L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 16 gennaio 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e l’art. 3, commi 2 e 21;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”, ed in particolare l’art.1, commi 13 e 14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ed in particolare l’art. 2;
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante: “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000 n.5, ed in particolare l’art. 2;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare gli artt. 46 e 47;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l’art.1, comma 1;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: “Testo unico della radiotelevisione”;
VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante: “Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 luglio 1998, n. 169;
VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante: “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006 recante: “Approvazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 dicembre 2006, n. 284;
VISTA la propria delibera n. 158/03/CONS del 7 maggio 2003, recante: “Autorizzazione al trasferimento delle società radiotelevisive Europa Tv SpA e Prima TV SpA” ;
VISTA la propria delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003, recante: “Autorizzazione al trasferimento delle società radiotelevisive Europa Tv SpA e Prima TV SpA”;
VISTA la propria delibera n. 297/07/CONS del 6 giugno 2007, recante: “Trasferimento di proprietà dell’interezza delle azioni con il controllo esclusivo della società Europa Tv SpA esercente emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Sport Italia ai sensi dell’art. 1, co.6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n.249”;
VISTA l’istanza (prot. n. 0069066) del 16 novembre 2007 presentata, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della delibera 646/06/CONS, dal sig. Tarak Ben Ammar, legale rappresentante della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, con sede in Milano, via Lupetta n.2, a seguito dell’acquisizione del controllo esclusivo della società Prima Tv SpA, con sede in Milano, via Lupetta n. 2, titolare di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale, con la quale si chiede l’autorizzazione per il trasferimento di proprietà della società stessa, ai sensi dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTO il verbale di audizione della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, tenutasi il 28 dicembre 2007, nel corso della quale il procuratore speciale della società stessa, avv. prof.ssa Stefania Bariatti, ha evidenziato, con riguardo alla società istante, che:
a) non sono intervenuti cambiamenti – rispetto a quanto emerso nel procedimento di cui alla delibera n. 297/07/CONS – nel capitale sociale della società Quinta Communications S.A., società di diritto francese,……..omissis……..
b) non sussistono, con riguardo all’operazione, altri patti o intese con soggetti terzi titolari di titoli abilitativi o esercenti attività nel settore radiotelevisivo.
VISTA la nota della Commissione Europea – DG COMP C4 – Information, Communication and Media mergers, del 17 dicembre 2007, depositata nel corso della citata audizione del 28 dicembre 2007, nella quale si osserva che la rescissione dal controllo congiunto già esercitato dalle società dianzi menzionate sulla società Prima Tv SpA non contrasta con la decisione della Commissione stessa del 30 ottobre 2003 e che l’operazione de qua non impatta sull’obbligo della società Prima Tv SpA di operare nell’ambito della tv a pagamento dopo lo switch-over dal sistema analogico a quello digitale previsto in Italia, tenuto anche conto che la società Prima Tv SpA è in trattativa con fornitori di contenuti a pagamento per le proprie reti;
ATTESO che le osservazioni formulate nelle predetta nota convergono con la decisione del 2 aprile 2003 della Commissione Europea – Merger Task Force- relativa al caso COMP/M 2876, sulla cui base fu autorizzata la concentrazione Newscorp/Telepiù;
CONSIDERATO che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, ai sensi dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la sussistenza, ai sensi dell’art. 3 co. 21 della medesima legge, delle condizioni e degli elementi previsti dal co. 2 dello stesso art. 3;
CONSIDERATO, anche in base a quanto dichiarato dal predetto sig. Tarak Ben Ammar, nella sua qualità di legale rappresentante della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, con le modalità di cui all’allegato A della delibera n. 646/06/CONS, che:
1. la società Prima Tv SpA esercisce una rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale in seguito al rilascio del titolo abilitativo operato dal Ministero delle Comunicazioni in data 16 marzo 2006;
2. il soggetto acquirente risulta munito dei requisiti di cittadinanza e gli amministratori della società Prima Tv SpA permangono nel possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 112/04;
3. il trasferimento di proprietà consiste nell’acquisizione, a favore del soggetto istante, del controllo esclusivo della società Prima Tv SpA e non riguarda il subentro nel titolo abilitativo all’esercizio di una rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale;
4. lo strumento giuridico spettante all’Autorità per consentire il trasferimento di proprietà di cui alla presente fattispecie, consiste nell’autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, previa verifica della sussistenza in capo al soggetto richiedente, dei requisiti prescritti, in particolare, dall’art. 3, comma 2, della legge n. 249/97 e dal comma 21 del medesimo articolo, così come modificato dalle legge n.112/2004, il quale dispone che i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie/licenziatarie private sono autorizzabili, a condizione che l’assetto proprietario che ne deriva sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 dell’articolo stesso;
CONSIDERATO che nell’autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell’art. 1, co. 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio e che ogni variazione suscettibile di incidere sul titolo abilitativo può comportare la decadenza dal titolo medesimo, se non previamente autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero delle Comunicazioni con il quale si svolge il rapporto di licenza, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato riguardanti le emittenti e gli impianti summenzionati;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato nei limiti di cui alla nota della Commissione Europea – DG COMP C4 – Information, e che pertanto l’operazione non deve implicare conseguenze sull’obbligo della società Prima Tv SpA di operare nell’ambito della tv a pagamento dopo lo switch-over dal sistema analogico a quello digitale previsto in Italia;
UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
Delibera
Articolo 1
1. Con riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 6, lett. c), n.13 e dall’art. 3, commi 2 e 21 della legge 31 luglio 1997, n.249, in ordine al profilo della nazionalità del soggetto acquirente ed ai requisiti soggettivi degli amministratori, si autorizza il trasferimento di proprietà, mediante acquisizione del controllo esclusivo, in favore della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, con sede in Milano, vai Lupetta n. 2, della società Prima Tv SpA, con sede in Milano, via Lupetta n. 2, avente titolo abilitativo ed esercente una rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale.
2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti del summenzionato titolo abilitativo, rilasciato alla società Prima Tv SpA dal Ministero delle Comunicazioni in data 16 marzo 2006, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e comunitarie o da atti di natura giurisdizionale.
Copia della delibera è trasmessa alla Commissione Europea, al Ministero delle Comunicazioni, ed al Registro degli Operatori di Comunicazione per quanto di competenza.
Napoli, 16 gennaio 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola