Agcom Delibera N. 25/10/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature.

 
L’AUTORITA’
 
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2010;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
 
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
 
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
 
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
 
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
 
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;
 
VISTA la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali, provinciali e comunali programmate nel 2010, e, in particolare, la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa all’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, relativa all’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonché gli statuti delle regioni interessate al voto;
 
 
VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 18 novembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila”, nonché l’anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010;
 
 
RILEVATO che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
 
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
 
VISTO il regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2009, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010;
 
VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature;
 
TENUTO CONTO che il citato regolamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede che a decorrere dall’ultimo termine per la presentazione delle candidature le Tribune politiche della concessionaria pubblica sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 9) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 4);
 
VISTA la lettera inviata dall’Autorità al Presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 12 febbraio 2010;
 
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
RITENUTA, a maggioranza, con il voto contrario del Presidente Corrado Calabrò e del Commissario relatore Giancarlo Innocenzi Botti, l’opportunità di adottare per le emittenti radiotelevisive private una disciplina analoga a quella adottata per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell’informazione radiotelevisiva in campagna elettorale;
 
 
DELIBERA
 
TITOLO I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Articolo 1
 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, e trovano applicazione dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
 
2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.
 
 
Articolo 2
 
(Soggetti politici)
 
1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
 
a) i soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione;
 
b) i candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.
 
TITOLO II
 
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
 
Capo I
 
disciplina delle trasmissioni
 
delle emittenti nazionali
 
Articolo 3
 
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)
 
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, sono ripartiti per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
 
 
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
 
 
4. Successivamente al decorrere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
 
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all’Autorità.
 
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
 
 
 
Articolo 4
 
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 
2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b). Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
 
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;
 
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 
g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Articolo 5
 
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
 
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
 
Articolo 6
 
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
 
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’ attualità e della cronaca.
 
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, nonché al fine di garantire l’osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, del presente regolamento.
 
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l’esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del Governo, o di esponenti politici.
 
4. I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nelle emittenti radiotelevisive devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.
 
5. Le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.
 
6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
 
Articolo 7 (Illustrazione delle modalità di voto)
 
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
 
 
capo II
 
disciplina delle trasmissioni
 
delle emittenti locali
 
Articolo 8
 
(Programmi di comunicazione politica)
 
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
 
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita:
 
a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;
 
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
 
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
 
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
 
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nei confronti tra i soggetti politici.
 
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
 
Articolo 9
 
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 7 della delibera n. 24/10/CSP, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
 
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici anche con riferimento alle fasce orarie;
 
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
 
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
 
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l’indicazione del soggetto politico committente.
 
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Articolo 10
 
(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. L’Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2010.
 
Articolo 11
 
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
 
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
 
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
 
Articolo 12
 
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
 
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della delibera n. 24/10/CSP.
 
 
Articolo 13
 
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)
 
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali si conformano ai criteri dettati dall’articolo 10 della delibera n. 24/10/CSP.
 
CAPO III
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
 
Articolo 14
 
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)
 
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
 
2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l’oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dall’articolo 17 della delibera n. 24/10/CSP, nel periodo precedente a quello oggetto del divieto di cui al comma 1.
 
3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.
 
4. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve rispettare quanto previsto dall’articolo 17 della delibera n. 24/10/CSP.
 
 
Articolo 15
 
(Turno elettorale di ballottaggio)
 
1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per quanto non diversamente disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le disposizioni dettate dal presente provvedimento.
 
Articolo 16
 
(Disposizioni finali )
 
1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente delibera, si applicano gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 della delibera n. 24/10/CSP.
 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
 
Roma, 24 febbraio 2010
 
 
IL PRESIDENTE
 
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
 
Giancarlo Innocenzi Botti Michele Lauria
 
per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola

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