Ordine alla società Telecom Italia media spa all’immediato riequilibrio dell’informazioni durante la campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (La 7).
L’AUTORITÁ
NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 10 maggio
2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario
n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;
VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante “Disposizioni di
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai
mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali
fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;
VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “Criteri per la
vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi
dalle reti televisive nazionali”;
VISTA la delibera n. 224/11/CONS del 28 aprile 2011, recante
“Provvedimento sul rispetto dei principi in materia di informazione nei telegiornali
durante le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011”;
VISTI gli esposti presentati dagli onorevoli Roberto Zaccaria, Roberto Rao,
Antonio Di Pietro, Benedetto Della Vedova, Bruno Tabacci, Flavia Perina, Leoluca
Orlando, Gennaro Migliore, Giuseppe Giulietti, Carlo Rognoni e Antonio Falomi in
data 4 maggio 2011 ( prot. 0021274) e in data 9 maggio 2011 (prot. 0022176), con i
quali è stato denunciato un costante squilibrio nei telegiornali diffusi da varie emittenti
tra cui LA7 (TG-La7) con specifico riferimento alla terza (17-23 aprile) e alla quarta
settimana (24 – 30 aprile) di campagna elettorale. In particolare, si lamenta il perdurare
di uno squilibrio informativo tra il tempo dedicato alla maggioranza e quello dedicato
all’opposizione, emergente anche dai dati del monitoraggio dell’Autorità e l’eccessivo
spazio dedicato al Presidente del Consiglio, anche nella sua qualità di capolista alle
elezioni comunali a Milano, attraverso interviste e dichiarazioni dal percepibile taglio
elettorale. In dipendenza di ciò gli esponenti hanno richiesto all’Autorità di valutare la
conformità della presenza straordinaria e reiterata del Presidente del Consiglio con la
normativa in materia di par condicio, se e in che misura la posizione soggettiva dell’on.
Berlusconi sia compatibile con tali principi durante la campagna elettorale, e,
conseguentemente, l’adozione di atti di effettivo riequilibrio almeno negli ultimi giorni
della campagna elettorale, quando l’impatto dell’informazione radiotelevisiva sugli
elettori diventa decisivo;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Comunicazione politica e Risoluzione
di conflitti di interesse dell’Autorità e le controdeduzioni trasmesse dalla società
Telecom Italia Media in merito alla violazione denunciata;
CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è
stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di
informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza
e l’imparzialità dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella
gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n.
515 del 1993, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 28/2000, dalla data di
convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni riconducibili alla responsabilità di
una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di
partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento
esclusivamente nell’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni ad eccezione di quelle di
comunicazione politica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della delibera n.
80/11/CSP i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad
acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a
correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In
particolare essi curano che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso
ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del Governo o di
esponenti politici;
CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 6, comma 5, della delibera n.
80/11/CSP il rispetto delle condizioni stabilite per i programmi di informazione e il
ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d’ufficio dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei
telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della
ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al
criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il
consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano
essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa
rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto
politico su cui si fonda il sistema democratico;
CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi
dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per
impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il
profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
RILEVATO che con la delibera n. 224/11/CONS l’Autorità, alla luce dei dati del
monitoraggio relativi ai periodi 31 marzo – 9 aprile, 10-16 aprile e 17-23 aprile, ha
ribadito a tutti i telegiornali di attenersi con particolare rigore ai principi di completezza,
correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento tra tutte le liste e i
soggetti concorrenti, fino alla fine della campagna elettorale, ricordando che non è
consentito un uso di riprese televisive con presenza diretta, non giustificata, di membri
del Governo o di esponenti politici;
CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio forniti dall’Isimm Ricerche e resi
pubblici sul sito dell’Autorità, relativi alla penultima settimana di campagna elettorale
(1-7 maggio), si rileva che il telegiornale TG-La7 presenta ancora qualche squilibrio del
tempo parola (criterio prevalente di verifica) e del tempo di notizia;
CONSIDERATO, pertanto, di dover rivolgere un ordine di immediato riequilibrio
nel senso che tutte le edizioni del citato telegiornale, comprese quelle principali, nelle
ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono realizzare il
completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione, sia nel
tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri verificatisi nelle
settimane precedenti;
RICORDATO , inoltre, che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 515 del 1993 a tutti
i candidati, qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un uso
ingiustificato di riprese con presenza diretta e che, fino alla chiusura delle operazioni di
voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto
testata giornalistica e che il tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere
rapportato solo alle loro funzioni governative e nella misura strettamente indispensabile
ad assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Ciò vale, in particolare,
per il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a
Milano;
CONSIDERATO che, in via eccezionale e straordinaria, l’Autorità verificherà
l’osservanza del presente ordine attraverso un monitoraggio giornaliero. In caso di
inosservanza dell’ordine, tenuto conto dei richiami già rivolti, saranno applicate saranno
applicate, senza ulteriore preavviso, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31,
della legge n. 249/97, nonché , ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n.
28/2000, la trasmissione del messaggio recante l’indicazione della violazione commessa
e della sanzione irrogata;
UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino,
relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità”;
ORDINA
Alla Società Telecom Italia Media Spa di provvedere all’immediato riequilibrio nel
telegiornale Tg-La7 nel senso che tutte le edizioni del telegiornale, comprese quelle
principali, nelle ultime tre giornate di campagna elettorale (11, 12 e 13 maggio) devono
realizzare il completo equilibrio tra le forze politiche di maggioranza e quelle di
opposizione, sia nel tempo di parola che in quello di notizia, recuperando gli squilibri
verificatisi nelle settimane precedenti. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 515 del 1993 a
tutti i candidati, qualunque sia il ruolo istituzionale rivestito, non può essere dedicato un
uso ingiustificato di riprese con presenza diretta e , fino alla chiusura delle operazioni di
voto, la loro presenza è ammessa solo nelle trasmissioni informative ricondotte sotto
testata giornalistica; il tempo dedicato agli esponenti di governo deve essere rapportato
solo alle loro funzioni governative e nella misura strettamente indispensabile ad
assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Ciò vale, in particolare, per
il Presidente del Consiglio, il quale è anche capolista nelle elezioni comunali a Milano.
In via eccezionale e straordinaria, l’Autorità verificherà l’osservanza del presente ordine
attraverso un monitoraggio giornaliero. In caso di inosservanza dell’ordine, tenuto conto
dei richiami già rivolti, saranno applicate saranno applicate, senza ulteriore preavviso,
le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, nonché , ai sensi
dell’articolo 10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/2000, la trasmissione del messaggio
recante l’indicazione della violazione commessa e della sanzione irrogata.
Roma, 10 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello Sebastiano Sortino
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola