Sanzione amministrativa di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) a carico della Provincia di Milano.
Questo il testo del provvedimento:
L’AUTORITÁ
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2009;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;
VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l‘elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;
VISTA la delibera n. 74/09/CSP del 5 maggio 2009, notificata a mezzo del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia con raccomandata a.r. del 19 maggio 2009 (anticipata via fax il 15 maggio 2009), con la quale, a seguito dell’istruttoria relativa alla segnalazione del dott. Bruno Giorgio Dapei, consigliere della Provincia di Milano del Gruppo consiliare di “Forza Italia” e all’accertamento della violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ordinato alla Provincia di Milano di pubblicare sul proprio sito web un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo stampa e televisione, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativa al resoconto del mandato quinquennale amministrativo, precisando che la mancata ottemperanza all’ordine così impartito avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia, pervenuta il 22 maggio 2009 (prot. n. 40465), con la quale è stata trasmessa la comunicazione del Signor Bruno Giorgio Dapei che asseriva la mancata pubblicazione sul sito web della Provincia di Milano del messaggio oggetto del dispositivo di cui alla delibera n. 74/09/CSP;
VISTA la nota del 29 maggio 2009 (prot. n. 42378) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia, in evasione degli accertamenti richiesti dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità, ha comunicato che alla data del 28 maggio 2009 non risultava pubblicato sul sito web della Provincia di Milano il messaggio oggetto del dispositivo di cui alla citata delibera n. 74/09/CSP e che sul sito stesso era ancora consultabile la pubblicazione “La Provincia in casa”, oggetto della contestazione;
VISTA nota del 29 maggio 2009 (prot. n. 42370), con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorità ha contestato alla Provincia di Milano l’inottemperanza alla citata delibera n. 74/09/CSP ed ha avviato il procedimento per la presunta violazione dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, richiedendo le controdeduzioni della Provincia stessa ;
VISTA la nota della Provincia di Milano del 1° giugno 2009 (prot. n. 0042917) con la quale sono state inviate le controdeduzioni richieste, facendo presente quanto segue:
– avverso la delibera n.74/09/CSP del 5 maggio 2009 la Provincia di Milano ha interposto apposito ricorso avanti al Tar Lazio;
– la richiamata delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009 si configura del tutto inidonea a disciplinare la vicenda di specie, in quanto si riferisce alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, ipotesi questa che non ricorre nel caso in questione, configurandosi la comunicazione istituzionale diffusa dalla Provincia come relativa al resoconto del mandato quinquennale provinciale;
– non sussiste alcuna correlazione tra i messaggi trasmessi dalla Provincia e la campagna per le elezioni europee, per cui la misura ripristinatoria ingiunta dall’Autorità si rivela come illegittima;
– peraltro, risulta inconferente il richiamo all’art. 26 comma 15 della citata delibera n. 57/09/CSP, rivolgendosi la stessa ad emittenti radiotelevisive o editori di stampa, ipotesi questa che non ricorre nella fattispecie;
– appare altresì inconferente il richiamo all’art. 26 comma 17 della citata delibera, non configurandosi nella specie la Provincia di Milano quale impresa che agisce nei settori del sistema integrato della comunicazione;
– la Provincia ha spontaneamente interrotto la campagna istituzionale “Le cose fatte dalla Provincia dal 2004 al 2009”, dimostrando senso di responsabilità;
CONSIDERATO che, come già evidenziato nella delibera n. 74/09/CSP, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applica dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei confronti di qualsivoglia consultazione elettorale (campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche e per le elezioni amministrative);
RILEVATO che l’ordine, contenuto nella delibera 74/09/CSP, di pubblicare sul sito web della Provincia un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo stampa e televisione, relativa al resoconto del mandato quinquennale amministrativo, essendo stato emanato ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge n. 28 del 2000, aveva carattere di cogenza e di immediatezza, incompatibile con adempimenti tardivi o comunque differiti nel tempo;
CONSIDERATO che la presentazione del ricorso al TAR del Lazio avverso la citata delibera n. 74/09/CSP, in assenza dell’accoglimento da parte del medesimo TAR dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, non comporta il venir meno dell’esecutività del provvedimento, con la conseguenza che l’ottemperanza all’ordine impartito era esigibile sin dal momento della notificazione dell’atto medesimo, avvenuta con lettera raccomandata a/r del 19 maggio 2009, anticipata via fax il precedente 15 maggio 2009;
RILEVATO che alla data del 28 maggio 2009, secondo quanto accertato dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia, non risulta ancora pubblicato sul sito web della Provincia di Milano il messaggio oggetto del dispositivo recato dalla delibera n. 74/09/CSP e, inoltre, è ancora consultabile la pubblicazione “La Provincia in casa”, oggetto della citata delibera;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 26, comma 14, della delibera n.57/09/CSP del 16 aprile 2009 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
RITENUTO, pertanto, che il comportamento della Provincia di Milano sopra indicato integra gli estremi della mancata ottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 74/09/CSP, di pubblicare sul proprio sito web il messaggio oggetto del dispositivo di cui alla delibera stessa;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari a euro 10.330, 00 e nel massimo edittale pari a euro 258.230,00, la cui applicabilità è espressamente richiamata dalla citata delibera n. 74/09/CSP, in caso di una sua inottemperanza;
RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00), in quanto:
– con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla Provincia di Milano deve ritenersi elevata in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
– con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: l’attività svolta dalla Provincia di Milano non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi che alla data del 28 maggio 2009 – ben dieci giorni dopo la notifica del provvedimento – non risultava ancora pubblicata l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa dalla Provincia ed era, inoltre, ancora consultabile sul sito web la pubblicazione “La Provincia in casa”;
– con riferimento alla personalità dell’agente: la Provincia di Milano è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
– con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione così come determinata;
VISTI l’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’articolo 26, comma 14 , della delibera n. 57/09/CSP ;
VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
ORDINA
alla Provincia di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, cap 20122 di pagare la sanzione amministrativa di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) ingiungendo alla citata Amministrazione di versare, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, legge n. 249/97 irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 107/09/CSP”, ed inviando quietanza in originale o in copia autenticata, entro il termine di dieci giorni dall’avvenuto versamento, all’indirizzo sotto indicato:
“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”.
La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Roma, 3 giugno 2009
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti Sebastiano Sortino
per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola