Agcm: relazione annuale dell’attività 2006 – Settore diritti radiotelevisivi, editoria e servizi pubblicitari

Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha condotto un’istruttoria ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE nel mercato dei servizi di rilevazione degli indici di lettura per la stampa quotidiana e periodica e in quello della raccolta pubblicitaria


Estratto (relativo ai diritti radiotelevisivi, editoria e servizi pubblicitari) della relazione annuale della Agcm sull’attività svolta nel 2006

Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha condotto un’istruttoria ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE nel mercato dei servizi di rilevazione degli indici di lettura per la stampa quotidiana e periodica e in quello della raccolta pubblicitaria, accettando gli impegni proposti da una delle due parti (A.D.S. Accertamenti Diffusione Stampa – Audipress). L’Autorità ha inoltre accertato una violazione dell’articolo 82 del Trattato CE nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo (Diritti calcistici). Nel quadro del controllo delle concentrazioni, l’Autorità ha concluso un’istruttoria nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre, autorizzando un’operazione di concentrazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni (R.T.I. Reti Televisive Italiane – Ramo di azienda di Europa TV), e ha avviato un procedimento per valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di una concentrazione nel mercato dei servizi di informazione abbonati via telefono (Seat Pagine Gialle – 1288 Servizio di consultazione telefonica). Al 31 marzo 2007, è in corso un’indagine conoscitiva nel settore dell’editoria (Indagine conoscitiva sul settore dell’editoria quotidiana, periodica e multimediale).

INTESE

A.D.S. Accertamenti Diffusione Stampa-Audipress

Nell’ambito dell’istruttoria avviata ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE in relazione a taluni comportamenti posti in essere dalle associazioni Audipress e A.D.S. Accertamenti Diffusione Stampa nel mercato dei servizi di rilevazione degli indici di lettura per la stampa quotidiana e periodica e in quello della raccolta pubblicitaria, nel febbraio 2007 l’Autorità ha accettato gli impegni proposti ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 dall’associazione Audipress, chiudendo nei suoi confronti il procedimento senza accertare l’infrazione. L’istruttoria era stata avviata sulla base di una segnalazione presentata dalla società Edizioni Metro Srl, che lamentava il rifiuto opposto da entrambe le associazioni di accertare la tiratura e la diffusione del quotidiano gratuito Metro, edito dalla medesima società.

Ads e Audipress svolgono rispettivamente il servizio di certificazione e divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione della stampa quotidiana e periodica (Ads) e le indagini campionarie, quantitative e qualitative, sulla lettura delle testate che hanno ottenuto la certificazione Ads (Audipress). Gli operatori nell’acquisto di spazi pubblicitari su stampa quotidiana e periodica basano le loro negoziazioni sui dati di riferimento forniti da queste associazioni. In particolare, le indagini realizzate da Audipress sono necessarie per valutare il grado di penetrazione delle testate nei diversi ambienti socio-economici, e, quindi, per attribuire un valore ai relativi spazi pubblicitari (cosiddetto rating).

L’Autorità ha valutato che il rifiuto di Ads e Audipress di ammettere il quotidiano gratuito Metro ai rispettivi sistemi di certificazione e rilevazione potesse derivare da intese finalizzate a impedire o restringere l’accesso da parte delle società editrici di quotidiani gratuiti ai servizi da esse forniti, determinando un’ingiustificata discriminazione della stampa gratuita a favore delle società editrici di giornali e quotidiani a pagamento. La condotta tenuta dalle due associazioni appariva, altresì, suscettibile di restringere la concorrenza nel connesso mercato della raccolta pubblicitaria a mezzo di stampa quotidiana, impedendo alla stampa gratuita di valorizzare in maniera adeguata i propri servizi pubblicitari a vantaggio degli editori dei giornali a pagamento. L’Autorità, in particolare, ha considerato il danno immediato che le condotte delle due associazioni potevano produrre agli editori di testate gratuite, atteso che la mancanza di rilevazioni ufficiali da parte di Ads e Audpress incideva negativamente sulla loro unica fonte di guadagno, la vendita di spazi pubblicitari.

In risposta alle criticità concorrenziali emerse nel corso del procedimento, Audipress ha presentato nell’agosto 2006 alcuni impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, consistenti nella definitiva approvazione di una modifica al proprio “Regolamento d’indagine”, con la quale è stata prevista formalmente l’ammissione dei quotidiani gratuiti alle rilevazioni semestrali svolte da Audipress. Le nuove disposizioni introdotte nel regolamento hanno eliminato la necessità della preventiva certificazione della testata da parte di Ads, rimuovendo così ogni ostacolo alla partecipazione dei quotidiani e dei periodici gratuiti al sistema di rilevazioni gestito da Audipress. In base alle modifiche apportate agli impegni originariamente presentati, Audipress ha garantito che, per le due tipologie di stampa, saranno identici metodo e qualità dell’indagine e che tutti i dati e le informazioni sulla stampa gratuita saranno presentati, sui vari mezzi di diffusione dei risultati delle rilevazioni, unitamente ai dati ed alle informazioni sulla stampa a pagamento, in modo da eliminare ogni possibilità di discriminazione.

L’Autorità ha ritenuto che gli impegni offerti da Audipress fossero idonei a risolvere il problema dell’esclusione della stampa gratuita dal sistema di rilevazione dell’indice di lettura gestito da Audipress in Italia, facendo venire meno le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell’istruttoria. Al 31 marzo 2007, l’istruttoria è in corso nei confronti di Ads.

ABUSI

Diritti calcistici

Nel giugno 2006, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Fininvest Spa, Mediaset Spa e Reti Televisive Italiane (gruppo Mediaset), accertando una condotta abusiva in violazione dell’articolo 82 del Trattato CE nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. L’istruttoria era stata avviata al fine di approfondire l’impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo di una serie di contratti di licenza e scritture private, di lunga durata e con vincoli di esclusiva, stipulati dal gruppo Mediaset per l’acquisizione dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici televisivi per tre stagioni sportive su tutti i mezzi di trasmissione, presenti e futuri, nonché dei diritti di prima negoziazione e prelazione per l’eventuale acquisizione in licenza degli stessi diritti di trasmissione per ulteriori nove stagioni sportive. Più specificamente, nel corso dell’estate 2004 RTI aveva stipulato con le società calcistiche A.C. Milan Spa, F.C. Internazionale Spa, U.C. Sampdoria Spa, AS Livorno Calcio Srl, F.C. Messina Peloro Srl, A.S. ROMA Spa, Atalanta Bergamasca Calcio e Juventus Football Club Spa (nonché, nel febbraio 2005, con l’Associazione Calcio Siena Spa), contratti di licenza dei diritti di trasmissione su diverse piattaforme di diffusione delle partite casalinghe di ciascuna società nel campionato nazionale di calcio di serie A e B (contratti di licenza) per le stagioni 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. La stessa società aveva poi acquisito, con separate scritture private, i diritti di prima negoziazione e di prelazione per l’eventuale acquisizione in licenza dei diritti di trasmissione dei medesimi eventi sportivi di quasi tutte le citate società calcistiche (scritture private), per nove stagioni sportive consecutive a partire dal 2007/2008.

Dal punto di vista merceologico, l’Autorità ha considerato che il mercato rilevante fosse quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, un mercato distinto da quello della televisione a pagamento in considerazione del fatto che l’utente medio della televisione generalista non acquista servizi di televisione a pagamento.

Il mercato della raccolta pubblicitaria risulta caratterizzato da una struttura “a due parti”: il consumo dei contenuti televisivi offerti dalle imprese televisive e la compravendita di inserzioni pubblicitarie. In tale ultimo mercato, le transazioni economiche avvengono sulla base del numero di telespettatori, a sua volta dipendente dalla qualità delle trasmissioni. Come conseguenza di tale articolazione, l’acquisizione dei diritti calcistici da parte delle imprese televisive non assume una rilevanza autonoma, ma va inquadrata in una prospettiva più ampia, correlata all’obiettivo di accrescere il numero di telespettatori al fine di aumentare la vendita di prodotti pubblicitari agli inserzionisti. Dal punto di vista geografico, il mercato della raccolta pubblicitaria televisiva ha dimensione nazionale, a causa della disciplina normativa, delle barriere linguistiche e, infine, di fattori culturali. Nell’ambito di tale mercato, il gruppo Mediaset detiene una posizione dominante, in considerazione dell’elevata quota di mercato detenuta e dei cogenti vincoli normativi di affollamento pubblicitario a cui è sottoposto il secondo operatore, Rai.

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha accertato che i contratti di licenza e le scritture private originariamente conclusi dal gruppo Mediaset erano suscettibili di produrre un significativo effetto escludente nel periodo di tempo compreso tra il 2007, anno di esercizio del diritto di prima negoziazione, e il 2016, ultima stagione sportiva di vigenza del contratto sottoscritto. In questo arco temporale, tali pattuizioni avrebbero avuto l’effetto di impedire ai potenziali concorrenti di acquisire contenuti fondamentali al fine di predisporre un’offerta commerciale appetibile su tutte le piattaforme trasmissive. Un ulteriore effetto delle clausole di prelazione e prima negoziazione sarebbe stata inoltre l’attribuzione al gruppo Mediaset della possibilità di conoscere in anticipo eventuali offerte concorrenti, consentendo allo stesso di poter adeguare la propria offerta per l’acquisizione dei diritti calcistici a quelle presentate da terzi alle varie società calcistiche, dando luogo a una sorta di clausola inglese, la quale, se esercitata da un operatore in posizione dominante, può integrare un comportamento abusivo.

Sulla base delle risultanze emerse, l’Autorità ha ritenuto pertanto che, per effetto degli accordi contrattuali stipulati, il gruppo Mediaset avrebbe reso sostanzialmente indisponibili sul mercato, per lungo tempo, i diritti di trasmissione televisiva delle squadre di maggior rilievo del campionato di calcio italiano, in tal modo determinando un innalzamento delle già elevate barriere presenti sul mercato. L’acquisizione di tali diritti sarebbe stata, quindi, in grado di precludere la disponibilità di eventi di qualità essenziali per i suoi concorrenti effettivi o potenziali, con effetti tali da riverberarsi anche nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. L’Autorità ha pertanto concluso che la stipula dei contratti di licenza e delle scritture private da parte del gruppo Mediaset configurava un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 82 del Trattato CE.

Pur avendo accertato la natura abusiva della condotta, l’Autorità non ha comminato alcuna sanzione a Mediaset in ragione degli impegni assunti e dei comportamenti posti in essere dal gruppo nel corso del procedimento, volti a rendere disponibili, a partire dal 2007, i contenuti calcistici acquisiti in modo da non compromettere le dinamiche concorrenziali nel settore. In particolare la società, esercitando anticipatamente il diritto di prima negoziazione, ha concluso accordi con Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Livorno nei quali la durata per i diritti acquisiti dal 2007 è stata significativamente ridotta a un massimo di due anni, con la previsione di un diritto di opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Pertanto, la durata dei contratti di licenza, destinati originariamente a durare fino al 2016, è stata limitata al 2009 (salvo l’esercizio del diritto di opzione). Mediaset ha inoltre ceduto a Sky Italia Srl i diritti di trasmissione televisiva degli incontri di calcio casalinghi di Juventus, Inter, Roma e Lazio, vincolate precedentemente alle pattuizioni sottoscritte nel 2004, chiarendo espressamente che l’impegno a cedere a terzi i diritti relativi sarebbe valso per tutte le squadre interessate dalla scritture private originarie, con esclusione della trasmissione sulla piattaforma digitale terrestre. Tali diritti sono stati ceduti a Sky in esclusiva sulla piattaforma satellitare e, in via non esclusiva, su altre piattaforme, in particolare Internet a banda larga e IPTV (Internet Protocol Television), al fine di consentire anche ad altri operatori di acquisire contenuti fondamentali per predisporre un’offerta appetibile per gli inserzionisti pubblicitari e competere così nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. Infine, il gruppo Mediaset ha sottoscritto analoghi accordi con gli operatori di telefonia mobile Tim, H3G e Vodafone, rendendo possibile lo sviluppo di nuove tecnologie trasmissive e l’operatività di diversi soggetti su piattaforme alternative.

CONCENTRAZIONI
R.T.I.-Reti Televisive Italiane-Ramo di azienda Europa TV

Nell’aprile 2006, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Reti Televisive Italiane (RTI), Mediaset Spa ed Europa TV, autorizzando l’acquisizione da parte di RTI, società concessionaria televisiva di tre reti nazionali terrestri in tecnica analogica (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) controllata da Mediaset, di un ramo d’azienda di proprietà di Europa TV, società titolare di una concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione televisiva privata e accesso condizionato su frequenze terrestri in ambito nazionale, nonché di abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive su tecnica digitale terrestre. Il ramo d’azienda comprendeva la rete trasmissiva della società. L’acquisizione era volta allo sviluppo da parte di RTI di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) per la fornitura di contenuti audiovisivi su terminali mobili sul territorio nazionale. In particolare, RTI avrebbe messo a disposizione degli operatori di telecomunicazioni mobili interessati la capacità trasmissiva, lasciando a essi la definizione dei contenuti, l’organizzazione dell’offerta e la relativa raccolta pubblicitaria.

Dal punto di vista merceologico, l’Autorità ha considerato che i mercati rilevanti sui quali valutare gli effetti dell’operazione fossero il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo e quello delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (cosiddetto broadcasting digitale), entrambi di dimensione nazionale, in considerazione degli specifici regimi normativi, della localizzazione delle infrastrutture di reti impiegate e della copertura della popolazione raggiunta. Essendo gli impianti di Europa TV collocati in siti di proprietà di Mediaset, l’operazione non avrebbe comportato alcun effetto concorrenziale sul mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo.

Con riferimento al mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre, sebbene alla fine del 2005 la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla tecnica digitale fosse di poco inferiore al 6% del totale delle frequenze esistenti, entro la fine del 2008, come previsto dal decreto legge n. 273/2005, le trasmissioni analogiche dovranno cessare e tutte le frequenze saranno rese disponibili per la trasmissione con tecnologia digitale.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, al momento della concentrazione, nel mercato delle reti per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica analogica operavano sette emittenti nazionali. Il principale operatore era la Rai con il 30,7% della capacità trasmissiva totale, mentre il gruppo Mediaset deteneva il 26,2%, Telecom Italia Media Broadcasting il 7,8% e, infine, Europa TV il 2,4%. Pertanto, a seguito dell’operazione di concentrazione, la quota del gruppo Mediaset sarebbe salita al 28,6%. La stessa situazione si verificava nell’ambito del totale delle frequenze nazionali, ossia escludendo lo stock di capacità trasmissiva in quel momento nella disponibilità degli operatori televisivi locali, dove in esito all’operazione il gruppo Mediaset sarebbe arrivato a ottenere il 39,9% contro il 43% di Rai.

Nella valutazione concorrenziale di queste quote, l’Autorità ha considerato che, in prospettiva, il completo passaggio alla tecnica digitale terrestre avrebbe comportato un aumento delle frequenze a disposizione degli operatori concorrenti e neo entranti, dovuto alla restituzione delle risorse frequenziali analogiche ridondanti. Infine, il gruppo Mediaset si è impegnato a non offrire servizi DVB-H direttamente ai consumatori finali, bensì a mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile che intendessero offrire i servizi di trasmissione televisiva in DVB-H solo capacità trasmissiva, lasciandoli liberi di scegliere i contenuti. Questa circostanza è stata ritenuta fondamentale dall’Autorità per escludere ogni effetto anticoncorrenziale dell’operazione.

Seat Pagine Gialle – 1288 Servizio di consultazione telefonica

Nel febbraio 2007, l’Autorità ha avviato un’istruttoria al fine di accertare se l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte di Seat Pagine Gialle dell’intero capitale sociale di 12.88 Servizio di Consultazione Telefonica fosse suscettibile di dar luogo alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante nel mercato nazionale dei servizi di informazione abbonati via telefono.

L’Autorità ha ritenuto che l’operazione potrebbe produrre effetti di rilievo in tale mercato alla luce del fatto che Seat, già principale operatore del mercato con una quota ben superiore a quella del secondo operatore Telecom Italia, rafforzerebbe ulteriormente la propria posizione a seguito dell’operazione. L’Autorità ha altresì considerato, da un lato, il fatto che Seat acquisirebbe, attraverso la concentrazione, il marchio di 12.88 SCT, che ha già ottenuto un discreto successo commerciale; dall’altro, la posizione di Seat nell’offerta di servizi di informazione abbonati sulle diverse piattaforme, atteso che il marchio ‘Pagine Bianche’, oltre a essere la testata sotto la quale è distribuito sull’intero territorio italiano l’elenco ufficiale degli abbonati telefonici in forma cartacea, si affianca al servizio via internet ‘Pagine Bianche on line’ e al servizio telefonico ‘12.40 Pronto Pagine Bianche’. Pertanto, Seat gode di un importante vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, vista la possibilità di offrire congiuntamente un’ampia gamma di servizi e di ottenere sinergie di investimento sui propri marchi nei diversi servizi. L’operazione potrebbe dunque ridurre le opportunità per le altre imprese di esercitare una significativa pressione competitiva, ed innalzare le barriere di accesso al mercato. Al 31 marzo 2007, l’istruttoria è in corso.

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