le condizioni economiche di interconnessione, il modello di terminazione.” Il modello di raccolta risulta quindi applicabile ai soli servizi di pubblica utilità, laddove l’assegnatario della relativa numerazione, nella fattispecie il Ministero competente, si accolla tutti i costi del servizio. Per i servizi di emergenza risulta quindi applicabile il modello di terminazione solo qualora il gestore del servizio remuneri i soli costi della rete di accesso che si estende dagli apparati installati presso il gestore dei servizi e gli attacchi di utente, disposti presso le centrali di Telecom Italia (in tal caso i costi di terminazione per utilizzo della parte di rete che va dal nodo ove l’OLO consegna il traffico da terminare e gli attacchi d’utente, posti presso la centrale locale cui è attestato il centro servizi, non sono remunerati).
Per quanto riguarda l’eventuale remunerazione dei servizi di emergenza o pubblica utilità nell’ambito del meccanismo di finanziamento del costo del Servizio Universale, si precisa quanto segue. In via preliminare si fa presente che la normativa vigente non prevede il finanziamento dei servizi di emergenza attraverso il fondo del servizio universale né, d’altra parte, viene prospettata da Telecom Italia, nella propria relazione annuale sul costo per il Servizio Universale, una specifica voce riguardante tali servizi di emergenza. Dalla stessa relazione, peraltro, non risulta alcuna evidenza di finanziamento delle chiamate ai servizi di emergenza nelle voci di costo dichiarate da Telecom Italia relative all’erogazione dei servizi offerti ai clienti nelle aree c.d. non remunerative comprese negli obblighi di Servizio Universale (servizi di cui fanno parte anche le chiamate originate da tali clienti verso i servizi di emergenza, oppure la telefonia pubblica). Appare pertanto che le chiamate di emergenza gratuite fatte dai clienti di Telecom Italia sono finanziate integralmente dalla Società, analogamente a quanto accade per gli OLO.
77. In ogni caso, appare opportuno richiamare il punto 767 dell’allegato sopra citato, secondo cui “risulta necessario garantire trasparenza sulle fonti di finanziamento per l’accesso ai servizi di emergenza e sulle modalità di formulazione dei prezzi di interconnessione. A tal proposito, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire in contabilità regolatoria un conto economico e di capitale per l’accesso alle numerazioni di emergenza dalla propria rete e quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta voce di ricavo.” L’Autorità, nel confermare in questa sede quanto sopra indicato, ritiene che le condizioni economiche dei servizi di interconnessione per l’accesso ai servizi di emergenza debbano essere basate sul modello di terminazione sulla base di giustificazioni di costi e di ricavi, in coerenza con le considerazioni sopra effettuate. Quindi per i numeri di emergenza e pubblica utilità, nel caso vi sia un contratto tra Telecom Italia e il gestore del centro servizi che copra l’onere relativo alla prestazione, Telecom Italia applica il modello di raccolta di cui all’art. 1 della delibera n. 1/00/CIR.
VIII. ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI
Le osservazioni degli Operatori
78. Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia nell’Offerta di Riferimento (a pag.77) riporta che “Il collaudo eseguito congiuntamente da personale Telecom Italia e dell’Operatore verifica e certifica il corretto instradamento e funzionamento end to end del servizio configurato su tutti gli SGU appartenenti alle aree geografiche ove è prevista l’apertura del servizio medesimo. Le condizioni tecnico e gli aspetti operativi relative allo svolgimento di tale attività vengono definite tra le parti in ambito negoziale”.
79. A tal proposito gli Operatori richiamano l’art. 14 comma 14 della delibera n. 417/06/CONS che esplicita quali tipologie di configurazioni debbano essere effettuate a titolo gratuito da Telecom Italia. D’altro canto l’art. 12 comma 23 della medesima delibera vieta esplicitamente a Telecom Italia di praticare articolazioni di prezzi differenti da quelle previste dalla delibera stessa.
80. Ciò premesso, gli Operatori richiedono all’Autorità che imponga a Telecom Italia la rimozione dall’Offerta di qualsiasi riferimento al pagamento di oneri di collaudo del servizio di configurazione in quanto non previsti dalla delibera n. 417/06/CONS.
Le considerazioni dell’Autorità
81. L’Autorità, esaminate le richieste avanzate dagli Operatori, rileva che Telecom Italia (paragrafo 21, pag. 77 OIR 2008) appare ottemperare a quanto disposto all’art. 14 comma 14 della delibera n. 417/06/CONS, ovvero “I servizi di configurazione di centrale diversi da quelli inclusi nel paniere D) sono forniti a titolo gratuito sulla base del principio di simmetria e reciprocità”. Infatti, Telecom Italia nel suddetto paragrafo afferma che “….Le condizioni tecniche e gli aspetti operativi relative allo svolgimento di tale attività vengono definite tra le parti in ambito negoziale”. Pertanto appare palese che si faccia riferimento solamente alle condizioni tecniche e non anche a quelle economiche.
IX. INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI
Le osservazioni degli Operatori
82. Gli Operatori richiedono la rimozione delle seguenti parti in quanto non attinenti ai servizi di cui ai Mercati 8, 9 e 10:
– Tabella 31 – Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi;
– Tabella 32 – Interventi a vuoto per degradi trasmissivi.
83. Telecom Italia condivide l’opportunità di rimuovere le suddette sezioni dall’Offerta di Riferimento relativa ai mercati 8-9-10 ed di inserirle nell’Offerta relativa ai mercati 13-14.
X. PROVISIONING DEL SERVIZIO DI SERVICE PROVIDER PORTABILITY
Le osservazioni degli Operatori
84. Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato a pag. 25 del Manuale delle procedure 2008: “Telecom Italia comunica con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi all’operatore Recipient la data prevista per l’esecuzione dei lavori relativi ad ogni numero portato geografico e la sospensione del servizio al cliente, in modo da permettere all’operatore Recipient di predisporre ed effettuare le attività necessarie per attivare contestualmente il proprio servizio a tale cliente. Tale attività viene espletata dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del giorno indicato. Su richiesta dell’operatore Recipient, Telecom Italia si impegna a negoziare la disponibilità ad interventi anche in orari notturni e giorni festivi”.
85. Sul punto gli Operatori, in applicazione dell’art. 3 comma 3 della delibera n. 7/00/CIR e dell’art.14 comma 40 della delibera n. 417/06/CONS, richiedono che venga imposto a Telecom Italia di recepire, nella propria Offerta di Riferimento, che la comunicazione all’operatore recipient includa sia la data che l’ora in cui effettuerà l’operazione di cut-over e che tale ultima attività dovrà essere effettuata dalle 6:00 am alle ore 8:00 am, al fine di garantire un disagio minimo al cliente finale del servizio.
86. Alcuni Operatori ritengono che la richiesta di sola NP costituisca l’inequivocabile volontà del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l’Operatore donating che dovrà necessariamente avviare le “attività tecniche propedeutiche alla disattivazione di un servizio di accesso, legate alla necessità di provvedere alla configurazione degli instradamenti di rete” (cfr. considerato 70 della delibera n. 274/07/CONS), attività per le quali l’Autorità “ritiene utile definire tale preavviso pari a 10 giorni lavorativi, nel caso si debba procedere a disattivare servizi bitstream o WLR e 20 giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream naked o unbundling” (cfr considerato 71 della delibera n. 274/07/CONS). A detta degli Operatori, quanto detto risulta essere coerente con quanto disposto dalla delibera n. 4/CIR/99 in merito alla volontà del cliente, con quanto disposto dalla delibera n. 417/06/CONS in merito al preavviso di almeno 3 giorni e con la delibera n. 274/07/CONS in merito al preavviso adeguato rispetto al momento di effettiva disattivazione.
87. Sul punto, alcuni Operatori ritengono che la richiesta di Number Portability, qualora la numerazione oggetto di portabilità sia associata ad un servizio offerto dall’operatore donating per mezzo dell’offerta wholesale (unbundling, bitstream, WLR) di Telecom Italia, debba essere regolata dalle procedure definite dalla delibera n. 274/07/CONS e debba pertanto prevedere, per l’Operatore donating, i tempi necessari all’espletamento delle proprie attività (verifica della reale volontà del cliente finale, operazioni amministrativo-contabili conseguenti alla cessazione, attività di rete conseguenti alla cessazione).
88. A riguardo, inoltre, alcuni Operatori ribadiscono quanto già affermato in precedenza in merito all’introduzione delle modalità implementative del processo descritto nell’art. 14, comma 40 della delibera n. 417/06/CONS, ovvero che Telecom Italia, nel ruolo di Donor, dovrà gestire ordinativi di portabilità da un Operatore alternativo ad un altro, per numerazioni geografiche associate ad un servizio intermedio dell’operatore donating, secondo le procedure e i tracciati record concordati per la implementazione della procedura individuata nella delibera n. 274/07/CONS.
89. Pertanto, si richiede all’Autorità di imporre a Telecom Italia di specificare, nella propria Offerta di Riferimento, che la portabilità da OLO1 a OLO2 di numerazioni associate ad un servizio wholesale offerto dall’operatore donating sarà regolata dalle procedure e dai tracciati record definiti nel tavolo tecnico avviato a seguito della delibera n. 274/07/CONS.
90. Altri Operatori ritengono, viceversa, che la disciplina della prestazione di Service Provider Portability non debba essere soggetta alle regole procedurali definite dalla delibera n. 274/07/CONS a meno di non essere richiesta congiuntamente alla fornitura di una risorsa di accesso. Nei casi in cui, diversamente, la prestazione di Service Provider Portability è richiesta “stand alone”, la conseguente fornitura deve seguire le regole di cui alle delibere nn. 4/CIR/99 e 7/00/CIR e come successivamente integrate.
91. In merito ai tempi di provisioning della SSP, alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia a pag. 17 e 18 del documento relativo agli SLA riporta che “In attesa di completare l’introduzione sui sistemi Telecom Italia delle procedure automatizzate in grado di ricevere e gestire gli ordinativi di SPP tra Operatori, le cui specifiche modalità sono in corso di definizione tra Telecom Italia e gli Operatori alternativi ai sensi normativa vigente, Telecom Italia nei casi in cui agisce nel ruolo di Donor riceve gli ordinativi di SPP di numerazioni geografiche tra Operatori tramite tracciato record standard e gestisce manualmente le richieste di SPP di numerazioni geografiche e non geografiche tra Operatori prevedendo, per esse, un tempo di lavorazione massimo di 15 gg. lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta dell’Operatore Recipient per il 100% dei casi”.
92. Sul punto precedente, alcuni Operatori richiedono che la fornitura della prestazione di Service Provider Portability, con riferimento agli ordinativi standard, debba avvenire, nel 100% dei casi, entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi, sia che si tratti di prima portabilità sia che si tratti di portabilità successiva.
Le considerazioni dell’Autorità
93. L’Autorità, rileva che Telecom Italia (cfr. paragrafo 3.2.1 del documento dell’Offerta di Riferimento relativo agli SLA) prevede, per gli ordini ricevuti in formato elettronico standard (ovvero formato rispondente alle procedure automatizzate di Telecom Italia), dei tempi di consegna (giorni lavorativi intercorrenti tra la Data di Ricezione dell’Ordine e la Data di Evasione dell’Ordine) nel 100% dei casi, pari a 10 giorni lavorativi (caso ordinativi standard) e a 15 giorni lavorativi (caso ordinativi non standard). Tuttavia, Telecom Italia in attesa del completamento delle procedure automatizzate, fa presente che, in qualità di Donor, espleterà le richieste entro massimo 15 giorni lavorativi, a partire dalla ricezione della richiesta dell’Operatore Recipient, per il 100% dei casi.
94. Ciò premesso, l’Autorità richiama l’art. 7 comma 2 dell’allegato A della delibera n. 4/CIR/99 che prevede che “Il termine per la realizzazione della Service Provider Portability è funzione della tipologia di accesso e del servizio interessato e non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
95. L’Autorità richiama inoltre quanto disposto all’art. 14, comma 40 punto c, della delibera n. 417/06/CONS, ovvero “Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l’esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient; gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere concordata diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all’utente”. Pertanto, Telecom Italia dovrà riformulare la sez. 3.9.1 del Manuale di procedure 2008 in modo da ottemperare a quanto disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, ovvero riportando che “….Tale attività viene espletata dalle ore 6:00 alle ore 8:00 del giorno indicato…”.
96. In merito alla richiesta da parte di alcuni Operatori di effettuare la portabilità, da OLO1 a OLO2, di numerazioni associate ad un servizio wholesale offerto dall’operatore donating mediante le procedure per la migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, l’Autorità ritiene utile richiamare quanto segue.
97. Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, la migrazione riguarda il “passaggio del cliente da operatore OLO 1 (donating) a operatore OLO 2 (recipient) con l’utilizzo di qualsiasi servizio intermedio oppure passaggio del cliente da operatore OLO (donating) all’operatore notificato (recipient); la“Cessazione” riguarda la disattivazione del servizio di accesso da parte del cliente, ove per “Servizio di accesso” (o intermedio) si intende il generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla rete disponibili, ossia accesso disaggregato, bitstream (anche naked) e WLR;
98. La migrazione include, quindi, tutti i passaggi che coinvolgono l’utilizzo di un servizio intermedio offerto da Telecom Italia (ULL, bitstream, WLR, VULL). Il servizio intermedio, prima utilizzato dall’OLO1 (donating) viene, a seguito delle operazioni di riconfigurazione svolte da Telecom Italia Wholesale, utilizzato dall’OLO2 (recipient). Accordi tra operatori coinvolti stabiliscono le condizioni economiche e modalità operative di quanto sopra.
99. Inoltre, in base alla delibera n.4/CIR/99 il cliente richiede la portabilità del numero (e la interruzione del rapporto contrattuale) tramite raccomandata A/R al donating (l’operatore che cede il numero). Il cliente in alternativa può rivolgersi al recipient (operatore che acquisisce il cliente con il numero). In tal caso il recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessari alla fornitura della prestazione. Il recipient comunica inoltre al Donor, se non coincide con il donating – rimanendo sottinteso che tale comunicazione è prevista anche per il donating- l’acquisizione ed il termine di attivazione del numero. Si richiama il fatto che il recipient è tenuto acomunicare al donor e al donating il recesso del contratto da parte del cliente con almeno 15gg di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio.
100. Ne segue quindi che, secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/99/CIR, a seguito della richiesta di NP, che contiene anche l’inequivocabile volontà del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l’Operatore donating, questo ne dovrà essere informato in modo da avviare le attività tecniche propedeutiche alla disattivazione del servizio di accesso ed alla configurazione degli instradamenti di rete.
101. Appare anche evidente che la normativa vigente prevede che il cliente possa ottenere la NP in non oltre 15 giorni. Tuttavia l’Autorità ritiene che ad oggi un periodo complessivo di 10 giorni lavorativi, a partire dalla richiesta del cliente e nei casi non complessi, risulti adeguato.
102. In base alla delibera n. 417/07/CONS Telecom Italia è tenuta ad integrare le modalità per la portabilità del numero, di cui alla delibera n. 4/CIR/99, garantendo che la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate avvenga secondo le seguenti modalità:
l’operatore Recipient comunica (secondo modalità tecniche analoghe a quelle utilizzate nel caso di portabilità del numero mobile) all’operatore Donor (anche Telecom Italia) le informazioni necessarie per l’esecuzione del cut-over, con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, comunica all’operatore Donating la richiesta di portabilità da parte del Recipient entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il Recipient ha facoltà di interrompere la procedura di portabilità, adducendo idonea motivazione entro 24 ore dalla comunicazione da parte di Telecom Italia;
Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l’esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient; gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere concordata diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all’utente.
103. Nel caso in cui la richiesta del cliente comporti, oltre alla NP, anche il passaggio della linea di accesso tra operatori (intendendosi per linea di accesso uno dei servizi intermedi previsti dalla delibera n.274/07/CONS), Telecom Italia sincronizza nello stesso giorno il cut over ed il passaggio della linea.
104. Alla luce di quanto richiamato l’Autorità ritiene che, con l’esclusione del caso di migrazione tra Operatori di cui al punto precedente, la procedura di SSP successiva (ovvero nel caso in cui l’operatore Donor sia diverso da quello Donating), armonizzando quanto previsto dalle delibere n. 4/99/CIR e n. 417/07/CONS, debba prevedere quanto segue:
T0: Il cliente che intenda richiedere la Service Provider Portability comunica per iscritto, con raccomandata A/R, la sua decisione all’operatore Donating. In alternativa, la volontà inequivoca del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l’operatore Donating e di instaurare, usufruendo della Service Provider Portability, un rapporto contrattuale con l’operatore Recipient, può essere rappresentata da quest’ultimo anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico. Il recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessari alla fornitura della prestazione richiesta;
T1: con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data indicata di disattivazione del servizio (15 giorni nei casi complessi[7] da definire tempestivamente nell’ambito delle attività di definizione delle specifiche tecniche da annettere all’Accordo Quadro tra Operatori di cui alla Circolare pubblicata sul sito dell’Autorità in data 24 aprile 2008[8]) l’operatore Recipient invia una richiesta di NP successiva con comunicazione della DAC al Donating ed al Donor[9]. Tale comunicazione specifica la volontà di recesso del contratto da parte del cliente (ciò include il caso in cui il cliente possa decidere di mantenere un rapporto con l’operatore donating per un diverso servizio: in tal caso si tratterebbe comunque di una modifica del precedente contratto). All’atto della ricezione della comunicazione il Donating notifica, in modo automatico, la ricezione della comunicazione, dopo verifica formale di corretta ricezione dei dati necessari inviati a cura dell’operatore Recipient, e procede all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Service Provider Portability. Nel caso in cui il cliente abbia inviato la richiesta di Service Provider Portability direttamente al donating, quest’ultimo comunica, entro un giorno, i dettagli della richiesta del cliente al recipient ed all’operatore Donor e avvia le attività di cui ai seguenti punti;
[7]Tra i casi complessi potrebbe rientrare il caso di cessazione di un servizio intermedio come l’unbundling.
[8]Ai sensi dell’art.7 comma 2 della delibera 4/CIR/99 il termine per la realizzazione della Service Provider Portability è funzione della tipologia di accesso e del servizio interessato e non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
[9]Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della delibera 4/CIR/99 l’operatore Recipient è tenuto a comunicare all’operatore Donor l’acquisizione e il termine di attivazione del numero oggetto di portabilità nel caso in cui l’operatore Donor non coincida con l’operatore Donating.
T2: Il donating, entro e non oltre “x” giorni lavorativi dall’invio della notifica di ricezione della comunicazione da parte del recipient (qualora quest’ultimo agisca per conto del cliente) o dall’invio al recipient della comunicazione contenente la richiesta di NP del cliente (nel caso in cui il cliente si sia rivolto al donating) di cui al punto precedente, effettuate le necessarie verifiche formali, tecniche e commerciali, invia al recipient un OK, nel caso di accettazione dell’ordine, o un KO nel caso di scarto formale/commerciale/tecnico. Allo scadere dei termini sopra previsti (“x” giorni lavorativi), qualora non avesse ricevuto un KO dal donating, il recipient potrà procedere ad inviare la richiesta di NP al Donor, anche in caso di mancato invio dell’OK da parte del donating;
T3: l’operatore Recipient invia quindi la richiesta di NP successiva all’operatore Donor (Telecom Italia), incluso le informazioni necessarie per l’esecuzione del cut-over e la DAC (che conferma o rimodula quella comunicata al punto T1), con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito. Il Donor ne notifica l’acquisizione automatica;
T4: entro il giorno successivo alla richiesta di NP Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, effettuate le verifiche formali e tecniche, invia al donating ed al recipient un KO, in caso di scarto formale/tecnico, o un OK di notifica richiesta NP e di accettazione dell’ordine;
T5: alla DAC il Donor notifica l’espletamento della SSP al donating ed al recipient. Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, il giorno del cut-over esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l’esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient; l’orario in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere concordato diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all’utente.
105. Al fine di implementare la procedura suddetta l’Autorità ritiene quindi che Telecom Italia debba aggiornare la procedura di provisioning della SSP riportata nella propria Offerta di Riferimento. L’Autorità ritiene inoltre che gli operatori debbano procedere a concordare le specifiche tecniche/protocolli dei flussi informativi che consentano di automatizzare la procedura suddetta.
106. Al fine di garantire un tempo di provisioning non superiore a 10 giorni lavorativi nei casi standard, l’Autorità ritiene che la fase di verifiche da parte del donating di cui al precedente punto T2 (indicata genericamente in x giorni ) non possa superare i 4 giorni lavorativi.
107. L’Autorità ritiene inoltre, ai sensi dell’art.38 comma 6 della delibera n. 417/06/CONS[10], che la procedura suddetta di portabilità successiva debba essere adottata anche nel caso in cui l’Operatore Donor non sia Telecom Italia. E’ quindi opportuno che gli Operatori concordino sulle specifiche tecniche di implementazione di tale procedura. Tali specifiche, una volta definite e concordate tra gli operatori, costituiscono parte integrante dell’Accordo Quadro per l’attuazione delle procedure di cui alla delibera n. 274/06/CONS, ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell’Autorità pubblicata sul sito dell’Autorità in data 24 aprile 2008. Si ritiene infine opportuno che l’Accordo Quadro includa tutti i casi di portabilità del numero, siano essi gestibili con la procedura sopra indicata sia che richiedano particolari adattamenti di tale procedura (incluso, ad esempio, il caso di prima portabilità del numero).
[10]Ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, ciascun operatore di terminazione, in qualità di Donor, è soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all’art. 14 comma 40 della medesima delibera.
108. In merito alle condizioni economiche nei rapporti di interconnessione funzionali all’instradamento della chiamata, come noto la tecnica di implementazione della portabilità del numero denominata onward routing, quando applicata nel caso di portabilità successiva con Telecom Italia in qualità di Donor, prevede che la rete originating remuneri la tariffa di terminazione dell’Operatore recipient ed il transito a Telecom Italia. In applicazione di tale modello, l’Operatore Donor viene remunerato per il transito e l’Operatore recipient per la propria tariffa di terminazione. L’Autorità ritiene che tale modello debba essere applicato anche nel caso in cui l’Operatore Donor sia diverso da Telecom Italia. In tal caso l’Operatore da cui ha origine la chiamata paga la tariffa di terminazione dell’Operatore recipient, il transito all’Operatore Donor e, nel caso in cui non sia direttamente interconnesso all’Operatore Donor, pagherà anche il transito a Telecom Italia (o altro Operatore di transito selezionato). Al netto di tutte le transazioni, l’Operatore Donor verrà remunerato per il transito (dovrà remunerare Telecom Italia, o altro Operatore selezionato, per il transito richiesto nel caso in cui non abbia interconnessione diretta con la rete recipient). Infine l’Operatore recipient verrà remunerato per la propria terminazione. Si fa presente che l’adozione di tale modello appare coerente con lo scenario di direct routing in cui l’Operatore da cui origina la chiamata remunera la tariffa di terminazione sulla rete recipient più l’eventuale transito a Telecom Italia nel caso in cui non sia direttamente interconnesso al recipient. Allo stesso tempo l’Operatore recipient viene remunerato per la propria tariffa di terminazione. L’Autorità fa inoltre presente quanto segue: il traffico originato e diretto verso l’operatore Donor può terminare sulla rete di quest’ultimo (numero non portato) o terminare sulla rete del recipient (numero portato). L’operatore Donor fatturerà all’Operatore da cui riceve la chiamata (operatore originating oppure operatore di transito) corrispondentemente, un prezzo complessivo di terminazione sulla propria rete o un prezzo complessivo dato dalla somma del transito sulla propria rete più la terminazione sulla rete recipient (nel caso di fatturazione a cascata). Nel caso specifico di presenza dell’operatore di transito, qualora questi effettui il transito per più operatori originating, tale operatore non sarà in grado di fatturare a ciascuno di essi la corretta quota di traffico da essi inviata e terminata sulla rete Donor (infatti, l’operatore che effettua il transito dispone solo del dato aggregato, per quanto sopra richiamato). In altre parole l’Operatore di transito non sarà in grado di attribuire a ciascun operatore originating la quota di traffico terminata sulla rete Donor e la quota di traffico transitata sulla rete Donor. Al fine di rendere possibile tale attribuzione, l’operatore che effettua il transito deve disporre di un Database dei numeri portati fornito dal Donor. A tal proposito si richiama l’art. 38 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS che già prevede che “Ciascun operatore di terminazione fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati), aggiornato agli ultimi 30 giorni.” L’Autorità ritiene quindi che, ai fini di una corretta applicazione del principio economico sopra richiamato, tutti gli Operatori debbano adeguare le proprie procedure ai fini dell’aggiornamento e fornitura di tale database ai sensi della norma sopra citata. In via prospettica, si ritiene necessario che la tempistica di tale aggiornamento si riduca, arrivando idealmente all’aggiornamento in tempo reale. L’Autorità, inoltre, considerato che gli Operatori necessitano di un certo tempo per implementare un sistema di accounting e fatturazione in grado di gestire il modello sopra rappresentato e per realizzare la procedura di aggiornamento automatico in tempo reale dei Data Base, ritiene che il modello economico sopra rappresentato debba entrare in vigore a valle della definizione delle relative procedure, con tempistiche da concordare con gli operatori nell’ambito dell’Accordo Quadro suddetto.
XI. PROVISIONING DEL SERVIZIO DI CARRIER PRESELECTION
Le osservazioni degli Operatori
109. Alcuni Operatori hanno richiesto all’Autorità di imporre a Telecom Italia di recepire nella propria Offerta di Riferimento quanto stabilito all’art. 25, commi 6 e 7, della delibera n. 417/06/CONS, in merito al processo di disattivazione della CPS.
Le considerazioni dell’Autorità
110. Il comma 6 dell’art. 25 della delibera n. 417/06/CONS riporta che “Nel processo di lavorazione delle richieste di disattivazione CPS sottoscritte dal cliente verrà presa a riferimento da parte dell’operatore di accesso la data indicata dal cliente per la disattivazione della prestazione, fermo restando il rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 1 del presente articolo”. Quanto sopra è già stato recepito nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia (cfr. Manuale delle Procedure, paragrafo 3.9.3 – pag. 28).
111. Il comma 7 dell’art. 25 della delibera n. 417/06/CONS recita: “Qualora il cliente richieda, tramite l’operatore preselezionato, l’attivazione di altri servizi con il medesimo operatore che comportino la disattivazione della prestazione CPS, l’operatore d’accesso gestisce con una procedura unificata tali attività. L’operatore d’accesso e l’operatore alternativo concordano opportune modalità gestionali secondo cui la cessazione del servizio CPS e l’attivazione del nuovo servizio avvengano con disservizio minimo per il cliente finale”. Il problema della cessazione della CPS si pone qualora l’operatore preselezionato richieda la trasformazione in ULL o in WLR. Nel caso di ULL, il rispetto del principio richiamato dal comma suddetto è implicito nelle procedure di attivazione dell’ULL stesso, che avviene sempre a DAC. La trasformazione in WLR di una linea in CPS, stante quanto dichiarato da Telecom Italia, per sua natura non comporta disservizi sul preesistente servizio di raccolta del traffico via CPS.
XII. SERVICE LEVEL AGREEMENT: CARRIER PRESELECTION
Le osservazioni degli Operatori
112. Alcuni Operatori evidenziano che, a pag. 22 del documento relativo agli SLA (tabella 13), nel calcolo delle penali di assurance della Carrier Preselection, Telecom Italia fa riferimento, qualora il tempo di ripristino superi il massimo previsto, a “ore lavorative di ritardo”.
113. Sul punto, gli Operatori richiedono che Telecom Italia modifichi la propria Offerta di Riferimento indicando che, nel caso in cui si superi il tempo massimo di ripristino del servizio di Carrier Preselection, il ritardo sia calcolato, così come stabilito all’art. 24, comma 6 della delibera n. 417/06/CONS, tenendo conto delle ore solari di ritardo e non delle ore lavorative.
Le considerazioni dell’Autorità
114. L’Autorità richiama quanto disposto dall’art. 24 comma 6 della delibera n. 417/06/CONS, ovvero nel caso di mancato rispetto dei tempi di riparazione dei guasti del servizio di CPS, sono previste le seguenti penali:
Ritardo (ore solari)
Penale come % del costo complessivo di attivazione
< 5
30%
5-8
100%
8-10
150%
>10
200% + 100% per ogni ora di ritardo
Ne segue che Telecom Italia dovrà modificare il paragrafo 3.3.4 del documento relativo agli SLA, indicando in tabella 13 (Penali Assurance Carrier Preselection) le ore solari e non le ore lavorative, ai fini del calcolo del ritardo rispetto allo SLA di assurance per il servizio di Carrier Preselection.
XIII. SERVICE LEVEL AGREEMENT DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE A TRAFFICO COMMUTATO
Le osservazioni degli Operatori
115. Alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia ha incrementato notevolmente il numero di chiusure guasti con causale “Forza Maggiore” o “Terze parti”. In particolare, in merito alla fornitura dei servizi di CDN wholesale di Telecom Italia, tali Operatori evidenziano una crescita dell’utilizzo delle suddette causali da circa il 7.4% del 2006 a circa il 10.7% del 2007 con picchi, in tale anno, che hanno raggiunto quasi il 15%. Gli Operatori lamentano un eccessivo utilizzo di tali causali in merito a cui, tra l’altro, l’Operatore non ha possibilità di un controllo effettivo. Inoltre, gli Operatori evidenziano che l’incremento dell’utilizzo di tali causali, tra l’altro non soggette a penali, si traduce in ritardi sugli interventi sui guasti (nonostante l’Offerta di Riferimento indichi “il più breve tempo possibile”) con notevoli e perduranti disservizi non solo per l’OLO, ma soprattutto per l’utente finale.
116. Al fine di prevenire e frenare tale fenomeno, gli Operatori propongono l’applicazione per i servizi di accesso per interconnessione e i CDN wholesale, di una metodologia che preveda:
La costituzione di una franchigia del 5% sul totale dei guasti. Il totale dei guasti preso a riferimento rappresenta la somma dei guasti aventi causa Telecom Italia, causa forza maggiore e causa terze parti;
L’utilizzo di questa franchigia per guasti dovuti a cause di forza maggiore oppure terze parti. Il numero di guasti dovuti a cause di forza maggiore e terze parti eccedenti la franchigia saranno computati nel calcolo delle penali;
Un periodo di calcolo trimestrale.
La suddetta modalità è, ad avviso degli Operatori, più idonea ad incentivare Telecom Italia ad utilizzare causali “appropriate”, senza, nel contempo, penalizzare gli OLO. La fissazione di una franchigia al 5% rappresenta, come l’esperienza dimostra, un valore ragionevole per tali causali.
Le considerazioni dell’Autorità
117. L’Autorità fa presente che l’Offerta di Riferimento in fase di approvazione è quella relativa ai mercati 8, 9 e 10, che non comprende i servizi sopra citati: circuiti di interconnessione e CDN wholesale. Qualunque modifica delle condizioni di fornitura di questi servizi va quindi esaminata in procedimenti diversi da quello relativo alla valutazione dell’Offerta di Riferimento in oggetto.
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
(Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 relativa ai mercati 8, 9 e 10)
1. Sono approvate le condizioni economiche dell’Offerta di Interconnessione per l’anno 2008, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 ottobre 2007, relativamente ai servizi soggetti al vincolo di network cap.
2. Le condizioni di offerta dei restanti servizi sono approvate, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 2
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente al servizio di transito)
1. Telecom Italia modifica la sezione 12.3 della propria offerta, relativa alle condizioni economiche complessive di interconnessione per il servizio di transito verso numerazioni geografiche di Operatori terzi con modalità di fatturazione a cascata, integrandola con le condizioni economiche da applicare per gli Operatori alternativi notificati nel mercato di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa.
2. Le condizioni economiche di cui al comma precedente sono disaggregate in termini dei costi per il transito sulla rete di Telecom Italia, per l’utilizzo dei kit e circuiti di interconnessione alla rete dell’Operatore terzo notificato e per la relativa terminazione.
3. Telecom Italia offre i servizi di transito nel rispetto del principio della massima efficienza ed include, nell’Offerta di Riferimento, una dettagliata descrizione delle relative modalità di gestione.
4. Telecom Italia nell’Offerta di Riferimento, include un servizio, a supporto degli Operatori Donor non dotati di interconnessione diretta con il Recipient, consistente nel transito del Routing Number (RgN C60) verso tali Operatori. Tale servizio dovrà essere reso disponibile entro il 31 luglio 2008.
Articolo 3
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’accesso ai servizi dedicati ad internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell’operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO))
1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative all’Accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell’Operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO), di cui alla sezione 15.3.5 tabella 24 dell’Offerta di Riferimento, prevedendo un canone annuo per capacità di 2 Mbit/s pari a:
FRIACO
Canone annuo per capacità 2 Mbit/s
A livello SGU
12.341,44
A livello SGU distrettuale
16.366,52
A livello di SGT
16.446,13
Articolo 4
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italiaper l’accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro Operatore)
1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l’accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore, rimuovendo nella sezione 4.6 del documento relativo all’accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi, il riferimento al valore percentuale che Telecom Italia stessa dichiara di aver ricavato dalla propria contabilità regolatoria 2004 ed indicando, esplicitamente ed in maniera univoca, che il prezzo per il servizio di fatturazione è di 0,81 eurocent per ogni chiamata, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della delibera n. 417/06/CONS.
2. Il prezzo di cui al comma precedente, 0,81 eurocent per ogni chiamata, include le seguenti attività soggette a contabilità separata:
a) la raccolta degli elementi di fatturazione,
b) la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta,
c) la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito,
d) la gestione degli incassi,
e) la gestione dei reclami e prevenzione frodi.
3. Nell’ambito del servizio di fatturazione di cui al comma 1 Telecom Italia fornisce le seguenti ulteriori prestazioni:
a) la gestione della Conciliazione Paritetica,
b) la gestione della Conciliazione Corecom/Camere di Commercio.
4. Le procedure di conciliazione di cui al comma precedente, quando svolte da Telecom Italia anche per gli OLO, devono essere condotte nel rispetto del principio della parità di trattamento.
5. Telecom Italia comunica annualmente all’Autorità il dettaglio dei costi delle attività di cui al punto 3, chiarendo con quali modalità questi vengono determinati e come sono ripartiti tra Telecom Italia e gli OLO. L’Autorità valuta la congruità di tali costi e delle modalità di ripartizione con gli OLO in relazione al principio di causalità ed in funzione delle attività svolte da Telecom Italia.
6. Le rilevazioni di traffico di Telecom Italia, ai fini della determinazione degli importi da fatturare ai propri abbonati, dovranno essere riconciliate con i dati di traffico rilevati dai sistemi di interconnessione degli OLO. Eventuali disallineamenti dovranno essere gestiti con le normali prassi previste dai contratti di interconnessione.
7. Telecom Italia, nel caso in cui definisca una “soglia di importo” della fattura al di sotto della quale intende rinunciare ad affidare il recupero del credito ad appositi istituti, determina tale soglia sulla base del principio di parità di trattamento e la comunica agli operatori.
8. Telecom Italia rimuove, dai contratti con gli Operatori interconnessi per la fornitura dei servizi di cui al presente articolo, la facoltà di proprio recesso unilaterale dagli stessi.
9. Ai fini della rilevazione della insolvenza sulla base della quale determinare l’acconto Telecom Italia riformula le condizioni contrattuali semplificando il processo mediante una riduzione del numero di rilevazioni annuali. L’insolvenza al mese X è ottenuta confrontando quanto fatturato al mese X-6 con quanto incassato al mese X.
10. Telecom Italia riformula la tabella degli “acconti” versati agli OLO sul traffico fatturato ai propri abbonati prevedendo un ulteriore acconto, al mese X, pari al 95% del traffico fatturato per quegli Operatori che registrano una insolvenza stimata inferiore al 5% rispetto al mese di riferimento di cui al comma precedente (X-6) e che avessero documentato una perdita sui crediti inferiore al 5% nel corso degli ultimi 2 anni.
11. Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l’altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun OLO, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito.
12. Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all’Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma.
13. Telecom Italia include, nell’Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al comma precedente.
14. Telecom Italia, qualora i propri sistemi non rilevino il traffico anomalo, notifica all’Operatore interconnesso la frode a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell’utente finale, allegando copia della denuncia all’Autorità giudiziaria. Il traffico oggetto di frode accertata, sia a seguito di rilevazione dei sistemi, e comunicato all’OLO nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all’Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell’Operatore di accesso.
15. L’Autorità avvia una attività di vigilanza sul rispetto da parte di Telecom Italia dei principi di parità di trattamento e non discriminazione nell’applicazione di quanto disposto nel presente articolo.
Articolo 5
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente alla quota di surcharge da telefonia pubblica)
1. Telecom Italia riformula il paragrafo 13.1.2 dell’offerta di interconnessione 2008, esplicitando in maniera univoca che il valore della surcharge per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica è pari a 6,9 eurocent/min. ed eliminando ogni riferimento al valore di 8,47 eurocent/min.
Articolo 6
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente al Provisioning dei servizi di Service Provider Portabilità –SSP- )
1. Telecom Italia, ai sensi dell’art. 14 comma 40 punto c della delibera n. 417/06/CONS, riformula la sez. 3.9.1 del Manuale delle procedure 2008, in merito alla fascia oraria in cui verrà eseguita l’operazione di cut-over, riportando che “….Tale attività viene espletata dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am del giorno indicato…”.
2. Ai sensi delle delibere n. 4/CIR/99 e n. 417/06/CONS la prestazione di portabilità del numero, per numerazioni geografiche e non geografiche, tra Operatori diversi da Telecom Italia che agisce nel ruolo di Donor, nel caso in cui tale prestazione non sia sincronizzata alla migrazione dell’accesso, è implementata nel 100% dei casi entro 10 giorni lavorativi, a partire dalla ricezione della richiesta dell’Operatore Recipient, nei casi standard, 15 giorni lavorativi nei casi complessi.
3. Ai sensi delle delibere n. 4/99/CIR e n. 417/07/CONS, Telecom Italia e gli Operatori concordano le specifiche tecniche, i protocolli ed i tracciati record per la gestione della SPP di cui al comma precedente secondo le seguenti linee guida:
T0: Il cliente che intenda richiedere la Service Provider Portability comunica per iscritto, con raccomandata A/R, la sua decisione all’operatore Donating. In alternativa, la volontà inequivoca del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l’operatore Donating e di instaurare, usufruendo della Service Provider Portability, un rapporto contrattuale con l’operatore Recipient, può essere rappresentata anche da quest’ultimo anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico. Il recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessari alla fornitura della prestazione richiesta;
T1: con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo (15 giorni nei casi complessi) rispetto alla data indicata di disattivazione del servizio, l’operatore Recipient invia una richiesta di NP successiva con comunicazione della DAC al Donating ed un messaggio di pre-notifica al Donor (tale messaggio ha la sola finalità di porre il Donor in stato di attesa della richiesta di cui al successivo punto T3).Tale comunicazione specifica la volontà di recesso del contratto da parte del cliente. All’atto della ricezione della comunicazione il Donating ne notifica in modo automatico la ricezione, dopo verifica formale di corretta ricezione dei dati necessari inviati a cura dell’operatore Recipient, e procede all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Service Provider Portability. Nel caso in cui il cliente abbia inviato la richiesta di Service Provider Portability direttamente al donating, quest’ultimo comunica tempestivamente (entro un giorno lavorativo) i dettagli della richiesta del cliente all’operatore recipient ed all’operatore Donor e avvia le attività di cui ai seguenti commi;
T2: Il donating, entro e non oltre 4 giorni lavorativi dall’invio della notifica di ricezione della comunicazione da parte del recipient (qualora quest’ultimo agisca per conto del cliente) o dall’invio al recipient della comunicazione contenente la richiesta di NP del cliente (nel caso in cui il cliente si sia rivolto al donating) di cui al punto precedente, effettuate le necessarie verifiche formali, tecniche e commerciali, invia al recipient un OK, nel caso di accettazione dell’ordine, o un KO nel caso di scarto formale/commerciale/tecnico. Allo scadere dei termini sopra previsti (4 giorni lavorativi), qualora non avesse ricevuto un KO dal donating, il recipient potrà procedere ad inviare la richiesta di NP al Donor, anche in caso di mancato invio dell’OK da parte del donating;
T3: l’operatore Recipient invia la richiesta di NP all’operatore Donor, incluso le informazioni necessarie per l’esecuzione del cut-over e la Data di Attesa Consegna (DAC), con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito. Il Donor ne notifica in modo automatico la ricezione;
T4: entro il giorno successivo alla richiesta di NP di cui al punto precedente, Telecom Italia in qualità di operatore Donor, effettuate le verifiche formali e tecniche, invia al donating ed al recipient un KO, in caso di scarto formale/tecnico, o un OK di accettazione dell’ordine al Donating e al Recipient;
T5: in corrispondenza della Data di Attesa Consegna il Donor notifica l’espletamento della Service Provider Portability (SSP) al donating ed al recipient;
T6: Telecom Italia, in qualità di operatore Donor, esegue tale operazione il giorno del cut-over nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l’esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori Donating e Recipient; l’orario in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere concordato diversamente tra gli operatori Donating, Donor e Recipient, al fine di minimizzare il disservizio all’utente.
4. Gli Operatori, incluso Telecom Italia, concordano le specifiche tecniche per la implementazione della procedura di cui al comma 3. Gli aspetti economici, amministrativi e tecnici, inclusivi degli allegati tecnici, costituiscono parte integrante dell’Accordo Quadro di cui alla Circolare dell’Autorità del 9 aprile 2008, pubblicata sul sito web in data 24 aprile 2008.
5. Telecom Italia riformula la sezione relativa alla procedura di provisioning della Service Provider Portability in ottemperanza al presente articolo, recependo quanto concordato nell’Accordo Quadro di cui al precedente comma 4.
6. Ai sensi dell’art. 38 comma 6, della delibera n. 417/06/CONS, ciascun Operatore, in qualità di Donor, adotta la procedura di cui al comma 3 per la effettuazione della portabilità successiva del numero.
7. Coerentemente con la modalità di fornitura della Service Provider Portability secondo la tecnica onward routing, l’Operatore da cui origina la chiamata remunera l’Operatore recipient per la terminazione e l’Operatore donor (sia esso Telecom Italia o altro Operatore) per il transito. L’Operatore Donor (sia esso Telecom Italia o altro Operatore) viene remunerato per il transito sulla propria rete. L’Operatore recipient viene remunerato per la terminazione sulla propria rete.
8. Ciascun operatore in qualità di Donor fornisce, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati). Nell’ambito delle attività di cui al comma 4 gli Operatori concordano, includendole nell’Accordo Quadro, le procedure per l’aggiornamento automatico in tempo reale del suddetto database e le relative tempistiche. Le modalità di fatturazione di cui al comma 7 divengono operative a partire dalla implementazione dell’aggiornamento automatico suddetto.
9. L’Accordo Quadro di cui al precedente comma 4 include gli allegati tecnici, concordati tra gli Operatori, che attuano la procedura di cui al presente articolo, oltre alle altre procedure che risultassero necessarie per implementare tutti i casi di portabilità del numero, le condizioni economiche e gli aspetti normativi ed amministrativi necessari alla definizione delle procedure, comunque in coerenza con quanto previsto nel presente articolo e nella normativa vigente.
Articolo 7
(Adeguamento dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente agli SLA (Service Level Agreement) di assurance)
1. Telecom Italia modifica il paragrafo 3.3.4 del documento relativo agli SLA, indicando in tabella 13 (Penali Assurance Carrier Preselection) le ore solari e non le ore lavorative, ai fini del calcolo del ritardo rispetto allo SLA di assurance per il servizio di Carrier Preselection.
2. Telecom Italia rimuove la Tabella 31 – Interventi a vuoto per disservizi trasmessivi- e la Tabella 32 – Interventi a vuoto per degradi trasmessivi – dall’Offerta di Riferimento in oggetto e le riporta nell’Offerta di Riferimento relativa ai mercati 13-14.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Salvo ove diversamente specificato, Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2008.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Roma, 14 maggio 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo
Enzo Savarese
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola