L’Agcom ha segnalato all’esecutivo l’opportunità di mantenere in vigore – oltre il 31/12/2010 – i limiti antitrust previsti per stampa e tv, nonché la necessità di prevedere, anche per il settore della carta stampata, la fattispecie relativa al c.d. “sostegno privilegiato”, in materia di conflitti di interessi.
La normativa vigente relativa ai limiti antitrust prevede tra l’altro, all’art. 43, comma 12, del Decreto Legislativo n. 177/2005 il divieto, valido sino alla fine del corrente anno, di incroci di proprietà tra il settore televisivo e quello editoriale. Recita la citata disposizione che “I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”. A parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sarebbe opportuno un intervento legislativo volto alla conservazione di tale norma, introdotta originariamente dalla Legge n. 112/2004 (c.d. Legge Gasparri), al fine di mantenere la concorrenzialità ed il pluralismo del sistema dell’informazione. Secondo l’Agcom, appunto, la scadenza del divieto “risulta di particolare rilevanza ai fini del pluralismo, in considerazione del fatto che la televisione risulta il mezzo principale di informazione, seguita dai quotidiani, che rappresentano la seconda fonte di informazione utilizzata in Italia”. L’Autorità ha poi posto l’attenzione sulla disciplina della risoluzione dei conflitti di interessi, invitando l’esecutivo a colmare il vuoto normativo determinato dalla mancata previsione, per le imprese della carta stampata, della fattispecie del “sostegno privilegiato”. Si tratta dell’illecito ricavabile dall’art. 7 della Legge n. 215/2004, che attribuisce all’Agcom il compito di accertare che le imprese operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, o che sono sottoposte al controllo di tali soggetti, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle c.d. leggi parametro (L. n. 223/1990, L. n. 249/1997, L. n. 28/2000 e L. n. 112/2004), forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. L’Autorità evidenzia, a riguardo, “come la disciplina recata dalle anzidette “leggi parametro” non contenga, tra i comportamenti vietati che possono configurare il sostegno privilegiato, alcun riferimento alla stampa”. Ne consegue che l’illecito in esame “non può configurarsi nei confronti delle imprese della carta stampata, pur essendo esse operanti nel sistema integrato delle comunicazioni (…) e benché anche da parte loro possano essere materialmente violati i principi del pluralismo, dell’obiettività, della completezza, della lealtà e dell’imparzialità dell’informazione, in quanto le leggi parametro prese in esame dalla legge n. 215/2004 impongono il rispetto di tali principi solo da parte delle emittenti radiotelevisive, e non anche da parte della stampa”. Da ciò l’invito al Governo di prevedere legislativamente, anche per il settore della stampa, la sussistenza del “sostegno privilegiato”. (D.A. per NL)