Agcm: parere su introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile

L’Antitrust rende un parere all’AGCom sull’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile


Parere Agcm

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 21 giugno 2007, in merito allo schema di provvedimento “Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile” l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo di Collaborazione intende svolgere le seguenti considerazioni relative all’analisi svolta [Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 2 agosto 2007 n. 415/07CONS, Disposizioni regolamentari riguardanti l’introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile, G.U. n. 209/2007.].
In primo luogo, l’Autorità ritiene che lo sviluppo e la commercializzazione di servizi integrati quali quelli in oggetto, rappresentando complessivamente servizi innovativi a disposizione dei consumatori ad un costo di attivazione contenuto e con possibili vantaggi in termini tariffari, possano costituire una valida opportunità a beneficio dei consumatori, sempre che lo sviluppo delle medesime tecnologie e delle soluzioni alternative avvenga nel rispetto delle norme della concorrenza e senza cagionare restrizioni o distorsioni del mercato.
In tal senso risulta di fondamentale importanza assicurare agli utenti la totale trasparenza sia delle condizioni tariffarie, sia delle condizioni di uso dei servizi integrati in oggetto. Previsioni quali l’obbligo per gli operatori di rendere sempre possibile per il cliente distinguere se si trova dentro o fuori della home zone, e, di conseguenza, quale tariffa si troverà ad utilizzare, così come gli obblighi informativi in merito alla possibilità di attivare servizi di CS/CPS e quelli di rendere sempre possibile la localizzazione della chiamata stessa appaiono del tutto condivisibili e necessari ad assicurare l’insieme minimo di garanzie per una fruizione consapevole di detti servizi da parte dei consumatori.
In secondo luogo, considerando le differenze tecniche tra i servizi prestati attualmente da Telecom Italia e da Vodafone, sia pur in fase del tutto sperimentale, il loro carattere di assoluta no­vità, l’impossibilità di stabilire a priori il grado di diffusione che avranno presso i consumatori, la circostanza, infine, che non risulta agevole stabilire se tali servizi richiedano l’impiego di tecnologie innovative o non rappresentino, piuttosto, una diversa configurazione commerciale di servizi già esi­stenti, si condivide la posizione di codesta Autorità di non individuare, allo stato attuale, un nuovo mercato per i servizi in questione, fatta salva la necessità di monitorare le dinamiche competitive nonché di chiarire, in sede di analisi dei mercati, se essi possano configurare effettivamente un mer­cato nuovo e distinto da quelli esistenti.
Per quanto concerne, in terzo luogo, l’utilizzo delle frequenze mobili ai fini della prestazione dei servizi in oggetto, e nello specifico la possibilità di assegnazione futura di ulteriori frequenze mobili, si condivide la posizione di codesta Autorità secondo cui la prestazione di un servizio inte­grato fisso-mobile non possa costituire un titolo preferenziale per l’assegnazione di nuove frequenze mobili, circostanza che ostacolerebbe in maniera ingiustificata i concorrenti che chiedessero l’assegnazione di nuove frequenze mobili, nonché potenzialmente la concorrenza nella fornitura dei servizi integrati. In questo senso si condivide anche la preoccupazione di assicurare che la presta­zione dei servizi integrati fisso-mobile non ostacoli in alcun modo la fornitura di servizi mobili e personali, per l’erogazione dei quali le frequenze mobili sono assegnate.
Infine, per quanto riguarda la replicabilità dell’attuale offerta “UMA” di Telecom Italia, lo schema di provvedimento prevede condizioni – che si condividono – eque, ragionevoli e non discriminatorie finalizzate a permettere ad un operatore alternativo di offrire ai propri clienti un analogo servizio integrato attra­verso la rete mobile e la rete fissa a larga banda. A tal fine Telecom Italia dovrà concludere le nego­ziazioni con operatori di rete mobile o fissa entro sessanta giorni dalla richiesta.
Per parte sua, l’offerta di servizi integrati attraverso la rete mobile (“Vodafone Casa Numero Fisso”) rappresenta una strategia di ingresso nel settore della telefonia fissa da cui ci si attendono benefici di carattere sia pratico (utilizzo di un solo apparecchio, migliore reperibilità, ecc.) che economico (tariffe più con­venienti, risparmio del canone di rete fissa). Tuttavia, l’assenza in capo a Vodafone di obblighi a concludere le negoziazioni a vantaggio di operatori che volessero replicare l’offerta di Vodafone potrebbe rappresentare un ostacolo all’ingresso di nuovi operatori intenzionati ad offrire un servizio avente le medesime caratteristiche.
Infatti, qualora un operatore alternativo di rete fissa, che non dispone delle frequenze mobili, volesse replicare l’offerta integrata di Vodafone – ancorché motivata dal fatto che Vodafone non è operatore notificato – potrebbe riscontrare delle difficoltà nel negoziare condizioni sostenibili, data l’assenza di obblighi regolamentari in capo a Vodafone. Si noti che tale aspetto, peraltro, rappresenta un fenomeno generalizzato e dovuto alla stessa definizione del mercato dell’accesso alle reti mobili, dove nessun operatore risulta notificato di significativo potere di mercato. Pertanto, le considerazioni svolte nei riguardi di Vodafone potrebbero astrattamente valere anche per gli altri operatori mobili attualmente presenti sul mercato.
In quest’ottica, e in una prospettiva di convergenza tra servizi fissi e servizi mobili, un’altra possibile criticità appare ravvisabile nell’ammontare della terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici dell’offerta integrata di Vodafone, dal momento che a tali chiamate vengono applicate tariffe di terminazione di tipo fisso, pur essendo da un punto di vista tecnico e regolamentare chiamate terminate su rete mobile Vodafone. Tale circostanza, se da un lato determina un sicuro vantaggio per gli utenti in termini economici e di trasparenza delle condizioni tariffarie, dall’altro comporta l’applicazione di tariffe di terminazione attestate su valori differenti rispetto ai livelli definiti dalle disposizioni regolamentari in base ai costi sottostanti alla fornitura del servizio di terminazione su rete mobile.
In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate, in particolare in relazione alla replicabilità dei servizi in esame e all’individuazione delle condizioni di concorrenzialità, possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva del provvedimento in oggetto, o eventualmente analizzate durante il secondo ciclo di analisi dei mercati.

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