Con provvedimento n. 20863, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha irrogato a Telecom Italia spa una sanzione di 30.000 euro per l’attuazione di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo.
Ad essere stata messa sotto esame dall’Autorità è la promozione dell’offerta “Telecom” per la fruizione del servizio di connessione ad Internet, denominata “Alice casa Internet”. In particolare, la violazione della normativa vigente è stata compiuta, secondo le risultante dell’Agcm, mediante la trasmissione di due spot televisivi diffusi negli scorsi mesi di giugno e luglio (su Sky Sport e Italia 1) e nei quali veniva presentata una promozione per le attivazioni effettuate nel periodo 15 giugno-31 luglio 2009. Come chiarito nel provvedimento dell’Agcm, pubblicato nel bollettino n. 9 del 22/03/2010,"La promozione prevedeva: a) uno sconto sul costo mensile di abbonamento pari a 17 euro per i primi quattro mesi (20 euro anziché 37); b) la gratuità del contributo di attivazione di 72 euro esclusivamente a favore di coloro che avessero proceduto alla prima attivazione del servizio (…)”. Secondo l’Autorità, la Telecom ha attuato una pratica commerciale scorretta dal momento che i messaggi in questione “risultano omissivi ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Consumo rispetto alla mancata indicazione della presenza di una penale pari a 40 euro per l’ipotesi di recesso entro un anno dall’attivazione”. Partendo dall’orientamento, consolidato, secondo cui l’operatore pubblicitario deve consentire al consumatore “la percezione dell’effettiva convenienza della proposta”, l’Autorità ha evidenziato la necessità che la comunicazione pubblicitaria sia completa e comprensibile ed, inoltre, che “la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata”. Nel caso di specie, secondo l’Agcm, l’omissione dell’informazione relativa alla penale di 40 euro per il recesso esercitato entro un anno dall’attivazione “(…) deve ritenersi rilevante ai fini dell’adozione di una scelta economica pienamente consapevole da parte del consumatore circa l’adesione o meno”, tenuto conto del fatto che la penale si configura come “un onere economico collegato al carattere promozionale dell’offerta in questione, il cui importo è pari al doppio dell’ammontare di una mensilità offerta in promozione (pari a 20 euro)”. Per tale motivazione, in aderenza al parere espresso in merito dall’Agcom, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto la condotta di Telecom Italia spa scorretta in quanto “(…) contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata”. Quanto alla sanzione amministrativa pecuniaria (prevista da 5.000 a 500.000 euro), l’Agcm, considerato che la diffusione dei messaggi è avvenuta attraverso il mezzo televisivo, dotato di “particolare capacità di diffusione e penetrazione”, e valutata la durata della violazione, ha deciso di quantificarne l’importo in 30.000 euro. (Daniela Asero per NL)