Agcom: Delibera 646/06/Cons

Regolamento sulle procedure per la notifica e la verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese e sulle autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà


L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la delibera n. 26/99, recante “Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, recante “Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi” e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000, n. 86;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTO il regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2003, n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”;

VISTA la delibera n. 290/03/CONS recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTA la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’ Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive;

VISTO l’art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevede l’adozione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive del pluralismo;

VISTI l’art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.112, e l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevedono l’adozione di un apposito regolamento per definire la procedura per la notifica delle intese e delle operazioni di concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi, rispettivamente, di cui all’art. 15 della legge 3 maggio 2004, n.112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI l’art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, e l’art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, che prevedono l’adozione da parte dell’Autorità di un atto di pubblico richiamo qualora si accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all’articolo 15, della legge 3 maggio 2004, n.112, e di cui all’art. 43, commi 7, 8, 9, 10 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATA l’opportunità di disciplinare mediante un unico regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti dalla normativa vigente, le procedure per la notifica e la verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, aggiornando la disciplina di cui alle già citate delibere n. 26/99 e n. 290/03/CONS;

CONSIDERATA la necessità di coordinare le predette procedure adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare piena e completa attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n.112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTA la delibera n. 264/06/CONS, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2006, con la quale, in considerazione della complessità degli adempimenti e della particolare rilevanza della materia, è stato sottoposto ad una pubblica consultazione il testo dello schema di regolamento adottato il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell’Autorità;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.

Secondo uno dei partecipanti alla consultazione l’obbligo di notifica previsto dall’art. 43 del testo unico sarebbe finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti indicati nei commi da 7 a 12 del medesimo articolo. Conseguentemente, nelle definizioni di intesa e di concentrazione si dovrebbe specificare che sono soggette all’obbligo di notifica le solo operazioni suscettibili di condurre alla violazione dei commi da 7 a 12 dell’art. 43 del testo unico, rimettendo, inoltre, ai diretti interessati il compito di valutare la compatibilità delle operazioni con i relativi limiti.

La lettura dell’intero art. 43 del testo unico induce l’Autorità, tuttavia,a ritenere che il divieto di costituire una posizione dominante rivesta carattere generale e non già limitato esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi da 7 a 12. L’art. 43, comma 9, indica difatti chiaramente che, al di là dei limiti concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC resta fermo il divieto di costituzione di posizioni dominanti, con ciò ribadendo la sua natura di divieto generale.

Del resto, la medesima impostazione costituisce il nucleo della previsione di cui al comma 2 (sempre dell’art. 43), ove si afferma che compito dell’Autorità è verificare che (nel SIC e nei singoli mercati) non si costituiscano posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7 –12 (limiti che non esauriscono dunque le fattispecie vietate dal più ampio divieto di costituzione di una posizione dominante). Poiché l’obbligo di notifica non può che avere funzione servente rispetto alle competenze attribuite all’Autorità, esso non può che riguardare, allora, tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni dominanti, oltrechè gli specifici principi fissati dai commi da 7 a 12 dell’art. 43.

Un’altra posizione emersa nel corso della consultazione riguarda l’astratta configurabilità di due procedimenti consequenziali ma autonomi nell’ambito dell’iter complessivo: uno volto all’accertamento dell’esistenza della posizione dominante, e l’altro, successivo, diretto alla rimozione dei suoi effetti. A tale riguardo si osserva che, al di là del significato, nient’affatto univoco, della norma invocata, l’attività procedimentale complessiva da dispiegare è unica, perché il mero accertamento non ha autonomia concettuale né di per sé produce effetti. Se il potere amministrativo è unico, la ripartizione delle attività amministrative che costituiscono esercizio di tale potere in due ambiti procedimentali distinti appare in contrasto quindi con il principio di semplificazione di cui all’art. 97 Cost., che imporrebbe semmai di snellire e rendere più celere l’azione amministrativa.

Riguardo all’art. 3 è stato accolto il suggerimento di chiarire il meglio il carattere esemplificativo dell’elencazione di cui al comma 1.

Sul tema del procedimento autorizzatorio le associazioni di emittenti hanno sollevato spesso dubbi sull’inquadramento di alcune particolari fattispecie. Sembra allora opportuno riformulare l’originario testo dell’art. 3, comma 1, per rendere evidente che la cessione dell’(intera) azienda, anche radiofonica, è un’ipotesi autonoma soggetta ad autorizzazione, come pure l’acquisizione, da parte dello stesso soggetto che già deteneva il controllo congiunto, del controllo esclusivo.. Analogo intervento, volto a rendere più comprensibile il testo, è stato effettuato relativamente alla fattispecie del c.d. subentro nel titolo (art. 3, comma 4).

Ancora in materia di autorizzazioni, è stato riformulato l’art. 3, comma 9, del testo per garantire che il soggetto richiedente venga informato nell’ipotesi di sospensione del procedimento; si è ritenuto opportuno introdurre , inoltre, un richiamo formale e automatico alla normativa antitrust per ciò che riguarda individuazione e l’ aggiornamento delle soglie di fatturato.

Relativamente all’obbligo di notifica, è stato proposto da uno dei partecipanti di limitarlo alle sole operazioni che intervengano tra soggetti operanti all’interno del SIC, e di escludere l’obbligo di comunicazione quando l’operazione sia insuscettibile di produrre effetti nel SIC o in uno dei mercati che lo compongono.

In merito, non si è inteso però discostarsi dall’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza che, sul tema dell’individuazione dei mercati interessati dalle operazioni di concentrazione, afferma che l’effetto dell’aumento o del consolidamento del potere di mercato può derivare anche da operazioni nelle quali le parti non operino tutte sul medesimo mercato, ma in mercati solo connessi (a valle o a monte) oppure contigui. Per tale motivo si è ritenuto opportuno meglio precisare che l’obbligo della notifica preventiva riguarda anche le operazioni di concentrazione nella quali anche una sola delle parti sia un soggetto operante nel sistema integrato delle comunicazioni, oltre alle intese che intervengano tra soggetti operanti nell’ambito del SIC.

E’ sembrato, inoltre, opportuno chiarire, sempre per risolvere alcuni dubbi sollevati dai partecipanti, che per le varie ipotesi di operazioni “consentite” dall’art. 27 del testo unico (trasferimenti di impianti o di rami d’azienda, acquisizioni di intere emittenti) vi è il solo obbligo di notifica e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 e seguenti dello schema.

Sui termini complessivi del procedimento sono stati parzialmente accolti i rilievi di alcuni dei partecipanti e l’eventuale proroga del termine di conclusione dell’istruttoria è stata ridotta a novanta giorni.

Uno dei partecipanti ha sostenuto poi la necessità di distinguere tra procedimenti avviati su segnalazione o d’ufficio o a seguito di notifica.

Ma se si esamina attentamente la normativa vigente risulta che non vi è differenziazione del procedimento in base alla provenienza dell’iniziativa. Neppure sotto il profilo dei tempi procedimentali appare ragionevole separare le due ipotesi. Se, infatti, possono riscontrarsi nella pratica tempistiche diverse, esse riguardano però la fase pre-procedimentale che segue la segnalazione, e che, risolvendosi nella necessaria acquisizione di elementi di conoscenza, potrebbe avere una durata maggiore rispetto alle verifiche da effettuare nell’ipotesi in cui sia stata ricevuta la comunicazione di un operazione.

Con specifico riferimento ai procedimenti avviati su segnalazione, uno dei soggetti partecipanti afferma inoltre che dovrebbe esserci una motivazione circa la sua attendibilità. Si può replicare che la segnalazione non ha un rilievo autonomo, né ha valore probatorio. La sua minore o maggiore attendibilità non influisce né sul contenuto né sui tempi del procedimento. L’iniziativa, la decisione di avviare o meno il procedimento, sono poteri il cui esercizio non è subordinato o condizionato dalla segnalazione.

L’effettività dell’accertamento poggia sugli elementi acquisiti successivamente alla ricezione della segnalazione, la quale può essere al più considerata l’elemento che innesca la prima fase, preistruttoria, di acquisizione di elementi e informazioni, ma non è certo un elemento della decisione di avviare l’istruttoria, tant’è che la “valutazione” che deve essere svolta dalla Direzione contenuti ha ad oggetto “gli elementi”, e non certo “la segnalazione” come tale.

Passando ai contenuti della comunicazione d’avvio, in sede di consultazione si è affermato che dovrebbe essere sempre prevista un’espressa contestazione degli ipotizzati profili di lesione del pluralismo. Sulla tesi che sta a fondamento della modifica così richiesta, in base alla quale il superamento dei limiti definiti dal legislatore non sarebbe sufficiente ad individuare una posizione dominante vietata, essendo necessario verificare in aggiunta anche la sussistenza di una lesione del pluralismo, si nutrono però dubbi assai seri: e questo alla luce delle costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha sempre rimesso al Legislatore l’individuazione di limiti anticoncentrativi superati i quali vi è una posizione vietata (senza che occorrano ulteriori verifiche sull’effettiva lesione del pluralismo).

Sulla partecipazione all’istruttoria, per rispondere ai rilevi mossi si può osservare che la formulazione proposta soddisfa l’esigenza di assicurare che la partecipazione sia subordinata all’esistenza di interessi “significativi”, compresa la rappresentatività degli enti esponenziali.

Appare, invece, opportuno modificare l’art. 7 per chiarire che i soggetti che hanno partecipato, se sono in grado di fornire elementi utili, possono essere chiamati in audizione.

All’art. 8, comma 3, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, è stata riformulata, richiamando le norme del testo unico in materia di documentazione amministrativa, la disposizione relativa all’invio di informazioni e documenti all’Autorità

Sulla proposta di riservare al Consiglio il potere di disporre ispezioni e chiedere perizie e analisi, si osserva che tale potere è attribuito al responsabile del procedimento (art. 6 della legge n. 241 del 1990, “il responsabile…..può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”). Le ispezioni, le perizie attengono strettamente alla fase di approfondimento istruttorio che si svolge all’interno del procedimento e non alla fase decisoria finale. Il regolamento di organizzazione dell’Autorità, inoltre, attribuisce a ciascuna “unità organizzativa competente” il potere di chiedere l’intervento del Servizio ispettivo.

E’ stata, infine, oggetto di rilievi la disposizione dello schema, art. 11, in materia di misure inibitorie. Si sostiene, innanzitutto, che l’oggetto del regolamento, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del testo unico sarebbe limitato ai provvedimenti di cui al comma 5, tra i quali non rientrerebbe alcun provvedimento inibitorio cautelare. Si afferma ancora che nell’art. 43 del testo unico il presupposto per l’esercizio del potere inibitorio sarebbe l’accertamento di una violazione e che, inoltre, esso sarebbe limitato alla prosecuzione dell’operazione, successiva all’accertamento dell’infrazione.

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 43, comma 6, oggetto del regolamento sono i provvedimenti e i procedimenti di cui al comma 5, norma quest’ultima che attribuisce all’Autorità il potere di adottare un atto che “inibisce la prosecuzione” di determinate attività, la posizione espressa in merito ai presupposti e ai limiti del potere inibitorio non appare condivisibile.

La stessa lettera della norma, art. 43, comma 5, prevede quale necessario antecedente logico, non l’accertamento di una violazione, bensì l’esistenza di atti od operazioni idonee “a determinare una situazione vietata”, vale a dire atti o operazioni che abbiano l’astratta capacità di violare la norma. Oggetto dello specifico accertamento che conduce all’adozione della misura inibitoria non è dunque l’effettiva violazione, ma è l’attività posta in essere che deve avere la capacità, anche solo potenziale, di violare la norma. Sarebbe comunque illogico richiedere il medesimo presupposto – accertamento della violazione – sia per il provvedimento definitivo sia per il provvedimento che ha, invece, natura inibitoria.

Inoltre, poiché l’accertamento della violazione sottende comunque il divieto di ulteriore prosecuzione dell’operazione o dell’attività, non appare ragionevole limitare la sfera di operatività delle misure inibitorie alle sole ed ulteriori attività con le quali si porterebbe a compimento un’operazione di cui è stata già accertata la contrarietà ai divieti posti dall’art. 43 del testo unico.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il 16 maggio 2006 di cui alla delibera n. 264/06/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

UDITA la relazione dei Commissari Enzo Savarese e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera
Articolo 1
1. L’Autorità approva, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell’art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell’art. 43, commi 1 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, concernente la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni.

2. Sono abrogate:

a) la delibera n. 26/99, recante “Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119;

b) la delibera n. 290/03/CONS, recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195.

3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti già formalmente avviati prima dell’entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino ufficiale e ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Sebastiano Sortino
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

ALLEGATO A
Alla delibera n. 646/06/CONS

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni

Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

b) per testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”; nelle disposizioni del presente regolamento i riferimenti alle norme del testo unico si intendono estesi alle corrispondenti norme della legge 3 maggio 2004, n. 112, tuttora vigenti;

c) per Autorità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per sistema integrato delle comunicazioni: il settore economico di cui all’art. 2, comma 1, lett. l), del testo unico;

e) per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e/o utilizzati ai fini dell’attività dell’impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell’autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico;

f) per intese, gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, ai sensi dell’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

g) per concentrazione: l’operazione che, ai sensi dell’art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o più imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese; quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune;

h) per Direzione contenuti, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che, ai sensi della deliberazione n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, ha competenza in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media e, in particolare, svolge le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico;

i) per società radiotelevisiva:

1) le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di qualsiasi altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell’Autorità, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonché i soggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari;

2) le società munite del titolo abilitativo previsto dal testo unico per l’esercizio dell’attività di operatore di rete, di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

l) per trasferimento di proprietà: la cessione di azienda, il trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che ha per effetto l’acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un’influenza dominante ai sensi dell’art. 43, comma 15, del testo unico;

m) per controllo: le fattispecie di cui all’art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. e all’art. 43, commi 14 e 15 del testo unico;

n) per influenza dominante: le fattispecie di cui all’art. 43, comma 15, del testo unico;

o) per Direttore, il Direttore della Direzione contenuti.

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina:

a) i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n.13, della legge n. 249 del 1997;

b) l’attività di verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese notificate ai sensi dell’art. 43, comma 1, del testo unico;

c) il procedimento volto ad adottare l’atto di pubblico richiamo di cui all’art. 43, comma 3, del testo unico;

d) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell’art. 43, commi 2 e 5, del testo unico;

e) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del testo unico;

f) i procedimenti volti ad accertare la violazione dei principi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico e ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 3
(Autorizzazione)
1. Sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, i trasferimenti di proprietà, di cui all’art. 1, comma 1, lettera l), delle società radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare anche mediante:

a) vendita dell’intero capitale sociale;

b) trasferimento del pacchetto di controllo della società o acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già deteneva il controllo congiunto;

c) trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;

d) sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo della società;

e) passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell’art. 43, comma 15, del testo unico, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;

f) variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci;

g) cessione dell’azienda;

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è altresì prescritta per il caso di gestione fiduciaria.

3. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al presente articolo i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda e le acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi espressamente consentite dall’art. 27 del testo unico.

4. L’istanza di autorizzazione è presentata, entro quindici giorni dalla data dell’atto o provvedimento che determina il trasferimento di proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L’istanza è redatta in base all’apposito formulario predisposto dall’Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione da allegare. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera g), il soggetto acquirente presenta, a pena di irricevibilità, l’attestazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni relativa alla positiva valutazione in ordine al possesso da parte sua dei requisiti occorrenti per il subentro nel titolo abilitativo.

5. Il Direttore assegna la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente: in mancanza egli conserva la responsabilità del procedimento.

6. L’istanza presentata può essere regolarizzata o completata dal richiedente. A tal fine il responsabile del procedimento invia, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, apposita comunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o al completamento dell’istanza entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale l’istanza si intende ritirata.

7. Acquisita la relazione del responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione contenuti propone al Consiglio lo schema del provvedimento finale, che è adottato entro venticinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Rimangono impregiudicate le valutazioni di competenza del Ministero delle comunicazioni ai fini di un eventuale pronuncia di decadenza o revoca del titolo cui attiene il trasferimento di proprietà autorizzato.

8. La decorrenza del termine di cui al comma 7 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni o documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ivi inclusi operatori o utenti del mercato dell’emittenza, della produzione o della distribuzione radiotelevisiva, fino all’acquisizione degli elementi richiesti;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, fino alla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente.

9. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui al comma 8, lett. a), di cui è data comunicazione alla società istante ove le informazioni siano state richieste ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni.

10. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato, fino ad un massimo di venticinque giorni con provvedimento motivato del Direttore, ove la fattispecie richieda lo svolgimento di accertamenti particolarmente complessi.

11. L’avvio del procedimento autorizzatorio ed il provvedimento conclusivo sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ove riguardino società radiotelevisive che esercitano l’attività in ambito nazionale.

12. Se un’intesa o un’operazione di concentrazione non soggetta alla comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 1, si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2, il richiedente presenta, sulla base dell’apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, un’unica istanza, che la Direzione contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con l’istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico.

Art. 4
(Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese)
1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all’art. 43, comma 1, del testo unico sono preventivamente comunicate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 432 milioni di euro, ovvero se il fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione, attraverso l’operazione di concentrazione, sia superiore a 43 milioni di euro. Tali valori sono automaticamente incrementati nella misura stabilita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1:

a) le intese che intervengono tra soggetti operanti nel sistema integrato delle comunicazioni nonchè le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema, ove l’operazione di concentrazione sia comunque suscettibile di produrre effetti nel predetto sistema o in uno dei mercati che lo compongono;

b) le intese e le operazioni di concentrazione di cui alla lettera a) anche ove realizzate attraverso trasferimenti di impianti o di rami d’azienda o acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi espressamente consentite dall’art. 27 del testo unico.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, redatte in base all’apposito formulario predisposto dall’Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, contengono una descrizione del contenuto dell’operazione nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la sua valutazione.

4. Se un’intesa o un’operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2 dell’art. 3, il richiedente presenta preventivamente, sulla base dell’apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, un’unica istanza, che la Direzione contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude immediatamente con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi dell’art. 3, comma 6. Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con l’istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico.

5. I soggetti tenuti per la medesima vicenda ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente; all’atto della comunicazione possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.

6. La Direzione contenuti nel corso dell’istruttoria di propria competenza può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all’operazione o intesa comunicata.

7. L’istruttoria preliminare si conclude mediante la formulazione al Consiglio di una proposta di deliberazione ai sensi del comma 8 o di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5.

8. La decisione del Consiglio di non avviare l’istruttoria a seguito di una notifica ai sensi del comma 1, da emettere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 6, è prontamente comunicata alle imprese interessate.

9. Qualsiasi modificazione successiva degli elementi essenziali contenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzione contenuti non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso del termine di cui al comma 8, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o di nuova intesa.

10. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all’art. 43, comma 1, del testo unico, non soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione contenuti, entro quindici giorni dal perfezionamento dell’operazione, ai fini delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico. Ad esse si applicano i commi 3, 5, 6 e 9.

11. Le operazioni di concentrazione e le intese che intervengano tra società appartenenti ad uno stesso gruppo non sono soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o di comunicazione di cui al comma 10.

12. Il Consiglio può delegare al Direttore il potere di decidere di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 5 sulle operazioni di concentrazione e sulle intese di cui al comma 10. In tal caso, il Direttore informa mensilmente il Consiglio sulle decisioni di non avvio dell’istruttoria assunte.

Art. 5
(Avvio dell’istruttoria)
1. La Direzione contenuti, all’esito delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico, o dietro segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell’art. 43 del testo unico, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui all’art. 4, comma 6, formula al Consiglio la proposta di avvio dell’istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dalle lettere c), d), e) o f) dell’art. 2, comma 1.

2. La comunicazione di avvio dell’istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute, l’indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui l’istruttoria si deve concludere, termine non superiore a centoventi giorni e prorogabile con atto motivato di ulteriori novanta giorni.

3. La comunicazione di avvio dell’istruttoria è notificata da un dipendente dell’Autorità alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato segnalazioni utili all’avvio dell’istruttoria, mediante consegna di copia del provvedimento al destinatario ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di particolare urgenza la notifica può essere eseguita mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica seguita, entro i successivi tre giorni, dall’invio della comunicazione di avvio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità, in ogni caso con l’inserzione nel sito istituzionale dell’Autorità.

5. L’avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

6. Il Direttore riferisce periodicamente al Consiglio sull’andamento delle istruttorie in corso.

Art. 6
(Partecipazione all’istruttoria)
1. Possono partecipare all’istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 3;

b) i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottabili all’esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 5.

2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà:

a) di presentare memorie scritte, documenti e pareri;

b) di accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall’art. 14;

c) di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti istruttori da parte dell’Autorità.

Art. 7
(Audizioni istruttorie)
1. I soggetti cui è stato notificato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 3, possono chiedere al responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla notifica dell’avvio, di essere sentiti sui fatti che ne formano oggetto.

2. L’audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data dell’audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso.

3. In sede di audizione i soggetti interessati:

a) debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell’istruttoria;

b) possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l’esercizio di tale facoltà possa comportare la sospensione dell’audizione.

4. Dell’audizione è redatto verbale, in forma sintetica, recante le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte: qualora uno dei medesimi non possa o non voglia sottoscriverlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo dell’impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti all’audizione che ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica dell’audizione.

5. Il responsabile del procedimento nel corso dell’istruttoria può disporre l’audizione di soggetti che possano fornire elementi utili, ivi compresi coloro che hanno partecipato all’istruttoria ai sensi dell’art. 6. Dell’audizione, in aderenza alle disposizioni precedenti, è redatto verbale, che viene acquisito agli atti dell’istruttoria.

Art. 8
(Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti)
1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni e soggetti terzi, devono essere formulate dal responsabile del procedimento per iscritto e comunicate ai soggetti destinatari. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare:

a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi richiesti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo in relazione all’urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di presentazione di informazioni o documenti non veritieri.

3. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite di procura speciale, nell’inviare all’Autorità le informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un’apposita dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all’originale dei documenti trasmessi ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell’istruttoria il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale.

Art. 9
(Ispezioni)
1. Il responsabile del procedimento propone al Direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai fini dell’istruttoria.

2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla delibera 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni”.

Art. 10
(Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti)
1. Il Direttore può autorizzare il responsabile del procedimento a disporre perizie, analisi statistiche ed economiche nonché altre consultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria.

2. L’autorizzazione è comunicata ai soggetti cui è stato notificato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 3, con l’indicazione del nome del perito o esperto consultato, del quesito postogli e del termine entro il quale la sua relazione conclusiva deve essere consegnata all’Autorità. Con successivo atto è comunicata ai medesimi soggetti l’avvenuta acquisizione dei risultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte.

Art. 11
(Misure inibitorie)
1. Nel corso dell’istruttoria, su proposta del Direttore, il Consiglio, qualora risulti urgente intervenire al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e siano stati acquisiti sufficienti elementi istruttori, può adottare, ai sensi dell’art. 43 del testo unico, le misure inibitorie strettamente necessarie ad evitare una lesione grave ed irreparabile al pluralismo dei mezzi di comunicazione o alla concorrenza nei mercati compresi nel sistema integrato delle comunicazioni per il tempo, comunque non superiore a centoventi giorni, necessario alla conclusione del procedimento.

2. Il Consiglio, previa delibazione sulla non manifesta infondatezza della proposta di cui al comma 1, ne comunica ai soggetti interessati i presupposti, l’oggetto e le finalità.

3. Le parti entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono inviare memorie e deduzioni. Il Consiglio adotta un provvedimento motivato nei successivi sette giorni.

4. Il procedimento prosegue in conformità alle disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 12
(Termini dell’istruttoria)
1. I termini previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, sono sospesi dalla richiesta di cui all’art. 8 sino al suo completo riscontro. La sospensione, che non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni, è comunicata alla società istante ove la richiesta di informazioni o di documenti sia stata rivolta ad altre amministrazioni o a soggetti terzi.

2. Ove siano in corso istruttorie su concentrazioni od intese presso la Commissione europea o l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, i termini dell’istruttoria di cui all’art. 5 possono essere sospesi, con atto motivato del Consiglio, in presenza di concrete ragioni di pregiudizialità, fino alla pubblicazione dei relativi provvedimenti conclusivi.

Art. 13
(Accesso ai documenti)
1. I soggetti di cui all’art. 6, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall’Autorità nel corso dell’istruttoria secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera n. 217/01/CONS, e successive modifiche.

2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso, entro i limiti di cui al comma 1, anche i documenti formati o acquisiti dall’Autorità in data antecedente a quella di notifica dell’avvio dell’istruttoria.

3. Il responsabile del procedimento può motivatamente disporre il differimento dell’accesso ai documenti richiesti sino a quando sia stata accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, ma comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all’art. 14.

Art. 14
(Chiusura dell’istruttoria)
1. Il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza della proposta di provvedimento finale del Direttore in relazione agli elementi probatori acquisiti, dichiara conclusa l’istruttoria e dispone l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti di cui all’art. 5, comma 3.

2. Dichiarata la chiusura dell’istruttoria, il responsabile del procedimento non può compiere ulteriori atti finalizzati all’acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti al suo oggetto.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie le parti possono presentare istanza motivata di proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere alla Direzioni contenuti richiesta di fissazione dell’audizione conclusiva. I soggetti di cui all’art. 5, comma 3, hanno in ogni caso il diritto di richiedere alla Direzione contenuti copia di tutte le memorie conclusive depositate.

Art. 15
(Audizione conclusiva)
1. Il Consiglio comunica ai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, la data fissata per l’audizione conclusiva dinanzi a sè, che deve essere successiva alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie conclusive.

2. Nel corso dell’audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all’istruttoria e ne abbiano fatta motivata richiesta.

3. Dell’audizione conclusiva è redatto processo verbale secondo le regole dell’art. 7.

Art. 16
(Pubblico richiamo)
1. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, delle memorie presentate e dell’audizione conclusiva, riscontri l’insussistenza degli estremi per provvedere ai sensi dell’art. 17 ma accerti che un’impresa o un gruppo di imprese operante nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico, adotta un atto di pubblico richiamo, indicando la situazione di rischio e l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e seguenti anche ove il procedimento venga sin dall’inizio avviato ai fini dell’adozione dell’atto di pubblico richiamo.

Art. 17
(Conclusione del procedimento)
1. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, delle memorie presentate e dell’audizione conclusiva, se ravvisa il superamento dei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico, o accerta il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, adotta i provvedimenti di cui all’art. 43, comma 5, del testo unico, fissando un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare.

2. La delibera conclusiva del procedimento promosso mediante notifica di concentrazione o intesa ai sensi dell’art. 4 deve essere assunta, a pena di decadenza, entro i termini di cui all’art. 5, comma 2, decorrenti dalla comunicazione di avvio dell’istruttoria.

3. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, o l’atto di pubblico richiamo di cui all’art. 16, sono comunicati alle parti secondo quanto previsto dall’art. 19 e pubblicati nel sito web e nel bollettino ufficiale dell’Autorità.

Art. 18
(Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio)
1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell’art. 17, il Direttore propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.

2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata l’inottemperanza, contesta senza ritardo l’addebito al responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Il procedimento è regolato dagli art. 5 e seguenti della delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.

3. Ai fini della determinazione della sanzione si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel mercato rispetto al quale è stato assunto il provvedimento oggetto di inottemperanza.

Art. 19
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall’art. 5 in ordine alla notifica al destinatario del provvedimento di avvio dell’istruttoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l’attività radiotelevisiva sono effettuate presso la sede indicata nell’istanza o, in difetto presso il domicilio legale.

3. Le comunicazioni dei soggetti interessati all’istruttoria sono sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.

4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione da parte di terzi all’Autorità di documenti, perizie e memorie.

Art. 20
(Sanzioni)
1. L’inottemperanza all’obbligo di presentare l’istanza per ottenere l’autorizzazione al trasferimento di proprietà, di cui all’art. 3, commi 1 e 12, e l’inottemperanza all’obbligo di notificare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del testo unico, le intese e le operazioni di concentrazione, sono punite, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. In tal caso, dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio decorrono i termini previsti dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 8, e 5, comma 1.

2. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e a comunicare i dati e le notizie all’Autorità, nei termini e con le modalità prescritti nella richiesta di cui all’art. 8, sono puniti ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. I soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall’art. 2621 del codice civile.

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