Agcom – Delibera n. 130/08/CONS – Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’art. 14bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
VISTO l’articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
VISTA la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 287/90 del 12 ottobre 2006, adottata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007;
VISTA la delibera 645/06/CONS: “Regolamento di attuazione dell’articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 1, della delibera 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l’adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della stessa delibera;
VISTA la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, a sua volta recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS”;
RITENUTA l’opportunità di definire gli effetti dell’approvazione degli impegni di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presentati nell’ambito di procedimenti sanzionatori, in termini di maggiore aderenza al principio comunitario di cui è espressione il citato articolo 14-bis (regolamento CE n. 1/2003, art. 9), nonché al principio di settore di cui all’art. 10 della Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (direttiva autorizzazioni);
RITENUTO necessario disciplinare la materia nel modo più idoneo ad assicurare l’effettiva utilità degli impegni in relazione ai fini indicati dalla legge, contestualmente definendo con maggiore puntualità le caratteristiche che gli stessi impegni devono possedere;
RAVVISATA l’opportunità di precisare che, stante il tenore del citato art. 14-bis, l’ammissibilità degli impegni deve essere in via di principio esclusa allorché il procedimento sanzionatorio riguardi illeciti la cui lesività non investe interessi attinenti alla promozione della concorrenza nel settore;
CONSIDERATO che l’approvazione degli impegni non pregiudica comunque la possibilità per l’utenza di presentare reclami o promuovere tentativi di conciliazione ai sensi dell’articolo 3-bis comma 1 della delibera 136/06/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
1. L’articolo 12-bis inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS è sostituito dal seguente:
“Art. 12-bis. – (proposta di impegni). –
1. L’operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure.
2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l’operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all’art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all’organo collegiale competente corredata da un’istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all’operatore proponente gli impegni.
5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell’esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.
6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell’Autorità, e i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso un cui si renda necessario la direzione competente può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l’operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.”
2. L’articolo 12-ter inserito nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie dalla delibera n. 54/08/CONS è sostituito dal seguente:
“Art. 12-ter – (decisione). –
1. L’organo collegiale valuta, considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo, l’organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l’esecuzione, così rendendoli obbligatori per l’operatore proponente, e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni. A tal fine, l’operatore indica nella proposta di impegni il termine di attuazione degli stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l’organo collegiale delibera l’archiviazione del procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso il sito Internet dell’Autorità.
2. L’accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell’art. 98 del Codice per l’inottemperanza all’ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.
3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l’approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall’operatore successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.”
Articolo 2
1. Per i procedimenti sanzionatori in corso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 3, dell’articolo 12-bis, come sostituito dalla presente delibera, decorre dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Per gli stessi procedimenti, il termine di 150 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS viene automaticamente prorogato di giorni 60.
2. E’ abrogata la delibera n. 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul suo sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l’allegato A.
Napoli, 12 marzo 2008
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato A alla delibera 130/08/CONS
Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
b) per organo collegiale, l’organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;
c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
d) per unità organizzativa, l’unità organizzativa di primo livello che, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento e conformemente al presente regolamento, è competente ad effettuare la vigilanza e a svolgere le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all’adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;
e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa di primo livello o altro funzionario all’uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
f) per regolamento concernente l’accesso ai documenti, il regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;
g) per direttore, il responsabile dell’unità organizzativa di primo livello;
h) per ufficio, l’unità organizzativa di secondo o di terzo livello;
i) per Testo Unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante ” Testo unico della radiotelevisione”;
l) per Codice, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
m) per direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, approvata con delibera n. 179/03/CSP pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità, i quali non siano regolati dalla legge in modo difforme.
Articolo 3
Attribuzione di competenze
1. Le competenze di cui all’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all’art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge n. 249 del 1997, agli artt. 32 e 98 del Codice, in materia di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità, e di mancato invio di dati ed informazioni richieste o di trasmissione di dati non veritieri, ed ogni altra competenza rientrante nell’ambito del comma precedente, sono esercitate, rispettivamente, dall’unità organizzativa competente in ordine alla disposizione violata e dall’unità organizzativa che ha richiesto i dati o le informazioni.
2. La competenza di cui al comma 9 dell’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse.
3. La competenza di cui al comma 31 dell’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio amministrazione e personale.
4. La competenza di cui all’art. 48 del Testo unico è esercitata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
5. In difetto di previsioni specifiche la competenza si radica in capo all’unità le cui attribuzioni presentano maggiore affinità con la materia oggetto della disposizione che si assume violata.
6. In caso di conflitto sull’attribuzione della competenza, il Segretario generale, dopo aver sentito i responsabili delle strutture interessate, formula una proposta al Consiglio che decide individuando l’unità organizzativa tenuta a procedere.
Articolo 3 bis
Denunce
1. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi, ferma restando la possibilità di presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 8 della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, possono denunciare all’Autorità eventuali violazioni della normativa di settore, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera m), della legge 481 del 1995.
2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax. Per le denunce relative alla violazione di norme in materia di telecomunicazioni può essere utilizzato l’apposito modello D, approvato dal Consiglio dell’Autorità e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).
3. Il direttore, su proposta dell’ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l’archiviazione immediata delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le denunce aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l’individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della denuncia. Si considerano manifestamente infondate le denunce relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.
4. I rapporti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3 sempre che vi siano riportati:
a) una precisa descrizione del fatto;
b) l’evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;
c) l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione;
d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;
e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza.
5. Fino all’adozione dell’atto di contestazione, le denunce, nonché gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei conflitti di interesse e di posizioni dominanti.
7. L’Autorità può valutare le denunce di cui al presente articolo, nonché le segnalazioni e i reclami, ai fini dell’elaborazione di programmi di intervento generale e dell’esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.
Articolo 4
Attività preistruttorie
1. L’Autorità esercita il potere sanzionatorio d’ufficio, anche sulla base delle denunce ricevute e non archiviate ai sensi, rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell’art. 3-bis.
2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione competente può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regolamento di organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione competente può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria, e della Polizia postale e delle comunicazioni.
3. l responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile violazione soggetta a sanzione di competenza dell’Autorità, trasmette i relativi atti al direttore della propria unità organizzativa. Quest’ultimo, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all’unità organizzativa competente informandone per conoscenza il Segretario generale.
4. Il direttore competente ai sensi dell’articolo 3 può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria.
5. Il direttore competente ai sensi dell’articolo 3, ove non ritenga di disporre l’archiviazione per manifesta insussistenza della violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.
6. Il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate, ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza della violazione, oppure propone l’avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione. L’atto può riguardare un singolo caso o più casi suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione unitaria.
Articolo 5
Avvio del procedimento
1. L’atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l’indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell’ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi dell’art. 8, del termine entro cui gli interessati possono esercitare le predette facoltà e, infine, la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.
2. L’atto deve altresì contenere l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell’atto di contestazione. L’atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell’art. 4, comma 6, con le modalità di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di cui all’art. 32 del Codice, l’atto di contestazione reca anche l’intimazione a porre fine all’infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all’art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.
4. Ove l’intimazione rimanga inosservata l’unità organizzativa competente dell’Autorità procede ai sensi dell’art. 32, commi 3 e 4, del Codice. Ferma restando l’autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l’ottemperanza all’intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell’art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
5. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall’art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.
6. Al procedimento volto all’adozione dell’atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo di cui all’art. 51, comma 2, del Testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui all’art. 6 si applicano ai soli fini dell’adozione dell’atto di diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui all’articolo 10 e seguenti.
7. Il direttore trasmette ogni tre mesi all’organo collegiale competente un’informativa relativa ai procedimenti avviati o archiviati.
Articolo 6
Termini del procedimento
1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all’articolo 5.
2. Entro il termine di 120 giorni il responsabile del procedimento conclude l’attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 10, comma 1, all’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell’articolo 7.
Articolo 7
Attività istruttoria
1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento delle attività di cui alla delibera 63/06/CONS e può disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all’istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;
e) le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell’incarico al perito alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve la relazione peritale.
Articolo 8
Accesso ai documenti
1. I soggetti ai quali è stato notificato l’atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l’accesso ai documenti.
Articolo 9
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. L’audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell’audizione è redatto verbale
Articolo 10
Conclusione dell’istruttoria e provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore trasmette all’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
2. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l’organo collegiale trasmette gli atti all’unità organizzativa specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di cui al comma 1 dell’articolo 6.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 11
Comunicazione dei provvedimenti
1. L’unità organizzativa provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall’organo collegiale competente per l’irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.
Articolo 12
Pubblicazione
1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità.1
1Si rende noto che in argomento è intervenuto anche l’art. 10 bis, comma 5, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, introdotto dalla delibera 437/06/CONS del 12 luglio 2006, il quale prevede che i provvedimenti sanzionatori, oltre che nel Bollettino ufficiale, sono ora pubblicati anche sul sito internet dell’Autorità; tuttavia, decorsi cinque anni da tale pubblicazione, essi sono “collocati in un’apposita sezione del sito internet, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni”.
Articolo 12 bis
Proposta di impegni
1. L’operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare senza indugio una proposta preliminare di impegni, previa cessazione della condotta contestata, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure.
2. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l’operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all’art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all’organo collegiale competente corredata da un’istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all’operatore proponente gli impegni.
5. La presentazione della proposta di impegni di cui al comma 3, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell’esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.
6. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito Internet dell’Autorità, ed i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si renda necessario la direzione competente può richiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l’operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.
Art. 12 ter
Decisione
1. L’organo collegiale valuta, considerate le circostanze competitive del settore di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5 della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo, l’organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l’esecuzione, così rendendoli obbligatori per l’operatore proponente, e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni. A tal fine, l’operatore indica nella proposta di impegni il termine di attuazione degli stessi. Verificata la corretta ed effettiva attuazione degli impegni, l’organo collegiale delibera l’archiviazione del procedimento sanzionatorio. Tali determinazioni vengono rese pubbliche attraverso il sito Internet dell’Autorità.
2. L’accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell’art. 98 del Codice per l’inottemperanza all’ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.
3. Il comma 2 trova applicazione anche qualora l’approvazione degli impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall’operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.