Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21/05/2008
L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 23 aprile 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 150;
VISTO, l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo- Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
VISTO il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile 2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2007-2009”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008”;
VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off”;
VISTA la nota prot. n. 29564 del 4 aprile 2008 del Ministero delle comunicazioni con la quale nel trasmettere i tre protocolli d’intesa sottoscritti con l’Associazione DGTVi e, rispettivamente, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, firmato il 22 giugno 2006, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia Autonoma di Trento, firmati entrambi il 1° dicembre 2007, chiede nel contempo la istituzione di appositi tavoli tecnici in analogia a quanto previsto dalla delibera n. 603/07/CONS;
VISTA la nota prot. n. 5094/SAO100 del 27 marzo 2008 della Regione Piemonte con la quale, tra l’altro, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico in previsione del primo switch-over per le provincie di Torino e Cuneo, previsto per il 17 novembre 2008 con switch-off fissato per il 17 marzo 2009, con la completa digitalizzazione delle reti nella Regione fissata per il 17 marzo 2011;
VISTA la nota prot. n. 1628/08-U226/GP/PR/rp del 2 aprile 2008 della Provincia Autonoma di Trento con la quale, tra l’altro, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico in previsione del primo spegnimento (switch-over) di canali analogici previsto per il 15 febbraio 2009, ai fini della completa digitalizzazione delle reti fissata per il 1° ottobre 2009;
VISTA la nota prot. n. 2784/DSI del 9 aprile 2008 della Regione Autonoma Valle d’Aosta con la quale, tra l’altro, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico ai fini della completa digitalizzazione delle reti fissata per il 1° ottobre 2008;
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
CONSIDERATO che l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, elabora ed approva i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, che destina al servizio di radiodiffusione televisivo le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e pertanto, a partire dalla data di switch-off, non possono più essere utilizzate per il servizio televisivo;
RITENUTO urgente adottare, nelle more del completamento del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, i criteri tecnici ed amministrativi necessari a consentire la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Piemonte entro la data prevista dai rispettivi protocolli d’intesa sottoscritti con il Ministero delle comunicazioni e l’Associazione DGTVi, in accordo con il complessivo quadro normativo e regolamentare sopra richiamato e tenendo, altresì, conto degli esiti della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, nonché alle relative attività di coordinamento internazionale, sia per le risorse di frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra per l’uso in Italia, sia per le risorse di frequenze per le quali possono essere ipotizzate estensioni dell’utilizzo pianificato nella medesima Conferenza, a condizione, per queste ultime, che non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;
RITENUTO opportuno garantire lo sviluppo di un sistema televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto dei seguenti elementi in ordine di priorità:
a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale, a salvaguardia dell’attuale servizio televisivo a tutela dell’utenza;
b) assegnare all’operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse di frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all’art. 45 del Testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all’80 per cento del territorio, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nelle aree territoriali delle Regioni e Provincie Autonome che al momento hanno sottoscritto protocolli d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e l’Associazione DGTVi, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori;
d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per l’ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W ERP, in prima applicazione non ricompresi nella pianificazione;
g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.
RITENUTO opportuno, ai fini della determinazione della configurazione delle reti digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital allo stato identificate (Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Regione Piemonte) sulla base delle frequenze individuate come utilizzabili e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, avviare i procedimenti di pianificazione, per ciascuna delle predette aree all digital, che prevedano la convocazione di tavoli tecnici con la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali ciascun provvedimento di pianificazione è destinato a produrre effetti;
RITENUTO, in considerazioni delle date previste per lo switch-off in ciascuna delle predetta aree all digital, come definite nei rispettivi protocolli d’intesa, di avviare i procedimenti con il calendario di seguito indicato:
a) Regione Autonoma Valle d’Aosta : entro il 15 giugno 2008;
b) Provincia Autonoma di Trento : entro il 30 settembre 2008;
c) Regione Piemonte : entro il 30 settembre 2008.
CONSIDERATO che, nell’ambito di ciascuno dei procedimenti, l’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, convoca un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
RITENUTO opportuno fissare il termine di conclusione di ciascuno di tali procedimenti in 30 giorni dalla data della prima convocazione del relativo tavolo tecnico;
CONSIDERATO che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti ai suddetti tavoli tecnici ai sensi dell’art. 11, comma1, della legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento relativo a ciascun tavolo tecnico istituito, definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base delle frequenze allo stato disponibili nella pertinente area all digital ed il Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze, in attesa dell’esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo per la predette Aree territoriali;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze in ciascuna area territoriale è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo per la stessa area e che, in caso di controversie, la stessa Autorità si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Delibera
Art.1
(Istituzione dei tavoli tecnici per la digitalizzazione delle reti televisive nella Aree All Digital)
1. Ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital allo stato identificate, ossia Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Regione Piemonte e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, sono avviati i procedimenti di pianificazione per ciascuna delle predette aree all digital con il seguente calendario:
a) Regione Autonoma Valle d’Aosta : entro il 15 giugno 2008;
b) Provincia Autonoma di Trento : entro il 30 settembre 2008;
c) Regione Piemonte : entro il 30 settembre 2008.
2. Nell’ambito di ciascuno dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
3. I contributi partecipativi acquisiti nell’ambito dei tavoli tecnici di cui al precedente comma 4 sono considerati dall’Autorità, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 2, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri da attivare nelle aree all digital di cui al precedente comma 1. L’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990.
4. L’Autorità determina il numero e la configurazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 2, tenendo conto le esigenze di copertura, lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, il ruolo delle emittenti locali, anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, la salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente irradiate, gli investimenti effettuati, il possibile ingresso nel settore di nuovi operatori di rete, garantendo lo sviluppo della televisione in mobilità e delle nuove tecnologie.
5. I tavoli tecnici saranno convocati dagli Uffici dell’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, anche mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web, sulla base il calendario di avvio dei relativi procedimenti.
6. Il termine di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 è fissato in 30 giorni dalla data della prima convocazione del relativo tavolo tecnico.
Art. 2
(Criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze)
1. La configurazione delle reti televisive digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital di cui al comma 1 dell’art. 1, deve garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale.
2. Nella individuazione delle reti di cui al comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, per realizzare gli obiettivi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del Ministero delle comunicazioni per le attività di cui al presente articolo.
3. L’Autorità, per l’individuazione delle reti televisive digitali terrestri nelle aree all digital, tiene conto in particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell’attuale servizio televisivo a tutela dell’utenza;
b) assegnare all’operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all’art. 45 del Testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all’80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell’area, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati da tutti gli operatori;
d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per l’ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione;
g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.
4. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa dell’esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree all digital, nonché della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo delle aree all digital.
5. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo delle aree all digital .
6. In caso di controversie in merito all’applicazione dei provvedimenti di pianificazione relativi alle aree all digital, l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dall’articolo 42, comma 14, del Testo unico della radiotelevisione , si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.
La presente delibera è trasmessa al Ministero delle Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.
Napoli, 23 aprile 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
Michele Lauria
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola