Al fine di consentire il tempestivo aggiornamento dei dati del Catasto nazionale delle Frequenze, Agcom ha previsto l’implementazione di una procedura che permette a ciascun operatore di procedere alla comunicazione delle operazioni che comportano un mutamento nel soggetto esercente l’impianto.
Ai fini della completa tracciabilità degli impianti censiti, prevista tanto dall’implementazione del sistema catasto on line quanto dalla modifica regolamentare contenuta nella delibera n. 666/08/CONS [1], occorrerà far pervenire, al sistema telematico del R.O.C. la convergente indicazione, da parte sia del cedente che del subentrante, dell’identificativo alfanumerico univoco dell’impianto oltre che dei rispettivi codici fiscali.
Il sistema telematico R.O.C. provvederà, in automatico, alla registrazione dell’avvenuta modifica così che l’impianto oggetto della comunicazione conserverà lo stesso identificativo alfanumerico assegnato in fase di prima immissione dei dati.
Da ultimo, Agcom fa presente che la procedura coordinata è finalizzata al solo aggiornamento dei dati contenuti nel R.O.C. Sezione speciale Catasto nazionale delle frequenze pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, comma 2 della Delibera n. 666/08/CONS. Si ribadisce, pertanto, che non può in alcun modo costituire elemento di legittimazione all’esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all’esercizio di impianti.
[1] ove si prevede all’art. 21, comma 3, che “ a ciascun impianto di diffusione registrato nella sezione speciale è attribuito un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto). Tale identificativo, una volta reso noto al soggetto che ha inviato la comunicazione, è citato in tutte le successive comunicazioni riguardanti variazioni dei dati tecnici o amministrativi dell’impianto registrato”