In attuazione dell’art. 3 del D.L.vo n. 120/2012, l’Agcom ha approvato lo schema di regolamento riguardante le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a favore della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe.
Lo schema, contenuto nell’allegato A alla delibera n. 430/12/CONS (in corso di pubblicazione sulla G.U.) e sottoposto a consultazione pubblica, individua innanzitutto le procedure per l’attuazione della verifica del rispetto dei vincoli previsti dall’art. 44 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i. in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. Tale disposizione, come noto, regolamenta le quote che le emittenti televisive (fornitori di servizi di media audiovisivi su qualsiasi piattaforma di trasmissione) operanti in ambito nazionale devono riservare alla diffusione ed all’investimento in opere europee. In attuazione di tale disposizione è stata emanata dall’Autorità la deliberazione n. 66/09/CONS e s.m.i, che ha individuato, tra l’altro, le condizioni in presenza delle quali è possibile richiedere, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e/o di investimento. Lo schema di regolamento sopra citato prevede che il controllo del rispetto degli obblighi in questione venga effettuato dall’Agcom mediante l’utilizzo e l’elaborazione sia dei dati relativi all’attività di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori di servizi di media audiovisivi, sia delle informazioni trasmesse annualmente dai medesimi soggetti e dai produttori indipendenti. A tale fine, l’Autorità prevede che i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale trasmettano, a partire dal 2013, una dichiarazione redatta secondo il modello Q, allegato allo schema di regolamento, indicando: la programmazione annuale con specificazione delle ore assoggettabili e delle tipologie di opere audiovisive; i ricavi conseguiti e gli investimenti effettuati dai medesimi fornitori o da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune; le modalità di investimento in opere audiovisive. Quanto ai produttori indipendenti è previsto che gli stessi compilino, sempre a decorrere dall’anno prossimo, il modello “PI”, nel quale specificare: l’assetto societario con evidenziazione dei soggetti controllanti o collegati, e la destinazione della produzione audiovisiva. Il termine per la trasmissione di tali comunicazioni annuali, mediante posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, è fissato al 15 settembre di ciascun anno. E’ prevista anche la pubblicazione sul sito dell’Autorità dei dati aggregati riguardanti le verifiche svolte. Quanto ai criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai vincoli in questione, l’art. 4 dello schema ricalca le previsioni contenute all’art. 8 della delibera n. 66/09/CONS e s.m.i., precisando che la mancata realizzazione degli utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio è relativa ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga e che la deroga può essere richiesta anche nel caso di catalogo tematico, oltre che di palinsesto tematico. E’ stato inoltre eliminato il riferimento all’art. 6 del D.L.vo n. 177/2005, in quanto abrogato. Le osservazioni allo schema di regolamento potranno essere inviate dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori di opere audiovisive entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera n. 430/12/CONS. (D.A. per NL)