Agcom – Delibera n. 13/08/CSP

Atto di indirizzo sulle corrette modalita’ di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive


In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTI gli articoli 2, 3, 21, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione italiana;

VISTI gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare i suoi articoli 3, 4 e 34, che delineano quali fondamentali principi dell’informazione, tra gli altri, quelli della lealtà ed imparzialità, della salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità della persona, della tutela dei minori;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:

“1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza …

…. omissis….

4. Considerato che la legge garantisce agli imputati e alla loro difesa di tacere quando loro può nuocere; considerati altresì i vincoli ai quali la legge obbliga i magistrati, sia requirenti che giudicanti nel rapporto con i mezzi di informazione, in tutte le fasi del giudizio; nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi ad oggetto procedimenti giudiziari in corso, l’esercizio del diritto di cronaca, come l’obbligatorio confronto tra le diverse tesi dovrà essere garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti – la cui delicatezza è evidente – appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi”;

VISTI i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e, in particolare, la “Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori” del 5 ottobre 1990 e il suo addendum del 25 novembre 1995, la “Carta dei doveri del giornalista ” sottoscritta dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana in data 8 luglio 1993, la “Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – RAI” del dicembre 1995, il “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Alcuni programmi televisivi mostrano la tendenza a trasmettere in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali che vengono riprodotti, peraltro, con i tempi, le modalità e il linguaggio propri del mezzo televisivo, i quali si sostituiscono a quelli, ben diversi, del procedimento giurisdizionale. Si crea così un foro “mediatico” alternativo alla sede naturale del processo, dove non si svolge semplicemente un dibattito equilibrato tra le opposte tesi, ma si assiste a una sorta di rappresentazione paraprocessuale, che giunge a volte perfino all’esame analitico e ricapitolativo del materiale probatorio, così da pervenire, con l’immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o meno di una certa ipotesi accusatoria. Tanto più accreditato risulta tale convincimento quanto più, nella percezione di massa, la comunicazione televisiva svolge una sorta di funzione di validazione della realtà. In tal modo la televisione rischia seriamente di sovrapporsi alla funzione della giustizia: e può accadere che effetti “coloriti” o “teoremi giudiziari alternativi” o rappresentazioni suggestive (a volte persino con l’utilizzazione di figuranti) prevalgano sull’obiettiva e comprovata informazione, con il concreto rischio di precostituire presso l’opinione pubblica un preciso giudizio sul caso concreto, basato su una “verità virtuale” che può influire, se non prevalere, sulla “verità processuale”, destinata per sua natura ad emergere solo da una laboriosa verifica che richiede tempi più lunghi, portando addirittura, in casi deteriori, a un giustizialismo emotivo e sbrigativo, talora non alieno da tratti morbosi.

2. La tecnica della spettacolarizzazione dei processi, che le trasmissioni televisive utilizzano a fini di audience, amplifica a dismisura la risonanza di iniziative giudiziarie che, per il loro carattere spesso semplicemente prodromico e cautelare, potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate e risultare quindi superate, con il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di “gogna mediatica” a scapito della presunzione di non colpevolezza dell’imputato e, in ultima analisi, della tutela della dignità umana e del diritto al “giusto processo”, garantiti dalla nostra Costituzione e dai principi comunitari. E la “gogna mediatica” può diventare già essa stessa una condanna preventiva, inappellabile e indelebile.

3. Il livello di civiltà di uno Stato si misura innanzitutto dal rispetto per la giustizia. E da un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Tuttavia, non si può supplire ai tempi troppo lunghi della giustizia trasferendo il giudizio dalle aule giudiziarie alla televisione, in violazione del canone della centralità del processo, quello vero, quale unica sede deputata dall’ordinamento alla ricerca e all’accertamento della “verità”. La cronaca può indubbiamente riferire del processo, ma non può spingersi a crearne un surrogato che, nella pretesa di ricostruire la vicenda delittuosa, ne amplifichi a dismisura e –in un certo senso- ne rinnovi e incrudisca gli effetti lesivi. Il processo deve essere svolto dal giudice competente, l’accusa va sostenuta dal pubblico ministero, la difesa va fatta da avvocati che conoscano il diritto e gli incartamenti processuali: il tutto secondo regole che garantiscano il regolare e appropriato svolgimento del processo e i diritti fondamentali della persona. Non è pertanto ammissibile – e contrasta con gli indirizzi dettati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul pluralismo informativo – che il ruolo di giudici, accusatori e difensori sia svolto da giornalisti o conduttori televisivi o, comunque, da soggetti estranei, senza quelle garanzie che nella cultura giuridica del Paese rappresentano un caposaldo dello Stato di diritto.

4. L’attenzione distorta, insistente e talora parossistica dedicata a taluni pur gravi fatti delittuosi comporta notevoli rischi di alterazione, anche perché l’estremizzazione mediatica dell’indagine nel suo farsi processo da un lato inevitabilmente amplifica le sofferenze della vittima e dei suoi congiunti (trasformando il dolore della persona in spettacolo pubblico, in contrasto con elementari istanze di tutela della persona), e dall’altro enfatizza, spettacolarizzandolo, il ruolo dell’imputato, che esce dall’anonimato per venire oggettivamente proposto come un vero e proprio protagonista della vita sociale “mediatica”, con risultati abnormi e talora aberranti, vuoi sul versante della deturpazione dell’immagine vuoi sul versante di un’enfatizzata notorietà che regala a protagonisti negativi una celebrità distorsiva dei valori di una società civile.

5. Né è da escludere o da sottovalutare il pericolo che una siffatta rappresentazione “mediatica” del processo -ispirata più dall’amore per l’audience che dall’amore per la verità in programmi delle principali emittenti televisive che occupano con grande ascolto la prima e la seconda serata- possa influenzare indebitamente il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia. Esiste, in particolare, il pericolo dell’identificazione dell’organo giurisdizionale con la “platea dei telespettatori” che rischia di mettere a repentaglio l’indipendenza psicologica del giudicante (anch’essa valore costituzionalmente rilevante), facendo risentire la pressione di un processo di piazza dei nostri tempi sul processo nella sede giudiziaria.

Con la conseguenza che, quando il processo reale approderà al suo esito giudiziario, la sentenza, se conforme all’esito della rappresentazione televisiva, appaia nient’altro che la tardiva rimasticatura di quell’esito tempestivamente raggiunto e, se difforme, venga contaminata dal sospetto di una distorsione dal giusto esito che, per frange non trascurabili del pubblico, rimane quello del processo celebrato in TV, impressosi ormai nella memoria dei telespettatori.

Per altro verso, un’attenzione sproporzionata a un certo “caso” può determinare una “personalizzazione” delle indagini che competono al giudice, esponendo così il singolo magistrato a tentazioni di protagonismo mediatico (oltre che a rischi personali) e sottoponendolo ad una sovra-pressione che può mettere a repentaglio la correttezza delle dinamiche di funzionamento del processo.

6. La problematica rappresentata, nei suoi molteplici risvolti, è di estrema delicatezza, in quanto in essa confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti: in sintesi, da un lato la libertà di espressione e di opinione, il diritto di informare e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivo anche del diritto di cronaca– che costituiscono estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero affermata dall’art. 21 della Costituzione; dall’altra la salvaguardia delle libertà individuali e della tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), nonché il diritto al “giusto processo” tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 47). Il compito di contemperare i contrapposti interessi in gioco è difficile e sfuggente, dovendosi ben ponderare, nella loro relazione reciproca, valori ciascuno di per sé meritevole di considerazione, di rispetto e di tutela.

7. La vigente disciplina delle riprese audiovisive dei dibattimenti (art. 147 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) già fornisce una misura – ed un caveat sulla necessità – di contemperamento degli interessi in gioco: garanzia del diritto di cronaca, ma anche salvaguardia delle personalità individuali. Omologo al diritto di cronaca è il principio della pubblicità delle udienze, immediatamente riconducibile al disposto dell’art. 101 della Costituzione: in un sistema democratico che garantisce la sovranità popolare, e nel quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, devono esistere meccanismi di controllo sui modi di esercizio della giurisdizione. Dall’altra parte vi sono però i valori connessi al rispetto di alcune importanti prerogative dell’individuo, tra cui l’onore e la riservatezza. La norma dianzi citata prevede che ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca il giudice, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa audiovisiva del dibattimento, purchè non ne derivi un pregiudizio al regolare svolgimento dell’udienza o della decisione. L’autorizzazione può essere data pure senza il consenso delle parti “quando esiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento”. Anche quando autorizza la trasmissione , il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti e testimoni, periti, consulenti ed altri soggetti presenti, se i medesimi non vi consentono. Infine, non possono essere autorizzate le trasmissioni di processi che si svolgono a “porte chiuse”. Secondo autorevole dottrina, la norma testé esaminata non ha fugato i dubbi che il dibattito sulla “cronaca giudiziaria” ha sollevato. Come vi è un interesse sociale alla conoscenza del dibattimento, infatti, vi è anche un interesse generale a non turbare lo svolgimento del processo.

8. La vigente normativa sul sistema radiotelevisivo pone tra i principi fondamentali del settore la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo (inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni), l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell’armonico sviluppo dei minori, garantiti dalla Costituzione, dalle regole di base dell’Unione europea, dalle norme e convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali. Ne deriva che nell’ordinamento della comunicazione i principi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni –comprensivi certo anche del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito –, devono pur sempre conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, e in particolare della dignità della persona; ne discende che a tale rispetto non è possibile derogare neanche nel caso in cui la persona sia sottoposta a procedimento giudiziario o sia stata condannata con sentenza definitiva.

9. Ferma la necessità di evitare ogni menomazione ed ogni ingiustificato limite al diritto di informazione, si ritiene, pertanto, che la rappresentazione in televisione di temi di cronaca giudiziaria non possa reputarsi totalmente esente da regole, ma debba osservare una serie di limiti modali, riconducibili in primis all’ambito della deontologia professionale, tali da evitare il rischio che attraverso la spettacolarizzazione di vicende delittuose e giudiziarie vengano compromessi i principi di correttezza, lealtà, equità e completezza dell’informazione, nonché i valori del rispetto della dignità umana e del diritto al “giusto processo”.

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7 del “Testo unico della radiotelevisione” l’attività di informazione radiotelevisiva , da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale e deve garantire il rispetto dei principi ivi recati , la cui osservanza è resa effettiva dall’Autorità attraverso le regole dalla stessa stabilite.

RITENUTA la necessità che in considerazione della delicatezza e degli aspetti marginali di opinabilità del problema al soddisfacimento delle esigenze di correttezza della rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive si proceda attraverso un’opportuna e responsabile scelta di autoregolamentazione degli operatori interessati, in considerazione del valore costituzionalmente garantito della libertà di espressione del pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, valore che si traduce nell’esigenza che la democrazia sia basata su una libera opinione pubblica.

RAVVISATA, pertanto, l’utilità dell’istituzione di un apposito tavolo tecnico presso l’Autorità con l’obiettivo di promuovere la redazione, da parte degli operatori, di un corpo di regole di autodisciplina in tale materia.

RITENUTA, peraltro, necessaria al corretto dispiegarsi delle dinamiche autoregolamentari l’individuazione di criteri a presidio degli interessi tutelati dalle norme vigenti nella materia.

RITENUTA, pertanto, l’opportunità di adottare in questa sede un apposito atto di indirizzo sui criteri relativi alle corrette modalità di rappresentazione della materia delle indagini e dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive, anche in vista del successivo impegno autoregolamentare dei soggetti interessati.

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.

Delibera
Art. 1
(Criteri sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive)
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo ferme la garanzia della libertà d’informazione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione nonché la salvaguardia della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni sono tenuti a garantire l’osservanza dei principi normativi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione, rispetto delle libertà e dei diritti individuali, ed in particolare della dignità della persona e della tutela dei minori, in tutte le trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, quale che sia la fase in cui gli stessi si trovino.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di garantire l’osservanza dei suddetti principi, si attengono, in particolare, ai seguenti criteri :

a) va evitata un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di “processi” condotti fuori dal processo. In particolare vanno evitati “processi mediatici”, che, perseguendo il fine di un incremento di audience, rendano difficile al telespettatore l’appropriata comprensione della vicenda e che potrebbero andare a detrimento dei diritti individuali tutelati dalla Costituzione e delle garanzie del “giusto processo”;

b) l’informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del processo, celebrato nella sede sua propria, quale luogo deputato alla ricerca e all’accertamento della “verità”: dovranno pertanto essere seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza dell’imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio, evitando in particolare che una misura cautelare o una comunicazione di “garanzia” possano rivestire presso l’opinione pubblica un significato e una concludenza che per legge non hanno;

c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l’altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di “divizzazione” dell’indagato, dell’imputato o di altri soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale;

d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti intervenienti, vanno evitate le manipolazioni tese a rappresentare una realtà virtuale del processo tale da ingenerare suggestione o confusione nel telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) quando la trasmissione possa inferire sui diritti della persona, l’informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza a principi di “proporzionalità”, accordando pertanto alle informative e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato alla presenza e all’entità dell’interesse pubblico leso e raccordando la comunicazione al grado di sviluppo dell’iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.

Art. 2
(Codice di autoregolamentazione)
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, singolarmente o attraverso le proprie associazioni rappresentative, sono invitati a redigere un codice di autoregolamentazione, con il concorso dell’Ordine dei Giornalisti e delle organizzazioni rappresentative delle professionalità della stampa, al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai principi e ai criteri individuati nel presente atto di indirizzo.

2. L’Autorità, con separato provvedimento, provvederà ad istituire un tavolo tecnico in funzione di promozione ed ausilio rispetto alla elaborazione del codice e alla definizione delle modalità della sua redazione e sottoscrizione.

3. L’Autorità, nell’ambito della propria competenza, uniformerà la propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei principi richiamati, avendo specifico riguardo alle disposizione del codice di autoregolamentazione.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Napoli , 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

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