Agcom Delibera n. 133/08/CSP

Fissazione del termine di entrata in vigore delle modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 introdotte con delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP


In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante ” Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante ” Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ” e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante ” Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva ” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante ” Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante ” Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, successivamente modificato e integrato con delibere nn. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e 132/06/CSP del 12 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite al fine di conformare il citato regolamento alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni concernenti gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico e le finestre di televendita, disponendo, in particolare, per queste ultime, che “Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti”;

VISTA la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008, con la quale la disciplina introdotta con la delibera n. 162/07/CSP è stata integrata con la precisazione che «gli “spot di televendita” sono ammessi nel rispetto dei limiti di affollamento orario previsti dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza Ter, in data 31 gennaio 2008, n. 681/2008 con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, proposta dalla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., degli effetti della citata delibera n. 162/07/CSP nella parte in cui individua la sua entrata in vigore nel sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia nel 9 febbraio 2008, tenuto conto: a) della circostanza che alla data della Camera di Consiglio nel corso della quale è stata deliberata la stessa ordinanza era in corso l’adozione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di ulteriori modifiche della delibera impugnata, potenzialmente incidenti sugli adempimenti intesi a dare esecuzione alle prescrizioni in essa contenute; b) della complessità di detti adempimenti e degli impegni contrattuali già assunti dalla ricorrente;

VISTA la lettera dell’Avvocatura generale dello Stato del 6 febbraio 2008 di trasmissione della citata ordinanza n. 681/2008 del TAR Lazio, con la quale la predetta Avvocatura rappresenta l’opportunità che l’Autorità, ottemperando all’invito rivolto dal TAR, di individuare un termine congruo di entrata in vigore della delibera n. 162/07/CSP, rispetti lo stesso criterio di decorrenza anche con riguardo alle ulteriori modifiche regolamentari adottate nella riunione del 31 gennaio 2008;

RITENUTO , in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, di indicare un nuovo termine per l’entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite dalla delibera n. 162/07/CSP e di prevedere identico termine anche per l’entrata in vigore della delibera n. 12/08/CSP, che integra la disciplina introdotta con la citata delibera n. 162/07/CSP ;

CONSIDERATO che gli esiti degli approfondimenti istruttori esperiti mediante interlocuzione della società ricorrente e di tutti gli altri operatori interessati dalla disciplina recata dalle citate delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP hanno mostrato che gli impegni contrattuali assunti dagli operatori nella materia de qua risultano svolgere effetti fino alla parte finale dell’anno in corso, rendendosi pertanto complesso e potenzialmente pregiudizievole per i medesimi operatori, con riguardo a tali impegni, un adeguamento alla nuova disciplina prima di tale periodo;

RITENUTO, per l’effetto, ragionevole, avuto riguardo agli interessi incisi dalle modifiche alla disciplina regolamentare in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, stabilire nel 30 novembre 2008 la data di entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP con le delibere nn. 162/07/CSP e 12/08/CSP;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri , relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera
Articolo 1
1. Le modifiche introdotte al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite con la delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e con la delibera n. 12/08/CSP del 31 gennaio 2008 entrano in vigore il 30 novembre 2008.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 6 giugno 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

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