In data odierna l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito internet la seguente circolare sull’argomento in titolo.
"Come è noto, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 introduce nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, tra gli altri, l’articolo 40 bis, recante nell’ambito delle norme in materia di comunicazione commerciale una specifica disciplina in materia di inserimento di prodotti (c.d. “product placement”) all’interno dei programmi. In particolare, tale forma di comunicazione viene consentita con l’esclusione dei programmi per i bambini, e subordinatamente all’adozione, da parte dei soggetti interessati – produttori, emittenti anche analogiche, concessionarie di pubblicità e altri soggetti interessati – di procedure di autoregolamentazione, che specifichino la declinazione applicativa dell’inserimento dei prodotti. I documenti di autoregolamentazione devono essere comunicati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è chiamata a verificarne l’attuazione. L’ambito dell’autoregolamentazione è delimitato dalla norma, che ha stabilito che la stessa debba rispettare i seguenti criteri generali: · relativamente all’ambito di applicazione, l’inserimento di prodotti può avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, ed è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini; è vietato l’inserimento di prodotti a base di tabacco, sigarette e prodotti da questo derivati, di medicinali e di cure mediche ottenibili previa prescrizione; · relativamente alle modalità di realizzazione dell’inserimento di prodotti, il contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la programmazione dei programmi recanti inserimento dei prodotti non devono essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi media; gli inserimenti di prodotti non devono incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo riferimenti promozionali a tali beni o servizi, né attribuendone indebito rilievo; devono fornire un’adeguata informativa ai telespettatori (tramite avvisi all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria riguardo all’esistenza dell’inserimento di prodotti) nel caso in cui il programma nel quale sono inseriti i beni e/o servizi sia prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi media audiovisivi ovvero da una sua controllata. Tenuto conto del carattere necessario dell’autoregolamentazione dell’inserimento dei prodotti, che come più sopra rammentato l’articolo 40 bis del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ha qualificato come condizione necessaria per poter utilizzare tale forma di comunicazione commerciale, si invitano i produttori, le emittenti anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, che ancora non abbiano provveduto al riguardo, a far pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare sul sito web istituzionale dell’Autorità il proprio documento di autoregolamentazione al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione – Via Isonzo, 21/B – 00198 ROMA. A tale proposito, si rappresenta altresì la disponibilità dell’Autorità – ove un congruo numero di soggetti interessati manifestino l’intendimento di aderire – di istituire un tavolo di consultazione permanente quale sede di interlocuzione delle problematiche afferenti all’applicazione pratica dell’inserimento dei prodotti nei programmi dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, alla individuazione delle fattispecie concrete e all’analisi della compatibilità delle varie forme con la normativa interna e comunitaria. All’uopo si invitano i soggetti interessati, nell’ambito della trasmissione dei documenti di autoregolamentazione, di esprimere l’eventuale opzione favorevole alla istituzione del predetto tavolo di consultazione. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i competenti uffici dell’Autorità ai nn. telefonici 06/69644268 – 69644284 o all’indirizzo e-mail [email protected]".