Agcom Delibera N. 17 /10/CIR

Autorizzazione a proseguire in via temporanea l’uso di numerazioni in decade 4.

 
L’AUTORITA’
 
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 maggio 2010;
 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
 
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;
 
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l’adozione del “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
 
VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – Suppl. Ordinario n. 181;
 
VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 09 luglio 2009, recante “Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 06/08/2009;
 
VISTA la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante “Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, in particolare – con riferimento al preambolo e specificatamente al “CONSIDERATO che in casi di specifici dispositivi, non riconfigurabili da remoto né dal cliente, che usano esclusivamente in modalità automatica numerazione in decade 4 non necessariamente nota alla clientela, è comunque fatta salva la possibilità che l’Autorità esamini, caso per caso, l’eventualità di consentire la prosecuzione di tale utilizzo fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011, previsto per l’eventuale nuova assegnazione di detta numerazione secondo la disciplina della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., valutando se, in tali casi, la continuazione dell’utilizzo non abbia alcuna conseguenza negativa sotto i profili della tutela dell’utenza, dell’assegnazione e gestione della numerazione e della non discriminazione”;
 
CONSIDERATO il procedimento istruttorio avviato a seguito della ricezioni di istanze con le quali sono stati sottoposti casi di utilizzo di numerazione per i quali si chiedeva la prosecuzione fino al 1 febbraio 2011, procedimento nel cui ambito sono state acquisite anche le istanze di alcuni centri servizi e fornitori di contenuti e che è stato condotto in contraddittorio mediante un’audizione con gli operatori richiedenti tenutasi il 19 marzo 2010;
 
CONSIDERATO che in esito all’audizione suddetta, con riferimento alle numerazioni in decade 4 memorizzate in alcune SIM/USIM o in alcuni terminali o in alcuni specifici dispositivi non riconfigurabili da remoto né dal cliente (nel seguito sinteticamente indicate come “numerazioni cablate”), gli operatori Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., H3G S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno fatto pervenire tramite successive note le domande di prosecuzione dell’uso fino alla data del 1 febbraio 2011 delle numerazioni globalmente elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A alla presente delibera, che tengono altresì conto delle esigenze rappresentate dai fornitori di servizi, nonché gli elenchi delle numerazioni cessate globalmente riportati nell’elenco di cui alla tabella 3 del medesimo Allegato A;
 
CONSIDERATO che gli operatori hanno dichiarato che le numerazioni elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato A alla presente delibera, già utilizzate alla data del 24 luglio 2008, sono memorizzate in alcune SIM/USIM o in alcuni terminali o in alcuni specifici dispositivi al fine di offrire l’accesso al servizio cui sono attribuite in modalità esclusivamente automatica; che l’utilizzo di tali servizi non implica, quindi, necessariamente la conoscenza di tali numerazioni da parte dei clienti finali; che i predetti supporti, al fine di poter modificare la numerazione ivi memorizzata, non risultano sempre configurabili da remoto tramite procedure over the air né dal cliente, che l’aggiornamento della numerazione può essere effettuato, secondo i casi, esclusivamente o sostituendo fisicamente la SIM/USIM, in particolare quelle di più vecchia generazione, o sostituendo i terminali, ovvero intervenendo sull’hardware dei dispositivi; che, in ogni caso, le eventuali procedure di sostituzione delle numerazioni memorizzate sui dispositivi, sui terminali o sulle SIM/USIM richiedono tempi non compatibili con quelli previsti dalla delibera 26/08/CIR e s.m.i. per la definitiva cessazione dell’uso delle numerazioni in questione, prevista per il 30 aprile 2010;
 
CONSIDERATO che gli operatori hanno rappresentato che una eventuale sostituzione delle numerazioni, riportate nella tabella 2 dell’Allegato A, usate in dispositivi installati su autovetture richiede una procedura particolarmente onerosa in quanto coinvolge un gran numero di autovetture anche non italiane e che prevede che ciascun intervento di modifica degli apparati sia effettuato presso centri specializzati;
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3, dalla delibera 80/09/CIR, prevede che siano acquisiti i diritti d’uso e siano attivate le numerazioni in coerenza con la delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. sulle quali erogare i medesimi servizi svolti sulle numerazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Allegato A per le quali è stata chiesta la prosecuzione;
 
RITENUTO che la prosecuzione della numerazione ha conseguenze positive per la clientela finale, stante la natura automatica delle modalità di accesso ai servizi erogati su dette numerazioni basata su procedure quali la digitazione di un tasto o l’attivazione di una opzione da un menù precostituito fino all’innesco completamente automatico nel caso di taluni eventi (ad esempio, incidenti stradali) per i dispositivi di allarme installati su autovetture, e che, diversamente, la clientela finale che utilizza i terminali, le SIM/USIM ed i dispositivi in parola, non potrebbe più avvalersi efficacemente del servizio a partire dal 1 maggio 2010, termine ultimo per la cessazione della numerazione in parola previsto dalla delibera n. 34/09/CIR;
 
RITENUTO che la prosecuzione dell’uso di dette numerazioni non crea effetti discriminatori laddove tale prosecuzione è autorizzata secondo le medesime modalità per tutte le situazioni analoghe allo stato rilevabili, come verificato con gli operatori interessati nell’audizione del 19 marzo 2010;
 
RITENUTO, altresì, che la prosecuzione dell’uso di dette numerazioni non crea un ingiustificato vantaggio per gli operatori interessati sotto il profilo del pagamento dei diritti amministrativi, dal momento che per ciascuna di esse è attivata una numerazione pubblica assegnata dall’Amministrazione competente ai sensi della delibera n. 26/08/CIR come successivamente integrata e modificata dalle delibere n. 34/09/CIR e n. 80/09/CIR;
 
RITENUTO che la quantità di numerazione per la quale è stata chiesta la prosecuzione nell’uso non incida significativamente sulla disponibilità di risorse di numerazione previste dall’art. 21 della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. e pertanto non abbia effetti negativi nell’assegnazione e nella gestione della risorsa;
 
RITENUTO che per le numerazioni di cui alla tabelle 1 e 2 dell’Allegato A che ricadono tra le numerazioni a codice 40, 41 e 42 riservate ai servizi interni di rete, non essendo utilizzate per servizi ascrivibili a tale categoria, la prosecuzione dell’utilizzo richiede un espresso provvedimento di proroga, senza che ciò possa costituire alcuna acquiescenza allo svolgimento di analoghi servizi mediante numerazione con gli stessi codici;
 
RITENUTO, pertanto, che per le numerazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato A sussistano tutte le condizioni previste dal sesto CONSIDERATO della delibera n. 80/09/CIR, per consentirne la prosecuzione dell’utilizzo per lo svolgimento dei medesimi servizi fino al termine, inderogabile, del 1 febbraio 2011;
 
RITENUTO, inoltre, che per le numerazioni di cui alla tabella 2 dell’Allegato A, tenendo conto della complessità delle operazioni richieste per l’adeguamento e della necessaria proporzionalità delle misure regolamentari, nonché della particolare natura del servizio a cui sono adibite, sussistano motivazioni sufficienti per consentirne la prosecuzione dell’utilizzo per gli associati servizi a tempo indeterminato, fino ad una successiva valutazione del verificarsi di condizioni che consentano di stabilirne la definitiva cessazione;
 
CONSIDERATO che le Società richiedenti hanno fatto presente che le “numerazioni cablate”, sia quelle per le quali è stata chiesta la prosecuzione, elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A, sia quelle già cessate alla data del 1 febbraio 2010, elencate nella tabella 3 dell’Allegato A, restano, comunque, registrate nei terminali e nelle SIM e che perciò è opportuno prevedere per tali numerazioni uno specifico periodo di latenza che tenga conto del tempo medio di vita dei terminali;
 
RITENUTO che, al fine di evitare conflitti e disservizi all’utenza in caso di ri-assegnazione come numerazione pubblica, per servizi differenti, di numerazioni precedentemente registrate nei dispositivi, nei terminali e nelle SIM/USIM, è necessario per tutte le numerazioni riportate nella tabella 1 dell’Allegato A alla presente delibera, il cui utilizzo sia consentito sino al 1 febbraio 2011, stabilire un periodo minimo di latenza di 12 mesi a partire dalla predetta data, prevedendo, altresì, che il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni assegni, in ogni caso, per ultime dette numerazioni e che analoga previsione cautelativa debba essere altresì adottata dagli operatori per l’uso delle numerazioni della tabella 1 con codice 40, 41 e 42;
 
RITENUTO parimenti che, al fine di evitare conflitti e disservizi all’utenza dovuti ad una successiva ri-assegnazione, come numerazione pubblica per servizi differenti, di numerazioni cablate, è opportuno non procedere ad assegnazioni delle numerazioni di cui alla tabella 3 dell’allegato A, il cui utilizzo è cessato alla data del 1 febbraio 2010, fino al 1 febbraio 2012, prevedendo, altresì, che il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni assegni, in ogni caso, per ultime dette numerazioni e che analoga previsione cautelativa debba essere altresì adottata dagli operatori per l’uso delle numerazioni della tabella 3 con codice 40, 41 e 42;
 
RITENUTO che la corretta ed efficace informazione dell’utenza in merito alla cessazione dell’uso della numerazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Allegato A ed all’utilizzo della nuova numerazione mediante la quale eventualmente prosegue il servizio corrisponde agli interessi sia dell’operatore sia del fornitore del servizio e, di conseguenza, in merito non risulta necessario imporre a tutela dell’utenza obblighi specifici in capo all’operatore abilitato alla prosecuzione dell’uso della numerazione in parola;
 
UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
 
DELIBERA
 
Articolo 1
 
(Prosecuzione dell’utilizzo di numerazioni di decade 4 e disposizioni correlate)
 
1. E’ consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell’uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 1 dell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera, per la fornitura degli associati servizi fino al termine inderogabile del 1 febbraio 2011, entro il quale l’uso di dette numerazioni cessa.
 
2. E’ consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell’uso delle numerazioni in decade 4 elencate nella tabella 2 dell’Allegato A per la fornitura degli associati servizi a tempo indeterminato, fino alla valutazione da parte dell’Autorità del verificarsi di condizioni che consentano di stabilire la cessazione di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per altri servizi.
 
3 In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e 2 della quale l’operatore prosegue effettivamente l’utilizzo per la fornitura degli associati servizi, è utilizzata contemporaneamente anche una numerazione aggiuntiva in coerenza con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. per accedere ai medesimi servizi.
 
4. Per le numerazioni di cui ai commi 1 e 2, successivamente all’entrata in vigore della presente delibera, è fatto divieto di effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e terminali; a tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le numerazioni coerenti con le disposizioni della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di cui al comma 3.
 
5. L’Amministrazione competente non procede alla nuova eventuale assegnazione delle numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3 dell’Allegato A prima del 1 febbraio 2012, e, successivamente, ha cura di assegnare tali numerazioni per ultime, compatibilmente con le richieste e con le esigenze di efficiente gestione delle risorse.
 
6. Fatto salvo l’uso di cui al comma 1, gli operatori non utilizzano le numerazioni di cui alle tabelle 1 e 3 dell’Allegato A con codice 40, 41 e 42, prima del 1 febbraio 2012 e, successivamente, hanno cura di utilizzare tali numerazioni per ultime, compatibilmente con le proprie esigenze di efficiente gestione delle risorse.
 
7. L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 
Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato nel sito web dell’Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
 
Roma, 6 maggio 2010
 
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola
 

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER