Riceviamo e pubblichiamo da ADUC
Nel gennaio 2008 (1) era partita la nostra denuncia, a cui sono seguite centinaia di segnalazioni di utenti che hanno utilizzato il nostro modulo.
La violazione. Tele2 non specificava adeguatamente sul proprio sito Internet www.tele2.it la presenza di sistemi di filtraggio su linee Adsl nell’erogazione dei servizi. Scrive l’Antitrust nel Bollettino (2):
In primo luogo, si ritiene che l’omissione informativa del messaggio rilevata sia nel sito Internet in data 11 gennaio 2008, sia nelle Condizioni Generali di Contratto, in ordine all’utilizzo di sistemi di filtraggio nella fornitura dell’accesso ad Internet su linee Adsl da parte di Tele2 e alle corrispondenti modalita’ di impiego dei filtri, possa essere considerata una pratica ingannevole in quanto si reputa che sia stata omessa un’informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole. Infatti, la consapevolezza da parte del consumatore di non poter usufruire, per la presenza di sistemi di filtraggio in determinate aree e fasce orarie, di alcuni servizi dati che per loro natura richiedono una più ampia disponibilità di banda, avrebbe potuto orientare il consumatore verso altre offerte presenti sul mercato. Si reputa, altresi’, che l’omissione non possa ritenersi sanata dalle misure adottate dalla societa’.
Multa simbolica. La condanna e’ importante, anche se la sanzione comminata e’ ridicola: a fronte di un fatturato della societa’ di quasi 600 milioni di euro e un utile di esercizio di oltre 10 milioni di euro, solo 90 mila euro: meno dell’1% degli utili, lo 0,002% del fatturato. È come se un cittadino per divieto di sosta fosse multato con il costo di mezzo caffe’ da offrire al sindaco… forse non sarebbe incentivato a lasciare la macchina in seconda e terza fila? Occorre elevare il limite massimo delle sanzioni comminabili per comportamenti commerciali scorretti, dagli attuali 500 mila euro a 10 milioni di euro.
La net-neutrality. La questione del blocco delle connessioni piu’ o meno previste dal contratto, piu’ o meno giustificate da esigenze tecniche, coinvolge anche altri gestori. Le violazioni riguardano non solo gli aspetti contrattuali. Riguarda anche il rispetto della cosiddetta net-neutrality (3), vale a dire la possibilita’ che su Internet possano essere fruibili contenuti diffusi tramite tutte le tecnologie e da tutte le fonti, non solo quelle gradite al fornitore di connettivita’ (nel caso di specie Tele2).
Se porre limiti alla banda e’ legittimo per gestire problemi di traffico della rete (sempre che non si violi il minimo garantito dal contratto), bloccare specificamente un particolare software/sito e’ illegale. Ad esempio, guardare un programma RaiTv in streaming puo’ richiede molta piu’ banda di quella necessaria a diverse modalita’ d’uso di P2P. Se lo scopo e’ davvero quello di limitare la banda per tutti affinche’ sempre tutti ne possano usufruire, perche’ non limitare anche l’accesso al sito Internet della Rai o a qualsiasi altro sito/programma pesante? In breve, il gestore ha il diritto ed anche il dovere di gestire il traffico, ma lo deve fare secondo criteri di obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’.
(1) http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=206722
(2) http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/1ee325f6366386f8c1257543004883cb?OpenDocument
(3) http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=205622