Agcom: Delibera 645/06/CONS

Regolamento di attuazione dell’articolo 14bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa


L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTO l’articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: “Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, che dispone:

1. “Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e’ parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli obbligatori per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un’impresa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto dell’attuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.”;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disciplinare le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore in attuazione dell’art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, precisando, peraltro, che in nessun caso la presentazione di una proposta di impegni potrebbe valere a limitare poteri e prerogative dell’Autorità;

RITENUTO altresì, quale criterio di massima, di escludere la possibilità di presentare le proposte di cui si tratta nell’ambito di procedimenti di natura regolamentare;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTA la delibera n. 587/06/CONS del 27.9.2006, recante Costituzione di un’Unità per lo studio degli aspetti tecnico-economici e la conseguente evoluzione regolamentare del processo di riorganizzazione della rete di Telecom Italia;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D’Angelo, relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera
Art. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento di attuazione dell’art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica con riferimento ai procedimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che debbano essere comunque indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 l’operatore interessato può formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati negli articoli seguenti, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.

3. Resta ferma la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per i mercati individuati in applicazione dello stesso decreto.

Art. 2
(modalità e termini della proposta)
1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d’ufficio la eventuale proposta di impegni deve essere presentata, a pena di irricevibilità, prima della sottoposizione dell’affare all’organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.

2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.

3. La proposta di impegni deve essere trasmessa senza indugio all’organo collegiale competente, che ha facoltà di dettare linee di indirizzo agli uffici al fine di assicurare la completezza dell’attività istruttoria da compiere.

4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà, che appaia presentata per mere finalità dilatorie o, infine, che, anche per il momento in cui è stata presentata, avrebbe l’oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso.

5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta la sospensione per una durata massima di novanta giorni dei termini per lo svolgimento del procedimento che sia già pendente, sospensione prorogabile con deliberazione dell’organo collegiale, su richiesta formulata dal responsabile della direzione competente dopo avere sentito le parti interessate.

6. L’inutile decorso del periodo di sospensione comporta la ripresa del corso dei termini del procedimento.

7. Gli operatori interessati sono ammessi a presentare all’Autorità una proposta recante gli impegni che sono disposti ad assumere anche soltanto in previsione dell’apertura di uno dei procedimenti di cui all’art. 1. In tali casi l’Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, verifica in via preliminare se sussistono i presupposti per l’avvio dell’apposito procedimento disciplinato dal presente regolamento. Nel medesimo termine dovrà essere comunicato al proponente ed agli altri soggetti interessati l’eventuale avvio del procedimento, che si svolgerà con la durata, prorogabile, di cui al comma 5, e nel rispetto delle altre disposizioni dei commi precedenti in quanto compatibili.

Art. 3
(forma ed impegnatività della proposta)
1. La proposta deve essere redatta per iscritto e contenere in dettaglio gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione.

2. La proposta, una volta presentata, vincola l’operatore fino alla definizione del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua attuazione. Sono comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta alle indicazioni espresse dall’Autorità nel corso del procedimento.

Art. 4
(istruttoria)
1. Durante l’istruttoria sulla proposta di impegni presentata a norma degli articoli precedenti il responsabile del procedimento predispone un calendario di audizioni cui invita, separatamente o contestualmente, l’operatore proponente, gli altri operatori interessati e le associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti; alle audizioni partecipano per l’Autorità i responsabili di tutte le strutture interessate.

2. L’accesso agli atti, anche inerenti alla fase preistruttoria, riguardanti la materia di cui al presente regolamento è differito fino alla chiusura dell’istruttoria, e rimane soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore.

3. All’esito dell’istruttoria la direzione competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all’operatore proponente le criticità eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta. Indi la direzione sottopone all’organo collegiale la proposta con uno schema di provvedimento.

Art. 5
(provvedimenti finali)
1. Il competente organo collegiale dell’Autorità dispone preliminarmente che lo schema di provvedimento di cui all’articolo precedente sia sottoposto a consultazione ai sensi della delibera n. 453/03/CONS.

2. L’organo collegiale approva la proposta che ritenga idonea a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, con l’effetto di rendere gli impegni obbligatori per l’operatore proponente, e ne ordina l’esecuzione. La decisione può essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.

3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione.

4. Ove l’organo collegiale ravvisi delle insufficienze nella proposta, può invitare l’operatore ad emendarla entro un congruo termine perentorio.

5. Nell’ipotesi dell’inutile scadenza del termine di cui al comma precedente ed in ogni altro caso viene deliberata la reiezione della proposta.

6. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell’assunzione delle determinazioni di cui ai commi precedenti, dopo di esse il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.

Art. 6
(inadempimento degli impegni)
1. La mancata attuazione degli impegni resi obbligatori con il provvedimento di cui all’articolo 5 è punita nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 7
(riesame del provvedimento finale)
1. L’Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e riapre il procedimento, oltre che nell’ipotesi di cui all’articolo 6, anche quando la decisione si basi su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 8
(procedimenti sanzionatori)
1. Con separato provvedimento si procederà all’adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera n. 136/06/CONS alle norme del presente regolamento.

La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

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